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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2037/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Davide Lera
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MI VI
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 15/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 09/06/2025, i sig.ri e Parte_2 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 Parte_1 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Suvereto in data 03/09/2022 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore . Per_1
Con provvedimento in data 13.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15/10/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 15/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2 rdinando all'Ufficiale di Stato civile di Suvereto in Parte_1 data 03/09/2022 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Suvereto in data 03/09/2022 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (atto n. 8 – parte 1 – Anno 2022)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, con l'osservanza dei doveri loro imposti dalla legge e con l'obbligo concorde di assicurare alla figlia la più serena crescita psico-affettiva. Essi si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente l'eventuale variazione di domicilio, residenza e dimora;
2. La casa familiare ubicata in Suvereto, Loc. Valdamone, 113, di esclusiva proprietà di rimarrà nella esclusiva disponibilità di Parte_2 quest'ultimo. La Sig.ra ha già rilasciato l'abitazione familiare Parte_1 unitamente alla minore ed ha già prelevato i propri effetti personali nonché i beni alla medesima appartenenti.
3. La figlia , viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidente con la permanenza presso di sé e della stessa. Ad oggi la madre, unitamente alla minore sono domiciliate nel Comune di Scarlino, Loc.
Puntone, Pod. . Entrambi i genitori potranno vedere e tenere con CP_1 sé la minore, in difetto di diverso accordo, secondo le modalità del piano genitoriale concordemente redatto dai coniugi, da intendersi qui integralmente trascritto;
4. Il Sig. corrisponderà a a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma complessiva di
€.400,00 annualmente ed automaticamente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno primo di ogni mese mediante bonifico bancario. Le parti beneficeranno dell'assegno unico in ragione del 50% ciascuno. In ordine alle
3 spese straordinarie i genitori contribuiranno secondo la seguente regolamentazione:
-Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
I genitori sono tenuti alla corresponsione nella misura del 50% delle seguenti spese: libri scolastici, spese per assicurazioni richieste dalla scuola, spese per gite scolastiche, spesa mensa scolastica, abbonamento trasporto pubblico, spese per una attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti compresi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori.
Colui che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiederne la fatturazione con indicazione del codice fiscale del figlio, impegnandosi a consegnare detta documentazione in originale o copia all'altro per consentirgli pro quota la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola).
L'altro rimborserà la quota parte da dovuta entro il giorno 20 del mese Pt_3 successivo alla richiesta, eventualmente assieme all'assegno di mantenimento.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi studio e d'istruzione; soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere.
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche;
corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private.
c) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche.
d) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione a tutte le suddette spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (sms, email, lettera
4 racc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e sarà tenuto al rimborso del 50%.
e) le parti concordano di contribuire in ragione del 50% ciascuno alle spese di babysitteraggio della figlia laddove i nonni materni o paterni non Per_1 possano sopperire all'impossibilità dei genitori di accudire la bambina poiché occupati nell'espletare la propria attività lavorativa. Per tutte le esigenze diverse dai motivi lavorativi, il padre o la madre laddove non possano accudire la bambina ovvero farla accudire dai nonni, sosterranno integralmente e per proprio conto le spese di babysitteraggio.
5. Quanto alla posizione economica e reddituale dei coniugi, è Parte_2 dipendente a tempo indeterminato dell'impresa edile denominata Piombino
Edilizia SRL;
mentre è lavoratrice stagionale. Pertanto, le Parte_1 parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedere somme a titolo di contributo al mantenimento;
6. Quanto all'autoveicolo UK SS cointestato ai coniugi, lo stesso verrà posto in vendita e le parti si obbligano sin da ora a sottoscrivere ogni e qualsiasi documento a tal fine necessario. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per estinguere il prestito acceso per l'acquisto del mezzo ed intestato a Laddove estinto tale prestito dovesse residuare una somma, la Parte_2 stessa apparterrà esclusivamente al Pt_2
7. I coniugi si concedono, sin da ora, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti;
8. I coniugi si concedono, sin da ora, il consenso al rilascio del passaporto della figlia minore;
Per_1
9. Le parti concordano che le condizioni della separazione come sopra pattuite avranno applicazione tra di loro anche prima dell'omologa della separazione personale da parte del Tribunale di Livorno, non appena sottoscritto il ricorso;
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Davide Lera
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MI VI
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 15/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 09/06/2025, i sig.ri e Parte_2 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 Parte_1 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Suvereto in data 03/09/2022 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore . Per_1
Con provvedimento in data 13.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15/10/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 15/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2 rdinando all'Ufficiale di Stato civile di Suvereto in Parte_1 data 03/09/2022 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Suvereto in data 03/09/2022 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (atto n. 8 – parte 1 – Anno 2022)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, con l'osservanza dei doveri loro imposti dalla legge e con l'obbligo concorde di assicurare alla figlia la più serena crescita psico-affettiva. Essi si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente l'eventuale variazione di domicilio, residenza e dimora;
2. La casa familiare ubicata in Suvereto, Loc. Valdamone, 113, di esclusiva proprietà di rimarrà nella esclusiva disponibilità di Parte_2 quest'ultimo. La Sig.ra ha già rilasciato l'abitazione familiare Parte_1 unitamente alla minore ed ha già prelevato i propri effetti personali nonché i beni alla medesima appartenenti.
3. La figlia , viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidente con la permanenza presso di sé e della stessa. Ad oggi la madre, unitamente alla minore sono domiciliate nel Comune di Scarlino, Loc.
Puntone, Pod. . Entrambi i genitori potranno vedere e tenere con CP_1 sé la minore, in difetto di diverso accordo, secondo le modalità del piano genitoriale concordemente redatto dai coniugi, da intendersi qui integralmente trascritto;
4. Il Sig. corrisponderà a a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma complessiva di
€.400,00 annualmente ed automaticamente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno primo di ogni mese mediante bonifico bancario. Le parti beneficeranno dell'assegno unico in ragione del 50% ciascuno. In ordine alle
3 spese straordinarie i genitori contribuiranno secondo la seguente regolamentazione:
-Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
I genitori sono tenuti alla corresponsione nella misura del 50% delle seguenti spese: libri scolastici, spese per assicurazioni richieste dalla scuola, spese per gite scolastiche, spesa mensa scolastica, abbonamento trasporto pubblico, spese per una attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti compresi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori.
Colui che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiederne la fatturazione con indicazione del codice fiscale del figlio, impegnandosi a consegnare detta documentazione in originale o copia all'altro per consentirgli pro quota la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola).
L'altro rimborserà la quota parte da dovuta entro il giorno 20 del mese Pt_3 successivo alla richiesta, eventualmente assieme all'assegno di mantenimento.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi studio e d'istruzione; soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere.
b) spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche;
corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private.
c) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche.
d) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione a tutte le suddette spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (sms, email, lettera
4 racc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e sarà tenuto al rimborso del 50%.
e) le parti concordano di contribuire in ragione del 50% ciascuno alle spese di babysitteraggio della figlia laddove i nonni materni o paterni non Per_1 possano sopperire all'impossibilità dei genitori di accudire la bambina poiché occupati nell'espletare la propria attività lavorativa. Per tutte le esigenze diverse dai motivi lavorativi, il padre o la madre laddove non possano accudire la bambina ovvero farla accudire dai nonni, sosterranno integralmente e per proprio conto le spese di babysitteraggio.
5. Quanto alla posizione economica e reddituale dei coniugi, è Parte_2 dipendente a tempo indeterminato dell'impresa edile denominata Piombino
Edilizia SRL;
mentre è lavoratrice stagionale. Pertanto, le Parte_1 parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedere somme a titolo di contributo al mantenimento;
6. Quanto all'autoveicolo UK SS cointestato ai coniugi, lo stesso verrà posto in vendita e le parti si obbligano sin da ora a sottoscrivere ogni e qualsiasi documento a tal fine necessario. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per estinguere il prestito acceso per l'acquisto del mezzo ed intestato a Laddove estinto tale prestito dovesse residuare una somma, la Parte_2 stessa apparterrà esclusivamente al Pt_2
7. I coniugi si concedono, sin da ora, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti;
8. I coniugi si concedono, sin da ora, il consenso al rilascio del passaporto della figlia minore;
Per_1
9. Le parti concordano che le condizioni della separazione come sopra pattuite avranno applicazione tra di loro anche prima dell'omologa della separazione personale da parte del Tribunale di Livorno, non appena sottoscritto il ricorso;
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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