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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35200/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti da parte attrice e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
● (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Parte_1 C.F._1
Sanna, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Ozanam n. 8, presso il difensore attore
● (C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
convenuto
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24-09-2022 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio avanti questo Tribunale il geom. , chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del suo inadempimento professionale nella somma di euro 11.262,80.
Parte attrice esponeva la seguente vicenda.
Nel corso del 2015 il sig. conferiva mandato al Geom. Parte_1 Controparte_1
affinché si occupasse di due pratiche edilizie relative all'immobile di sua proprietà sito in Olbia, località Pittolongu, all'interno di un complesso residenziale denominato Condominio Rio Bados. La prima delle due pratiche era relativa alla realizzazione di variazioni e modifiche interne all'immobile, senza aumento di volumetria: il tecnico convenuto provvedeva a depositare presso lo Sportello Unico
Edilizia Sardegna Comune di Olbia tutte le domande ed i documenti necessari, nonché a curare la pagina 2 di 9 direzione dei lavori. Per l'attività prestata in relazione al cantiere delle opere interne, il geom.
[...]
riceveva il pagamento integrale degli importi preventivati. La seconda pratica CP_1
riguardava l'apertura di finestra “Velux” nel tetto dell'immobile e la realizzazione di una veranda coperta. Per questa seconda pratica il convenuto formulava un preventivo di spesa pari a euro
2.000,00, oltre spese e accessori, accettato dall'attore, che provvedeva a versare gli importi concordati, oltre all'ulteriore somma di euro 500,00 come compenso per l'attività di direzione lavori.
Durante lo svolgimento delle opere, l'attore decideva di non procedere alla realizzazione della veranda esterna e, quindi, l'attività effettivamente compiuta sulla parte esterna dell'immobile rimaneva circoscritta alla sola apertura della finestra “Velux” nel tetto. Quanto alla seconda pratica, il convenuto trasmetteva al committente la prima pagina di una ricevuta Sardegna SUE – Comune di
Olbia, rivelatasi poi inveritiera. Completate le opere e incassati i compensi, il geom. CP_1
non ha consegnato alcuna documentazione al committente, sospendendo altresì ogni
[...]
comunicazione.
Nel corso dell'anno 2018, in occasione di verifiche presso l'amministrazione Comunale di Olbia,
l'attore apprendeva che (i) quanto alla pratica edilizia relativa alle modifiche interne all'immobile, la posizione risultava ancora aperta, non essendo mai stata depositata la dichiarazione di fine lavori, (ii) quanto alla pratica relativa all'installazione della finestra Velux nel tetto dell'immobile, nessun fascicolo risultava essere mai stato aperto. Pertanto, il sig. incaricava l'arch. Parte_1
di Bresso e la geom. di Olbia di effettuare verifiche;
a Controparte_2 Controparte_3
seguito di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie inerenti all'immobile in questione, i tecnici incaricati dall'attore verificavano che in effetti la pratica per le modifiche interne non era mai stata chiusa e che non esisteva alcuna denuncia relativa all'installazione della finestra nel tetto. Nonostante
i solleciti, il geom. non forniva alcun chiarimento e alcuna documentazione Controparte_1
sull'attività svolta.
Seppur ritualmente chiamato in giudizio, il convenuto rimaneva contumace.
Alla prima udienza del 16-01-2023 il Giudice assegnava all'attore termine per avviare la procedura di negoziazione assistita, rinviando per la verifica all'udienza del 22-05-2023. In tale udienza il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Alla successiva udienza del 30-10-2023 il Giudice ammetteva le istanze istruttorie formulate dall'attore, rinviandone l'assunzione all'udienza del 05-02-2024. Esaurita l'istruttoria, la causa, assegnata a questo Giudice in data 02-10-2024, perveniva all'udienza del 20-03-2025, tenutasi con le pagina 3 di 9 modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito dell'esame delle note di trattazione scritta depositate dall'attore, il Giudice decideva la causa mediante sentenza depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La materia del contendere
L'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale del geom. per inadempimento Controparte_1
agli obblighi nascenti dall'incarico professionale allo stesso conferito (i) per la pratica D.I.A per modifiche interne, come da preventivo del 11-03-2015 (doc. n. 5) e (ii) per la pratica edilizia per l'apertura di una finestra Velux sul tetto e per la realizzazione di una veranda coperta, come da preventivo del 23-04-2015 (doc. n. 8), il tutto con riferimento all'immobile di proprietà dell'attore sito in Olbia, località Pittulongu, nel villaggio Rio Bados.
In particolare, viene ascritto al convenuto l'inadempimento alle obbligazioni nascenti dai preventivi del 11-03-2015 e del 23-04-2015, accettati dall'attore, per non completato la pratica edilizia relativa alle modifiche interne all'immobile, per non aver effettuato alcuna delle attività relative alla pratica edilizia per la realizzazione di una finestra Velux e per aver svolto il mandato in maniera negligente, tanto che l'attore si è visto costretto ad incaricare altri professionisti per completare ed emendare il lavoro svolto dal geom. . Controparte_1
3. La responsabilità professionale e la liquidazione del danno
Verrà di seguito esaminata la condotta posta in essere dal convenuto ai fini di accertare l'eziologica riconducibilità ad essa del fatto dannoso.
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea occorre verificare (i) se sia stato commesso un errore da parte del convenuto, (ii) se tale errore poteva essere superato sulla base di un suo comportamento diligente e (iii) se l'inadempimento del convenuto abbia provocato all'attore i danni dallo stesso richiesti.
Non vi è dubbio, attesa la prova documentale offerta dall'attore (doc. n. 5 e 8), che il sig.
abbia conferito al geom. l'incarico di (i) predisporre la Parte_1 Controparte_1
pratica edilizia conseguente alle modifiche interne apportate all'immobile di sua proprietà nel
Comune di Olbia da presentare all'Ente, comprendente rilievi in loco e documentazione fotografica, elaborati grafici, computo metrico delle opere realizzate, relazione tecnica e invio allo sportello SUE;
(ii) predisporre la pratica edilizia per la realizzazione di finestra Velux sul tetto e veranda coperta da presentare al Comune, comprendente documentazione/simulazione fotografica, elaborati grafici, relazione paesaggistica e invio telematico al SUE.
pagina 4 di 9 Definito il contenuto dell'incarico del convenuto, si ritiene che sia stata raggiunta adeguata prova della debenza del credito risarcitorio preteso dal committente nei confronti del professionista incaricato geom. , risultando quest'ultimo non esattamente adempiente in Controparte_1
relazione all'opera prestata e all'incarico assunto.
Innanzitutto, quanto all'an della pretesa creditoria di parte attrice, si rende necessaria una sintetica ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale e alla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali.
Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ. n. 826/2015).
Con specifico riferimento al contratto d'opera intellettuale, è opportuno richiamare due orientamenti giurisprudenziali largamente condivisi.
Per un verso, si ricorda che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr. Cass. n. 23893/2016 e anche Cass. n. 21522/2019), nonché il principio sostanzialmente consolidato per cui “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (cfr. Cass. n. 6886/2014 e Cass. n. 29218/2017).
Per altro verso, come noto ed in via generale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile” e con specifico riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt.
2229 e ss. c.c. sussiste la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nel caso di mancata o pagina 5 di 9 inesatta esecuzione della prestazione dovuta ovvero in caso di inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta verso il proprio committente, in violazione del generale criterio civilistico della diligenza nell'adempimento di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. per cui “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
La responsabilità del professionista, pertanto, presuppone quanto meno la sussistenza di profili di colpa dello stesso, per cui spetta al debitore medesimo dimostrare quantomeno la propria assenza di colpa - quindi di non aver agito con negligenza, imprudenza ed imperizia - in relazione al verificarsi di un eventuale non esatto adempimento nell'esecuzione della prestazione, posto che il debitore deve prevedere i rischi tipicamente inerenti all'attività svolta.
Inoltre, nello specifico caso previsto dall'art. 2236 c.c. in cui la prestazione professionale dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il professionista su cui incombe il relativo onere della prova, risponde unicamente per dolo o colpa grave.
Dagli atti e dalle risultanze istruttorie del presente giudizio emerge la prova dell'inesatto/parziale adempimento del professionista con riferimento alle pratiche edilizie allo stesso affidate nei limiti e nei termini che seguono.
In particolare, per quanto riguarda la pratica edilizia per le modifiche interne all'immobile, dagli atti risulta che in data 07-04-2015 il geom. abbia comunicato al SUE Sardegna l'avvio Controparte_1
dell'intervento di modifiche interne all'immobile senza aumento di volumetria, con successiva integrazione del 14-04-2015 (doc. n. 3 e 4). Il convenuto ha svolto tutte le attività pattuite, fatta eccezione per la comunicazione di fine lavori, mai avvenuta, come confermato dallo stesso professionista in sede di interrogatorio formale e dal teste arch. . Controparte_2
E' opportuno rammentare l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (ex multis, Cass.
n. 29472/2023, n. 5725/2019; n. 13212/2006). In applicazione di detto principio, sono del tutto inconferenti le dichiarazioni rese dal convenuto e volte a sollevarlo da responsabilità per la mancata presentazione della dichiarazione di fine lavori, tanto più se si considera che tali asserzioni non trovano conferma né documentale, né testimoniale.
Pertanto, risulta provato che il geom. non abbia effettuato la dichiarazione di Controparte_1
fine lavori, rimanendo la pratica edilizia ancora aperta.
pagina 6 di 9 Difatti, in data 26-06-2018 il sig. incaricava altro professionista – l'arch. Parte_1
– di effettuare la comunicazione di fine lavori (doc. n. 15). Controparte_2
Quanto ai danni risarcibili all'attore, si ricorda che una volta che sia provato l'an della pretesa azionata
è, comunque, ammessa la ricostruzione del quantum ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 15229/2016).
Nella specie, un tale specifico onere della prova è stato solo in parte assolto dall'odierno attore con riferimento alla prima pratica edilizia.
In particolare, può senz'altro trovare accoglimento la domanda attorea di parziale ripetizione dei compensi versati al professionista, atteso che il committente non ha contestato la sussistenza del contratto di prestazione di opera intellettuale tra le parti e nemmeno lo svolgimento dell'attività professionale indicata nel preventivo del 11-03-2015 (fatta eccezione la fine lavori), né tantomeno la congruità dei corrispettivi richiesti per l'attività svolta.
Per l'intera attività della pratica edilizia il convenuto ha chiesto al sig. Parte_1
l'importo di euro 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge, ed euro 210,00 per spese d'istruttoria pari a complessivi euro 2.131,50: considerato l'esatta esecuzione della maggior parte delle obbligazioni, questo Giudice ritiene congruo ridurre il compenso preteso da convenuto e versato dal committente del 30% pari a euro 450,00, oltre oneri e accessori di legge;
il convenuto è, quindi, tenuto a restituire all'attore l'importo complessivo di euro 576,45.
Inoltre, deve essere rimborsato all'attore anche l'importo di euro 197,50 corrisposto all'arch.
[...]
per l'accesso agli atti della pratica edilizia presso il Comune di Olbia (doc. n. 14), CP_3
essendo tale somma direttamente riconducibile all'incompleta attività del convenuto.
Nessun importo può essere riconosciuto all'attore per le spese di completamento della pratica edilizia con la fine lavori, considerato che la sua liquidazione comporterebbe una duplicazione di danno, non potendo essere riconosciuta all'attore sia la restituzione del compenso per l'attività non svolta dal convenuto, sia le spese per il suo adempimento con altro professionista;
in ogni caso, l'attore non ha fornito la prova dell'effettiva fine lavori da parte del professionista incaricato e del relativo esborso, atteso che (i) l'incarico era stato conferito nel 2018 all'arch. , (ii) allo stato Controparte_2
non risulta ancora adempiuto, tanto che (iii) in data 30-10-2024 l'arch. Controparte_3
formulava all'avv. Luce De Sanna preventivo per tale incombente.
Non possono essere riconosciute neppure le spese di viaggio dell'arch. , Controparte_2
non documentate.
pagina 7 di 9 Per quanto riguarda la pratica edilizia per la realizzazione di una finestra Velux sul tetto e di una veranda esterna, è stato precisato in giudizio che, in realtà, la pratica riguardava solamente la finestra
Velux, perché, in corso d'opera, il committente decideva di non realizzare la veranda esterna. Nel corso del giudizio, l'attore ha provato che il professionista convenuto non ha svolto alcuna attività relativa alla pratica in questione. In particolare, il teste arch. ha confermato Controparte_2
che nessuna attività risultava essere stata effettuata dal convenuto per i lavori in questione. In sede di interrogatorio formale il geom. dichiarava che la pratica edilizia non era stata Controparte_1
realizzata perché il committente avrebbe deciso di sospendere i lavori sine die. Invero, tale circostanza conferma che l'attività pattuita con preventivo accettato in data 23-04-2015 non è stata svolta e - a prescindere dalla responsabilità nell'asserita sospensione dei lavori – il convenuto ne ha incassato, comunque, il compenso, che, pertanto, deve essere restituito.
L'importo da ottenere in restituzione dal convenuto è pari a euro 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge, ed euro 420,00 per spese di istruttoria, pari a complessivi euro 2.982,00, come da fatture allegate sub. doc. n. 9 e 10.
Non è ripetibile l'importo di euro 640,50 di cui al doc. n. 11, trattandosi di compensi corrisposti al geom. per la direzione lavori, non oggetto di contestazione. Controparte_1
Debbono, invece, essere rimborsate all'attore le sanzioni versate al Comune di Olbia per l'omessa presentazione della SCIA e la sanatoria pari a euro 550,00 (doc. n. 16).
Infine, non possono essere riconosciuti i compensi nell'importo di euro 6.841,30 richiesti per il compimento della pratica in questione da altro professionista, considerando che (i) si tratta di un mero preventivo risalente al 23-12-2021, peraltro non esattamente riconducibile alla realizzazione della finestra Velux, (ii) non è stato neppure provato che la finestra sia stata effettivamente realizzata,
(iii) il riconoscimento di tale spesa comporterebbe una duplicazione del risarcimento, avendo il
Giudicante già autorizzato la ripetizione di quanto versato al convenuto.
Parte attrice chiede, inoltre, la condanna del geom. al pagamento della somma Controparte_1
di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Tale domanda non può trovare accoglimento (i) perché formulata per la prima volta in sede di conclusioni depositate il 17-03-2025 e, quindi, tardiva e (ii) perché priva di riscontro probatorio;
in particolare, l'attore non ha argomentato né la fondatezza dell'istanza, né il quantum preteso, limitandosi ad esporre la voce di danno e l'importo richiesto in sede di precisazione delle conclusioni.
Infine, non è fondata la domanda formulata dalla parte resistente di condanna ai sensi dell'art. 96,
pagina 8 di 9 commi 3 e 4, c.p.c. perché il processo si è svolto nell'alveo della normale dialettica processuale, non potendo essere imputata al convenuto una condotta antigiuridica o riprovevole.
Non emerge, infatti, dalla condotta processuale del convenuto che egli abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, né può essere considerata una condotta censurabile con la condanna ex art. 96 c.p.c. la scelta processuale di rimanere contumace.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non è configurabile quale soccombenza, neppure parziale, e, quindi, non incide sulla statuizione relativa alle spese di lite (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 20317/2018).
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno sofferto dal sig.
per l'inadempimento professionale nella somma di euro 4.305,95; su tale Parte_1
somma devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico della parte convenuta e a favore della parte attrice, in applicazione del DM n. 55/2014, in base al valore per come determinato in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in accoglimento della domanda formulata dal sig. , condanna il geom. Parte_1
al risarcimento dei danni sofferti dall'attore per inadempimento professionale Controparte_1
del convenuto nella somma di euro 4.305,95, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo;
2. condanna il geom. alla rifusione delle spese di lite, in favore del sig. Controparte_1
, nell'importo di euro 2.552,00, oltre 15% per rimborso forfetario, 4% cap e Parte_1
iva nella misura di legge se dovuta, nonché rimborso contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2002
e anticipazioni esenti nella somma di euro 217,39.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti da parte attrice e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
● (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luca De Parte_1 C.F._1
Sanna, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Ozanam n. 8, presso il difensore attore
● (C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
convenuto
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24-09-2022 il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio avanti questo Tribunale il geom. , chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del suo inadempimento professionale nella somma di euro 11.262,80.
Parte attrice esponeva la seguente vicenda.
Nel corso del 2015 il sig. conferiva mandato al Geom. Parte_1 Controparte_1
affinché si occupasse di due pratiche edilizie relative all'immobile di sua proprietà sito in Olbia, località Pittolongu, all'interno di un complesso residenziale denominato Condominio Rio Bados. La prima delle due pratiche era relativa alla realizzazione di variazioni e modifiche interne all'immobile, senza aumento di volumetria: il tecnico convenuto provvedeva a depositare presso lo Sportello Unico
Edilizia Sardegna Comune di Olbia tutte le domande ed i documenti necessari, nonché a curare la pagina 2 di 9 direzione dei lavori. Per l'attività prestata in relazione al cantiere delle opere interne, il geom.
[...]
riceveva il pagamento integrale degli importi preventivati. La seconda pratica CP_1
riguardava l'apertura di finestra “Velux” nel tetto dell'immobile e la realizzazione di una veranda coperta. Per questa seconda pratica il convenuto formulava un preventivo di spesa pari a euro
2.000,00, oltre spese e accessori, accettato dall'attore, che provvedeva a versare gli importi concordati, oltre all'ulteriore somma di euro 500,00 come compenso per l'attività di direzione lavori.
Durante lo svolgimento delle opere, l'attore decideva di non procedere alla realizzazione della veranda esterna e, quindi, l'attività effettivamente compiuta sulla parte esterna dell'immobile rimaneva circoscritta alla sola apertura della finestra “Velux” nel tetto. Quanto alla seconda pratica, il convenuto trasmetteva al committente la prima pagina di una ricevuta Sardegna SUE – Comune di
Olbia, rivelatasi poi inveritiera. Completate le opere e incassati i compensi, il geom. CP_1
non ha consegnato alcuna documentazione al committente, sospendendo altresì ogni
[...]
comunicazione.
Nel corso dell'anno 2018, in occasione di verifiche presso l'amministrazione Comunale di Olbia,
l'attore apprendeva che (i) quanto alla pratica edilizia relativa alle modifiche interne all'immobile, la posizione risultava ancora aperta, non essendo mai stata depositata la dichiarazione di fine lavori, (ii) quanto alla pratica relativa all'installazione della finestra Velux nel tetto dell'immobile, nessun fascicolo risultava essere mai stato aperto. Pertanto, il sig. incaricava l'arch. Parte_1
di Bresso e la geom. di Olbia di effettuare verifiche;
a Controparte_2 Controparte_3
seguito di accesso agli atti relativi alle pratiche edilizie inerenti all'immobile in questione, i tecnici incaricati dall'attore verificavano che in effetti la pratica per le modifiche interne non era mai stata chiusa e che non esisteva alcuna denuncia relativa all'installazione della finestra nel tetto. Nonostante
i solleciti, il geom. non forniva alcun chiarimento e alcuna documentazione Controparte_1
sull'attività svolta.
Seppur ritualmente chiamato in giudizio, il convenuto rimaneva contumace.
Alla prima udienza del 16-01-2023 il Giudice assegnava all'attore termine per avviare la procedura di negoziazione assistita, rinviando per la verifica all'udienza del 22-05-2023. In tale udienza il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Alla successiva udienza del 30-10-2023 il Giudice ammetteva le istanze istruttorie formulate dall'attore, rinviandone l'assunzione all'udienza del 05-02-2024. Esaurita l'istruttoria, la causa, assegnata a questo Giudice in data 02-10-2024, perveniva all'udienza del 20-03-2025, tenutasi con le pagina 3 di 9 modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito dell'esame delle note di trattazione scritta depositate dall'attore, il Giudice decideva la causa mediante sentenza depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La materia del contendere
L'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale del geom. per inadempimento Controparte_1
agli obblighi nascenti dall'incarico professionale allo stesso conferito (i) per la pratica D.I.A per modifiche interne, come da preventivo del 11-03-2015 (doc. n. 5) e (ii) per la pratica edilizia per l'apertura di una finestra Velux sul tetto e per la realizzazione di una veranda coperta, come da preventivo del 23-04-2015 (doc. n. 8), il tutto con riferimento all'immobile di proprietà dell'attore sito in Olbia, località Pittulongu, nel villaggio Rio Bados.
In particolare, viene ascritto al convenuto l'inadempimento alle obbligazioni nascenti dai preventivi del 11-03-2015 e del 23-04-2015, accettati dall'attore, per non completato la pratica edilizia relativa alle modifiche interne all'immobile, per non aver effettuato alcuna delle attività relative alla pratica edilizia per la realizzazione di una finestra Velux e per aver svolto il mandato in maniera negligente, tanto che l'attore si è visto costretto ad incaricare altri professionisti per completare ed emendare il lavoro svolto dal geom. . Controparte_1
3. La responsabilità professionale e la liquidazione del danno
Verrà di seguito esaminata la condotta posta in essere dal convenuto ai fini di accertare l'eziologica riconducibilità ad essa del fatto dannoso.
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea occorre verificare (i) se sia stato commesso un errore da parte del convenuto, (ii) se tale errore poteva essere superato sulla base di un suo comportamento diligente e (iii) se l'inadempimento del convenuto abbia provocato all'attore i danni dallo stesso richiesti.
Non vi è dubbio, attesa la prova documentale offerta dall'attore (doc. n. 5 e 8), che il sig.
abbia conferito al geom. l'incarico di (i) predisporre la Parte_1 Controparte_1
pratica edilizia conseguente alle modifiche interne apportate all'immobile di sua proprietà nel
Comune di Olbia da presentare all'Ente, comprendente rilievi in loco e documentazione fotografica, elaborati grafici, computo metrico delle opere realizzate, relazione tecnica e invio allo sportello SUE;
(ii) predisporre la pratica edilizia per la realizzazione di finestra Velux sul tetto e veranda coperta da presentare al Comune, comprendente documentazione/simulazione fotografica, elaborati grafici, relazione paesaggistica e invio telematico al SUE.
pagina 4 di 9 Definito il contenuto dell'incarico del convenuto, si ritiene che sia stata raggiunta adeguata prova della debenza del credito risarcitorio preteso dal committente nei confronti del professionista incaricato geom. , risultando quest'ultimo non esattamente adempiente in Controparte_1
relazione all'opera prestata e all'incarico assunto.
Innanzitutto, quanto all'an della pretesa creditoria di parte attrice, si rende necessaria una sintetica ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale e alla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali.
Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ. n. 826/2015).
Con specifico riferimento al contratto d'opera intellettuale, è opportuno richiamare due orientamenti giurisprudenziali largamente condivisi.
Per un verso, si ricorda che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (cfr. Cass. n. 23893/2016 e anche Cass. n. 21522/2019), nonché il principio sostanzialmente consolidato per cui “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (cfr. Cass. n. 6886/2014 e Cass. n. 29218/2017).
Per altro verso, come noto ed in via generale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile” e con specifico riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt.
2229 e ss. c.c. sussiste la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nel caso di mancata o pagina 5 di 9 inesatta esecuzione della prestazione dovuta ovvero in caso di inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta verso il proprio committente, in violazione del generale criterio civilistico della diligenza nell'adempimento di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. per cui “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
La responsabilità del professionista, pertanto, presuppone quanto meno la sussistenza di profili di colpa dello stesso, per cui spetta al debitore medesimo dimostrare quantomeno la propria assenza di colpa - quindi di non aver agito con negligenza, imprudenza ed imperizia - in relazione al verificarsi di un eventuale non esatto adempimento nell'esecuzione della prestazione, posto che il debitore deve prevedere i rischi tipicamente inerenti all'attività svolta.
Inoltre, nello specifico caso previsto dall'art. 2236 c.c. in cui la prestazione professionale dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il professionista su cui incombe il relativo onere della prova, risponde unicamente per dolo o colpa grave.
Dagli atti e dalle risultanze istruttorie del presente giudizio emerge la prova dell'inesatto/parziale adempimento del professionista con riferimento alle pratiche edilizie allo stesso affidate nei limiti e nei termini che seguono.
In particolare, per quanto riguarda la pratica edilizia per le modifiche interne all'immobile, dagli atti risulta che in data 07-04-2015 il geom. abbia comunicato al SUE Sardegna l'avvio Controparte_1
dell'intervento di modifiche interne all'immobile senza aumento di volumetria, con successiva integrazione del 14-04-2015 (doc. n. 3 e 4). Il convenuto ha svolto tutte le attività pattuite, fatta eccezione per la comunicazione di fine lavori, mai avvenuta, come confermato dallo stesso professionista in sede di interrogatorio formale e dal teste arch. . Controparte_2
E' opportuno rammentare l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (ex multis, Cass.
n. 29472/2023, n. 5725/2019; n. 13212/2006). In applicazione di detto principio, sono del tutto inconferenti le dichiarazioni rese dal convenuto e volte a sollevarlo da responsabilità per la mancata presentazione della dichiarazione di fine lavori, tanto più se si considera che tali asserzioni non trovano conferma né documentale, né testimoniale.
Pertanto, risulta provato che il geom. non abbia effettuato la dichiarazione di Controparte_1
fine lavori, rimanendo la pratica edilizia ancora aperta.
pagina 6 di 9 Difatti, in data 26-06-2018 il sig. incaricava altro professionista – l'arch. Parte_1
– di effettuare la comunicazione di fine lavori (doc. n. 15). Controparte_2
Quanto ai danni risarcibili all'attore, si ricorda che una volta che sia provato l'an della pretesa azionata
è, comunque, ammessa la ricostruzione del quantum ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 15229/2016).
Nella specie, un tale specifico onere della prova è stato solo in parte assolto dall'odierno attore con riferimento alla prima pratica edilizia.
In particolare, può senz'altro trovare accoglimento la domanda attorea di parziale ripetizione dei compensi versati al professionista, atteso che il committente non ha contestato la sussistenza del contratto di prestazione di opera intellettuale tra le parti e nemmeno lo svolgimento dell'attività professionale indicata nel preventivo del 11-03-2015 (fatta eccezione la fine lavori), né tantomeno la congruità dei corrispettivi richiesti per l'attività svolta.
Per l'intera attività della pratica edilizia il convenuto ha chiesto al sig. Parte_1
l'importo di euro 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge, ed euro 210,00 per spese d'istruttoria pari a complessivi euro 2.131,50: considerato l'esatta esecuzione della maggior parte delle obbligazioni, questo Giudice ritiene congruo ridurre il compenso preteso da convenuto e versato dal committente del 30% pari a euro 450,00, oltre oneri e accessori di legge;
il convenuto è, quindi, tenuto a restituire all'attore l'importo complessivo di euro 576,45.
Inoltre, deve essere rimborsato all'attore anche l'importo di euro 197,50 corrisposto all'arch.
[...]
per l'accesso agli atti della pratica edilizia presso il Comune di Olbia (doc. n. 14), CP_3
essendo tale somma direttamente riconducibile all'incompleta attività del convenuto.
Nessun importo può essere riconosciuto all'attore per le spese di completamento della pratica edilizia con la fine lavori, considerato che la sua liquidazione comporterebbe una duplicazione di danno, non potendo essere riconosciuta all'attore sia la restituzione del compenso per l'attività non svolta dal convenuto, sia le spese per il suo adempimento con altro professionista;
in ogni caso, l'attore non ha fornito la prova dell'effettiva fine lavori da parte del professionista incaricato e del relativo esborso, atteso che (i) l'incarico era stato conferito nel 2018 all'arch. , (ii) allo stato Controparte_2
non risulta ancora adempiuto, tanto che (iii) in data 30-10-2024 l'arch. Controparte_3
formulava all'avv. Luce De Sanna preventivo per tale incombente.
