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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2024, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 03/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 498/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. POTENZA SIMONA, con elezione di domicilio in VIA NAZIONALE 66, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio del funzionario C. BENVENUTO, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: ratei su omologa
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda di riconoscimento dei ratei di indennità di accompagnamento depositata l8-1-2024 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziale di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
La domanda ha per oggetto i ratei della prestazione previdenziale, a seguito del decreto di omologa di accertamento dei requisiti sanitari.
Essa è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1-6-2022, come indicato nel decreto di omologa in atti. Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., a seguito dell'omologa del requisito sanitario, l' deve provvedere, previa verifica dei requisiti socio economici, al CP_2 pagamento delle relative prestazioni entro i 120 giorni successivi alla notifica del decreto stesso. Nella specie il decreto di omologa è stato notificato il 6-9-2023. L' ha provveduto all'erogazione dei ratei maturati solo in data 1-3-2024. CP_2
Nel merito, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto dopo la proposizione della domanda determina la cessazione della materia del
2 contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Va, fin da subito, escluso alcun rilievo giuridico, a questi fini, alla tesi dell' CP_2 secondo cui la prestazione avrebbe potuto essere erogata solo a far data dalla presentazione del mod. AP/70, attestante la sussistenza dei requisiti socio economici. L'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al CP_2 pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, entro il suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio del modello AP70 predisposto dall' CP_2
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del 16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. Ne consegue, che, in considerazione, unicamente, della data dell'avvenuto pagamento, di poco più di due mesi successiva alla scadenza del termine di 120 prescritto dalla legge per l'erogazione della prestazione e, dall'altra parte della estrema solerzia della parte istante nella instaurazione del presente giudizio, si ritiene sussistere motivi per compensare per 1/3 le spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l alla rifusione per 2/3 delle spese CP_2 di lite che si liquidano complessivamente in € 2041,00 comprensive di spese forfettarie, oltre Iva a Cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 03/07/2024 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 03/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 498/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. POTENZA SIMONA, con elezione di domicilio in VIA NAZIONALE 66, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio del funzionario C. BENVENUTO, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: ratei su omologa
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda di riconoscimento dei ratei di indennità di accompagnamento depositata l8-1-2024 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziale di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
La domanda ha per oggetto i ratei della prestazione previdenziale, a seguito del decreto di omologa di accertamento dei requisiti sanitari.
Essa è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1-6-2022, come indicato nel decreto di omologa in atti. Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., a seguito dell'omologa del requisito sanitario, l' deve provvedere, previa verifica dei requisiti socio economici, al CP_2 pagamento delle relative prestazioni entro i 120 giorni successivi alla notifica del decreto stesso. Nella specie il decreto di omologa è stato notificato il 6-9-2023. L' ha provveduto all'erogazione dei ratei maturati solo in data 1-3-2024. CP_2
Nel merito, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto dopo la proposizione della domanda determina la cessazione della materia del
2 contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Va, fin da subito, escluso alcun rilievo giuridico, a questi fini, alla tesi dell' CP_2 secondo cui la prestazione avrebbe potuto essere erogata solo a far data dalla presentazione del mod. AP/70, attestante la sussistenza dei requisiti socio economici. L'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al CP_2 pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, entro il suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio del modello AP70 predisposto dall' CP_2
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del 16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. Ne consegue, che, in considerazione, unicamente, della data dell'avvenuto pagamento, di poco più di due mesi successiva alla scadenza del termine di 120 prescritto dalla legge per l'erogazione della prestazione e, dall'altra parte della estrema solerzia della parte istante nella instaurazione del presente giudizio, si ritiene sussistere motivi per compensare per 1/3 le spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l alla rifusione per 2/3 delle spese CP_2 di lite che si liquidano complessivamente in € 2041,00 comprensive di spese forfettarie, oltre Iva a Cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 03/07/2024 . il Giudice
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