TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/15202
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2022/15202 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
MODUGNO FRANCESCO PAOLO con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Promossa l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui è causa la presente controversia, la causa veniva mandata in mediazione ex art 5, 2° comma D. Lgs
28/2010, con termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda. Infatti, la materia oggetto della controversia rientra tra quelle per le quali il legislatore, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010 (in particolare le controversie in materia bancaria e finanziaria), ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Si realizza in tal modo, per un fine diverso da quello conciliativo, l'effetto deflattivo del sistema giudiziario tanto auspicato dal legislatore con l'introduzione dell'istituto della mediazione. Secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 5 l. med. il giudice può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, che nei casi previsti dalla legge è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il comma 4 dell'art. 5 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria "non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione". Il provvedimento deve esser pronunciato a pena di decadenza d'ufficio dal Giudice o su richiesta delle parti entro la prima udienza. Queste condizioni si sono tutte pienamente realizzate nel caso che ci occupa. Nessuna delle parti ha però provveduto ad instaurare nel termine assegnato il procedimento di mediazione. Alla successiva udienza venivano precisate le conclusioni. L'opposizione è improcedibile. Nel giudizio che si instaura in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto creditore è attore dal punto di vista sostanziale, in quanto agisce in giudizio attraverso il procedimento monitorio, per l'adempimento del debito, chiedendo al Giudice l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Questo
è il principio enunciato nella sentenza n. 19596 del 20 settembre 2020 dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, investite della questione dirimente sul punto con l'ordinanza interlocutoria n. 18741 del 2019 della Terza Sezione della Suprema Corte per il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare relativamente all'individuazione della parte processuale obbligata ex lege dell'onere di promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'incertezza sul soggetto onerato tra debitore opponente o creditore opposto a instaurare la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha portato nel tempo a decisioni contrastanti delle varie corti di merito e di legittimità. Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale venutosi a creare dopo la citata decisone assunta dalle SU della Corte di Cassazione, si condividono appieno le ragioni che sottendono tale decisione e che la fanno preferire all'opposto orientamento, che vedrebbe, invece, gravato dell'incombenza il debitore opponente, per cui l'improcedibilità dell'opposizione provocherebbe il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo, che diventerebbe così irrevocabile. In primo luogo è il creditore opposto il soggetto che assume l'iniziativa processuale attraverso il procedimento monitorio, di cui il giudizio di opposizione rappresenta solo una conseguenza, una fase successiva ed eventuale. Per cui l'istanza di mediazione deve essere azionata dal soggetto che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto di credito. Inoltre, poiché la domanda di mediazione determina l'interruzione ella prescrizione, l'onere della mediazione non potrebbe non gravare che sul soggetto il quale ha interesse a interrompere la prescrizione, cioè sul creditore opposto;
piuttosto che sul debitore, che ha, invece, l'interesse contrario a far valer la prescrizione. Infine, mentre l'effetto che conseguirebbe se l'onere fosse posto a capo del debitore opponente sarebbe definitivo, rendendo il decreto ingiuntivo irrevocabile. Seguendo la tesi opposta, che in tal senso appare preferibile, l'effetto della pronunzia di improcedibilità è solo provvisorio, in quanto il decreto ingiuntivo revocato non impedisce al creditore di riproporre la domanda. In questo senso la decisone della Sentenza citata delle SU delle Suprema Corte di legittimità si armonizza con il principio enunciato, tra le altre, nella sentenza n. 98 del 2014 della Corte
Costituzionale, per cui si pongono in contrasto con l'art. 24 della Costituzione tutte quelle forme di giurisdizione, che determinano la decadenza dell'azione in giudizio per la difesa degli interessi del cittadino, condizionate al previo adempimento di oneri, che, invece, sono legittime solo quando l'azione sia soggetta soltanto ad alcune limitazioni.
Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità della domanda del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, questo deve essere revocato.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti in considerazione del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'opposizione improcedibile ed in conseguenza revoca il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 15/09/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2022/15202 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
MODUGNO FRANCESCO PAOLO con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Promossa l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui è causa la presente controversia, la causa veniva mandata in mediazione ex art 5, 2° comma D. Lgs
28/2010, con termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda. Infatti, la materia oggetto della controversia rientra tra quelle per le quali il legislatore, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010 (in particolare le controversie in materia bancaria e finanziaria), ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Si realizza in tal modo, per un fine diverso da quello conciliativo, l'effetto deflattivo del sistema giudiziario tanto auspicato dal legislatore con l'introduzione dell'istituto della mediazione. Secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 5 l. med. il giudice può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, che nei casi previsti dalla legge è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il comma 4 dell'art. 5 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria "non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione". Il provvedimento deve esser pronunciato a pena di decadenza d'ufficio dal Giudice o su richiesta delle parti entro la prima udienza. Queste condizioni si sono tutte pienamente realizzate nel caso che ci occupa. Nessuna delle parti ha però provveduto ad instaurare nel termine assegnato il procedimento di mediazione. Alla successiva udienza venivano precisate le conclusioni. L'opposizione è improcedibile. Nel giudizio che si instaura in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto creditore è attore dal punto di vista sostanziale, in quanto agisce in giudizio attraverso il procedimento monitorio, per l'adempimento del debito, chiedendo al Giudice l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Questo
è il principio enunciato nella sentenza n. 19596 del 20 settembre 2020 dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, investite della questione dirimente sul punto con l'ordinanza interlocutoria n. 18741 del 2019 della Terza Sezione della Suprema Corte per il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare relativamente all'individuazione della parte processuale obbligata ex lege dell'onere di promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'incertezza sul soggetto onerato tra debitore opponente o creditore opposto a instaurare la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha portato nel tempo a decisioni contrastanti delle varie corti di merito e di legittimità. Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale venutosi a creare dopo la citata decisone assunta dalle SU della Corte di Cassazione, si condividono appieno le ragioni che sottendono tale decisione e che la fanno preferire all'opposto orientamento, che vedrebbe, invece, gravato dell'incombenza il debitore opponente, per cui l'improcedibilità dell'opposizione provocherebbe il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo, che diventerebbe così irrevocabile. In primo luogo è il creditore opposto il soggetto che assume l'iniziativa processuale attraverso il procedimento monitorio, di cui il giudizio di opposizione rappresenta solo una conseguenza, una fase successiva ed eventuale. Per cui l'istanza di mediazione deve essere azionata dal soggetto che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto di credito. Inoltre, poiché la domanda di mediazione determina l'interruzione ella prescrizione, l'onere della mediazione non potrebbe non gravare che sul soggetto il quale ha interesse a interrompere la prescrizione, cioè sul creditore opposto;
piuttosto che sul debitore, che ha, invece, l'interesse contrario a far valer la prescrizione. Infine, mentre l'effetto che conseguirebbe se l'onere fosse posto a capo del debitore opponente sarebbe definitivo, rendendo il decreto ingiuntivo irrevocabile. Seguendo la tesi opposta, che in tal senso appare preferibile, l'effetto della pronunzia di improcedibilità è solo provvisorio, in quanto il decreto ingiuntivo revocato non impedisce al creditore di riproporre la domanda. In questo senso la decisone della Sentenza citata delle SU delle Suprema Corte di legittimità si armonizza con il principio enunciato, tra le altre, nella sentenza n. 98 del 2014 della Corte
Costituzionale, per cui si pongono in contrasto con l'art. 24 della Costituzione tutte quelle forme di giurisdizione, che determinano la decadenza dell'azione in giudizio per la difesa degli interessi del cittadino, condizionate al previo adempimento di oneri, che, invece, sono legittime solo quando l'azione sia soggetta soltanto ad alcune limitazioni.
Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità della domanda del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, questo deve essere revocato.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti in considerazione del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'opposizione improcedibile ed in conseguenza revoca il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 15/09/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti