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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NA, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 595\2022 r.g.
TRA
nato a [...] il [...] [C.F: Parte_1 [...]
], residente in [...], il Sig. C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ,
[...] C.F._2 residente in NA, Via Dei Mille e la Sig.ra nata a [...] il Parte_2
27.04.1945 (C.F: ),residente in [...]reale (ME), C.F._3
Via Scilla, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
LU AC NA del Foro di Trapani, Avv. Antonio Bonanno del Foro di Marsala e Avv. Roberto Russino del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliati digitalmente alle caselle PEC dei legali, come da procure allegate alla busta telematica,
PEC Email_1
PEC Email_2
PEC Email_3
Appellanti
E in persona del legale rappresentante cod.fisc. Controparte_2
, con sede sociale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A , P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. BE TO, RC TI , prof. HR ME , NA LL ,
OR MA e SI AM del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti agli atti i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese, in Reggio Calabria, alla Via
T. Campanella n.46,
, Email_4
Email_5
Email_6
APPELLATA
Nonché, nei confronti con sede legale in Via Scilla n. 30-98060- Controparte_3
Montagna-reale (ME), codice fiscale e partita iva n. in persona P.IVA_2 del curatore, Avv. Barbara Schepis (C.F.: ) C.F._4
Email_7
APPELLATO -
Contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 506\2022 del 04.07.2022
CONCLUSIONI: come da verbale del 01.07.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda degli attori i quali, eccependo l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, di interessi usurai, di CMS, di errato calcolo della valuta nel contratto di conto corrente n.300000822 nonché di conto anticipi n.30002656. stipulati dalla
Società con la banca chiedevano quali Controparte_3 CP_2 fideiussori della Società, la rideterminazione del saldo passivo dei conti, la ripetizione delle somme versate indebitamente o comunque l'accertamento negativo del credito preteso dalla . CP_4
Il giudizio di primo grado, interrotto per l'intervenuto fallimento della Società attrice veniva riassunto dagli odierni appellanti, Pt_1 Controparte_3 fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società con i predetti contratti bancari. Il Tribunale adito, ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito perché i contratti bancari al momento della proposizione della domanda erano ancora pendenti, nonché inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito per carenza probatoria della domanda oltre che per carenza di legittimazione attiva dei fideiussori ed ha, quindi, condannato gli attori alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 CP_1
e chiedendo che in riforma della sentenza impugnata,
[...] Parte_2 la Corte accogliesse la domanda di accertamento negativo del credito e rideterminasse il saldo del conto espungendo le somme frutto di applicazione di clausole nulle, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Si è costituita la e resisteva al gravame chiedendo la conferma CP_2 dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 01.07.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 17.02.2023
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il primo
Giudice, errando, ha ritenuto che l'onere della prova derivante dalle diverse tipologie di azione proposte (accertamento negativo e ripetizione di indebito ) sia posto a carico di parte attrice, affermando che il regime dell'onere della prova << non risultava modificato nemmeno neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito>>.
Quindi, il Tribunale ha affermato che il correntista che agisce è onerato a produrre la serie completa degli estratti conto oltre che la documentazione contrattuale.
Rileva l'appellante, citando giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ.
28516\2008), che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa .
Pertanto, ad avviso degli appellanti, seppur poteva essere dichiarata inammissibile l'azione di ripetizione di indebito, tale statuizione non era estendibile all'azione di accertamento negativo del credito in cui l'onere della prova è a carico del creditore.
Inoltre, rilevano gli appellanti di avere comunque prodotto gli estratti conto e la circostanza che essi non fossero completi non avrebbe dovuto comportare la pronuncia di inammissibilità della domanda per carenza probatoria, ben potendo essere ricostruita la sequenza dei movimenti bancari dal CTU oppure potendo il saldo essere rideterminato partendo dal primo estratto depositato.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione del primo giudice nella parte in cui, dopo aver affermato che la domanda di ripetizione indebito era inammissibile perché il conto risultava ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio e che invece poteva trovare ingresso l'azione di accertamento negativo del credito, residuando nel correntista l'interesse al ricalcolo dell'effettivo dare, ha dichiarato la domanda, formulata in riassunzione solo dai fideiussori per intervenuto fallimento del debitore principale, inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei medesimi .
Deducono gli appellanti che ha errato il primo giudice a statuire la carenza di legittimazione dei fideiussori, risultando invece di tutta evidenza che questi ultimi hanno il diritto di svolgere domande volte all'accertamento della esposizione debitoria garantita anche il luogo del debitore principale.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice, andando oltre la statuizione di carenza di legittimazione degli attori, ha comunque affermato che la domanda andava rigettata perché priva di supporto probatorio, poiché gli attori si erano limitati a riportare principi di diritto senza contestualizzarli nella fattispecie concreta.
Gli appellanti contestano la predetta statuizione, rilevando di avere fornito la prova delle allegazioni di nullità delle clausole applicate dalla banca ed eccependo che i contratti bancari erano stati depositati dalla banca unitamente alla comparsa di costituzione, quindi risultava la prova del rapporto contestato.
Rilevano ancora gli appellanti, in merito agli estratti mancanti, che il giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc nei confronti della richiesta, questa, invece rigettata, avendo il primo CP_4 giudice ritenuto che essa avesse natura residuale rispetto alla istanza di parte ex art 119 TU .
Evidenziano , infine, gli appellanti che la mancanza di parte degli estratti non sarebbe stata impeditiva alla rielaborazione del saldo, potendo essere ricalcolato attraverso la ricostruzione elaborata dal CTU, come fatto dal CTP nell'elaborato depositato.
Il primo giudice, invece, ha affermato che l'elaborato peritale di parte, redatto in mancanza dei contratti e di parte degli estratti conto, era inattendibile.
Chiedono , quindi, gli appellanti l'accoglimento della domanda, previo espletamento di CTU contabile.
In assenza di precedente statuizione, va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_3 Per priorità logica verrà esaminato dapprima il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti contestano la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva dei fideiussori.
Con la statuizione impugnata il primo giudice ha affermato che se << l'art.
1945 c.c. consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscono alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria .
L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione e in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria quale deducibile dagli art. 1939 e
1945 cc.
Ne discende, allora, che, per effetto della mancata manifestazione di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare, la posizione attuale degli odierni attori riassunzione i quali, nella veste di meri garanti, hanno reiterato, …, le medesime domande di cui all'originario atto di citazione, determina il venir meno della legittimazione ad agire in capo agli stessi con riferimento alle domande sia di accertamento sia di risarcimento dei danni formulate in proprio dal creditore originario, non potendosi ammettere, infatti, per quanto sopra esposto, la legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore >>.
Osserva la Corte come innanzitutto va rilevato che nella fattispecie non si ponga propriamente una questione di legittimazione attiva, essendo pacifico che il fideiussore, in relazione all'azione di accertamento negativo del debito del garantito, sia titolare di un interesse sostanziale di cui chiede la tutela in giudizio: interesse, appunto, ad accertare l'inesistenza di quel debito che si riflette evidentemente sulla sua posizione.
Si tratta, dunque, di verificare piuttosto, la sussistenza dell'interesse ad agire del fideiussore, cioè la sussistenza di un rapporto di utilità fra il provvedimento giurisdizionale richiesto e la lesività, per i garanti, della posizione debitoria del garantito annotata dalla banca.
Tale interesse deve essere concreto e attuale, caratteri sostanzialmente esclusi dal Tribunale non avendo nel caso di specie la banca avanzata alcuna domanda riconvenzionale di pagamento di quanto dovutole e non essendo neanche escussi i garanti .
Senonché è evidente che anche in questo contesto l'azione di accertamento negativo del debito proposta dal fideiussore è diretta a rimuovere una situazione pregiudizievole di pericolo attuale e concreto, posto che l'annotazione in conto del debito del correntista abilità indubbiamente la banca ad esigere il pagamento, previa chiusura del conto.
Peraltro, nella fattispecie il pericolo è ancora più rilevante stante il fallimento del debitore principale che espone maggiormente i fideiussori al pagamento del debito.
Pertanto, la domanda di accertamento negativo formulata dai fideiussori è certamente ammissibile.
Va, quindi, esaminato il primo motivo di gravame, per indagare su chi grava l'onere della prova nell'azione promossa.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare ripetutamente che
è il cliente, che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di denaro da lui dato alla banca nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello di cui si riferiscono gli estratti depositati ( Cass. Civ 10025 del 2023) .
E', pertanto, corretto affermare che l'onere della prova sia posto a carico degli attori i quali, nel caso in esame, hanno prodotto i documenti necessari per verificare le dedotte nullità del contratto e poter rideterminare il saldo dei conti.
Gli attori, infatti, hanno deposito gli estratti conto ( seppur non completi) e in ordine al contratto hanno formulato istanza ex art 210 Cpc.
Erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che la istanza ex art 210 cpc è ammissibile solo se la parte dimostri di non essere in possesso dei documenti e abbia dimostrato di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale.
Detta istanza, invece, poteva trovare ingresso anche direttamente in fase giudiziale, posto che, come ha affermato la Cassazione ,“ Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale. ( Cass. civ. 24181\2020) :
Ciò premesso, rileva la Corte che, comunque, la lacuna documentale era stata colmata dalla convenuta, la quale aveva depositato la copia dei CP_4 contratti di conto corrente stipulati dal debitore principale in data 09.01.2003.
Va, però, osservato che, nonostante i documenti siano stati prodotti dalle parti, la domanda di parte attrice può essere accolta nei limiti di cui si dirà.
Ha statuito il primo giudice che” Le allegazioni di parte attrice appaiono generiche in quanto ancorché espressive di principi giurisprudenziali e di riferimenti dottrinali non raggiungono un sufficiente stato di concretezza con riferimento al rapporto controverso ovvero la fattispecie concreta” La motivazione del primo giudice va parzialmente condivisa, poiché gli attori non hanno allegato in modo dettagliato sotto quali profili i comportamenti della banca potessero essere definiti illegittimi.
Il richiamo generico all'applicazione da parte della Banca della capitalizzazione trimestrale, di interessi ultralegali, della CMS e dei tassi usurari non è specifico rispetto ai rapporti contrattuali in esame.
In materia di anatocismo la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art.
1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera
CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.”( cass. civ. 26864\2024)
Nel caso in esame, i contratti risultano stipulati il 9.1.2003, successivamente alla delibera CICR 9.2.2000, che consente la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità.
Tale condizione risulta riportata nel contratto all'art. 7 mentre parte attrice nulla ha allegato per censurare la illegittima applicazione rispetto alla clausola contrattuale.
Anche la censura sugli interessi usurai è generica e priva di allegazioni specifiche, che per principio costante giurisprudenza, il correntista è tenuto a specificare .
E' principio costante espresso dalla Cassazione che “ Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto “ ( Cass sez. un. 19597\20, Cass. civ. n. 26525\24)
Né può essere di ausilio la consulenza tecnica di parte depositata dagli attori, posto che essa non solo è stata redatta in assenza dei contratti ma che, peraltro, essa deve assolvere alla funzione di supportare le ragioni della domanda e non di integrarne le “allegazioni deficitarie”.
In mancanza di specifiche allegazioni, la consulenza tecnica avrebbe funzione esplorativa, finalizzata a supplire alle deficienza delle allegazioni e con tale funzione è inammissibile.
Afferma la Suprema Corte che “ La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( Cass. civ. n. 8498\2025) .
Discorso diverso vale invece per quanto concerne la censurata applicazione di interessi ultra legali nonché della CMS.
Dai contratti allegati dalla banca non risulta alcuna indicazione né dei tassi convenzionali applicati dalla Banca né della CMS.
In merito ai tassi convenzionali è principio pacifico che “ Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale
(come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta "ad substantiam", la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale” ( Cass. Civ. 266\2006).
Non risultando dai contratti alcuna indicazione dei tassi convenzionali va dichiarata la nullità della pattuizione “non scritta” di tassi convenzionali e i tassi applicati devono essere sostituiti con i tassi legali.
Anche la applicazione della CMS deve essere dichiarata nulla. La Cassazione, con orientamento costante e pacifico, riconosce che le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Nel caso in esame, nulla riporta il contratto in merito al meccanismo di funzionamento della CMS e, pertanto, la sua applicazione è illegittima e va dichiarata la nullità della pattuizione contrattuale.
Pertanto, la nel ricalcolare il saldo del correntista, dovrà espungere dal CP_4 calcolo le somme illegittimamente annotate a titolo di CMS e di tassi convenzionali , sostituendo la percentuale convenzionata con quella legale.
Le spese di lite del presente giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio che vede accolta solo parzialmente la domanda di parte attrice, possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura di un 1\3 e posta la restante parte dei 2\3 a carico della banca e liquidata come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore indeterminabile( complessità bassa)
P.Q.M
La Corte d'Appello di NA, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 CP_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 506\2022 emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio rg
1274\2013 e resa anche nei confronti di e CP_2 Controparte_3
- in parziale riforma della sentenza impugnata - così
[...] decide: - dichiara la contumacia del Controparte_3
- dichiara ammissibile la domanda dei fideiussori;
- dichiara nulla l'applicazione di interessi convenzionali;
- dichiara nulla l' applicazione della CMS;
- per l'effetto, dispone che, nella rideterminazione del saldo, vengano espunte le appostazioni a titolo di c.m.s. ed applicati gli interessi al saldo legale;
- condanna la appellata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante in solido che si liquidano nell'importo già ridotto :
- Per il primo grado in complessive E.5.077,32 di cui €.1134,00 per compensi per fase studio, €.802,66 per fase introduttiva €.1204,00 per trattazione ed €.1936,66 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
- Per il presente giudizio grado in complessive E.6660,33 di cui
€.1372,00 per compensi per fase studio, €.945,33 per fase introduttiva
€.2030 per trattazione ed €.2313,33 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NA, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 595\2022 r.g.
TRA
nato a [...] il [...] [C.F: Parte_1 [...]
], residente in [...], il Sig. C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ,
[...] C.F._2 residente in NA, Via Dei Mille e la Sig.ra nata a [...] il Parte_2
27.04.1945 (C.F: ),residente in [...]reale (ME), C.F._3
Via Scilla, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
LU AC NA del Foro di Trapani, Avv. Antonio Bonanno del Foro di Marsala e Avv. Roberto Russino del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliati digitalmente alle caselle PEC dei legali, come da procure allegate alla busta telematica,
PEC Email_1
PEC Email_2
PEC Email_3
Appellanti
E in persona del legale rappresentante cod.fisc. Controparte_2
, con sede sociale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A , P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. BE TO, RC TI , prof. HR ME , NA LL ,
OR MA e SI AM del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti agli atti i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese, in Reggio Calabria, alla Via
T. Campanella n.46,
, Email_4
Email_5
Email_6
APPELLATA
Nonché, nei confronti con sede legale in Via Scilla n. 30-98060- Controparte_3
Montagna-reale (ME), codice fiscale e partita iva n. in persona P.IVA_2 del curatore, Avv. Barbara Schepis (C.F.: ) C.F._4
Email_7
APPELLATO -
Contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 506\2022 del 04.07.2022
CONCLUSIONI: come da verbale del 01.07.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda degli attori i quali, eccependo l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, di interessi usurai, di CMS, di errato calcolo della valuta nel contratto di conto corrente n.300000822 nonché di conto anticipi n.30002656. stipulati dalla
Società con la banca chiedevano quali Controparte_3 CP_2 fideiussori della Società, la rideterminazione del saldo passivo dei conti, la ripetizione delle somme versate indebitamente o comunque l'accertamento negativo del credito preteso dalla . CP_4
Il giudizio di primo grado, interrotto per l'intervenuto fallimento della Società attrice veniva riassunto dagli odierni appellanti, Pt_1 Controparte_3 fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società con i predetti contratti bancari. Il Tribunale adito, ha dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito perché i contratti bancari al momento della proposizione della domanda erano ancora pendenti, nonché inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito per carenza probatoria della domanda oltre che per carenza di legittimazione attiva dei fideiussori ed ha, quindi, condannato gli attori alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 CP_1
e chiedendo che in riforma della sentenza impugnata,
[...] Parte_2 la Corte accogliesse la domanda di accertamento negativo del credito e rideterminasse il saldo del conto espungendo le somme frutto di applicazione di clausole nulle, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Si è costituita la e resisteva al gravame chiedendo la conferma CP_2 dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 01.07.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con i termini per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 17.02.2023
Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta che il primo
Giudice, errando, ha ritenuto che l'onere della prova derivante dalle diverse tipologie di azione proposte (accertamento negativo e ripetizione di indebito ) sia posto a carico di parte attrice, affermando che il regime dell'onere della prova << non risultava modificato nemmeno neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito>>.
