TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2772/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEPORATTI Parte_1 C.F._1
SERENA e dell'avv. LANCIONI CECILIA Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via Roma n. 56, Pontedera (PI) nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 6 Parte_1 giugno 1992 matrimonio concordatario in San Piero a Grado (PI) con , dall'unione Controparte_1
con la quale nasceva la figlia, il 27 febbraio 1995. Per_1
A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 4279/12 emesso dall'intestato
Tribunale in data 18 aprile 2012, r.g.c. n. 4407/11.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_2
del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella revoca dell'onere posto a suo carico di corrispondere un assegno divorzile alla ex coniuge o, in subordine, determinarsi il quantum dello stesso in misura non superiore ad € 200,00 mensili.
Raggiunta da tempestiva notifica, non si costituiva in giudizio , né compariva Controparte_1 personalmente all'udienza del 10 aprile 2025, in occasione della quale parte ricorrente insisteva per ottenere sin da subito la pronunzia non definitiva sullo status. La causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà del ricorrente (unico costituito) di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi all'assegno divorzile in favore della resistente.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato in San Piero a Grado (PI), il 6 giugno 1992 e trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile del Comune di Pisa al n. 87, parte II, serie A, anno 1992.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 14/04/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2772/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEPORATTI Parte_1 C.F._1
SERENA e dell'avv. LANCIONI CECILIA Email_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via Roma n. 56, Pontedera (PI) nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 6 Parte_1 giugno 1992 matrimonio concordatario in San Piero a Grado (PI) con , dall'unione Controparte_1
con la quale nasceva la figlia, il 27 febbraio 1995. Per_1
A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. cron. 4279/12 emesso dall'intestato
Tribunale in data 18 aprile 2012, r.g.c. n. 4407/11.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_2
del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella revoca dell'onere posto a suo carico di corrispondere un assegno divorzile alla ex coniuge o, in subordine, determinarsi il quantum dello stesso in misura non superiore ad € 200,00 mensili.
Raggiunta da tempestiva notifica, non si costituiva in giudizio , né compariva Controparte_1 personalmente all'udienza del 10 aprile 2025, in occasione della quale parte ricorrente insisteva per ottenere sin da subito la pronunzia non definitiva sullo status. La causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà del ricorrente (unico costituito) di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi all'assegno divorzile in favore della resistente.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato in San Piero a Grado (PI), il 6 giugno 1992 e trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato civile del Comune di Pisa al n. 87, parte II, serie A, anno 1992.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 14/04/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina