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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/07/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9784/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA Prima Sezione CIVILE La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 9784/21 r.g. promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
8/B; C.F. ; rappresentato e difeso dall'avv. Luca Zimbaldi del C.F._1 foro di Milano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 stesso avv. Luca Zimbaldi in via Talamoni 3, 20900 Monza
-attore- nei confronti di
C.F. , residente in [...] C.F._3
n. 158, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento, come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3, cpc dall'Avv. Christian Ravasi (C.F.
) del Foro di Monza, presso il cui Studio in Monza, Via Valcava, C.F._4
n. 20, è elettivamente domiciliato.
-convenuto- e con l'intervento di
C.F. , corrente in Monza (MB), Viale Libertà, n. Controparte_2 P.IVA_1
158, in persona del suo amministratore unico e Controparte_1
, C.F. , residente in [...] C.F._5
Grappa, n. 11, difesi, assistiti e rappresentati, anche disgiuntamente, giuste procure allegate al presente atto dagli Avv.ti NA BE, (C.F. ) ed C.F._6
NR US, (C.F. ) entrambe del Foro di Milano con studio C.F._7 in Milano, via Cerva n. 1
-terzi intervenuti- e nei confronti di
, non costituita, contumace Controparte_4
Oggetto: annullamento di contratto di vendita e di dichiarazione di inefficacia (o di nullità) di procura e mandato. pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice (come da precisazione delle conclusioni depositata il 9/1/25): I – In via preliminare
1. dichiarare l'inammissibilità delle nuove allegazioni, dei nuovi documenti e dei nuovi mezzi di prova dedotti dal signor con la comparsa di costituzione di Controparte_1 nuovo difensore 6.4.2023 e con tutti i suoi atti successivi
2. dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di e del Controparte_2 signor , e comunque di tutte le domande, allegazioni, documenti ed istanze CP_3 istruttorie dedotte dai medesimi
3. dichiarare l'inammissibilità di tutti gli atti e documenti depositati dal convenuto e dai terzi intervenuti successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
4. disporre l'espunzione dal fascicolo del procedimento della istanza 5.6.2023 dei terzi intervenuti, nonché di tutti i documenti depositati dal convenuto con le sue note 15.6.2023
5. ordinare la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive (“malfattore”) contenute nella 'istanza' 5.6.2023 dei terzi intervenuti, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. II – Nel merito
6. dichiarare nullo o comunque annullare il contratto di vendita 6.3.2020 a rogito del notaio rep. 70528, racc. 32757, concluso con sé stesso dal signor Persona_1
condannando lo stesso signor a restituire al Controparte_1 Controparte_1 signor l'immobile di via Rosmini 14 a Gallipoli Parte_1
7. accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia o comunque la revoca ed il venir meno della procura e del mandato conferiti dall'attore al signor con Controparte_1 scrittura 8.3.2013 (in autentica notaio rep. 57444) per la vendita Persona_1 dell'immobile di via Rosmini 14 a Gallipoli
8. condannare il signor a restituire all'attore l'originale della Controparte_1 scrittura 8.3.2013 (in autentica notaio rep. 57444) contenente la procura Persona_1 ed il mandato per la vendita dell'immobile di via Rosmini 14 a Gallipoli
9. condannare il signor ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento in favore Controparte_1 del signor della somma di € 500,00, per ogni giorno di ritardo che Parte_1 dovesse accumulare, successivamente alla pronuncia che deciderà il presente giudizio, nella restituzione della procura 8.3.2013 (in autentica notaio rep. 57444) Persona_1
10. in subordine alla precedente conclusione 6, condannare il signor Controparte_1 al versamento del prezzo della quota di immobile di via Rosmini 14, Gallipoli, indicato nel contratto di vendita 6.3.2020, e comunque al risarcimento dei danni cagionati all'attore, per un importo non inferiore ad € 60.000
11. rigettare le domande proposte dal signor nonché da Controparte_1 CP_2
e dal signor nei confronti del signor
[...] CP_3 Parte_1
12. in subordine alla precedente conclusione 6, condannare il signor Controparte_1
a rimborsare spese condominiali e imposte pagate dall'attore a seguito dell'acquisto pagina 2 di 18 dell'immobile di Gallipoli per cui è causa e quindi al pagamento in favore del signor di € 9.801,17. Parte_1
III – In via istruttoria 13. disporre CTU volta a stabilire l'effettivo valore di mercato della quota di immobile di via Rosmini 14 a Gallipoli acquistata dal convenuto con il contratto 6.3.2020 a rogito del notaio rep. 70528, racc. 32757 Persona_1
14. rigettare le istanze istruttorie formulate dal signor Controparte_1
15. in subordine alla precedente conclusione 14, in caso di ammissione dei capitoli di prova nn. 15 e 16 dedotti dal signor nella memoria 27.7.2022, Controparte_1 ammettere l'attore a prova contraria sui medesimi capitoli con il teste signora Tes_1
residente in [...], 20900 Monza
[...]
IV – In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese, da quantificarsi ai sensi del DM 55/2014 o successivo Per parte convenuta (come da precisazione delle conclusioni depositate in data 8/1/25): Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE O PREGIUDIZIALE:
-Laddove non sia ritenuto del tutto superfluo alla luce del quadro probatorio, provvedere alla rimessione in termini dell'odierno convenuto per esser incorso in decadenze per cause a lui non imputabili, in relazione (fatti salvi i documenti regolarmente prodotti a prova contraria) ai documenti nuovi giacché sopravvenuti successivamente al termine di cui all'art. 183, 6° comma, n. 2, e ai documenti dei quali, in ragione della patologia e dei motivi illustrati nel capitolo 2) della Memoria di parte convenuta ex art. 183, VI comma, n. 3), il convenuto ha avuto disponibilità solo dopo lo spirare del predetto termine - documenti tutti prodotti con la predetta Memoria di parte convenuta ex art. 183, VI comma, n. 3) -.
-Provvedere alla rimessione in termini dell'odierno convenuto per esser asseritamente incorso in decadenza per causa a lui non imputabile, in relazione alla propria eccezione di prescrizione avverso la riconvenzionale genericamente svolta in sede di prima udienza dall'attore, per i motivi ampiamente illustrati nella Memoria di parte convenuta ex art. 183, VI comma, n. 3). NEL MERITO:
-previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate da parte attrice nei confronti del sig. Controparte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa, ivi compresa tra le predette ragioni la richiesta formulata nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta (e nelle successive memorie ed istanze depositate nel suo interesse), volta a far accertare e dichiarare, se del caso anche incidentalmente, la nullità e/o inefficacia della procura 22 dicembre 2004 (doc. 3 di parte convenuta), a causa degli stessi identici vizi per i quali parte attrice aveva dedotto la nullità della procura 8 marzo 2013 (!) e, per l'effetto, volta a far dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di vendita 20 giugno 2005 (doc. 4 di parte convenuta); pagina 3 di 18 -accertare e dichiarare, per i motivi dedotti nelle memorie depositate in corso di causa, l'inammissibilità o la nullità assoluta ed insanabile della riconvenzionale attorea genericamente svolta nell'udienza di prima comparizione;
in subordine, dichiararne l'infondatezza, alla luce dell'impiego da parte dell'attore, nell'ambito del disegno simulatorio, della liquidità del convenuto per provvedere ai suoi pretesi esborsi dell'attore e/o sulla base dell'eccezione già sollevata di intervenuta prescrizione del preteso diritto del sig. al rimborso delle spese condominiali e delle Parte_1 imposte versate relativamente all'immobile per cui è causa e, per l'effetto, rigettare – in tutto o in parte – la domanda riconvenzionale attorea:
-accogliere tutte le domande ed eccezioni proposte dai terzi intervenuti e litisconsorti necessari ed . Controparte_2 CP_3
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare nei confronti di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace . la Controparte_4 simulazione assoluta degli atti di vendita succedutisi nel tempo relativamente all'intero immobile per cui è causa, sito in quel di Gallipoli e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza o la nullità con efficacia ex tunc dei seguenti atti: I-vendita in data 10 luglio 2001, a rogito del Notaio Rep. 23139, Persona_2 trascritto nei registri della competente conservatoria in data 21 luglio 2001 al n. 18479.1/2001, con riguardo al 100% del diritto di proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, da in favore della Controparte_1 CP_2
(ns. doc. 1);
[...]
II-vendita in data 22 dicembre 2004, a rogito del Notaio Rep. Persona_2
34170/12609, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 14 gennaio 2005 al n. 1926/1453, con riguardo al 100% del diritto di nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, dalla in favore di Controparte_2
(ns. doc. 2); CP_3
III-vendita in data 20 giugno 2005, a rogito del Notaio Rep. 35917 e Persona_2
Racc. 13480, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 4 luglio 2005 ai n.ri 26932/18665, con riguardo al 100% del diritto di nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, da , nell'atto rappresentato CP_3 dall'odierno attore e da in favore dei medesimi attore e Controparte_4 CP_4 in comunione tra loro (ns. doc. 4);
[...]
IV-vendita in data 6 marzo 2020, a rogito del Notaio Rep. 70528 e Racc. Persona_2
32757, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 11 marzo 2020 ai n.ri 8808/6981, dall'attore a (ns. doc. 7). Controparte_1
Con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
-Ai sensi dell'art. 96, 1° comma, condannare parte attrice al risarcimento dei danni, per aver agito nonché resistito in giudizio in manifesta e grave malafede nel tentativo di sottrarre "gratuitamenre" al proprio padre l'immobile in Gallipoli, danni da liquidarsi in una somma pari al doppio dell'importo delle spese legali da porre a suo carico in favore dell'odierno convenuto.
pagina 4 di 18 -In subordine, ex art. 96, 3° comma, condannare per i medesimi motivi parte attrice al pagamento di un indennizzo equitativamente determinato dal Giudice. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i documenti depositati dall'odierno convenuto e dai terzi intervenuti, nonchè tutte le istanze istruttorie sin qui formulate dai medesimi COMUNQUE: con la condanna dell'odierno attore e di in solido tra Controparte_4 loro al rimborso di spese e compensi di causa, spese gen. 15 %, accessori fiscali e previdenziali, nonché rimborso delle somme versate a titolo di C.U. e marca da bollo, somme tutte da DISTRARSI in favore del sottoscritto procuratore antistatario e anticipatario . Parte_2
Per i terzi intervenuti l'Avv.NR US e NA BE (con precisazione delle conclusioni depositate in data 8/1/25):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per tutto quanto esposto, motivato e richiamato nella comparsa di intervento e nei successivi atti del presente giudizio, cosi giudicare: A) , con l'efficacia del Parte_3 giudicato nei riguardi di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
1-Avendovi interesse, per quanto esposto con la comparsa di intervento e, in particolare, nel capitolo 2, paragrafo 4 della stessa, dato atto dell'adesione degli odierni intervenuti a tutte le domande, eccezioni, difese ed istanze formulate da parte convenuta, accogliere le conclusioni da quest'ultima rassegnate in confronto di tutte le parti, ivi compresa la contumace , rigettandosi, per l'effetto, le domande Controparte_4 ed eccezioni tutte formulate da parte attrice. B) con l'efficacia del giudicato nei riguardi di Parte_3 tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
[...]
1-Accogliere la domanda di accertamento della simulazione assoluta svolta dall'odierno convenuto anche nei confronti della a cui si aderisce – in Controparte_2 relazione all'atto di vendita del 100% del diritto di proprietà dell'immobile in Gallipoli in data 10 luglio 2001, da all (doc. 1, Controparte_1 Controparte_2 fascicolo convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
2-Accogliere le domande di accertamento della simulazione assoluta svolte dall'odierno convenuto e dal sig. anche nei confronti della CP_3 Controparte_2
– a cui si aderisce - in relazione all'atto di vendita del 100% del diritto di nuda
[...] proprietà dell'immobile in Gallipoli in data 22 dicembre 2004, dall a Controparte_2
(doc. 2, fascicolo convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di CP_3 legge e del caso.
3-Accogliere le domande di accertamento della simulazione assoluta svolte dall'odierno convenuto e dal sig. anche nei confronti della CP_3 Controparte_2
a cui si aderisce - in relazione all'integrale atto di vendita del 100% del diritto di
[...] nuda proprietà dell'intero immobile in Gallipoli in data del 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), da , rappresentato congiuntamente da CP_3
pagina 5 di 18 e ai medesimi e in Parte_1 Controparte_4 Parte_1 Controparte_4 comunione tra loro, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso. In via riconvenzionale, con l'efficacia del giudicato nei riguardi di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
3- Accertare e dichiarare la simulazione assoluta del suindicato atto di vendita del 1 luglio 2001, da all' (doc. 1, fascicolo Controparte_1 Controparte_2 convenuto) e, per l'effetto, dichiararne l'inesistenza o, in subordine, la radicale nullità e, ad ogni modo, l'inefficacia ex tunc, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
4- Accertare e dichiarare la simulazione assoluta sia del predetto atto di vendita della nuda proprietà del 22 dicembre 2004, dall a (doc. 2, Controparte_2 CP_3 fascicolo convenuto), che del successivo atto di vendita del 100% del diritto di nuda proprietà del 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), da , CP_3 rappresentato congiuntamente da e ai medesimi Parte_1 Controparte_4
e in comunione tra loro e, per l'effetto, dichiararne Parte_1 Controparte_4
l'inesistenza o, in subordine, la radicale nullità e, ad ogni modo, l'inefficacia ex tunc, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
5-In subordine, ex art. 1415, 1° comma, c.c., vista la malafede qualificata dell'odierno attore e, ad abundantiam, dalla di lui sorella , dichiarare l'inefficacia e Controparte_4
l'inopponibilità ex tunc all'odierno convenuto ed alla comparente società del preteso acquisto in comunione, da parte dei predetti fratelli, del diritto di nuda proprietà dell'immobile in Gallipoli, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
6-Alla luce dell'interesse degli odierni intervenuti sorto dalla stipula del contratto di accollo prodotto sub doc. 17, e dalla sua comunicazione all'odierno attore (doc. 40), dichiarare, anche per i motivi dedotti dall'odierno convenuto con memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, espressamente richiamati e da intendersi ritrascritti nella comparsa di intervento del 20.2.2023, l'inammissibilità o la nullità assoluta ed insanabile della riconvenzionale attorea svolta nell'udienza di prima comparizione, e rigettare, per l'effetto, tutte le rispettive domande di parte attrice o, in subordine, previa declaratoria dell'estinzione per intervenuta prescrizione del preteso diritto del sig. Parte_1 al rimborso di Euro 7.735,01, asseritamente versati per spese condominiali e
[...] imposte negli anni 2006-2011 (eccepita sia dall'odierno convenuto che, con comparsa di intervento, dalla società quale accollante e condebitrice solidale), Controparte_2 accertare e dichiarare l'attuale inesistenza del presunto diritto al rimborso, di cui sopra, nei confronti del convenuto e della qui concludente società quale Controparte_2 accollante e condebitrice solidale e, per l'effetto, rigettare – in tutto o in parte – la domanda riconvenzionale attorea e/o, sempre in via di subordine, con sentenza di accertamento negativo, in riferimento al dedotto quantum del preteso credito attoreo, nella misura in cui non ne fosse già riconosciuta l'estinzione per intervenuta prescrizione, dichiararne l'attuale inesistenza sia nei riguardi di che Controparte_1 della concludente accollante e condebitrice solidale per i motivi Controparte_2
pagina 6 di 18 di cui in atti, o con ogni miglior statuizione e, per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale attorea. C) PER , con l'efficacia del giudicato nei riguardi di tutte le CP_3 parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
[...]
1-Accogliere la domanda di accertamento della simulazione assoluta svolta dall'odierno convenuto e dalla verso - il quale vi aderisce - in Controparte_2 CP_3 relazione all'atto di vendita della nuda proprietà del 22 dicembre 2004, dall
[...]
a (doc. 2, fascicolo convenuto), con ogni più opportuna CP_2 CP_3 declaratoria di legge e del caso.
2-Accogliere la domanda di accertamento della simulazione assoluta svolta dall'odierno convenuto e dalla verso - il quale vi aderisce - in Controparte_2 CP_3 relazione all'integrale atto di vendita del 100% del diritto di nuda proprietà dell'intero immobile in Gallipoli in data 20 giugno 2005, da , rappresentato CP_3 congiuntamente da e ai medesimi e Parte_1 Controparte_4 Parte_1 CP_4 in comunione tra loro (doc. 4, fascicolo convenuto), con la partecipazione
[...] alla stipula della con ogni più opportuna declaratoria di legge e del Controparte_2 caso. In via riconvenzionale, con l'efficacia del giudicato nei riguardi di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
3- Accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di vendita della nuda proprietà del 22 dicembre 2004, dall' a (doc. 2, fascicolo Controparte_2 CP_3 convenuto) e, per l'effetto, dichiararne l'inesistenza o, in subordine, la radicale nullità e, ad ogni modo, l'inefficacia ex tunc, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
4- Accertare e dichiarare, la simulazione assoluta dell'integrale atto di vendita del 100% della nuda proprietà dell'intero immobile in Gallipoli in data 20 giugno 2005, da
[...]
, rappresentato congiuntamente da e ai CP_3 Parte_1 Controparte_4 medesimi e in comunione tra loro (doc. 4, fascicolo Parte_1 Controparte_4 convenuto), e con la partecipazione alla stipula della e, per l'effetto, Controparte_2 dichiararne l'inesistenza o, in subordine, la radicale nullità e, ad ogni modo, l'inefficacia ex tunc, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
5-In subordine, ex art. 1415, 1° comma, c.c., vista la malafede qualificata dell'odierno attore e, ad abundantiam, della di lui sorella , dichiarare l'inefficacia e Controparte_4
l'inopponibilità ex tunc all'odierno convenuto ed al comparente del CP_3 preteso acquisto in comunione, da parte dei predetti fratelli, del diritto di nuda proprietà dell'immobile in Gallipoli, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
6-In ulteriore subordine, dichiarare la simulazione assoluta della procura rilasciata ai succitati fratelli dal qui concludente in data 22 dicembre 2004 (doc. 3, CP_3 fascicolo convenuto) e la conseguente nullità dell'intero contratto di cui sopra, stipulato con sé stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo pagina 7 di 18 convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
7-In gradato subordine, dichiarare la nullità e/o inefficacia della procura 22 dicembre 2004 rilasciata ai succitati fratelli dal qui concludente (doc. 3, fascicolo CP_3 convenuto), per i medesimi vizi dedotti da parte attrice in riferimento alla procura dell'8 marzo 2013 (doc. 6, fascicolo convenuto) - stante l'omessa previsione di un termine ultimo di durata - e la conseguente nullità dell'intero contratto di cui sopra, stipulato con se stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
8-In via di secondo gradato subordine, dichiarare l'annullamento della procura 22 dicembre 2004 rilasciata dal qui concludente ai predetti fratelli (doc. 3, CP_3 fascicolo convenuto) per errore essenziale e riconoscibile e/o essendo stata carpita con dolo dall'odierno attore, e la conseguente nullità dell'intero contratto di cui sopra, stipulato con sé stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
9-In via di terzo gradato subordine, dichiarare l'annullamento dell'intero contratto stipulato con sé stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), per il vizio della volontà del rappresentato in ordine ad un elemento dell'atto dal medesimo predeterminato e consistito nella sua doverosa natura fittizia, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
10-In via di quarto gradato subordine, dichiarare la nullità della procura in data 22 dicembre 2004 rilasciata ai predetti fratelli dal qui concludente (doc. 3, CP_3 fascicolo convenuto), per l'omessa indicazione di un prezzo minimo di vendita e la conseguente nullità dell'intero contratto di cui sopra, stipulato con sé stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), o, altrimenti, il suo annullamento (doc. 4, fascicolo convenuto) – essendosi appalesato solo con la notifica della citazione che ha incardinato il presente giudizio l'abuso della predetta procura di da parte dei mandatari, in conflitto d'interessi, e CP_3 Parte_1
, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo Controparte_4
2, paragrafo 4). 11-In estremo subordine, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o comunque l'intervenuta revoca per giusta causa - che è a comunicare con il presente atto – della CP_3 procura e del mandato rilasciati dal concludente in data 22 dicembre 2004 CP_3
(doc. 3, fascicolo convenuto), alla luce del comportamento doloso posto in essere dall'odierno attore e, ad abundantiam, dalla di lui sorella e, Controparte_4 conseguentemente, la nullità e/o inefficacia dell'intero atto di vendita del 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), concluso da questi ultimi, in mala fede, con sé stessi, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.(cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
pagina 8 di 18 12-Sempre in via di subordine, dichiarare la validità e l'efficacia dell'intervenuta revoca dell'unica quietanza - cfr. capitolo 7, paragrafo 4, della presente comparsa - di cui all'atto di vendita della nuda proprietà del 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto).
13-In ultimo, in ragione dell'invalidità o quantomeno del venir meno dell'efficacia della procura e del mandato di in data 22 dicembre 2004 (doc. 3, fascicolo CP_3 convenuto), condannare in solido con a Parte_1 Controparte_4 restituire l'originale della scrittura contenente la procura e il mandato in data 22 dicembre 2004 (doc. 3, fascicolo convenuto), nonché, ex art 614 bis c.p.c., condannare i medesimi al pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma di CP_3
Euro 500,00, per ogni giorno di ritardo che dovessero accumulare, successivamente alla pronuncia che deciderà il presente giudizio, nella restituzione della predetta procura (doc. 3, fascicolo convenuto). D) , con l'efficacia del Parte_3 giudicato nei riguardi di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
1-Per effetto dell'accoglimento delle suestese domande, difese, ed eccezioni, previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare le domande ed eccezioni tutte formulate nei confronti dell'odierno convenuto e delle altre parti da parte attrice, o che quest'ultima dovesse mai formulare.
2-Ai sensi dell'art. 96, 1° comma, condannare parte attrice al risarcimento dei danni, per aver agito nonché resistito in giudizio in manifesta e grave malafede, danni da liquidarsi in una somma pari al doppio dell'importo delle spese legali da porre a suo carico in favore dei terzi intervenuti.
-In subordine, ex art. 96, 3° comma, condannare per i medesimi motivi parte attrice al pagamento di un indennizzo equitativamente determinato dal Giudice.
3-Con la condanna dell'odierno attore e di in solido al rimborso di Controparte_4 spese e compensi di causa, spese gen. 15 %, accessori fiscali e previdenziali, nonché rimborso delle somme versate a titolo di C.U. e marca da bollo, somme tutte da DISTRARSI in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie e anticipatarie Avv. NR US e Avv. NA BE. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i documenti depositati dai qui concludenti intervenuti e da parte convenuta, nonchè tutte le istanze istruttorie sin qui formulate dai medesimi. Accogliere tutte le istanze formulate dai qui concludenti intervenuti e da parte convenuta, ivi comprese le richieste di cui alle rispettive note di trattazione scritta del 08.01.2025.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto introduttivo regolarmente notificato ed iscritto a ruolo in data 30/11/21, parte attrice ha lamentato la sottrazione da parte del di lui padre, della Controparte_1 propria quota di proprietà, pari al 50%, relativa ad un immobile sito in Gallipoli, per averla acquistata abusando della procura speciale alla vendita rilasciatagli dall'attore stesso in data 8/3/2013. pagina 9 di 18 Parte attrice, in particolare, ha esposto:
- di aver acquistato, nel giugno del 2005, il 50% del diritto di nuda proprietà di un immobile sito in via Rosmini 14 a Gallipoli, identificato al catasto fabbricati dello stesso Comune con i seguenti dati: Foglio 20, Mappale 73, Sub. 8, Piano 3, Categoria A/3, Classe 3, Vani 4,5, Rendita catastale € 325,37 (doc. 2), mentre il restante 50% veniva acquistato dalla di lui sorella, la società di cui Controparte_4 Controparte_2 lo stesso era amministratore unico, deteneva già il diritto di Parte_1 usufrutto del bene, con scadenza al 22/12/2007; ad inizio del 2013, essendo venuto meno l'usufrutto, ed essendo i fratelli divenuti titolari della piena proprietà dell'immobile, decidevano di rilasciare a favore del padre, una Controparte_1 procura speciale perché potesse vendere in loro nome e per loro conto l'immobile e di aver provveduto a versare, anche successivamente al conferimento di detta procura, imposte e spese condominiali connesse alla proprietà del bene, per un totale di 9801,17 euro, come da documenti allegati;
- alcuni anni più tardi, i rapporti tra l'attore ed il padre si deterioravano, anche a causa di disaccordi circa la divisione dei beni in comunione a seguito della morte della madre dell'odierno attore, e di cui i familiari ( , e erano rimasti Parte_1 CP_4 CP_1 comproprietari:
- nel corso dell'anno 2021, nell'effettuare una verifica circa la situazione dell'immobile in Gallipoli, veniva a conoscenza del fatto che, con atto del 6/3/2020, CP_1 aveva venduto la quota pari al 50% dell'immobile di cui il figlio era titolare a
[...] sè stesso ed al prezzo di euro18.500,00, in difetto di qualsiasi passaggio di denaro. Ciò premesso, ha affermato che benchè munito dei poteri di Controparte_1 rappresentanza conferitigli con la procura 08.03.2013, non aveva alcun diritto di vendere a sé medesimo la sua quota di proprietà a condizioni inferiori al valore di mercato ed astenendosi dal pagare il prezzo dell'immobile. Per tali ragioni ha chiesto dichiararsi invalido l'atto di vendita 06.03.2020, ex artt. 1395 e 1441 c.c., con condanna alla restituzione dell'immobile, oltre ad accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della procura che l'attore aveva conferito a Controparte_1
l'08.03.2013 per la vendita dell'immobile in oggetto;
in subordine, ha chiesto la condanna del convenuto a corrispondere il prezzo dell'immobile per come indicato nell'atto di vendita e, comunque, al risarcimento dei danni cagionati all'attore, per un importo non inferiore ad Euro 60.000. L'atto di citazione veniva iscritto alla Sezione Seconda ed il giudice assegnatario, con decreto del 7/12/21, provvedeva a trasmettere il fascicolo innanzi al Presidente di Sezione che lo riassegnava alla Sezione Prima. Con atto depositato in data 22/2/22, si è costituito contestando Controparte_1 quanto asserito dall'attore e proponendo domanda riconvenzionale. Specificamente, ha rappresentato una diversa ricostruzione della vicenda, anche familiare in oggetto, affermando come la vendita del 2020 rappresentasse solo l'ultimo di una lunga serie di trasferimenti immobiliari fittizi, che si sono susseguiti dall'anno 2001 al 2020, al fine di simulare passaggi di proprietà, mai realmente voluti fra i pagina 10 di 18 componenti della famiglia e senza che vi sia mai stata una reale CP_1 corresponsione del prezzo di volta in volta fittiziamente concordato. Ha aggiunto che, a riprova del carattere meramente fittizio degli atti di compravendita indicati è la circostanza che il bene immobile, sito in Gallipoli, sia sempre rimasto nel possesso di fatto e nella disponibilità del solo unico soggetto a Controparte_1 disporre delle chiavi e a provvedere al pagamento di utenze ed imposte ad esso relative. Ha altresì esposto di aver ceduto con atto di vendita del 10/7/2001 alla Controparte_2
partecipata e rappresentata all'epoca dal figlio , tra le altre, l'unità
[...] Parte_1 immobiliare in Gallipoli, al prezzo di 66.200.000 lire;
da quella data in poi l'immobile è stato oggetto di una serie di trasferimenti immobiliari fittizi, decisi dal padre ed i figli, e caratterizzati dal fatto che: a)ogni atto di compravendita è stato seguito dal rilascio di una procura speciale a vendere;
b) il corrispettivo di ogni vendita non è stato mai corrisposto;
c) il convenuto ha sempre mantenuto il possesso e la titolarità di fatto dell'immobile. Ha, dunque, rappresentato la realizzazione di un “progetto di simulazione, elaborato e condiviso dalle odierne parti in causa”, senza che per i trasferimenti per come rappresentati vi sia mai stata effettiva dazione di denaro a titolo di corrispettivo delle vendite, stante il carattere simulato delle stesse ed evidenziato la natura simulata degli atti di compravendita posti in essere dalla famiglia nel corso di un ventennio, CP_1 con conseguente nullità degli atti di compravendita come specificati in comparsa. Ha poi rilevato, altresì, come la fattispecie integri l'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti delle altre parti venditrici ed acquirenti coinvolte nelle operazioni (ossia e , chiedendo di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 c.p.c.. Il giudice precedente assegnatario del fascicolo, all'esito dell'udienza tenutasi in data 17.03.2022, sulle istanze dei legali delle parti si riservava e con ordinanza, in data 12.04,2022, ritenuta superflua l'integrazione del contraddittorio, concedeva i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., senza necessità di attivare il procedimento di mediazione, vertendo il giudizio in tema di rimedi attinenti il contratto e non di diritti reali;
fissava udienza al 26.05.2022 affinchè le parti riferissero se intendevano chiedere i termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza suindicata, concedeva i termini ex art. 183 c.cp.c. e fissava nuova udienza al 25.10.2022, rinviata d'ufficio al 21.02.2023. Nelle more del procedimento, in data 20/2/2023, scaduti i termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., si sono costituti con “comparsa di intervento dei litisconsorti necessari” ed , i quali hanno aderito a tutte le Controparte_2 CP_3 domande, eccezioni, difese ed istanze formulate da parte convenuta, con richiesta di rigettarsi, per l'effetto, le domande ed eccezioni tutte formulate da parte attrice, in particolare accertando la simulazione assoluta per come rappresentata in atti. All'udienza del 21/2/23, concesso termine per visionare l'intervento e i documenti del terzo, con termine per replica, la causa è stata rinviata al 4 maggio 2023, poi differita su pagina 11 di 18 istanza del convenuto diretta ad ottenere la revoca delle ordinanze alla data del 23.05.2023. Nelle more, mutato il Giudice nella persona fisica, veniva concesso termine per il deposito di note integrative, su richiesta delle parti e la causa veniva rinviata al 17.07.2023. Con ordinanza emessa in pari data, a fronte delle richieste delle parti di integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria e viste le Controparte_4 memorie autorizzate depositate nelle more del giudizio, il giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
fissando nuova udienza per la data del 15.02.2024. Controparte_4
Con successiva ordinanza in data 19.02.2024, il G.I. preso atto della mancata integrazione del contraddittorio e richiamando il contenuto della precedente ordinanza fissava al fine di provvedere all'incombente la data del 19.09.2024. Alla udienza suindicata, verificata la regolarità della notifica, nell'assenza della costituzione dell'intervenuta litisconsorte necessaria, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione in data 14/1/25, sulle conclusioni delle parti, come precisate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Occorre, in via preliminare, esaminare la questione relativa all'ammissibilità dei documenti depositati dagli intervenuti Imm. ed . CP_2 CP_2 CP_3
Sul punto si rileva che, già con la comparsa di costituzione, depositata dal convenuto il 22/2/22, si è evidenziato che il negozio che l'attore vorrebbe caducare non è che l'ultimo di una serie di trasferimenti immobiliari fittizi aventi ad oggetto l'unità immobiliare in Gallipoli, succedutisi nell'arco di oltre un ventennio all'interno della famiglia CP_1
Ne discende che il thema decidendum è stato immediatamente esteso al fine di ricomprendere l'accertamento della simulazione assoluta di tutti gli atti di vendita dell'immobile oggetto di causa, a partire dal primo trasferimento dell'immobile in oggetto, risalente al 2001, alla neonata società per tali ragioni è stata CP_2 immediatamente richiesta dal convenuto l'estensione del contraddittorio alle altre parti presenti oggi in giudizio, compresa la figlia a cui è stato esteso il Controparte_4 contraddittorio, ma che non si è costituita in giudizio. ed , invece, con “comparsa di intervento dei Controparte_2 CP_2 CP_3 litisconsorti necessari” del 20/2/23 si sono costituiti in giudizio ed hanno aderito alle conclusioni ed alla ricostruzione dei fatti effettuata da parte convenuta, chiedendo, a loro volta, l'accertamento delle simulazioni afferenti gli atti traslativi della proprietà dagli stessi eseguiti. Posto che la costituzione degli intervenuti è successiva allo scadere dei termini concessi, ex art. 183 c.6 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità (es. ord. Cass. 31665/24) è granitica nell'affermare che è sempre consentito a chi interviene volontariamente in un processo pagina 12 di 18 “…la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum”(cfr. Cass., sez. 1, 6/12/2019, n. 31939; Cass., sez. 3, 26/5/2014, n. 11681). Inoltre, la Corte precisa che “per garantire il diritto di difesa (di rango costituzionale) delle controparti, che assistono alla presentazione da parte dell'interveniente di domande o eccezioni nuove, l'art. 268 c.p.c. va interpretato in funzione dell'art. 24 Cost., nel senso di consentire ad esse, non solo di replicare all'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire la prova delle proprie
contro
-eccezioni, per esempio deducendo l'avvenuta interruzione della prescrizione, mediante la produzione in giudizio di atti interruttivi. Pertanto, anche se l'art. 268 c.p.c. non prevede la possibilità per le parti originarie di proporre domande o eccezioni che siano conseguenza della domanda o delle eccezioni sollevate dal terzo interveniente oppure di chiedere l'ammissione di mezzi di prova, il sistema offre lo strumento della rimessione in termini ex art. 153, secondo comma c.p.c., opportunamente modulato dal giudice di merito, con concessione di un termine alle parti per il deposito di memorie e per eventuale attività istruttoria”. Ancora, di recente, la Suprema Corte con Ord. n. 3238/24 ha avuto modo di ribadire che
“in caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso” e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie”. Sulla scorta di quanto esposto, si rileva che: la pertinenza dell'accertamento della simulazione ai fatti di causa è stata introdotta in giudizio dallo stesso convenuto, il quale ha formulato apposita domanda riconvenzionale diretta a verificare la simulazione assoluta degli atti di vendita asseritamente succedutisi nel tempo;
il 24/4/23 è stato concesso termine per il deposito di nuove memorie in risposta all'intervento dei terzi, accogliendo, da ultimo, l'istanza presentata il 3/4/23 dal legale del ricorrente;
il giudicante, successivamente subentrato nell'assegnazione del fascicolo, ha concesso nuovi termini, su istanza di parte, in assenza di qualsivoglia richiesta di estromissione degli interventori costituiti da parte dell'attore; di talché ne consegue il rispetto del dettato di cui all'art. 24 della Cost. e del diritto di difesa ivi sancito, con utilizzabilità dell'apparato documentale prodotto fino alla costituzione di tutte le parti in causa.
pagina 13 di 18 Sul punto si evidenzia, altresì che, ai fini della decisione, sono state considerati i documenti di parte convenuta prodotti sino alla seconda memoria della parte stessa, ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in data 27.07.2022, e la sola documentazione di parte intervenuta depositata con la comparsa del 20.02.2023 sulla quale e stato instaurato regolare contraddittorio. Ciò chiarito, nel merito si osserva quanto segue. Dall'esame della documentazione e degli atti notarili prodotti i trasferimenti riguardanti l'immobile oggetto di causa possono così essere sintetizzati:
-vendita da alla neocostituita Car. in data Controparte_1 CP_2 CP_2
10.07.2001;
-vendita da ad in data 22.12.2004; CP_2 CP_3
-vendita da a e in data 20.06.2005; CP_3 Parte_1 Controparte_4
-vendita del 50% della proprietà dell'immobile spettante a a Parte_1 in data 06.03.2020. Controparte_1
Risulta, altresì, documentalmente che ogni trasferimento rappresentato è stato eseguito tramite un meccanismo di acquisto e seguente conferimento di procura a vendere, con facoltà di vendita anche a se stessi, di quello che sarebbe poi divenuto il successivo acquirente, con totale coincidenza della posizione di mandatario ed acquirente in capo allo stesso soggetto per ogni contratto posto in essere. Se è vero che questa circostanza in sé considerata non sarebbe sufficiente ai fini probatori per sostenere la domanda di accertamento della simulazione assoluta intercorsa per ognuno dei negozi traslativi sopra menzionati, come formulata dal convenuto e dai terzi intervenuti, occorre, tuttavia, evidenziare che la prova della simulazione assoluta può risultare da una valutazione complessiva dei singoli elementi e delle circostanze emerse, tra i quali spiccano il rapporto di stretta parentela, la mancata prova del pagamento del prezzo delle vendite e la conoscenza comune della situazione debitoria di una delle parti in causa. Tale consapevolezza emerge dai procedimenti azionati nei confronti di CP_1
e della per come allegati.
[...] Controparte_2
In particolare, l'accordo transattivo (doc.38 allegato all'atto di intervento CP_2
) concluso con la firma di in qualità, all'epoca dei fatti,
[...] Parte_1 di amministratore unico della attesta come l'atto di citazione per CP_2
l'accertamento della simulazione proposto per il trasferimento dell'immobile, oggi oggetto di giudizio, sia premessa dell'accordo stesso;
sebbene la transazione in sé non costituisca riconoscimento delle ragioni avverse, la questione circa la pretesa simulazione dell'acquisto da parte di (e quindi dello stesso CP_2 Parte_1
e dei successivi atti non può certo dirsi sconosciuta all'odierno attore, così come emerge dalla dichiarazione resa dall'Avv. Gallandt e di cui al doc. 39 di parte intervenuta. Tra l'altro, dall'esame degli atti di causa risultano le dichiarazioni relative alla mancanza di volontà di addivenire ad un reale trasferimento della proprietà immobiliare, originariamente intestata a già con il primo trasferimento. In tale Controparte_1 senso operano le dichiarazioni rese dallo stesso da - Controparte_1 CP_3
pagina 14 di 18 unica parte connotata dall'assenza di legami di parentela con la famiglia CP_1 essendo il rapporto di natura amicale e risalente nel tempo (doc.22) - e da CP_4
parte rimasta contumace nel giudizio, la cui dichiarazione sull'avvenuta
[...] simulazione, depositata in allegato alla costituzione degli intervenuti(cfr. doc.21) non è stata disconosciuta. Parte attrice ha avuto la possibilità di riferire in merito al presunto pagamento del prezzo relativamente ai negozi che lo riguardavano in via diretta, come per quelli indiretti operati dalla benché operante la procura rilasciata a CP_2 Controparte_1
Tutte queste circostanze operano quali elementi di prova gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.; giurisprudenza maggioritaria e recente ha altresì chiarito come gli elementi sopra specificati possano rilevare nella loro “univocità e convergenza nel dimostrare che la vendita non era voluta ed era soltanto apparente” (Cass.n.15831/25). Nello stesso senso ed in conformità con i propri precedenti, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “in tema di simulazione di un contratto formale (tra cui ricade la vendita immobiliare di specie), la prova per testi (e per presunzioni) soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c.” (cfr. sent. Cass.Civ. Sez.II, n. 15097/25) Posto che in ogni caso sussiste un principio di prova per iscritto dato dalle controdichiarazioni a firma di e , la Controparte_1 CP_3 Controparte_4
Cassazione si è espressa sulla necessità che tali scritti siano firmati da tutte le parti coinvolte, attestando che “La simulazione, infatti, presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l'art. 1417 c.c. la prova per testi o per presunzioni. La controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, costituisce, peraltro, un atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale e che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio (Cass. 4 maggio 1998 n. 4410), di tal che non solo non deve essere coeva all'atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Pertanto, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione, è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, e cioè da quella parte che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta” (cfr. Cass. Civ., SEZ.II, n. 33039/22).
pagina 15 di 18 Tutte le parti coinvolte avrebbero avuto diritto prima ancora dell'odierno attore alla corresponsione del prezzo dell'immobile, e come sopra esposto, nessuna parte in causa ha dato prova della dazione dello stesso, nonostante le dichiarazioni di quietanza provenienti dalle parti stesse e riportate dagli atti notarili relativi alle compravendite.
Per tutti i motivi esposti, appare fondata la ricostruzione in termini di simulazione assoluta dei contratti di compravendita intercorsi tra le parti in causa, compresa la parte notiziata, ma rimasta contumace, considerato che alcun effetto risulta sia mai stato realmente voluto dai contraenti. In merito alle procure rilasciate e di cui le parti richiedono la consegna, posto che anch'esse risultano legate al disegno simulatorio perpetrato, deve ritenersi che le stesse abbiano cessato ogni effetto una volta raggiunto lo scopo per cui sono state rilasciate, ossia i contratti simulati intercorsi. Ne consegue il rigetto delle domande formulate dall'attore e dirette ad ottenere la nullità e/o l'annullamento del contratto di vendita 06.03.2020 e della procura a vendere conferita dall'attore al convenuto con scrittura 08.03.2013, nonchè delle domande ad esse connesse, in quanto assorbite dal contenuto della decisione. Alla luce delle argomentazioni esposte e stante l'accertamento della simulazione, resta da esaminare la domanda di parte attrice, formulata in via riconvenzionale, ed inerente la condanna del convenuto al rimborso delle spese condominiali ed imposte asseritamente pagate da pari ad € 9.801,17 e relative all' immobile per cui è Parte_1 causa. Sul punto si rileva, in primo luogo, che non appare fondata la formulata eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in quanto la stessa risulta tardivamente proposta e non risulta vi sia stata in corso di giudizio remissione in termini per la stessa. Ciò chiarito, dalla documentazione depositata in allegato all'atto introduttivo del giudizio emerge la dazione di somme da parte di al Parte_1 CP_5 così indicate:
-euro 1488,65 tramite assegno BPM a firma dello stesso (doc.4) Parte_1
-euro 50,00 come risulta da ricevuta del 15/8/2006 (doc.5)
-euro 2.500,00 da bonifico del 5/11/2007 (doc.6)
-euro 3216,16 da bonifico del 12/5/2008 (doc.7)
-euro 420,20 come risulta da ricevuta del 4/4/11 (doc.8)
-euro 203,00 da bonifico del 31/7/17 (doc.9)
-euro 179,86 da bonifico del 5/2/18 (doc.10)
-euro 510,07 da bonifico del 27/11/19 (doc.11)
-euro 152,17 da bonifico del 11/1/21 (doc.12) per un totale di euro 8.720,11, precisando, per contro, che i documenti dal n.13 al n.20, prodotti a prova del richiesto rimborso, non risultano univocamente riferibili a pagamenti concernenti l'immobile in causa e, quindi, dei relativi importi non si deve tenere conto.
pagina 16 di 18 Ne consegue, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna del convenuto al pagamento del minor importo, come suindicato, a favore dell'attore. Non può, per contro, essere accolta la domanda dell'attore diretta ad ottenere la cancellazione delle espressioni sconvenienti asseritamente contenute nell'istanza dei terzi intervenuti in data 06.06.2023.
Invero, non sussiste la violazione contestata, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. in quanto l'espressione usata, conservando pur sempre, un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, non appare, ad avviso di questo giudicante, eccedere dalle esigenze difensive, non rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma essendo, tutt'al più, espressione di attività difensiva, in quanto attinente il merito della controversia e diretta a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni di controparte. La peculiare natura della controversia e del rapporto tra le parti in causa (connotato da vincoli di parentela), l'esito della lite (con accoglimento della domanda attorea riconvenzionale, formulata in via subordinata), nonché le circostanze fattuali che hanno condotto alla decisione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra attore e convenuto. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei confronti degli intervenuti, la prevalente soccombenza di parte attrice nei confronti dei predetti ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali nei loro confronti, così come determinate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente espletata, e con l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2, D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18. Non può essere accolta la domanda degli intervenuti di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c: per un verso non si ravvisano nel caso di specie elementi idonei, anche tenuto conto dei pregressi rapporti intercorrenti tra le parti, a ravvisare gli estremi della malafede e della colpa grave da parte dell'attore; per altro verso, gli intervenuti si sono astenute dall'allagare quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi sarebbero stati costretti ad affrontare per contrastare l'asserito ingiustificato comportamento dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede, disattesa ogni ulteriore pretesa e domanda: 1)accoglie la domanda di accertamento della simulazione assoluta dei contratti di compravendita di seguito elencati: I-vendita in data 10 luglio 2001, a rogito del Notaio Rep. 23139, Persona_2 trascritto nei registri della competente conservatoria in data 21 luglio 2001 al n. 18479.1/2001, con riguardo al 100% del diritto di proprietà dell'intera unità immobiliare pagina 17 di 18 sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, da in favore della Controparte_1 CP_2
[...]
II-vendita in data 22 dicembre 2004, a rogito del Notaio Rep. Persona_2
34170/12609, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 14 gennaio 2005 al n. 1926/1453, con riguardo al 100% del diritto di nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, dalla in favore di Controparte_2
; CP_3
III-vendita in data 20 giugno 2005, a rogito del Notaio Rep. 35917 e Persona_2
Racc. 13480, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 4 luglio 2005 ai n.ri 26932/18665, con riguardo al 100% del diritto di nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, da , nell'atto rappresentato CP_3 dall'odierno attore e da in favore dei medesimi attore e Controparte_4 CP_4 in comunione tra loro;
[...]
IV-vendita in data 6 marzo 2020, a rogito del Notaio Rep. 70528 e Racc. Persona_2
32757, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 11 marzo 2020 ai n.ri 8808/6981, dall'attore a Controparte_1
2)in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale attorea, condanna al pagamento della somma di euro 8.720,11 in favore di Controparte_1
Parte_1
-compensa integralmente le spese di lite tra attore e convenuto;
-condanna a rifondere agli intervenuti Parte_1 Controparte_2
e le spese di lite che liquida in euro 9.258,60 per onorari,
[...] CP_3 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore degli Avv.ti NR US e NA BE. Monza, 23 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA Prima Sezione CIVILE La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 9784/21 r.g. promossa da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
8/B; C.F. ; rappresentato e difeso dall'avv. Luca Zimbaldi del C.F._1 foro di Milano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 stesso avv. Luca Zimbaldi in via Talamoni 3, 20900 Monza
-attore- nei confronti di
C.F. , residente in [...] C.F._3
n. 158, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento, come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3, cpc dall'Avv. Christian Ravasi (C.F.
) del Foro di Monza, presso il cui Studio in Monza, Via Valcava, C.F._4
n. 20, è elettivamente domiciliato.
-convenuto- e con l'intervento di
C.F. , corrente in Monza (MB), Viale Libertà, n. Controparte_2 P.IVA_1
158, in persona del suo amministratore unico e Controparte_1
, C.F. , residente in [...] C.F._5
Grappa, n. 11, difesi, assistiti e rappresentati, anche disgiuntamente, giuste procure allegate al presente atto dagli Avv.ti NA BE, (C.F. ) ed C.F._6
NR US, (C.F. ) entrambe del Foro di Milano con studio C.F._7 in Milano, via Cerva n. 1
-terzi intervenuti- e nei confronti di
, non costituita, contumace Controparte_4
Oggetto: annullamento di contratto di vendita e di dichiarazione di inefficacia (o di nullità) di procura e mandato. pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice (come da precisazione delle conclusioni depositata il 9/1/25): I – In via preliminare
1. dichiarare l'inammissibilità delle nuove allegazioni, dei nuovi documenti e dei nuovi mezzi di prova dedotti dal signor con la comparsa di costituzione di Controparte_1 nuovo difensore 6.4.2023 e con tutti i suoi atti successivi
2. dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di e del Controparte_2 signor , e comunque di tutte le domande, allegazioni, documenti ed istanze CP_3 istruttorie dedotte dai medesimi
3. dichiarare l'inammissibilità di tutti gli atti e documenti depositati dal convenuto e dai terzi intervenuti successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
4. disporre l'espunzione dal fascicolo del procedimento della istanza 5.6.2023 dei terzi intervenuti, nonché di tutti i documenti depositati dal convenuto con le sue note 15.6.2023
5. ordinare la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive (“malfattore”) contenute nella 'istanza' 5.6.2023 dei terzi intervenuti, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. II – Nel merito
6. dichiarare nullo o comunque annullare il contratto di vendita 6.3.2020 a rogito del notaio rep. 70528, racc. 32757, concluso con sé stesso dal signor Persona_1
condannando lo stesso signor a restituire al Controparte_1 Controparte_1 signor l'immobile di via Rosmini 14 a Gallipoli Parte_1
7. accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia o comunque la revoca ed il venir meno della procura e del mandato conferiti dall'attore al signor con Controparte_1 scrittura 8.3.2013 (in autentica notaio rep. 57444) per la vendita Persona_1 dell'immobile di via Rosmini 14 a Gallipoli
8. condannare il signor a restituire all'attore l'originale della Controparte_1 scrittura 8.3.2013 (in autentica notaio rep. 57444) contenente la procura Persona_1 ed il mandato per la vendita dell'immobile di via Rosmini 14 a Gallipoli
9. condannare il signor ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento in favore Controparte_1 del signor della somma di € 500,00, per ogni giorno di ritardo che Parte_1 dovesse accumulare, successivamente alla pronuncia che deciderà il presente giudizio, nella restituzione della procura 8.3.2013 (in autentica notaio rep. 57444) Persona_1
10. in subordine alla precedente conclusione 6, condannare il signor Controparte_1 al versamento del prezzo della quota di immobile di via Rosmini 14, Gallipoli, indicato nel contratto di vendita 6.3.2020, e comunque al risarcimento dei danni cagionati all'attore, per un importo non inferiore ad € 60.000
11. rigettare le domande proposte dal signor nonché da Controparte_1 CP_2
e dal signor nei confronti del signor
[...] CP_3 Parte_1
12. in subordine alla precedente conclusione 6, condannare il signor Controparte_1
a rimborsare spese condominiali e imposte pagate dall'attore a seguito dell'acquisto pagina 2 di 18 dell'immobile di Gallipoli per cui è causa e quindi al pagamento in favore del signor di € 9.801,17. Parte_1
III – In via istruttoria 13. disporre CTU volta a stabilire l'effettivo valore di mercato della quota di immobile di via Rosmini 14 a Gallipoli acquistata dal convenuto con il contratto 6.3.2020 a rogito del notaio rep. 70528, racc. 32757 Persona_1
14. rigettare le istanze istruttorie formulate dal signor Controparte_1
15. in subordine alla precedente conclusione 14, in caso di ammissione dei capitoli di prova nn. 15 e 16 dedotti dal signor nella memoria 27.7.2022, Controparte_1 ammettere l'attore a prova contraria sui medesimi capitoli con il teste signora Tes_1
residente in [...], 20900 Monza
[...]
IV – In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese, da quantificarsi ai sensi del DM 55/2014 o successivo Per parte convenuta (come da precisazione delle conclusioni depositate in data 8/1/25): Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE O PREGIUDIZIALE:
-Laddove non sia ritenuto del tutto superfluo alla luce del quadro probatorio, provvedere alla rimessione in termini dell'odierno convenuto per esser incorso in decadenze per cause a lui non imputabili, in relazione (fatti salvi i documenti regolarmente prodotti a prova contraria) ai documenti nuovi giacché sopravvenuti successivamente al termine di cui all'art. 183, 6° comma, n. 2, e ai documenti dei quali, in ragione della patologia e dei motivi illustrati nel capitolo 2) della Memoria di parte convenuta ex art. 183, VI comma, n. 3), il convenuto ha avuto disponibilità solo dopo lo spirare del predetto termine - documenti tutti prodotti con la predetta Memoria di parte convenuta ex art. 183, VI comma, n. 3) -.
-Provvedere alla rimessione in termini dell'odierno convenuto per esser asseritamente incorso in decadenza per causa a lui non imputabile, in relazione alla propria eccezione di prescrizione avverso la riconvenzionale genericamente svolta in sede di prima udienza dall'attore, per i motivi ampiamente illustrati nella Memoria di parte convenuta ex art. 183, VI comma, n. 3). NEL MERITO:
-previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate da parte attrice nei confronti del sig. Controparte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa, ivi compresa tra le predette ragioni la richiesta formulata nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta (e nelle successive memorie ed istanze depositate nel suo interesse), volta a far accertare e dichiarare, se del caso anche incidentalmente, la nullità e/o inefficacia della procura 22 dicembre 2004 (doc. 3 di parte convenuta), a causa degli stessi identici vizi per i quali parte attrice aveva dedotto la nullità della procura 8 marzo 2013 (!) e, per l'effetto, volta a far dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di vendita 20 giugno 2005 (doc. 4 di parte convenuta); pagina 3 di 18 -accertare e dichiarare, per i motivi dedotti nelle memorie depositate in corso di causa, l'inammissibilità o la nullità assoluta ed insanabile della riconvenzionale attorea genericamente svolta nell'udienza di prima comparizione;
in subordine, dichiararne l'infondatezza, alla luce dell'impiego da parte dell'attore, nell'ambito del disegno simulatorio, della liquidità del convenuto per provvedere ai suoi pretesi esborsi dell'attore e/o sulla base dell'eccezione già sollevata di intervenuta prescrizione del preteso diritto del sig. al rimborso delle spese condominiali e delle Parte_1 imposte versate relativamente all'immobile per cui è causa e, per l'effetto, rigettare – in tutto o in parte – la domanda riconvenzionale attorea:
-accogliere tutte le domande ed eccezioni proposte dai terzi intervenuti e litisconsorti necessari ed . Controparte_2 CP_3
IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare nei confronti di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace . la Controparte_4 simulazione assoluta degli atti di vendita succedutisi nel tempo relativamente all'intero immobile per cui è causa, sito in quel di Gallipoli e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza o la nullità con efficacia ex tunc dei seguenti atti: I-vendita in data 10 luglio 2001, a rogito del Notaio Rep. 23139, Persona_2 trascritto nei registri della competente conservatoria in data 21 luglio 2001 al n. 18479.1/2001, con riguardo al 100% del diritto di proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, da in favore della Controparte_1 CP_2
(ns. doc. 1);
[...]
II-vendita in data 22 dicembre 2004, a rogito del Notaio Rep. Persona_2
34170/12609, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 14 gennaio 2005 al n. 1926/1453, con riguardo al 100% del diritto di nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, dalla in favore di Controparte_2
(ns. doc. 2); CP_3
III-vendita in data 20 giugno 2005, a rogito del Notaio Rep. 35917 e Persona_2
Racc. 13480, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 4 luglio 2005 ai n.ri 26932/18665, con riguardo al 100% del diritto di nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, da , nell'atto rappresentato CP_3 dall'odierno attore e da in favore dei medesimi attore e Controparte_4 CP_4 in comunione tra loro (ns. doc. 4);
[...]
IV-vendita in data 6 marzo 2020, a rogito del Notaio Rep. 70528 e Racc. Persona_2
32757, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 11 marzo 2020 ai n.ri 8808/6981, dall'attore a (ns. doc. 7). Controparte_1
Con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
-Ai sensi dell'art. 96, 1° comma, condannare parte attrice al risarcimento dei danni, per aver agito nonché resistito in giudizio in manifesta e grave malafede nel tentativo di sottrarre "gratuitamenre" al proprio padre l'immobile in Gallipoli, danni da liquidarsi in una somma pari al doppio dell'importo delle spese legali da porre a suo carico in favore dell'odierno convenuto.
pagina 4 di 18 -In subordine, ex art. 96, 3° comma, condannare per i medesimi motivi parte attrice al pagamento di un indennizzo equitativamente determinato dal Giudice. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i documenti depositati dall'odierno convenuto e dai terzi intervenuti, nonchè tutte le istanze istruttorie sin qui formulate dai medesimi COMUNQUE: con la condanna dell'odierno attore e di in solido tra Controparte_4 loro al rimborso di spese e compensi di causa, spese gen. 15 %, accessori fiscali e previdenziali, nonché rimborso delle somme versate a titolo di C.U. e marca da bollo, somme tutte da DISTRARSI in favore del sottoscritto procuratore antistatario e anticipatario . Parte_2
Per i terzi intervenuti l'Avv.NR US e NA BE (con precisazione delle conclusioni depositate in data 8/1/25):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per tutto quanto esposto, motivato e richiamato nella comparsa di intervento e nei successivi atti del presente giudizio, cosi giudicare: A) , con l'efficacia del Parte_3 giudicato nei riguardi di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
1-Avendovi interesse, per quanto esposto con la comparsa di intervento e, in particolare, nel capitolo 2, paragrafo 4 della stessa, dato atto dell'adesione degli odierni intervenuti a tutte le domande, eccezioni, difese ed istanze formulate da parte convenuta, accogliere le conclusioni da quest'ultima rassegnate in confronto di tutte le parti, ivi compresa la contumace , rigettandosi, per l'effetto, le domande Controparte_4 ed eccezioni tutte formulate da parte attrice. B) con l'efficacia del giudicato nei riguardi di Parte_3 tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
[...]
1-Accogliere la domanda di accertamento della simulazione assoluta svolta dall'odierno convenuto anche nei confronti della a cui si aderisce – in Controparte_2 relazione all'atto di vendita del 100% del diritto di proprietà dell'immobile in Gallipoli in data 10 luglio 2001, da all (doc. 1, Controparte_1 Controparte_2 fascicolo convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
2-Accogliere le domande di accertamento della simulazione assoluta svolte dall'odierno convenuto e dal sig. anche nei confronti della CP_3 Controparte_2
– a cui si aderisce - in relazione all'atto di vendita del 100% del diritto di nuda
[...] proprietà dell'immobile in Gallipoli in data 22 dicembre 2004, dall a Controparte_2
(doc. 2, fascicolo convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di CP_3 legge e del caso.
3-Accogliere le domande di accertamento della simulazione assoluta svolte dall'odierno convenuto e dal sig. anche nei confronti della CP_3 Controparte_2
a cui si aderisce - in relazione all'integrale atto di vendita del 100% del diritto di
[...] nuda proprietà dell'intero immobile in Gallipoli in data del 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), da , rappresentato congiuntamente da CP_3
pagina 5 di 18 e ai medesimi e in Parte_1 Controparte_4 Parte_1 Controparte_4 comunione tra loro, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso. In via riconvenzionale, con l'efficacia del giudicato nei riguardi di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
3- Accertare e dichiarare la simulazione assoluta del suindicato atto di vendita del 1 luglio 2001, da all' (doc. 1, fascicolo Controparte_1 Controparte_2 convenuto) e, per l'effetto, dichiararne l'inesistenza o, in subordine, la radicale nullità e, ad ogni modo, l'inefficacia ex tunc, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
4- Accertare e dichiarare la simulazione assoluta sia del predetto atto di vendita della nuda proprietà del 22 dicembre 2004, dall a (doc. 2, Controparte_2 CP_3 fascicolo convenuto), che del successivo atto di vendita del 100% del diritto di nuda proprietà del 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), da , CP_3 rappresentato congiuntamente da e ai medesimi Parte_1 Controparte_4
e in comunione tra loro e, per l'effetto, dichiararne Parte_1 Controparte_4
l'inesistenza o, in subordine, la radicale nullità e, ad ogni modo, l'inefficacia ex tunc, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
5-In subordine, ex art. 1415, 1° comma, c.c., vista la malafede qualificata dell'odierno attore e, ad abundantiam, dalla di lui sorella , dichiarare l'inefficacia e Controparte_4
l'inopponibilità ex tunc all'odierno convenuto ed alla comparente società del preteso acquisto in comunione, da parte dei predetti fratelli, del diritto di nuda proprietà dell'immobile in Gallipoli, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
6-Alla luce dell'interesse degli odierni intervenuti sorto dalla stipula del contratto di accollo prodotto sub doc. 17, e dalla sua comunicazione all'odierno attore (doc. 40), dichiarare, anche per i motivi dedotti dall'odierno convenuto con memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, espressamente richiamati e da intendersi ritrascritti nella comparsa di intervento del 20.2.2023, l'inammissibilità o la nullità assoluta ed insanabile della riconvenzionale attorea svolta nell'udienza di prima comparizione, e rigettare, per l'effetto, tutte le rispettive domande di parte attrice o, in subordine, previa declaratoria dell'estinzione per intervenuta prescrizione del preteso diritto del sig. Parte_1 al rimborso di Euro 7.735,01, asseritamente versati per spese condominiali e
[...] imposte negli anni 2006-2011 (eccepita sia dall'odierno convenuto che, con comparsa di intervento, dalla società quale accollante e condebitrice solidale), Controparte_2 accertare e dichiarare l'attuale inesistenza del presunto diritto al rimborso, di cui sopra, nei confronti del convenuto e della qui concludente società quale Controparte_2 accollante e condebitrice solidale e, per l'effetto, rigettare – in tutto o in parte – la domanda riconvenzionale attorea e/o, sempre in via di subordine, con sentenza di accertamento negativo, in riferimento al dedotto quantum del preteso credito attoreo, nella misura in cui non ne fosse già riconosciuta l'estinzione per intervenuta prescrizione, dichiararne l'attuale inesistenza sia nei riguardi di che Controparte_1 della concludente accollante e condebitrice solidale per i motivi Controparte_2
pagina 6 di 18 di cui in atti, o con ogni miglior statuizione e, per l'effetto, rigettare la domanda riconvenzionale attorea. C) PER , con l'efficacia del giudicato nei riguardi di tutte le CP_3 parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
[...]
1-Accogliere la domanda di accertamento della simulazione assoluta svolta dall'odierno convenuto e dalla verso - il quale vi aderisce - in Controparte_2 CP_3 relazione all'atto di vendita della nuda proprietà del 22 dicembre 2004, dall
[...]
a (doc. 2, fascicolo convenuto), con ogni più opportuna CP_2 CP_3 declaratoria di legge e del caso.
2-Accogliere la domanda di accertamento della simulazione assoluta svolta dall'odierno convenuto e dalla verso - il quale vi aderisce - in Controparte_2 CP_3 relazione all'integrale atto di vendita del 100% del diritto di nuda proprietà dell'intero immobile in Gallipoli in data 20 giugno 2005, da , rappresentato CP_3 congiuntamente da e ai medesimi e Parte_1 Controparte_4 Parte_1 CP_4 in comunione tra loro (doc. 4, fascicolo convenuto), con la partecipazione
[...] alla stipula della con ogni più opportuna declaratoria di legge e del Controparte_2 caso. In via riconvenzionale, con l'efficacia del giudicato nei riguardi di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
3- Accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di vendita della nuda proprietà del 22 dicembre 2004, dall' a (doc. 2, fascicolo Controparte_2 CP_3 convenuto) e, per l'effetto, dichiararne l'inesistenza o, in subordine, la radicale nullità e, ad ogni modo, l'inefficacia ex tunc, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
4- Accertare e dichiarare, la simulazione assoluta dell'integrale atto di vendita del 100% della nuda proprietà dell'intero immobile in Gallipoli in data 20 giugno 2005, da
[...]
, rappresentato congiuntamente da e ai CP_3 Parte_1 Controparte_4 medesimi e in comunione tra loro (doc. 4, fascicolo Parte_1 Controparte_4 convenuto), e con la partecipazione alla stipula della e, per l'effetto, Controparte_2 dichiararne l'inesistenza o, in subordine, la radicale nullità e, ad ogni modo, l'inefficacia ex tunc, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
5-In subordine, ex art. 1415, 1° comma, c.c., vista la malafede qualificata dell'odierno attore e, ad abundantiam, della di lui sorella , dichiarare l'inefficacia e Controparte_4
l'inopponibilità ex tunc all'odierno convenuto ed al comparente del CP_3 preteso acquisto in comunione, da parte dei predetti fratelli, del diritto di nuda proprietà dell'immobile in Gallipoli, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.
6-In ulteriore subordine, dichiarare la simulazione assoluta della procura rilasciata ai succitati fratelli dal qui concludente in data 22 dicembre 2004 (doc. 3, CP_3 fascicolo convenuto) e la conseguente nullità dell'intero contratto di cui sopra, stipulato con sé stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo pagina 7 di 18 convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
7-In gradato subordine, dichiarare la nullità e/o inefficacia della procura 22 dicembre 2004 rilasciata ai succitati fratelli dal qui concludente (doc. 3, fascicolo CP_3 convenuto), per i medesimi vizi dedotti da parte attrice in riferimento alla procura dell'8 marzo 2013 (doc. 6, fascicolo convenuto) - stante l'omessa previsione di un termine ultimo di durata - e la conseguente nullità dell'intero contratto di cui sopra, stipulato con se stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
8-In via di secondo gradato subordine, dichiarare l'annullamento della procura 22 dicembre 2004 rilasciata dal qui concludente ai predetti fratelli (doc. 3, CP_3 fascicolo convenuto) per errore essenziale e riconoscibile e/o essendo stata carpita con dolo dall'odierno attore, e la conseguente nullità dell'intero contratto di cui sopra, stipulato con sé stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
9-In via di terzo gradato subordine, dichiarare l'annullamento dell'intero contratto stipulato con sé stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), per il vizio della volontà del rappresentato in ordine ad un elemento dell'atto dal medesimo predeterminato e consistito nella sua doverosa natura fittizia, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
10-In via di quarto gradato subordine, dichiarare la nullità della procura in data 22 dicembre 2004 rilasciata ai predetti fratelli dal qui concludente (doc. 3, CP_3 fascicolo convenuto), per l'omessa indicazione di un prezzo minimo di vendita e la conseguente nullità dell'intero contratto di cui sopra, stipulato con sé stessi dall'attore e dalla di lui sorella in data 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), o, altrimenti, il suo annullamento (doc. 4, fascicolo convenuto) – essendosi appalesato solo con la notifica della citazione che ha incardinato il presente giudizio l'abuso della predetta procura di da parte dei mandatari, in conflitto d'interessi, e CP_3 Parte_1
, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso (cfr. Capitolo Controparte_4
2, paragrafo 4). 11-In estremo subordine, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o comunque l'intervenuta revoca per giusta causa - che è a comunicare con il presente atto – della CP_3 procura e del mandato rilasciati dal concludente in data 22 dicembre 2004 CP_3
(doc. 3, fascicolo convenuto), alla luce del comportamento doloso posto in essere dall'odierno attore e, ad abundantiam, dalla di lui sorella e, Controparte_4 conseguentemente, la nullità e/o inefficacia dell'intero atto di vendita del 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto), concluso da questi ultimi, in mala fede, con sé stessi, con ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso.(cfr. Capitolo 2, paragrafo 4).
pagina 8 di 18 12-Sempre in via di subordine, dichiarare la validità e l'efficacia dell'intervenuta revoca dell'unica quietanza - cfr. capitolo 7, paragrafo 4, della presente comparsa - di cui all'atto di vendita della nuda proprietà del 20 giugno 2005 (doc. 4, fascicolo convenuto).
13-In ultimo, in ragione dell'invalidità o quantomeno del venir meno dell'efficacia della procura e del mandato di in data 22 dicembre 2004 (doc. 3, fascicolo CP_3 convenuto), condannare in solido con a Parte_1 Controparte_4 restituire l'originale della scrittura contenente la procura e il mandato in data 22 dicembre 2004 (doc. 3, fascicolo convenuto), nonché, ex art 614 bis c.p.c., condannare i medesimi al pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma di CP_3
Euro 500,00, per ogni giorno di ritardo che dovessero accumulare, successivamente alla pronuncia che deciderà il presente giudizio, nella restituzione della predetta procura (doc. 3, fascicolo convenuto). D) , con l'efficacia del Parte_3 giudicato nei riguardi di tutte le parti del presente giudizio, ivi compresa la contumace Controparte_4
1-Per effetto dell'accoglimento delle suestese domande, difese, ed eccezioni, previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare le domande ed eccezioni tutte formulate nei confronti dell'odierno convenuto e delle altre parti da parte attrice, o che quest'ultima dovesse mai formulare.
2-Ai sensi dell'art. 96, 1° comma, condannare parte attrice al risarcimento dei danni, per aver agito nonché resistito in giudizio in manifesta e grave malafede, danni da liquidarsi in una somma pari al doppio dell'importo delle spese legali da porre a suo carico in favore dei terzi intervenuti.
-In subordine, ex art. 96, 3° comma, condannare per i medesimi motivi parte attrice al pagamento di un indennizzo equitativamente determinato dal Giudice.
3-Con la condanna dell'odierno attore e di in solido al rimborso di Controparte_4 spese e compensi di causa, spese gen. 15 %, accessori fiscali e previdenziali, nonché rimborso delle somme versate a titolo di C.U. e marca da bollo, somme tutte da DISTRARSI in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie e anticipatarie Avv. NR US e Avv. NA BE. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i documenti depositati dai qui concludenti intervenuti e da parte convenuta, nonchè tutte le istanze istruttorie sin qui formulate dai medesimi. Accogliere tutte le istanze formulate dai qui concludenti intervenuti e da parte convenuta, ivi comprese le richieste di cui alle rispettive note di trattazione scritta del 08.01.2025.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto introduttivo regolarmente notificato ed iscritto a ruolo in data 30/11/21, parte attrice ha lamentato la sottrazione da parte del di lui padre, della Controparte_1 propria quota di proprietà, pari al 50%, relativa ad un immobile sito in Gallipoli, per averla acquistata abusando della procura speciale alla vendita rilasciatagli dall'attore stesso in data 8/3/2013. pagina 9 di 18 Parte attrice, in particolare, ha esposto:
- di aver acquistato, nel giugno del 2005, il 50% del diritto di nuda proprietà di un immobile sito in via Rosmini 14 a Gallipoli, identificato al catasto fabbricati dello stesso Comune con i seguenti dati: Foglio 20, Mappale 73, Sub. 8, Piano 3, Categoria A/3, Classe 3, Vani 4,5, Rendita catastale € 325,37 (doc. 2), mentre il restante 50% veniva acquistato dalla di lui sorella, la società di cui Controparte_4 Controparte_2 lo stesso era amministratore unico, deteneva già il diritto di Parte_1 usufrutto del bene, con scadenza al 22/12/2007; ad inizio del 2013, essendo venuto meno l'usufrutto, ed essendo i fratelli divenuti titolari della piena proprietà dell'immobile, decidevano di rilasciare a favore del padre, una Controparte_1 procura speciale perché potesse vendere in loro nome e per loro conto l'immobile e di aver provveduto a versare, anche successivamente al conferimento di detta procura, imposte e spese condominiali connesse alla proprietà del bene, per un totale di 9801,17 euro, come da documenti allegati;
- alcuni anni più tardi, i rapporti tra l'attore ed il padre si deterioravano, anche a causa di disaccordi circa la divisione dei beni in comunione a seguito della morte della madre dell'odierno attore, e di cui i familiari ( , e erano rimasti Parte_1 CP_4 CP_1 comproprietari:
- nel corso dell'anno 2021, nell'effettuare una verifica circa la situazione dell'immobile in Gallipoli, veniva a conoscenza del fatto che, con atto del 6/3/2020, CP_1 aveva venduto la quota pari al 50% dell'immobile di cui il figlio era titolare a
[...] sè stesso ed al prezzo di euro18.500,00, in difetto di qualsiasi passaggio di denaro. Ciò premesso, ha affermato che benchè munito dei poteri di Controparte_1 rappresentanza conferitigli con la procura 08.03.2013, non aveva alcun diritto di vendere a sé medesimo la sua quota di proprietà a condizioni inferiori al valore di mercato ed astenendosi dal pagare il prezzo dell'immobile. Per tali ragioni ha chiesto dichiararsi invalido l'atto di vendita 06.03.2020, ex artt. 1395 e 1441 c.c., con condanna alla restituzione dell'immobile, oltre ad accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della procura che l'attore aveva conferito a Controparte_1
l'08.03.2013 per la vendita dell'immobile in oggetto;
in subordine, ha chiesto la condanna del convenuto a corrispondere il prezzo dell'immobile per come indicato nell'atto di vendita e, comunque, al risarcimento dei danni cagionati all'attore, per un importo non inferiore ad Euro 60.000. L'atto di citazione veniva iscritto alla Sezione Seconda ed il giudice assegnatario, con decreto del 7/12/21, provvedeva a trasmettere il fascicolo innanzi al Presidente di Sezione che lo riassegnava alla Sezione Prima. Con atto depositato in data 22/2/22, si è costituito contestando Controparte_1 quanto asserito dall'attore e proponendo domanda riconvenzionale. Specificamente, ha rappresentato una diversa ricostruzione della vicenda, anche familiare in oggetto, affermando come la vendita del 2020 rappresentasse solo l'ultimo di una lunga serie di trasferimenti immobiliari fittizi, che si sono susseguiti dall'anno 2001 al 2020, al fine di simulare passaggi di proprietà, mai realmente voluti fra i pagina 10 di 18 componenti della famiglia e senza che vi sia mai stata una reale CP_1 corresponsione del prezzo di volta in volta fittiziamente concordato. Ha aggiunto che, a riprova del carattere meramente fittizio degli atti di compravendita indicati è la circostanza che il bene immobile, sito in Gallipoli, sia sempre rimasto nel possesso di fatto e nella disponibilità del solo unico soggetto a Controparte_1 disporre delle chiavi e a provvedere al pagamento di utenze ed imposte ad esso relative. Ha altresì esposto di aver ceduto con atto di vendita del 10/7/2001 alla Controparte_2
partecipata e rappresentata all'epoca dal figlio , tra le altre, l'unità
[...] Parte_1 immobiliare in Gallipoli, al prezzo di 66.200.000 lire;
da quella data in poi l'immobile è stato oggetto di una serie di trasferimenti immobiliari fittizi, decisi dal padre ed i figli, e caratterizzati dal fatto che: a)ogni atto di compravendita è stato seguito dal rilascio di una procura speciale a vendere;
b) il corrispettivo di ogni vendita non è stato mai corrisposto;
c) il convenuto ha sempre mantenuto il possesso e la titolarità di fatto dell'immobile. Ha, dunque, rappresentato la realizzazione di un “progetto di simulazione, elaborato e condiviso dalle odierne parti in causa”, senza che per i trasferimenti per come rappresentati vi sia mai stata effettiva dazione di denaro a titolo di corrispettivo delle vendite, stante il carattere simulato delle stesse ed evidenziato la natura simulata degli atti di compravendita posti in essere dalla famiglia nel corso di un ventennio, CP_1 con conseguente nullità degli atti di compravendita come specificati in comparsa. Ha poi rilevato, altresì, come la fattispecie integri l'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti delle altre parti venditrici ed acquirenti coinvolte nelle operazioni (ossia e , chiedendo di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 c.p.c.. Il giudice precedente assegnatario del fascicolo, all'esito dell'udienza tenutasi in data 17.03.2022, sulle istanze dei legali delle parti si riservava e con ordinanza, in data 12.04,2022, ritenuta superflua l'integrazione del contraddittorio, concedeva i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., senza necessità di attivare il procedimento di mediazione, vertendo il giudizio in tema di rimedi attinenti il contratto e non di diritti reali;
fissava udienza al 26.05.2022 affinchè le parti riferissero se intendevano chiedere i termini ex art. 183 c.p.c. All'udienza suindicata, concedeva i termini ex art. 183 c.cp.c. e fissava nuova udienza al 25.10.2022, rinviata d'ufficio al 21.02.2023. Nelle more del procedimento, in data 20/2/2023, scaduti i termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., si sono costituti con “comparsa di intervento dei litisconsorti necessari” ed , i quali hanno aderito a tutte le Controparte_2 CP_3 domande, eccezioni, difese ed istanze formulate da parte convenuta, con richiesta di rigettarsi, per l'effetto, le domande ed eccezioni tutte formulate da parte attrice, in particolare accertando la simulazione assoluta per come rappresentata in atti. All'udienza del 21/2/23, concesso termine per visionare l'intervento e i documenti del terzo, con termine per replica, la causa è stata rinviata al 4 maggio 2023, poi differita su pagina 11 di 18 istanza del convenuto diretta ad ottenere la revoca delle ordinanze alla data del 23.05.2023. Nelle more, mutato il Giudice nella persona fisica, veniva concesso termine per il deposito di note integrative, su richiesta delle parti e la causa veniva rinviata al 17.07.2023. Con ordinanza emessa in pari data, a fronte delle richieste delle parti di integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria e viste le Controparte_4 memorie autorizzate depositate nelle more del giudizio, il giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
fissando nuova udienza per la data del 15.02.2024. Controparte_4
Con successiva ordinanza in data 19.02.2024, il G.I. preso atto della mancata integrazione del contraddittorio e richiamando il contenuto della precedente ordinanza fissava al fine di provvedere all'incombente la data del 19.09.2024. Alla udienza suindicata, verificata la regolarità della notifica, nell'assenza della costituzione dell'intervenuta litisconsorte necessaria, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione in data 14/1/25, sulle conclusioni delle parti, come precisate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Occorre, in via preliminare, esaminare la questione relativa all'ammissibilità dei documenti depositati dagli intervenuti Imm. ed . CP_2 CP_2 CP_3
Sul punto si rileva che, già con la comparsa di costituzione, depositata dal convenuto il 22/2/22, si è evidenziato che il negozio che l'attore vorrebbe caducare non è che l'ultimo di una serie di trasferimenti immobiliari fittizi aventi ad oggetto l'unità immobiliare in Gallipoli, succedutisi nell'arco di oltre un ventennio all'interno della famiglia CP_1
Ne discende che il thema decidendum è stato immediatamente esteso al fine di ricomprendere l'accertamento della simulazione assoluta di tutti gli atti di vendita dell'immobile oggetto di causa, a partire dal primo trasferimento dell'immobile in oggetto, risalente al 2001, alla neonata società per tali ragioni è stata CP_2 immediatamente richiesta dal convenuto l'estensione del contraddittorio alle altre parti presenti oggi in giudizio, compresa la figlia a cui è stato esteso il Controparte_4 contraddittorio, ma che non si è costituita in giudizio. ed , invece, con “comparsa di intervento dei Controparte_2 CP_2 CP_3 litisconsorti necessari” del 20/2/23 si sono costituiti in giudizio ed hanno aderito alle conclusioni ed alla ricostruzione dei fatti effettuata da parte convenuta, chiedendo, a loro volta, l'accertamento delle simulazioni afferenti gli atti traslativi della proprietà dagli stessi eseguiti. Posto che la costituzione degli intervenuti è successiva allo scadere dei termini concessi, ex art. 183 c.6 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità (es. ord. Cass. 31665/24) è granitica nell'affermare che è sempre consentito a chi interviene volontariamente in un processo pagina 12 di 18 “…la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum”(cfr. Cass., sez. 1, 6/12/2019, n. 31939; Cass., sez. 3, 26/5/2014, n. 11681). Inoltre, la Corte precisa che “per garantire il diritto di difesa (di rango costituzionale) delle controparti, che assistono alla presentazione da parte dell'interveniente di domande o eccezioni nuove, l'art. 268 c.p.c. va interpretato in funzione dell'art. 24 Cost., nel senso di consentire ad esse, non solo di replicare all'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire la prova delle proprie
contro
-eccezioni, per esempio deducendo l'avvenuta interruzione della prescrizione, mediante la produzione in giudizio di atti interruttivi. Pertanto, anche se l'art. 268 c.p.c. non prevede la possibilità per le parti originarie di proporre domande o eccezioni che siano conseguenza della domanda o delle eccezioni sollevate dal terzo interveniente oppure di chiedere l'ammissione di mezzi di prova, il sistema offre lo strumento della rimessione in termini ex art. 153, secondo comma c.p.c., opportunamente modulato dal giudice di merito, con concessione di un termine alle parti per il deposito di memorie e per eventuale attività istruttoria”. Ancora, di recente, la Suprema Corte con Ord. n. 3238/24 ha avuto modo di ribadire che
“in caso di intervento in via principale, la domanda autonoma proposta dal terzo interventore comporta il riconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersi nel merito, nella qualità di legittimati passivi, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso, posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio o di domande riconvenzionali, da svolgersi immediatamente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso ovvero richiedendo apposito termine o utilizzando le facoltà della fase processuale in corso” e, in ogni caso, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni produca l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, con pregiudizio del diritto di difesa delle parti originarie”. Sulla scorta di quanto esposto, si rileva che: la pertinenza dell'accertamento della simulazione ai fatti di causa è stata introdotta in giudizio dallo stesso convenuto, il quale ha formulato apposita domanda riconvenzionale diretta a verificare la simulazione assoluta degli atti di vendita asseritamente succedutisi nel tempo;
il 24/4/23 è stato concesso termine per il deposito di nuove memorie in risposta all'intervento dei terzi, accogliendo, da ultimo, l'istanza presentata il 3/4/23 dal legale del ricorrente;
il giudicante, successivamente subentrato nell'assegnazione del fascicolo, ha concesso nuovi termini, su istanza di parte, in assenza di qualsivoglia richiesta di estromissione degli interventori costituiti da parte dell'attore; di talché ne consegue il rispetto del dettato di cui all'art. 24 della Cost. e del diritto di difesa ivi sancito, con utilizzabilità dell'apparato documentale prodotto fino alla costituzione di tutte le parti in causa.