Quindi, il Tribunale ha affermato che il correntista che agisce è onerato a produrre la serie completa degli estratti conto oltre che la documentazione contrattuale.
Rileva l'appellante, citando giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ.
28516\2008), che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa .
Pertanto, ad avviso degli appellanti, seppur poteva essere dichiarata inammissibile l'azione di ripetizione di indebito, tale statuizione non era estendibile all'azione di accertamento negativo del credito in cui l'onere della prova è a carico del creditore.
Inoltre, rilevano gli appellanti di avere comunque prodotto gli estratti conto e la circostanza che essi non fossero completi non avrebbe dovuto comportare la pronuncia di inammissibilità della domanda per carenza probatoria, ben potendo essere ricostruita la sequenza dei movimenti bancari dal CTU oppure potendo il saldo essere rideterminato partendo dal primo estratto depositato.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione del primo giudice nella parte in cui, dopo aver affermato che la domanda di ripetizione indebito era inammissibile perché il conto risultava ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio e che invece poteva trovare ingresso l'azione di accertamento negativo del credito, residuando nel correntista l'interesse al ricalcolo dell'effettivo dare, ha dichiarato la domanda, formulata in riassunzione solo dai fideiussori per intervenuto fallimento del debitore principale, inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei medesimi .
Deducono gli appellanti che ha errato il primo giudice a statuire la carenza di legittimazione dei fideiussori, risultando invece di tutta evidenza che questi ultimi hanno il diritto di svolgere domande volte all'accertamento della esposizione debitoria garantita anche il luogo del debitore principale.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice, andando oltre la statuizione di carenza di legittimazione degli attori, ha comunque affermato che la domanda andava rigettata perché priva di supporto probatorio, poiché gli attori si erano limitati a riportare principi di diritto senza contestualizzarli nella fattispecie concreta.
Gli appellanti contestano la predetta statuizione, rilevando di avere fornito la prova delle allegazioni di nullità delle clausole applicate dalla banca ed eccependo che i contratti bancari erano stati depositati dalla banca unitamente alla comparsa di costituzione, quindi risultava la prova del rapporto contestato.
Rilevano ancora gli appellanti, in merito agli estratti mancanti, che il giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 cpc nei confronti della richiesta, questa, invece rigettata, avendo il primo CP_4 giudice ritenuto che essa avesse natura residuale rispetto alla istanza di parte ex art 119 TU .
Evidenziano , infine, gli appellanti che la mancanza di parte degli estratti non sarebbe stata impeditiva alla rielaborazione del saldo, potendo essere ricalcolato attraverso la ricostruzione elaborata dal CTU, come fatto dal CTP nell'elaborato depositato.
Il primo giudice, invece, ha affermato che l'elaborato peritale di parte, redatto in mancanza dei contratti e di parte degli estratti conto, era inattendibile.
Chiedono , quindi, gli appellanti l'accoglimento della domanda, previo espletamento di CTU contabile.
In assenza di precedente statuizione, va preliminarmente dichiarata la contumacia del Controparte_3 Per priorità logica verrà esaminato dapprima il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti contestano la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva dei fideiussori.
Con la statuizione impugnata il primo giudice ha affermato che se << l'art.
1945 c.c. consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscono alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria .
L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione e in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria quale deducibile dagli art. 1939 e
1945 cc.
Ne discende, allora, che, per effetto della mancata manifestazione di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare, la posizione attuale degli odierni attori riassunzione i quali, nella veste di meri garanti, hanno reiterato, …, le medesime domande di cui all'originario atto di citazione, determina il venir meno della legittimazione ad agire in capo agli stessi con riferimento alle domande sia di accertamento sia di risarcimento dei danni formulate in proprio dal creditore originario, non potendosi ammettere, infatti, per quanto sopra esposto, la legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore >>.
Osserva la Corte come innanzitutto va rilevato che nella fattispecie non si ponga propriamente una questione di legittimazione attiva, essendo pacifico che il fideiussore, in relazione all'azione di accertamento negativo del debito del garantito, sia titolare di un interesse sostanziale di cui chiede la tutela in giudizio: interesse, appunto, ad accertare l'inesistenza di quel debito che si riflette evidentemente sulla sua posizione.
Si tratta, dunque, di verificare piuttosto, la sussistenza dell'interesse ad agire del fideiussore, cioè la sussistenza di un rapporto di utilità fra il provvedimento giurisdizionale richiesto e la lesività, per i garanti, della posizione debitoria del garantito annotata dalla banca.
Tale interesse deve essere concreto e attuale, caratteri sostanzialmente esclusi dal Tribunale non avendo nel caso di specie la banca avanzata alcuna domanda riconvenzionale di pagamento di quanto dovutole e non essendo neanche escussi i garanti .
Senonché è evidente che anche in questo contesto l'azione di accertamento negativo del debito proposta dal fideiussore è diretta a rimuovere una situazione pregiudizievole di pericolo attuale e concreto, posto che l'annotazione in conto del debito del correntista abilità indubbiamente la banca ad esigere il pagamento, previa chiusura del conto.
Peraltro, nella fattispecie il pericolo è ancora più rilevante stante il fallimento del debitore principale che espone maggiormente i fideiussori al pagamento del debito.
Pertanto, la domanda di accertamento negativo formulata dai fideiussori è certamente ammissibile.
Va, quindi, esaminato il primo motivo di gravame, per indagare su chi grava l'onere della prova nell'azione promossa.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare ripetutamente che
è il cliente, che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di denaro da lui dato alla banca nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello di cui si riferiscono gli estratti depositati ( Cass. Civ 10025 del 2023) .
E', pertanto, corretto affermare che l'onere della prova sia posto a carico degli attori i quali, nel caso in esame, hanno prodotto i documenti necessari per verificare le dedotte nullità del contratto e poter rideterminare il saldo dei conti.
Gli attori, infatti, hanno deposito gli estratti conto ( seppur non completi) e in ordine al contratto hanno formulato istanza ex art 210 Cpc.
Erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che la istanza ex art 210 cpc è ammissibile solo se la parte dimostri di non essere in possesso dei documenti e abbia dimostrato di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale.
Detta istanza, invece, poteva trovare ingresso anche direttamente in fase giudiziale, posto che, come ha affermato la Cassazione ,“ Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale. ( Cass. civ. 24181\2020) :
Ciò premesso, rileva la Corte che, comunque, la lacuna documentale era stata colmata dalla convenuta, la quale aveva depositato la copia dei CP_4 contratti di conto corrente stipulati dal debitore principale in data 09.01.2003.
Va, però, osservato che, nonostante i documenti siano stati prodotti dalle parti, la domanda di parte attrice può essere accolta nei limiti di cui si dirà.
Ha statuito il primo giudice che” Le allegazioni di parte attrice appaiono generiche in quanto ancorché espressive di principi giurisprudenziali e di riferimenti dottrinali non raggiungono un sufficiente stato di concretezza con riferimento al rapporto controverso ovvero la fattispecie concreta” La motivazione del primo giudice va parzialmente condivisa, poiché gli attori non hanno allegato in modo dettagliato sotto quali profili i comportamenti della banca potessero essere definiti illegittimi.
Il richiamo generico all'applicazione da parte della Banca della capitalizzazione trimestrale, di interessi ultralegali, della CMS e dei tassi usurari non è specifico rispetto ai rapporti contrattuali in esame.
In materia di anatocismo la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art.
1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera
CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283 c.c.”( cass. civ. 26864\2024)
Nel caso in esame, i contratti risultano stipulati il 9.1.2003, successivamente alla delibera CICR 9.2.2000, che consente la capitalizzazione degli interessi in condizione di reciprocità.
Tale condizione risulta riportata nel contratto all'art. 7 mentre parte attrice nulla ha allegato per censurare la illegittima applicazione rispetto alla clausola contrattuale.
Anche la censura sugli interessi usurai è generica e priva di allegazioni specifiche, che per principio costante giurisprudenza, il correntista è tenuto a specificare .
E' principio costante espresso dalla Cassazione che “ Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto “ ( Cass sez. un. 19597\20, Cass. civ. n. 26525\24)
Né può essere di ausilio la consulenza tecnica di parte depositata dagli attori, posto che essa non solo è stata redatta in assenza dei contratti ma che, peraltro, essa deve assolvere alla funzione di supportare le ragioni della domanda e non di integrarne le “allegazioni deficitarie”.
In mancanza di specifiche allegazioni, la consulenza tecnica avrebbe funzione esplorativa, finalizzata a supplire alle deficienza delle allegazioni e con tale funzione è inammissibile.
Afferma la Suprema Corte che “ La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( Cass. civ. n. 8498\2025) .
Discorso diverso vale invece per quanto concerne la censurata applicazione di interessi ultra legali nonché della CMS.
Dai contratti allegati dalla banca non risulta alcuna indicazione né dei tassi convenzionali applicati dalla Banca né della CMS.
In merito ai tassi convenzionali è principio pacifico che “ Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale
(come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta "ad substantiam", la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale” ( Cass. Civ. 266\2006).
Non risultando dai contratti alcuna indicazione dei tassi convenzionali va dichiarata la nullità della pattuizione “non scritta” di tassi convenzionali e i tassi applicati devono essere sostituiti con i tassi legali.
Anche la applicazione della CMS deve essere dichiarata nulla. La Cassazione, con orientamento costante e pacifico, riconosce che le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Nel caso in esame, nulla riporta il contratto in merito al meccanismo di funzionamento della CMS e, pertanto, la sua applicazione è illegittima e va dichiarata la nullità della pattuizione contrattuale.
Pertanto, la nel ricalcolare il saldo del correntista, dovrà espungere dal CP_4 calcolo le somme illegittimamente annotate a titolo di CMS e di tassi convenzionali , sostituendo la percentuale convenzionata con quella legale.
Le spese di lite del presente giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio che vede accolta solo parzialmente la domanda di parte attrice, possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura di un 1\3 e posta la restante parte dei 2\3 a carico della banca e liquidata come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore indeterminabile( complessità bassa)
P.Q.M
La Corte d'Appello di NA, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 CP_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 506\2022 emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio rg
1274\2013 e resa anche nei confronti di e CP_2 Controparte_3
- in parziale riforma della sentenza impugnata - così
[...] decide: - dichiara la contumacia del Controparte_3
- dichiara ammissibile la domanda dei fideiussori;
- dichiara nulla l'applicazione di interessi convenzionali;
- dichiara nulla l' applicazione della CMS;
- per l'effetto, dispone che, nella rideterminazione del saldo, vengano espunte le appostazioni a titolo di c.m.s. ed applicati gli interessi al saldo legale;
- condanna la appellata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante in solido che si liquidano nell'importo già ridotto :
- Per il primo grado in complessive E.5.077,32 di cui €.1134,00 per compensi per fase studio, €.802,66 per fase introduttiva €.1204,00 per trattazione ed €.1936,66 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
- Per il presente giudizio grado in complessive E.6660,33 di cui
€.1372,00 per compensi per fase studio, €.945,33 per fase introduttiva
€.2030 per trattazione ed €.2313,33 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini