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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 158 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 18/12/2024
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.Se- Parte_1 CodiceFiscale_1
bastiano Saitta in forza di procura di data 17/3/2023 trasmessa per via telematica, uni-
tamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. e P.I. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.Alessandro Caprioli in forza di procura di data 12/4/2024 rilasciata dalla Re-
sponsabile Contenzioso Friuli Venezia Giulia dott.ssa Persona_1
- appellata -
e nei confronti di
(C.F. ), rappre- Controparte_2 P.IVA_2
sentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- terzo chiamato - Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.161/2023 del Tribunale
di Pordenone - opposizione a intimazione di pagamento.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 13/2/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: nel merito: in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel pre-
cedente grado di giudizio, ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichia- rare che l'intimazione di pagamento n. 0912023 9000155370/000, e la cartella esatto-
riale n.09120130002809302000 sono inefficaci, illegittimi e/o nulli e/o invalidi, e/o improduttivi di effetti giuridici stante l'avvenuta prescrizione quinquennale della pre-
tesa creditoria azionata dell' , così come degli atti Controparte_3
presupposti, connessi e consequenziali. In ogni caso, accertare e dichiarare che la pre-
tesa creditoria dell' , in relazione alle somme por- Controparte_1
tate dall'intimazione di pagamento n. 0912023 9000155370/000, e dalla cartella esat-
toriale n.09120130002809302000 è insussistente ed illegittima e, quindi, che la ricor-
rente nulla deve.
Per l'Agenzia appellata: piaccia all'Ill.mo Corte di appello adita, contrariis reiectis,
così provvedere: nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, irrituale, impropo- nibile, improcedibile e gradatamente rigettare l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto. Condannare alle spese, diritti ed onorari del presente giu- Pt_1
dizio da distrarsi all'odierno procuratore avv. Alessandro Caprioli.
Per l' : Voglia ll'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale dichiarare l'intervenuto giudicato interno formatosi in relazione al motivo di opposizione svolto nei confronti dell' appellato. In subordine nel merito rigettare l'appello avversario per- CP_2
ché infondato per i motivi esposti sin dal primo grado di giudizio con eccezioni che si reiterano espressamente a norma dell'art 346 c.p.c. e conseguentemente conferma-
re la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Pag.2 Con ricorso di data 20/3/2023 il sig. proponeva opposizione con- Parte_2
tro l'intimazione di pagamento n. 091 2023 90001553 70/000 relativa al mancato pa-
gamento della cartella n. 091 2013 00028093 02 000, non notificata, esponendo che mai aveva ricevuto la notifica di eventuali avvisi di accertamento e/o solleciti e/o in-
giunzione di pagamento relativi al presunto credito oggetto dell'intimazione opposta nè era a conoscenza di cartelle o avvisi di addebito regolarmente notificati da cui po-
tesse originare il provvedimento impugnato;
che comunque dopo la presunta notifica della cartella n. 091 2013 00028093 02 000 egli non aveva ricevuto alcun atto inter-
ruttivo della prescrizione entro il termine dell'art.28 della legge 689/81 e quindi il preteso credito dell'Amministrazione era ormai estinto alla data di notifica dell'inti-
mazione di pagamento;
che l'atto impugnato era illegittimo anche perchè del tutto privo, o comunque gravemente carente, di motivazione;
e che era altresì immotivata ed illegittima la pretesa avente ad oggetto il pagamento di “somme aggiuntive, in- teressi di mora e altre spese”, trattandosi di voci di credito non previste per legge e comunque non giustificate e perciò da lui non verificabili.
Si costituiva in giudizio l' deducendo di Controparte_1
aver ritualmente eseguito le dovute notifiche;
che la prescrizione del credito era stata validamente interrotta dalla notifica di cartelle e avvisi di intimazione, effettuata in una condizione di incertezza giurisprudenziale sulla durata del termine;
che essa,
nella sua qualità di Agente della riscossione, non era dotata di legittimazione passiva riguardo alle contestazioni sollevate dal ricorrente a proposito del merito della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato Controparte_4
evidenziando di non essere responsabile di quanto acca-
[...]
duto dopo l'iscrizione ruolo del credito, avvenuta il 6/2/2013; quanto al periodo precedente esponeva che gli atti presupposti all'iscrizione a ruolo, tutti ben motivati,
erano stati regolarmente e tempestivamente notificati al sig. all'epoca legale Pt_2
rappresentante della società ; e che la sussistenza dei fatti costitutivi del CP_5
credito era dimostrata dal verbale di accertamento.
Pag.3 Istruita documentalmente, la causa veniva decisa dal Tribunale di Pordenone
con sentenza di data 9/11/2023.
Ssservava in quella sede il Giudice che l' Controparte_1
aveva dimostrato di aver eseguito le notifiche di sua competenza e di aver interrotto la prescrizione in un contesto di totale incertezza giurisprudenziale sulla durata de-
cennale o quinquennale del termine;
che la cartella era stata redatta secondo i modelli ministeriali e comunque era idonea far conoscere al contribuente gli elementi co-
stitutivi del debito;
e infine che l' non era responsabile di quanto Controparte_2
accaduto dopo l'iscrizione a ruolo, avendo invece fornito prova della avvenuta notifi-
ca degli atti presupposti, respingeva di conseguenza l'opposizione.
Contro questa decisione ha proposto appello il sig. affermando che il Pt_2
Tribunale di Pordenone ha erroneamente ritenuto che l' Controparte_6
abbia tempestivamente interrotto il corso della prescrizione.
[...]
Osserva l'appellante che fra la notifica del 23/3/2013 e quella, peraltro conte-
stata, del 3/2/2019 sono trascorsi più di cinque anni;
e che devono ritenersi inammis-
sibili, e comunque irrilevanti, le produzioni documentali effettuate dall'Agenzia in corso di causa.
1. La controversia sottoposta all'esame di questa Corte riguarda esclusivamente il tema della prescrizione.
1.1. Occorre pertanto chiarire innanzitutto la durata del termine e cioè se esso sia di cinque anni (come stabilisce l'art.28 della legge 689/81) oppure di dieci anni (per effetto dell'art.2953 c.c.); sul punto il Tribunale di Pordenone non si
è pronunciato in modo espresso anche se, nel punto B) di pag.3 della sentenza,
sembra aver optato per la seconda alternativa (in adesione all'orientamento giurisprudenziale di merito ivi richiamato).
Sul punto si deve osservare che - al di là di pregresse incertezze in materia -
la Corte di Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che la notifica di una
Pag.4 cartella di pagamento, o di altro atto finalizzato al recupero del credito, da parte dell'agente della riscossione "non produce effetto novativo della natura
del credito, il quale resta assoggettato alla sua specifica disciplina anche in
ordine al regime prescrizionale, sicché qualora sia prevista una prescrizione
più breve di quella ordinaria, non si rende applicabile il termine decennale
di cui all'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un accertamento divenuto
definitivo per il passaggio in giudicato di una sentenza" (così, in massima,
Cassazione Sez.1, Sentenza n. 25028 del 09/11/2020; Sez. 5, Sentenza n.
11814 del 18/06/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020; Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11335 del
26/04/2019; Sez. 5, Sentenza n. 28576 del 29/11/2017; Sez. U, Sentenza n.
23397 del 17/11/2016; e, con specifico riferimento alle sanzioni amministrati-
ve, Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 31817 del 07/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018).
1.2. In concreto l'ordinanza ingiunzione n.90/12 dell'8/6/2012 ha sanzionato due illeciti amministrativi e cioè l'omesso versamento dell'assegno per il nucleo familiare ad alcuni lavoratori nei mesi di gennaio e febbraio 2011 e l'omessa registrazione dei dati relativi all'orario di un lavoratore da gennaio 2009 a feb-
braio 2011; dalla scadenza dei termini di esecuzione di questi adempimenti ha perciò iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
1.2.1. Esso non si era evidentemente compiuto al momento della notifica del provve-
dimento sanzionatorio, eseguita a mezzo di raccomandata A.R. ricevuta dalla coobbligata in solido in persona del liquidatore il 13 giugno Controparte_7
2012 e dal sig. quale autore delle violazioni il 15 giugno 2012; da que- Pt_2
st'ultima data ha pertanto iniziato a decorrere un ulteriore termine di cinque anni, poi nuovamente interrotto dalla notifica della cartella di pagamento 091
2013 00028093 02 000, eseguita, sempre a mezzo di raccomandata A.R.,
quanto al sig. il 23 marzo 2013 (come dimostra l'avviso di ricevimento Pt_2
di cui l' ha tempestivamente prodotto copia Controparte_1
Pag.5 con la memoria difensiva di costituzione in primo grado) e quanto al
[...]
il 9 aprile 2013 (come risulta dall'avviso di ri- Controparte_8
cevimento prodotto dall' in corso di causa). CP_1
1.2.2. Il nuovo e ulteriore termine di prescrizione è stato poi ancora interrotto dalla intimazione di pagamento 091 2017 90006779 04 000, notificata al sig. Pt_2
a mezzo raccomandata A.R. spedita al suo domicilio di Doha (regolarmente denunciato all' sin dal 13/9/2013) il 29/1/2018 e restituita al mittente CP_9
(con la dicitura "Unclaimed" ovvero "non richiesta") il 4/2/2018 (come si ri-
cava dalla documentazione prodotta dall' Controparte_1
con la memoria difensiva); e questa interruzione va considerata tempestiva,
sia che il termine di cinque anni venga fatto decorrere dal 13 marzo 2013, sia che venga computato dal 9 aprile 2013 (risultando perciò irrilevante la que-
stione della utilizzabilità o meno dei documenti prodotti dall'Agenzia conve-
nuta nel corso del giudizio di primo grado).
Nessun valore può essere attribuito - ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione - alle successive formalità eseguite dall'Agenzia delle Entrate Ri-
scossione il 25 gennaio 2019 ovvero il deposito nella Casa Comunale di Cane-
va e l'affissione all'albo dello stesso Comune ai sensi degli artt.26 comma 4
del D.P.R. 602/73 e 60 comma 1 lettera e) del D.P.R. 600/73; questa (seconda)
notifica va infatti considerata nulla e quindi inefficace, poichè - a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.366/2007 e 258/2012 - la notifica ai contribuenti non residenti (e non assolutamente irreperibili) va effettuata, al-
ternativamente, ai sensi dell'art.142 c.p.c. o dell'art.60 comma 4 del D.P.R.
600/73, introdotto dall'art.2 comma 1 lettera a) del d.l. 40/210, e quindi me-
diante invio di raccomandata A.R. all'indirizzo risultante dai registri dell'Ana-
grafe degli Italiani Residenti all'Estero1 (cui, si ripete, il sig.AN era regolar-
mente iscritto).
Pag.6 1.2.3. Computando altri cinque anni a partire dal 4 febbraio 2018 si giunge pertanto al 4 febbraio 2023: ne deriva che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, pacificamente avvenuta il 15 marzo 2023, il credito risultante dall'ordinanza ingiunzione del 2013 si era ormai prescritto.
1.3. Al fine di evitare l'estinzione del credito l' Controparte_1
ha dedotto, e documentato, di essersi insinuata al passivo del Parte_3
(dichiarato esecutivo il 19/11/2013) e che la procedura è stata
[...]
chiusa con decreto del 5 marzo 2020.
1.3.1. Sul punto si deve osservare che effettivamente l'insinuazione del credito nel passivo fallimentare produce, ai sensi degli artt.2943 e 2945 c.c., l'interruzio-
ne del corso della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale;
e ciò, ex art.1310 c.c., anche nei confronti del conde-
bitore solidale del fallito2 (qual'era appunto il sig. rispetto a Pt_2 CP_10
).
[...]
1.3.2. In concreto la documentazione prodotta (peraltro tardivamente) dall'
[...]
attesta solo che il Giudice Delegato l'ha ammessa al Controparte_1
passivo del per l'importo complessivo di Euro Parte_4
84.912,86 in privilegio e di Euro 8.615,90 in chirografo;
dalla comunicazione del decreto di esecutività e dalla allegata stampa dello stato passivo alla data del 19/11/2013 non è però possibile ricavare - in mancanza della richiesta di insinuazione - se il credito derivante dall'ordinanza ingiunzione del 2013 fosse o no compreso fra quelli ammessi;
di conseguenza nessuna efficacia interrutti-
va della prescrizione può essere attribuita alla procedura fallimentare.
2. L'appello proposto dal sig. va quindi accolto. Pt_2
2.1. Le spese di lite vanno quindi poste a carico della soccombente
[...]
; devono essere invece compensate nei confronti del- Controparte_1
l' , avendo questo eseguito tempestivamente Controparte_2
Pag.7 gli unici adempimenti previsti a suo carico (e cioè la notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'iscrizione a ruolo del credito).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento dell'appello proposto da ontro la sentenza del Tribu- Parte_1
nale di Pordenone n. 161/2023 di data 9/11/2023, che per l'effetto integralmente riforma, accerta e dichiara che il credito fatto valere con la cartella di pagamento n.
091 2013 00028093 02 000 e con l'intimazione di pagamento n. 091 2023 90001553
70/000 si è definitivamente estinto per prescrizione e quindi che nulla è più dovuto dall'appellante per i titoli ivi esposti;
compensa interamente le spese di lite fra il sig.
e l' e condanna l' Pt_2 Controparte_2 [...]
a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi Controparte_11
di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per ciascun grado, oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 13/2/2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in questo senso Cassazione Sez.5, Sentenza n.23378 del 24/08/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del
28/04/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 33610 del 18/12/2019. 2 così Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4014 del 19/06/1981 e Sez. 2, Sentenza n. 11269 del 22/11/1990.