pagina 13 di 18 Sul punto si evidenzia, altresì che, ai fini della decisione, sono state considerati i documenti di parte convenuta prodotti sino alla seconda memoria della parte stessa, ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in data 27.07.2022, e la sola documentazione di parte intervenuta depositata con la comparsa del 20.02.2023 sulla quale e stato instaurato regolare contraddittorio. Ciò chiarito, nel merito si osserva quanto segue. Dall'esame della documentazione e degli atti notarili prodotti i trasferimenti riguardanti l'immobile oggetto di causa possono così essere sintetizzati:
-vendita da alla neocostituita Car. in data Controparte_1 CP_2 CP_2
10.07.2001;
-vendita da ad in data 22.12.2004; CP_2 CP_3
-vendita da a e in data 20.06.2005; CP_3 Parte_1 Controparte_4
-vendita del 50% della proprietà dell'immobile spettante a a Parte_1 in data 06.03.2020. Controparte_1
Risulta, altresì, documentalmente che ogni trasferimento rappresentato è stato eseguito tramite un meccanismo di acquisto e seguente conferimento di procura a vendere, con facoltà di vendita anche a se stessi, di quello che sarebbe poi divenuto il successivo acquirente, con totale coincidenza della posizione di mandatario ed acquirente in capo allo stesso soggetto per ogni contratto posto in essere. Se è vero che questa circostanza in sé considerata non sarebbe sufficiente ai fini probatori per sostenere la domanda di accertamento della simulazione assoluta intercorsa per ognuno dei negozi traslativi sopra menzionati, come formulata dal convenuto e dai terzi intervenuti, occorre, tuttavia, evidenziare che la prova della simulazione assoluta può risultare da una valutazione complessiva dei singoli elementi e delle circostanze emerse, tra i quali spiccano il rapporto di stretta parentela, la mancata prova del pagamento del prezzo delle vendite e la conoscenza comune della situazione debitoria di una delle parti in causa. Tale consapevolezza emerge dai procedimenti azionati nei confronti di CP_1
e della per come allegati.
[...] Controparte_2
In particolare, l'accordo transattivo (doc.38 allegato all'atto di intervento CP_2
) concluso con la firma di in qualità, all'epoca dei fatti,
[...] Parte_1 di amministratore unico della attesta come l'atto di citazione per CP_2
l'accertamento della simulazione proposto per il trasferimento dell'immobile, oggi oggetto di giudizio, sia premessa dell'accordo stesso;
sebbene la transazione in sé non costituisca riconoscimento delle ragioni avverse, la questione circa la pretesa simulazione dell'acquisto da parte di (e quindi dello stesso CP_2 Parte_1
e dei successivi atti non può certo dirsi sconosciuta all'odierno attore, così come emerge dalla dichiarazione resa dall'Avv. Gallandt e di cui al doc. 39 di parte intervenuta. Tra l'altro, dall'esame degli atti di causa risultano le dichiarazioni relative alla mancanza di volontà di addivenire ad un reale trasferimento della proprietà immobiliare, originariamente intestata a già con il primo trasferimento. In tale Controparte_1 senso operano le dichiarazioni rese dallo stesso da - Controparte_1 CP_3
pagina 14 di 18 unica parte connotata dall'assenza di legami di parentela con la famiglia CP_1 essendo il rapporto di natura amicale e risalente nel tempo (doc.22) - e da CP_4
parte rimasta contumace nel giudizio, la cui dichiarazione sull'avvenuta
[...] simulazione, depositata in allegato alla costituzione degli intervenuti(cfr. doc.21) non è stata disconosciuta. Parte attrice ha avuto la possibilità di riferire in merito al presunto pagamento del prezzo relativamente ai negozi che lo riguardavano in via diretta, come per quelli indiretti operati dalla benché operante la procura rilasciata a CP_2 Controparte_1
Tutte queste circostanze operano quali elementi di prova gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.; giurisprudenza maggioritaria e recente ha altresì chiarito come gli elementi sopra specificati possano rilevare nella loro “univocità e convergenza nel dimostrare che la vendita non era voluta ed era soltanto apparente” (Cass.n.15831/25). Nello stesso senso ed in conformità con i propri precedenti, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “in tema di simulazione di un contratto formale (tra cui ricade la vendita immobiliare di specie), la prova per testi (e per presunzioni) soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c.” (cfr. sent. Cass.Civ. Sez.II, n. 15097/25) Posto che in ogni caso sussiste un principio di prova per iscritto dato dalle controdichiarazioni a firma di e , la Controparte_1 CP_3 Controparte_4
Cassazione si è espressa sulla necessità che tali scritti siano firmati da tutte le parti coinvolte, attestando che “La simulazione, infatti, presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l'art. 1417 c.c. la prova per testi o per presunzioni. La controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, costituisce, peraltro, un atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale e che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio (Cass. 4 maggio 1998 n. 4410), di tal che non solo non deve essere coeva all'atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Pertanto, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione, è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, e cioè da quella parte che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta” (cfr. Cass. Civ., SEZ.II, n. 33039/22).
pagina 15 di 18 Tutte le parti coinvolte avrebbero avuto diritto prima ancora dell'odierno attore alla corresponsione del prezzo dell'immobile, e come sopra esposto, nessuna parte in causa ha dato prova della dazione dello stesso, nonostante le dichiarazioni di quietanza provenienti dalle parti stesse e riportate dagli atti notarili relativi alle compravendite.
Per tutti i motivi esposti, appare fondata la ricostruzione in termini di simulazione assoluta dei contratti di compravendita intercorsi tra le parti in causa, compresa la parte notiziata, ma rimasta contumace, considerato che alcun effetto risulta sia mai stato realmente voluto dai contraenti. In merito alle procure rilasciate e di cui le parti richiedono la consegna, posto che anch'esse risultano legate al disegno simulatorio perpetrato, deve ritenersi che le stesse abbiano cessato ogni effetto una volta raggiunto lo scopo per cui sono state rilasciate, ossia i contratti simulati intercorsi. Ne consegue il rigetto delle domande formulate dall'attore e dirette ad ottenere la nullità e/o l'annullamento del contratto di vendita 06.03.2020 e della procura a vendere conferita dall'attore al convenuto con scrittura 08.03.2013, nonchè delle domande ad esse connesse, in quanto assorbite dal contenuto della decisione. Alla luce delle argomentazioni esposte e stante l'accertamento della simulazione, resta da esaminare la domanda di parte attrice, formulata in via riconvenzionale, ed inerente la condanna del convenuto al rimborso delle spese condominiali ed imposte asseritamente pagate da pari ad € 9.801,17 e relative all' immobile per cui è Parte_1 causa. Sul punto si rileva, in primo luogo, che non appare fondata la formulata eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in quanto la stessa risulta tardivamente proposta e non risulta vi sia stata in corso di giudizio remissione in termini per la stessa. Ciò chiarito, dalla documentazione depositata in allegato all'atto introduttivo del giudizio emerge la dazione di somme da parte di al Parte_1 CP_5 così indicate:
-euro 1488,65 tramite assegno BPM a firma dello stesso (doc.4) Parte_1
-euro 50,00 come risulta da ricevuta del 15/8/2006 (doc.5)
-euro 2.500,00 da bonifico del 5/11/2007 (doc.6)
-euro 3216,16 da bonifico del 12/5/2008 (doc.7)
-euro 420,20 come risulta da ricevuta del 4/4/11 (doc.8)
-euro 203,00 da bonifico del 31/7/17 (doc.9)
-euro 179,86 da bonifico del 5/2/18 (doc.10)
-euro 510,07 da bonifico del 27/11/19 (doc.11)
-euro 152,17 da bonifico del 11/1/21 (doc.12) per un totale di euro 8.720,11, precisando, per contro, che i documenti dal n.13 al n.20, prodotti a prova del richiesto rimborso, non risultano univocamente riferibili a pagamenti concernenti l'immobile in causa e, quindi, dei relativi importi non si deve tenere conto.
pagina 16 di 18 Ne consegue, pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna del convenuto al pagamento del minor importo, come suindicato, a favore dell'attore. Non può, per contro, essere accolta la domanda dell'attore diretta ad ottenere la cancellazione delle espressioni sconvenienti asseritamente contenute nell'istanza dei terzi intervenuti in data 06.06.2023.
Invero, non sussiste la violazione contestata, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. in quanto l'espressione usata, conservando pur sempre, un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, non appare, ad avviso di questo giudicante, eccedere dalle esigenze difensive, non rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma essendo, tutt'al più, espressione di attività difensiva, in quanto attinente il merito della controversia e diretta a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni di controparte. La peculiare natura della controversia e del rapporto tra le parti in causa (connotato da vincoli di parentela), l'esito della lite (con accoglimento della domanda attorea riconvenzionale, formulata in via subordinata), nonché le circostanze fattuali che hanno condotto alla decisione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra attore e convenuto. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei confronti degli intervenuti, la prevalente soccombenza di parte attrice nei confronti dei predetti ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali nei loro confronti, così come determinate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente espletata, e con l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2, D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18. Non può essere accolta la domanda degli intervenuti di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c: per un verso non si ravvisano nel caso di specie elementi idonei, anche tenuto conto dei pregressi rapporti intercorrenti tra le parti, a ravvisare gli estremi della malafede e della colpa grave da parte dell'attore; per altro verso, gli intervenuti si sono astenute dall'allagare quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi sarebbero stati costretti ad affrontare per contrastare l'asserito ingiustificato comportamento dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede, disattesa ogni ulteriore pretesa e domanda: 1)accoglie la domanda di accertamento della simulazione assoluta dei contratti di compravendita di seguito elencati: I-vendita in data 10 luglio 2001, a rogito del Notaio Rep. 23139, Persona_2 trascritto nei registri della competente conservatoria in data 21 luglio 2001 al n. 18479.1/2001, con riguardo al 100% del diritto di proprietà dell'intera unità immobiliare pagina 17 di 18 sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, da in favore della Controparte_1 CP_2
[...]
II-vendita in data 22 dicembre 2004, a rogito del Notaio Rep. Persona_2
34170/12609, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 14 gennaio 2005 al n. 1926/1453, con riguardo al 100% del diritto di nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, dalla in favore di Controparte_2
; CP_3
III-vendita in data 20 giugno 2005, a rogito del Notaio Rep. 35917 e Persona_2
Racc. 13480, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 4 luglio 2005 ai n.ri 26932/18665, con riguardo al 100% del diritto di nuda proprietà dell'intera unità immobiliare sita in Gallipoli, Via Rosmini 14, da , nell'atto rappresentato CP_3 dall'odierno attore e da in favore dei medesimi attore e Controparte_4 CP_4 in comunione tra loro;
[...]
IV-vendita in data 6 marzo 2020, a rogito del Notaio Rep. 70528 e Racc. Persona_2
32757, trascritto nei registri della competente conservatoria in data 11 marzo 2020 ai n.ri 8808/6981, dall'attore a Controparte_1
2)in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale attorea, condanna al pagamento della somma di euro 8.720,11 in favore di Controparte_1
Parte_1
-compensa integralmente le spese di lite tra attore e convenuto;
-condanna a rifondere agli intervenuti Parte_1 Controparte_2
e le spese di lite che liquida in euro 9.258,60 per onorari,
[...] CP_3 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore degli Avv.ti NR US e NA BE. Monza, 23 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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