Non possono essere riconosciute neppure le spese di viaggio dell'arch. , Controparte_2
non documentate.
pagina 7 di 9 Per quanto riguarda la pratica edilizia per la realizzazione di una finestra Velux sul tetto e di una veranda esterna, è stato precisato in giudizio che, in realtà, la pratica riguardava solamente la finestra
Velux, perché, in corso d'opera, il committente decideva di non realizzare la veranda esterna. Nel corso del giudizio, l'attore ha provato che il professionista convenuto non ha svolto alcuna attività relativa alla pratica in questione. In particolare, il teste arch. ha confermato Controparte_2
che nessuna attività risultava essere stata effettuata dal convenuto per i lavori in questione. In sede di interrogatorio formale il geom. dichiarava che la pratica edilizia non era stata Controparte_1
realizzata perché il committente avrebbe deciso di sospendere i lavori sine die. Invero, tale circostanza conferma che l'attività pattuita con preventivo accettato in data 23-04-2015 non è stata svolta e - a prescindere dalla responsabilità nell'asserita sospensione dei lavori – il convenuto ne ha incassato, comunque, il compenso, che, pertanto, deve essere restituito.
L'importo da ottenere in restituzione dal convenuto è pari a euro 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge, ed euro 420,00 per spese di istruttoria, pari a complessivi euro 2.982,00, come da fatture allegate sub. doc. n. 9 e 10.
Non è ripetibile l'importo di euro 640,50 di cui al doc. n. 11, trattandosi di compensi corrisposti al geom. per la direzione lavori, non oggetto di contestazione. Controparte_1
Debbono, invece, essere rimborsate all'attore le sanzioni versate al Comune di Olbia per l'omessa presentazione della SCIA e la sanatoria pari a euro 550,00 (doc. n. 16).
Infine, non possono essere riconosciuti i compensi nell'importo di euro 6.841,30 richiesti per il compimento della pratica in questione da altro professionista, considerando che (i) si tratta di un mero preventivo risalente al 23-12-2021, peraltro non esattamente riconducibile alla realizzazione della finestra Velux, (ii) non è stato neppure provato che la finestra sia stata effettivamente realizzata,
(iii) il riconoscimento di tale spesa comporterebbe una duplicazione del risarcimento, avendo il
Giudicante già autorizzato la ripetizione di quanto versato al convenuto.
Parte attrice chiede, inoltre, la condanna del geom. al pagamento della somma Controparte_1
di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Tale domanda non può trovare accoglimento (i) perché formulata per la prima volta in sede di conclusioni depositate il 17-03-2025 e, quindi, tardiva e (ii) perché priva di riscontro probatorio;
in particolare, l'attore non ha argomentato né la fondatezza dell'istanza, né il quantum preteso, limitandosi ad esporre la voce di danno e l'importo richiesto in sede di precisazione delle conclusioni.
Infine, non è fondata la domanda formulata dalla parte resistente di condanna ai sensi dell'art. 96,
pagina 8 di 9 commi 3 e 4, c.p.c. perché il processo si è svolto nell'alveo della normale dialettica processuale, non potendo essere imputata al convenuto una condotta antigiuridica o riprovevole.
Non emerge, infatti, dalla condotta processuale del convenuto che egli abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, né può essere considerata una condotta censurabile con la condanna ex art. 96 c.p.c. la scelta processuale di rimanere contumace.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non è configurabile quale soccombenza, neppure parziale, e, quindi, non incide sulla statuizione relativa alle spese di lite (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 20317/2018).
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno sofferto dal sig.
per l'inadempimento professionale nella somma di euro 4.305,95; su tale Parte_1
somma devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico della parte convenuta e a favore della parte attrice, in applicazione del DM n. 55/2014, in base al valore per come determinato in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in accoglimento della domanda formulata dal sig. , condanna il geom. Parte_1
al risarcimento dei danni sofferti dall'attore per inadempimento professionale Controparte_1
del convenuto nella somma di euro 4.305,95, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo;
2. condanna il geom. alla rifusione delle spese di lite, in favore del sig. Controparte_1
, nell'importo di euro 2.552,00, oltre 15% per rimborso forfetario, 4% cap e Parte_1
iva nella misura di legge se dovuta, nonché rimborso contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2002
e anticipazioni esenti nella somma di euro 217,39.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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