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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1641/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESINI GIULIANA, elettivamente domiciliato in VIA G. BOVINI 35 48123
RAVENNA presso il difensore avv. MARCHESINI GIULIANA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITELLI CP_1 P.IVA_1
FEDERICA e dell'avv. BITELLI BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA
NAZARIO SAURO 26 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BITELLI
FEDERICA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 561/2023 del CP_1
08/05/2023, con il quale è stato intimato a quale fideiussore della società Parte_1
Lorenz s.r.l., il pagamento della somma di € 318.481,80, oltre a interessi e spese, asseritamente dovuta alla ricorrente in forza di un contratto di finanziamento stipulato in data 28/02/2007, con il quale aveva concesso a Lorenz s.r.l. un Controparte_2
mutuo di € 300.000,00 rimborsabile in n. 60 rate mensili, contestualmente al rilascio di fideiussioni omnibus da parte di e fino alla Parte_2 Parte_3 Parte_1
concorrenza della somma di € 400.000,00. ha proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento monitorio, Parte_1
eccependo:
- in via principale, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., oltre che per maturata prescrizione, nonché la nullità della garanzia fideiussoria per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- in via subordinata, la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria da nonché la carenza di prova del medesimo credito;
CP_1
- in via ulteriormente subordinata, la possibile applicazione di eventuali interessi usurari e/o anatocistici, da accertarsi a mezzo di C.T.U. contabile.
(cessionaria del credito derivante dal suddetto contratto di finanziamento) CP_1
si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente la fondatezza dell'opposizione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria (fideiussione omnibus) prestata dall'odierno opponente a favore di
[...]
nell'interesse di Lorenz s.r.l., stante la deroga all'art. 1957 c.c. prevista Controparte_2
dalla clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione (“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi
2 altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
Deve infatti escludersi che l'asserita conformità della predetta fideiussione – rilasciata in data 28/02/2007 – allo schema ABI vietato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 per contrasto con la normativa antitrust comporti di per sé la nullità delle clausole che riproducono quelle del medesimo schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita, vale a dire la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), la n. 6
(clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza), in forza del principio, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U.
30/12/2021 n. 41994).
Va richiamato a tale proposito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo
Tribunale, secondo il quale il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni – come quella di cui si discute nel presente giudizio – stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, insomma, vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della stessa Banca d'Italia, con la conseguenza, per quanto riguarda le fideiussioni prestate al di fuori di quel periodo, che il fideiussore che invoca la nullità
3 delle predette clausole (di per sé pienamente valide) deve ritenersi onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990: egli deve cioè allegare e provare che nell'anno di stipulazione della fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, ha coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (v. Trib.
Milano 19/01/2022).
Nel caso di specie tali oneri di allegazione e di prova non risultano essere stati in alcun modo adempiuti.
Deve pertanto escludersi – stante la piena validità della clausola di deroga all'onere imposto al creditore dall'art. 1957 c.c. – che la fideiussione posta a fondamento dell'azione monitoria di abbia perduto efficacia per non avere il creditore CP_1
tempestivamente agito giudizialmente contro il debitore principale.
Peraltro, anche volendo ritenere nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella suddetta fideiussione omnibus, la decadenza della stessa dovrebbe comunque ritenersi non avvenuta.
Va infatti considerato che la fideiussione in questione contiene la clausola di pagamento
“a prima richiesta”, la cui presenza comporta la possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al debitore principale, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, come affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. 26/09/2017 n.
22346); e tale onere di tempestiva richiesta stragiudiziale risulta senz'altro adempiuto da con l'invio a Lorenz s.r.l. della raccomandata a.r. datata Controparte_2
21/05/2008, ricevuta il 27/05/2008 (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), contenente comunicazione di risoluzione del suddetto contratto di
4 finanziamento del 28/02/2007, con richiesta di immediato pagamento delle somme dovute alla banca in forza del medesimo contratto.
Ne consegue la piena validità ed efficacia della predetta fideiussione.
Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione del credito azionato da in CP_1
quanto la prescrizione risulta interrotta dalle azioni giudiziali proposte dalla banca nei confronti dei condebitori solidali di (docc. 3, 4, 4-bis e 4-ter allegati alla Parte_1
comparsa di costituzione e risposta), azioni che hanno prodotto i loro effetti interruttivi anche contro l'odierno opponente, a norma dell'art. 1310, comma 1, c.c.
Non si ravvisano violazioni dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti di
[...]
da parte della banca e/o della società cessionaria del credito. Pt_1
Deve poi rilevarsi che ha pienamente adempiuto il proprio onere CP_1
probatorio con la produzione in giudizio, già nella fase monitoria, del contratto di finanziamento stipulato con Lorenz s.r.l. in data 28/02/2007 e della fideiussione rilasciata in pari data da fino alla concorrenza dell'importo di € Parte_1
400,000,00, e che risulta del tutto generica e immotivata la doglianza relativa alla carenza di liquidità ed esigibilità del credito azionato.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa a eventuali interessi usurari e/o anatocistici applicati dalla banca, è sufficiente osservare che l'opponente, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento della medesima eccezione, non ha in alcun modo specificato le somme che la banca gli avrebbe richiesto in violazione della normativa antiusura e del divieto di anatocismo;
la doglianza relativa a dette somme non può quindi essere oggetto di verifica a mezzo di C.T.U. contabile, che avrebbe evidente carattere esplorativo, e va comunque disattesa per la sua genericità.
L'opposizione va pertanto rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da confermando il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 561/2023 del 08/05/2023;
2) condanna l'opponente a rifondere a le spese del presente giudizio di CP_1
opposizione, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 14/03/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1641/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESINI GIULIANA, elettivamente domiciliato in VIA G. BOVINI 35 48123
RAVENNA presso il difensore avv. MARCHESINI GIULIANA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITELLI CP_1 P.IVA_1
FEDERICA e dell'avv. BITELLI BARBARA, elettivamente domiciliata in VIA
NAZARIO SAURO 26 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BITELLI
FEDERICA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 561/2023 del CP_1
08/05/2023, con il quale è stato intimato a quale fideiussore della società Parte_1
Lorenz s.r.l., il pagamento della somma di € 318.481,80, oltre a interessi e spese, asseritamente dovuta alla ricorrente in forza di un contratto di finanziamento stipulato in data 28/02/2007, con il quale aveva concesso a Lorenz s.r.l. un Controparte_2
mutuo di € 300.000,00 rimborsabile in n. 60 rate mensili, contestualmente al rilascio di fideiussioni omnibus da parte di e fino alla Parte_2 Parte_3 Parte_1
concorrenza della somma di € 400.000,00. ha proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento monitorio, Parte_1
eccependo:
- in via principale, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., oltre che per maturata prescrizione, nonché la nullità della garanzia fideiussoria per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- in via subordinata, la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria da nonché la carenza di prova del medesimo credito;
CP_1
- in via ulteriormente subordinata, la possibile applicazione di eventuali interessi usurari e/o anatocistici, da accertarsi a mezzo di C.T.U. contabile.
(cessionaria del credito derivante dal suddetto contratto di finanziamento) CP_1
si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente la fondatezza dell'opposizione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria (fideiussione omnibus) prestata dall'odierno opponente a favore di
[...]
nell'interesse di Lorenz s.r.l., stante la deroga all'art. 1957 c.c. prevista Controparte_2
dalla clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione (“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi
2 altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
Deve infatti escludersi che l'asserita conformità della predetta fideiussione – rilasciata in data 28/02/2007 – allo schema ABI vietato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 per contrasto con la normativa antitrust comporti di per sé la nullità delle clausole che riproducono quelle del medesimo schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita, vale a dire la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), la n. 6
(clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza), in forza del principio, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U.
30/12/2021 n. 41994).
Va richiamato a tale proposito l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo
Tribunale, secondo il quale il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni – come quella di cui si discute nel presente giudizio – stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, insomma, vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della stessa Banca d'Italia, con la conseguenza, per quanto riguarda le fideiussioni prestate al di fuori di quel periodo, che il fideiussore che invoca la nullità
3 delle predette clausole (di per sé pienamente valide) deve ritenersi onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della L. n. 287/1990: egli deve cioè allegare e provare che nell'anno di stipulazione della fideiussione un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, ha coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza (v. Trib.
Milano 19/01/2022).
Nel caso di specie tali oneri di allegazione e di prova non risultano essere stati in alcun modo adempiuti.
Deve pertanto escludersi – stante la piena validità della clausola di deroga all'onere imposto al creditore dall'art. 1957 c.c. – che la fideiussione posta a fondamento dell'azione monitoria di abbia perduto efficacia per non avere il creditore CP_1
tempestivamente agito giudizialmente contro il debitore principale.
Peraltro, anche volendo ritenere nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella suddetta fideiussione omnibus, la decadenza della stessa dovrebbe comunque ritenersi non avvenuta.
Va infatti considerato che la fideiussione in questione contiene la clausola di pagamento
“a prima richiesta”, la cui presenza comporta la possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al debitore principale, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, come affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. 26/09/2017 n.
22346); e tale onere di tempestiva richiesta stragiudiziale risulta senz'altro adempiuto da con l'invio a Lorenz s.r.l. della raccomandata a.r. datata Controparte_2
21/05/2008, ricevuta il 27/05/2008 (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), contenente comunicazione di risoluzione del suddetto contratto di
4 finanziamento del 28/02/2007, con richiesta di immediato pagamento delle somme dovute alla banca in forza del medesimo contratto.
Ne consegue la piena validità ed efficacia della predetta fideiussione.
Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione del credito azionato da in CP_1
quanto la prescrizione risulta interrotta dalle azioni giudiziali proposte dalla banca nei confronti dei condebitori solidali di (docc. 3, 4, 4-bis e 4-ter allegati alla Parte_1
comparsa di costituzione e risposta), azioni che hanno prodotto i loro effetti interruttivi anche contro l'odierno opponente, a norma dell'art. 1310, comma 1, c.c.
Non si ravvisano violazioni dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti di
[...]
da parte della banca e/o della società cessionaria del credito. Pt_1
Deve poi rilevarsi che ha pienamente adempiuto il proprio onere CP_1
probatorio con la produzione in giudizio, già nella fase monitoria, del contratto di finanziamento stipulato con Lorenz s.r.l. in data 28/02/2007 e della fideiussione rilasciata in pari data da fino alla concorrenza dell'importo di € Parte_1
400,000,00, e che risulta del tutto generica e immotivata la doglianza relativa alla carenza di liquidità ed esigibilità del credito azionato.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa a eventuali interessi usurari e/o anatocistici applicati dalla banca, è sufficiente osservare che l'opponente, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento della medesima eccezione, non ha in alcun modo specificato le somme che la banca gli avrebbe richiesto in violazione della normativa antiusura e del divieto di anatocismo;
la doglianza relativa a dette somme non può quindi essere oggetto di verifica a mezzo di C.T.U. contabile, che avrebbe evidente carattere esplorativo, e va comunque disattesa per la sua genericità.
L'opposizione va pertanto rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da confermando il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 561/2023 del 08/05/2023;
2) condanna l'opponente a rifondere a le spese del presente giudizio di CP_1
opposizione, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 14/03/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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