TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 340/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
RUSSI ROBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 marzo 2025 e cioè
per parte ricorrente ““Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, espletati gli incombenti di rito, - pronunciare la domanda di addebito a carico della
1 coniuge per tutte le motivazioni esposte - confermare il CP_1
provvedimento provvisorio di autorizzazione ai coniugi e Parte_1
a vivere separati, liberi ciascuno di fissare ove creda la propria CP_1
residenza come di fatto già realizzato;
- esonerare il sig. da Parte_1
qualsivoglia contributo di carattere economico a favore della resistente moglie,
per tutte le ragioni esposte anche nel presente atto e, in ogni caso, vantando la coniuge mezzi adeguati al personale mantenimento CP_1
percependo il reddito da lavoro in nero, e piena capacità di lavoro della stessa.
- revocare ex tunc (in subordine ex nunc) l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 a carico del sig. a vantaggio Parte_1
della moglie e comunque stabilire che – stante l'assenza dei CP_1
presupposti di legge e/o di fatto e/o addebito della separazione per le gravi violazioni – nulla deve versare il sig. alla coniuge Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento e/o di contributo al mantenimento;
- disporre l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare unitamente a tutti i suoi mobili, arredi e pertinenze – sito in Fiume Veneto (PN) Via Papa Giovanni
XXIII, 55, censito al catasto del predetto Comune, in abitazione al sig. Pt_1
; - ordinare alla Sig.ra di lasciare la casa coniugale, entro
[...] CP_1
e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; -disporre la condanna della sig.ra alla rifusione delle CP_1
spese processuali, oltre IVA e CPA. In via subordinata. Nel denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse addebitata la causa di separazione alla moglie e venisse accertato il diritto in capo alla sig.ra all'assegno di CP_1
mantenimento, disporre la corresponsione da parte del marito di un importo non superiore ad € 200,00 mensili, posto che l'80% dei redditi del marito deriva da proventi di natura assistenziale ed attesa la propria invalidità
accertata e la necessità di assistenza continua. in ogni caso con vittoria di
2 spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali ed accessori di legge In
via istruttoria: Ammettersi la prova per testi e per interpello formale sui fatti dedotti in narrativa del ricorso introduttivo e nella memoria integrativa e prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc negli articolati capitoli di prova ed inoltre sui seguenti ulteriori capitoli di prova, indicare testi sui fatti dedotti in narrativa anche alla luce delle difese avversarie di cui alle successive memorie autorizzate nonché a prova diretta e contraria su eventuali capitoli di prova avversari nonché a prova diretta e contraria su eventuali capitoli di prova avversari, qualora ammessi, con espressa riserva di articolare ulteriormente capitoli di prova ed indicare testi sui fatti dedotti in narrativa anche alla luce delle difese avversarie di cui alle successive memorie autorizzate. Ammettersi
prova per testi – di seguito indicati – sui seguenti capitoli di prova con numerazione seguente:
1. vero è che ho assistito a litigi ed aggressioni verbali della sig.ra nei confronti di 2. vero è che ho CP_1 Parte_1
assistito ad un'aggressione fisica della sig.ra nei confronti di CP_1
3. vero è che chiamavo le forze dell'ordine4. vero è che in vari Parte_1
episodi nell'anno 2022 e 2023 sono stata/o chiamata/o da , il Parte_1
quale diceva di essere da solo e aver bisogno di aiuto 5. vero è che trovavo il sig. solo in casa 6. vero è che trovavo il sig. Parte_1 Parte_1
piangere 7. vero è che trovavo senza la sig.ra 8. Parte_1 CP_1
vero è che facevo la spesa ed accudivo 9. vero è che preparavo il Parte_1
pranzo e la cena a 10. vero è che facevo le pulizie in casa 11. Parte_1
vero è che assistevo 12. vero è che accompagnavo Parte_1 Parte_1
a visite mediche e medicazioni 13. vero è che quando riaccompagno a casa
, la sig.ra era assente 14. vero è che Parte_1 CP_1 Parte_1
ignorava dove fosse la coniuge 15. vero è che mi CP_1 Parte_1
chiedeva dove era la coniuge 16. vero è che CP_1 Parte_1
provava a contattare telefonicamente la ma il cellulare era CP_1
3 spento irraggiungibile 17. vero è che ha bisogno di assistenza 18. Parte_1
vero è che mi chiedeva di reperire una badante 19. vero è che mi Parte_1
rivolgevo ad agenzia per preventivi per una badante/assistente domiciliare convivente come da documenti che mi si rammostra 20. vero è che la sig.ra si allontanava da casa per giorni 21. vero è che la sig.ra CP_1 [...]
viaggiava anche per giorni 22. vero è che la sig.ra CP_1 CP_1
avvertiva quando partiva e quando tornava (domanda fatto in senso positivo non potendosi svolgere in segno negativo) 23. vero è che la sig.ra
[...]
ha compiuto viaggi a Medjugorje 24. vero è che la sig.ra CP_1 [...]
ha compiuto viaggi a Trieste, Monfalcone, Trento, Lignano 25. vero è CP_1
che il sig. veniva lasciato solo anche durante la notte 26. vero è Parte_1
che il sig. dormiva da solo per più notti 27. vero è che il sig. Parte_1
dormiva la notte da solo in occasione di Natale 2022, ultimo Parte_1
dell'anno e di Pasqua 2023 28. vero è che il sig. veniva lasciato Parte_1
solo a Natale 2022, ultimo dell'anno e a Pasqua 2023 29. vero è che Pt_1
ha portato la coniuge in ferie nel luglio 2022 30. vero è
[...] CP_1
che portava in viaggio alle Terme di Levico la sig.ra Parte_1 [...]
31. vero è che soggiornavano in hotel Parc Hotel Du Lac 32. vero ero è CP_1
che la stanza di hotel era piccola e il sig. usciva con la carrozzina Parte_1
33. vero è che la cittadina di Levico ha aree pedonabili vicino all'hotel 34. vero
è che conosco 35. vero è che aiutavo personalmente il sig. Parte_1
36. vero è che abito a Tiezzo di Azzano Decimo 37. vero è che in Parte_1
occasione della sagra di Tiezzo ho ospitato il sig. 38. vero è che Parte_1
ospitavo in casa per l'orario notturno 39. vero è che Parte_1 Pt_1
si muove con una carrozzina elettrica 40. vero è che tale ospitalità è
[...]
avvenuta a titolo di mera amicizia ed aiuto 41. vero è che aiutavo personalmente il sig. 42. vero è che il sig. veniva Parte_1 Parte_1
lasciato solo dalla coniuge 43. vero è che il sig. mi riferiva di Parte_1
4 essere lasciato solo dalla moglie per giorni 44. vero è che il sig. Parte_1
mi riferiva che la moglie lo lasciava solo in casa 45. vero è che il sig. Pt_1
mi riferiva che la moglie lo abbandonava a se stesso 46. vero è che ho
[...]
visto la sig.ra in compagnia con il sig. 47. vero CP_1 Parte_2
è che ho visto cenare in un ristorante kebab ad Azzano Decimo la sig.ra
[...]
insieme al sig. 48. vero è che il sig. si CP_1 Parte_2 Parte_1
rivolgeva agli assistenti sociali 49. vero è che il sig. si rivolgeva a Parte_1
don vero è che riferiva di essere Parte_3 Parte_1
abbandonato dalla coniuge 51. vero è che il auspicava la coniuge Parte_1
vicina 52. vero è che il sig. si rivolgeva alla Cooperativa Itaca 53. Parte_1
vero è che il personale della Cooperativa Itaca svolge servizio di pulizia della casa di 54. vero è che presto assistenza al sig. 55. Parte_1 Parte_1
Part vero è che il personale dell porta il pranzo al sig. 56. vero è Parte_1
che necessita di assistenza 57. vero è che ho trovato il sig. Parte_1
a casa solo 58. vero è che il sig. chiedeva Parte_1 Parte_1
l'intervento delle Forze dell'Ordine 59. vero è che, quando sono intervenuto nell'abitazione di in Fiume Veneto via P. Giovanni XXIII n. 55 Parte_1
trovavo lo stesso da solo 60. vero è che nel corso del sopralluogo constatavo che era solo in casa 61. vero è che chiedeva aiuto Parte_1 Parte_1
per assistenza 62. vero è che riferiva che la coniuge Parte_1 [...]
si era allontanata 63. vero è che riferiva di aver provato CP_1 Parte_1
a telefonare alla coniuge 64. vero è che sono medico curante del sig. Pt_1
65. vero è che ho visitato il sig. 66. vero è che il sig.
[...] Parte_1
mi riferiva di essere solo 67. vero è che il sig. è Parte_1 Parte_1
affetto da plurime patologie 68. vero è che è depresso 69. vero è Parte_1
che ha umore depresso Si indicano già a Testi su tutti i capitoli Parte_1
articolati nel presente atto e nei precedenti scritti nonché anche a prova diretta e/o contraria su eventuali capitoli avversari e con espressa riserva di
5 ulteriormente capitolare ed indicare testimoni: sig.ra residente Tes_1 in Cimpello di Fiume Veneto residente in [...]di Fiume Persona_1
Veneto presso Itaca Cooperativa sociale Vicolo Selvatico n. 16 Parte_5
Pordenone sig.ra di Tiezzo di Azzano Decimo via Piave n. Persona_2
3/D presso parrocchia San Giovanni Polcenigo Controparte_2
presso ULS di Azzano Decimo c/o Tes_2 Controparte_3 ambulatorio di Via Sacconi 19 Fiume Veneto Comandante Carabinieri della
Stazione di Fiume Veneto Comandante Carabinieri della Stazione di Casarsa
Ammettere prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i medesimi testi indicati a prova diretta;
Con espressa riserva di meglio articolare ed indicare testi anche all'esito delle difese di controparte. Con
espressa riserva di indicare altri testimoni ed ulteriormente dedurre e capitolare e di altro produrre, controdedurre anche alla luce delle difese avversarie. Ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova eventualmente richiesti dalle controparti e, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie delle controparti, si chiede di essere abilitati a prova contraria e a riprova con i testimoni innanzi indicati e con riserva di altri indicarne. Riservata la formulazione di istanze contrarie all'esito delle formulande istanze istruttorie di controparte. Si chiede che la sig.ra provveda ad indicare i redditi propri anche da lavoro in CP_1
nero e dove vengono versati con esibizione dei c/c intestati alla stessa. Salvis
juribus”
per parte resistente “In via principale:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con addebito nei confronti di CP_1 Parte_1
quest'ultimo, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato
Civile;
2. porre a carico del sig. l'obbligo alla corresponsione in Parte_1
favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, di un CP_1
contributo al mantenimento non inferiore ad € 700,00= - o della diversa misura
6 che risulterà di giustizia -, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT,
attesa la sostanziale e significativa sproporzione delle condizioni economiche delle parti, anche alla luce del mutato quadro economico della sig.ra ; 3. CP_1
rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal sig.
in quanto inammissibile e/o comunque infondata e comunque Pt_1
grandemente pregiudizievole per la convenuta e per l'effetto, rigettare altresì
la domanda con cui il ricorrente chiede al Giudice di ordinare alla sig.ra CP_1
di lasciare la casa coniugale;
4. disporre la condanna del sig. alla Parte_1
rifusione delle spese processuali, oltre IVA e CPA. In via subordinata: Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui la richiesta di assegnazione della casa coniugale dovesse venire accolta, trovandosi la sig.ra nella necessità di CP_1
reperire un diverso alloggio e considerati gli esigui redditi di cui la resistente dispone, porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
sig.ra un contributo al mantenimento non inferiore ad € 900,00=, così da CP_1
consentire alla stessa di attendere dignitosamente alle proprie esigenze di vita.
Spese rifuse. * In ogni caso, condannarsi il sig. , altresì, ai sensi art. 96, Pt_1
co. 3, c.p.c. per la mancata adesione da parte di questi alla proposta conciliativa, come chiarito anche da recente giurisprudenza (ex multis, Trib.
Palermo, sent. n. 90 del 09.01.2025), in quanto determinante con la propria condotta un'inutile protrazione della controversia senza apparente valutazione alcuna della proposta con serietà e attenzione (Trib. Roma
30.10.2024): egli, infatti, si è limitato a riproporre le medesime motivazioni già
espresse in atti senza evidenziare alcun ulteriore elemento che manifestasse quantomeno un apprezzamento ancorché negativo della proposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito
7 dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 72/2024, pubblicata il 02.02.2024, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare che la materia del contendere verte sulle seguenti questioni:
1) l'addebito della separazione, posto che ciascuna parte avanza la pertinente domanda nei confronti dell'altra;
2) l'assegnazione della casa familiare;
3) il diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento e l'ammontare dello stesso.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla
8 provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare che all'udienza presidenziale il marito ha dichiarato "abbiamo fatto tanti tentativi per tornare insieme ma sono falliti" e la moglie dichiara "abbiamo fatto vari tentativi ma non sono andati a buon fine, tornare insieme a mio marito oggi vorrebbe dire continuare a fargli da schiava come ho sempre fatto in costanza di matrimonio".
Le dichiarazioni di entrambi i coniugi, che si fanno notare per la convergenza nonostante gli stessi siano stati sentiti separatamente, lasciano intendere che il matrimonio è stato costellato da ripetute difficoltà, difficoltà che i coniugi hanno tollerato e anche provato a superare;
di conseguenza, gli episodi illustrati negli atti a sostegno dell'addebito reciproco non sono altro che l'epilogo di una affectio coniugalis venuta meno ormai da tempo.
D'altra parte, anche le prove testimoniali per cui è stata avanzata domanda di ammissione, al di là del loro contenuto valutativo, non sono volte a dimostrare che prima delle condotte denunciate vi fosse stata tra le parti una vita coniugale felice, poi successivamente interrotta dal comportamento di uno dei due sposi.
La domanda di addebito della separazione, pertanto, formulata da entrambe
9 le parti, deve essere respinta.
2. Domanda di assegnazione della casa familiare.
La domanda di assegnazione della casa familiare, ribadita dal ricorrente,
dovrà essere respinta.
Infatti, in difetto di figli minorenni o di figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, come nel caso di specie, sia che la casa familiare sia in comproprietà, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, non può
adottarsi in questa sede alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non potendo costituire l'assegnazione della casa misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole;
eventuali questioni relative al diritto di proprietà o a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. civ. n. 18440/2013);
rimane estranea, pertanto, nell'odierno giudizio, di qualsivoglia disposizione circa la casa coniugale, come già precisato nell'ordinanza del 03.05.2023,
mentre la comunione sulla stessa dovrà essere eventualmente sciolta in altra sede.
3. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie, volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento.
Occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito
10 disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità
di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. civ. n. 24049/2021).
Al tempo dell'udienza presidenziale, il marito ha documentato di essere invalido al 100%, inabile al lavoro e non in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani;
ha documentato di aver percepito negli ultimi tre anni di imposta un reddito mensile netto medio, da pensione, pari ad euro 1.250,00,
inclusa tredicesima mensilità distribuita su base dodici;
ha dichiarato di percepire indennità di accompagnamento e indennità Fap (quest'ultima documentata in circa euro 440,00 mensili).
La moglie ha dichiarato di percepire una borsa-lavoro di euro 250,00 mensili,
che le è stata sospesa in corso di causa;
è titolare di polizza assicurativa, il cui valore di riscatto al 3 febbraio 2023 ammontava a euro 7.386,07; è proprietaria di autovettura;
i coniugi sono comproprietari della casa coniugale.
Pertanto, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, il Tribunale ritiene equo determinare in euro in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 500,00,
dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
11
3. Spese di lite.
La reciproca soccombenza in merito alla pronuncia di addebito e all'ammontare dell'assegno di mantenimento giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/2, mentre per la restante metà le spese seguono la soccombenza prevalente del ricorrente (sull'assegnazione della casa familiare e sulla revoca dell'assegno di mantenimento), mentre non appaiono sussistenti i presupposti per una ulteriore condanna per mancata accettazione della proposta conciliativa, in quanto parte ricorrente ha spiegato in causa le ragioni del rifiuto della stessa (che traggono origine dalla ritenuta sussistenza dell'addebito a carico della moglie).
Le spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, valore indeterminabile, complessità bassa, tutte le fasi, valori medi, a favore dell'Erario in quanto parte resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento della moglie, da corrispondere a CP_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese,
con decorrenza dalla domanda, dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
compensa le spese di lite per ½, mentre per la restante metà condanna Pt_1
al pagamento in favore dell'Erario di euro 3.800,00, oltre accessori.
[...]
Così deciso in Pordenone, in data 17/06/2025
12 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 340/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
RUSSI ROBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7 marzo 2025 e cioè
per parte ricorrente ““Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, espletati gli incombenti di rito, - pronunciare la domanda di addebito a carico della
1 coniuge per tutte le motivazioni esposte - confermare il CP_1
provvedimento provvisorio di autorizzazione ai coniugi e Parte_1
a vivere separati, liberi ciascuno di fissare ove creda la propria CP_1
residenza come di fatto già realizzato;
- esonerare il sig. da Parte_1
qualsivoglia contributo di carattere economico a favore della resistente moglie,
per tutte le ragioni esposte anche nel presente atto e, in ogni caso, vantando la coniuge mezzi adeguati al personale mantenimento CP_1
percependo il reddito da lavoro in nero, e piena capacità di lavoro della stessa.
- revocare ex tunc (in subordine ex nunc) l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 a carico del sig. a vantaggio Parte_1
della moglie e comunque stabilire che – stante l'assenza dei CP_1
presupposti di legge e/o di fatto e/o addebito della separazione per le gravi violazioni – nulla deve versare il sig. alla coniuge Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento e/o di contributo al mantenimento;
- disporre l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare unitamente a tutti i suoi mobili, arredi e pertinenze – sito in Fiume Veneto (PN) Via Papa Giovanni
XXIII, 55, censito al catasto del predetto Comune, in abitazione al sig. Pt_1
; - ordinare alla Sig.ra di lasciare la casa coniugale, entro
[...] CP_1
e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; -disporre la condanna della sig.ra alla rifusione delle CP_1
spese processuali, oltre IVA e CPA. In via subordinata. Nel denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse addebitata la causa di separazione alla moglie e venisse accertato il diritto in capo alla sig.ra all'assegno di CP_1
mantenimento, disporre la corresponsione da parte del marito di un importo non superiore ad € 200,00 mensili, posto che l'80% dei redditi del marito deriva da proventi di natura assistenziale ed attesa la propria invalidità
accertata e la necessità di assistenza continua. in ogni caso con vittoria di
2 spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali ed accessori di legge In
via istruttoria: Ammettersi la prova per testi e per interpello formale sui fatti dedotti in narrativa del ricorso introduttivo e nella memoria integrativa e prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc negli articolati capitoli di prova ed inoltre sui seguenti ulteriori capitoli di prova, indicare testi sui fatti dedotti in narrativa anche alla luce delle difese avversarie di cui alle successive memorie autorizzate nonché a prova diretta e contraria su eventuali capitoli di prova avversari nonché a prova diretta e contraria su eventuali capitoli di prova avversari, qualora ammessi, con espressa riserva di articolare ulteriormente capitoli di prova ed indicare testi sui fatti dedotti in narrativa anche alla luce delle difese avversarie di cui alle successive memorie autorizzate. Ammettersi
prova per testi – di seguito indicati – sui seguenti capitoli di prova con numerazione seguente:
1. vero è che ho assistito a litigi ed aggressioni verbali della sig.ra nei confronti di 2. vero è che ho CP_1 Parte_1
assistito ad un'aggressione fisica della sig.ra nei confronti di CP_1
3. vero è che chiamavo le forze dell'ordine4. vero è che in vari Parte_1
episodi nell'anno 2022 e 2023 sono stata/o chiamata/o da , il Parte_1
quale diceva di essere da solo e aver bisogno di aiuto 5. vero è che trovavo il sig. solo in casa 6. vero è che trovavo il sig. Parte_1 Parte_1
piangere 7. vero è che trovavo senza la sig.ra 8. Parte_1 CP_1
vero è che facevo la spesa ed accudivo 9. vero è che preparavo il Parte_1
pranzo e la cena a 10. vero è che facevo le pulizie in casa 11. Parte_1
vero è che assistevo 12. vero è che accompagnavo Parte_1 Parte_1
a visite mediche e medicazioni 13. vero è che quando riaccompagno a casa
, la sig.ra era assente 14. vero è che Parte_1 CP_1 Parte_1
ignorava dove fosse la coniuge 15. vero è che mi CP_1 Parte_1
chiedeva dove era la coniuge 16. vero è che CP_1 Parte_1
provava a contattare telefonicamente la ma il cellulare era CP_1
3 spento irraggiungibile 17. vero è che ha bisogno di assistenza 18. Parte_1
vero è che mi chiedeva di reperire una badante 19. vero è che mi Parte_1
rivolgevo ad agenzia per preventivi per una badante/assistente domiciliare convivente come da documenti che mi si rammostra 20. vero è che la sig.ra si allontanava da casa per giorni 21. vero è che la sig.ra CP_1 [...]
viaggiava anche per giorni 22. vero è che la sig.ra CP_1 CP_1
avvertiva quando partiva e quando tornava (domanda fatto in senso positivo non potendosi svolgere in segno negativo) 23. vero è che la sig.ra
[...]
ha compiuto viaggi a Medjugorje 24. vero è che la sig.ra CP_1 [...]
ha compiuto viaggi a Trieste, Monfalcone, Trento, Lignano 25. vero è CP_1
che il sig. veniva lasciato solo anche durante la notte 26. vero è Parte_1
che il sig. dormiva da solo per più notti 27. vero è che il sig. Parte_1
dormiva la notte da solo in occasione di Natale 2022, ultimo Parte_1
dell'anno e di Pasqua 2023 28. vero è che il sig. veniva lasciato Parte_1
solo a Natale 2022, ultimo dell'anno e a Pasqua 2023 29. vero è che Pt_1
ha portato la coniuge in ferie nel luglio 2022 30. vero è
[...] CP_1
che portava in viaggio alle Terme di Levico la sig.ra Parte_1 [...]
31. vero è che soggiornavano in hotel Parc Hotel Du Lac 32. vero ero è CP_1
che la stanza di hotel era piccola e il sig. usciva con la carrozzina Parte_1
33. vero è che la cittadina di Levico ha aree pedonabili vicino all'hotel 34. vero
è che conosco 35. vero è che aiutavo personalmente il sig. Parte_1
36. vero è che abito a Tiezzo di Azzano Decimo 37. vero è che in Parte_1
occasione della sagra di Tiezzo ho ospitato il sig. 38. vero è che Parte_1
ospitavo in casa per l'orario notturno 39. vero è che Parte_1 Pt_1
si muove con una carrozzina elettrica 40. vero è che tale ospitalità è
[...]
avvenuta a titolo di mera amicizia ed aiuto 41. vero è che aiutavo personalmente il sig. 42. vero è che il sig. veniva Parte_1 Parte_1
lasciato solo dalla coniuge 43. vero è che il sig. mi riferiva di Parte_1
4 essere lasciato solo dalla moglie per giorni 44. vero è che il sig. Parte_1
mi riferiva che la moglie lo lasciava solo in casa 45. vero è che il sig. Pt_1
mi riferiva che la moglie lo abbandonava a se stesso 46. vero è che ho
[...]
visto la sig.ra in compagnia con il sig. 47. vero CP_1 Parte_2
è che ho visto cenare in un ristorante kebab ad Azzano Decimo la sig.ra
[...]
insieme al sig. 48. vero è che il sig. si CP_1 Parte_2 Parte_1
rivolgeva agli assistenti sociali 49. vero è che il sig. si rivolgeva a Parte_1
don vero è che riferiva di essere Parte_3 Parte_1
abbandonato dalla coniuge 51. vero è che il auspicava la coniuge Parte_1
vicina 52. vero è che il sig. si rivolgeva alla Cooperativa Itaca 53. Parte_1
vero è che il personale della Cooperativa Itaca svolge servizio di pulizia della casa di 54. vero è che presto assistenza al sig. 55. Parte_1 Parte_1
Part vero è che il personale dell porta il pranzo al sig. 56. vero è Parte_1
che necessita di assistenza 57. vero è che ho trovato il sig. Parte_1
a casa solo 58. vero è che il sig. chiedeva Parte_1 Parte_1
l'intervento delle Forze dell'Ordine 59. vero è che, quando sono intervenuto nell'abitazione di in Fiume Veneto via P. Giovanni XXIII n. 55 Parte_1
trovavo lo stesso da solo 60. vero è che nel corso del sopralluogo constatavo che era solo in casa 61. vero è che chiedeva aiuto Parte_1 Parte_1
per assistenza 62. vero è che riferiva che la coniuge Parte_1 [...]
si era allontanata 63. vero è che riferiva di aver provato CP_1 Parte_1
a telefonare alla coniuge 64. vero è che sono medico curante del sig. Pt_1
65. vero è che ho visitato il sig. 66. vero è che il sig.
[...] Parte_1
mi riferiva di essere solo 67. vero è che il sig. è Parte_1 Parte_1
affetto da plurime patologie 68. vero è che è depresso 69. vero è Parte_1
che ha umore depresso Si indicano già a Testi su tutti i capitoli Parte_1
articolati nel presente atto e nei precedenti scritti nonché anche a prova diretta e/o contraria su eventuali capitoli avversari e con espressa riserva di
5 ulteriormente capitolare ed indicare testimoni: sig.ra residente Tes_1 in Cimpello di Fiume Veneto residente in [...]di Fiume Persona_1
Veneto presso Itaca Cooperativa sociale Vicolo Selvatico n. 16 Parte_5
Pordenone sig.ra di Tiezzo di Azzano Decimo via Piave n. Persona_2
3/D presso parrocchia San Giovanni Polcenigo Controparte_2
presso ULS di Azzano Decimo c/o Tes_2 Controparte_3 ambulatorio di Via Sacconi 19 Fiume Veneto Comandante Carabinieri della
Stazione di Fiume Veneto Comandante Carabinieri della Stazione di Casarsa
Ammettere prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i medesimi testi indicati a prova diretta;
Con espressa riserva di meglio articolare ed indicare testi anche all'esito delle difese di controparte. Con
espressa riserva di indicare altri testimoni ed ulteriormente dedurre e capitolare e di altro produrre, controdedurre anche alla luce delle difese avversarie. Ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova eventualmente richiesti dalle controparti e, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie delle controparti, si chiede di essere abilitati a prova contraria e a riprova con i testimoni innanzi indicati e con riserva di altri indicarne. Riservata la formulazione di istanze contrarie all'esito delle formulande istanze istruttorie di controparte. Si chiede che la sig.ra provveda ad indicare i redditi propri anche da lavoro in CP_1
nero e dove vengono versati con esibizione dei c/c intestati alla stessa. Salvis
juribus”
per parte resistente “In via principale:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con addebito nei confronti di CP_1 Parte_1
quest'ultimo, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato
Civile;
2. porre a carico del sig. l'obbligo alla corresponsione in Parte_1
favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, di un CP_1
contributo al mantenimento non inferiore ad € 700,00= - o della diversa misura
6 che risulterà di giustizia -, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT,
attesa la sostanziale e significativa sproporzione delle condizioni economiche delle parti, anche alla luce del mutato quadro economico della sig.ra ; 3. CP_1
rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal sig.
in quanto inammissibile e/o comunque infondata e comunque Pt_1
grandemente pregiudizievole per la convenuta e per l'effetto, rigettare altresì
la domanda con cui il ricorrente chiede al Giudice di ordinare alla sig.ra CP_1
di lasciare la casa coniugale;
4. disporre la condanna del sig. alla Parte_1
rifusione delle spese processuali, oltre IVA e CPA. In via subordinata: Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui la richiesta di assegnazione della casa coniugale dovesse venire accolta, trovandosi la sig.ra nella necessità di CP_1
reperire un diverso alloggio e considerati gli esigui redditi di cui la resistente dispone, porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
sig.ra un contributo al mantenimento non inferiore ad € 900,00=, così da CP_1
consentire alla stessa di attendere dignitosamente alle proprie esigenze di vita.
Spese rifuse. * In ogni caso, condannarsi il sig. , altresì, ai sensi art. 96, Pt_1
co. 3, c.p.c. per la mancata adesione da parte di questi alla proposta conciliativa, come chiarito anche da recente giurisprudenza (ex multis, Trib.
Palermo, sent. n. 90 del 09.01.2025), in quanto determinante con la propria condotta un'inutile protrazione della controversia senza apparente valutazione alcuna della proposta con serietà e attenzione (Trib. Roma
30.10.2024): egli, infatti, si è limitato a riproporre le medesime motivazioni già
espresse in atti senza evidenziare alcun ulteriore elemento che manifestasse quantomeno un apprezzamento ancorché negativo della proposta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito
7 dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 72/2024, pubblicata il 02.02.2024, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare che la materia del contendere verte sulle seguenti questioni:
1) l'addebito della separazione, posto che ciascuna parte avanza la pertinente domanda nei confronti dell'altra;
2) l'assegnazione della casa familiare;
3) il diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento e l'ammontare dello stesso.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla
8 provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare che all'udienza presidenziale il marito ha dichiarato "abbiamo fatto tanti tentativi per tornare insieme ma sono falliti" e la moglie dichiara "abbiamo fatto vari tentativi ma non sono andati a buon fine, tornare insieme a mio marito oggi vorrebbe dire continuare a fargli da schiava come ho sempre fatto in costanza di matrimonio".
Le dichiarazioni di entrambi i coniugi, che si fanno notare per la convergenza nonostante gli stessi siano stati sentiti separatamente, lasciano intendere che il matrimonio è stato costellato da ripetute difficoltà, difficoltà che i coniugi hanno tollerato e anche provato a superare;
di conseguenza, gli episodi illustrati negli atti a sostegno dell'addebito reciproco non sono altro che l'epilogo di una affectio coniugalis venuta meno ormai da tempo.
D'altra parte, anche le prove testimoniali per cui è stata avanzata domanda di ammissione, al di là del loro contenuto valutativo, non sono volte a dimostrare che prima delle condotte denunciate vi fosse stata tra le parti una vita coniugale felice, poi successivamente interrotta dal comportamento di uno dei due sposi.
La domanda di addebito della separazione, pertanto, formulata da entrambe
9 le parti, deve essere respinta.
2. Domanda di assegnazione della casa familiare.
La domanda di assegnazione della casa familiare, ribadita dal ricorrente,
dovrà essere respinta.
Infatti, in difetto di figli minorenni o di figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, come nel caso di specie, sia che la casa familiare sia in comproprietà, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, non può
adottarsi in questa sede alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non potendo costituire l'assegnazione della casa misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole;
eventuali questioni relative al diritto di proprietà o a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. civ. n. 18440/2013);
rimane estranea, pertanto, nell'odierno giudizio, di qualsivoglia disposizione circa la casa coniugale, come già precisato nell'ordinanza del 03.05.2023,
mentre la comunione sulla stessa dovrà essere eventualmente sciolta in altra sede.
3. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie, volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento.
Occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito
10 disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità
di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. civ. n. 24049/2021).
Al tempo dell'udienza presidenziale, il marito ha documentato di essere invalido al 100%, inabile al lavoro e non in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani;
ha documentato di aver percepito negli ultimi tre anni di imposta un reddito mensile netto medio, da pensione, pari ad euro 1.250,00,
inclusa tredicesima mensilità distribuita su base dodici;
ha dichiarato di percepire indennità di accompagnamento e indennità Fap (quest'ultima documentata in circa euro 440,00 mensili).
La moglie ha dichiarato di percepire una borsa-lavoro di euro 250,00 mensili,
che le è stata sospesa in corso di causa;
è titolare di polizza assicurativa, il cui valore di riscatto al 3 febbraio 2023 ammontava a euro 7.386,07; è proprietaria di autovettura;
i coniugi sono comproprietari della casa coniugale.
Pertanto, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, il Tribunale ritiene equo determinare in euro in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 500,00,
dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
11
3. Spese di lite.
La reciproca soccombenza in merito alla pronuncia di addebito e all'ammontare dell'assegno di mantenimento giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/2, mentre per la restante metà le spese seguono la soccombenza prevalente del ricorrente (sull'assegnazione della casa familiare e sulla revoca dell'assegno di mantenimento), mentre non appaiono sussistenti i presupposti per una ulteriore condanna per mancata accettazione della proposta conciliativa, in quanto parte ricorrente ha spiegato in causa le ragioni del rifiuto della stessa (che traggono origine dalla ritenuta sussistenza dell'addebito a carico della moglie).
Le spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, valore indeterminabile, complessità bassa, tutte le fasi, valori medi, a favore dell'Erario in quanto parte resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento della moglie, da corrispondere a CP_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese,
con decorrenza dalla domanda, dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
compensa le spese di lite per ½, mentre per la restante metà condanna Pt_1
al pagamento in favore dell'Erario di euro 3.800,00, oltre accessori.
[...]
Così deciso in Pordenone, in data 17/06/2025
12 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
13