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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente e Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1066/2014 depositato il 13/11/2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200389/2014 IRPEF-ALTRO 2010
- sul ricorso n. 142/2015 depositato il 10/02/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200388/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- sul ricorso n. 143/2015 depositato il 10/02/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200387/2014 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/11/2014 la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] ( PZ ) il Data_nascita, C.F. CF_Ricorrente_1 , rappresentata e difesa nel presente giudizio dal dr. commercialista Difensore_1, presso lo studio del quale, sito in PO ( PZ ) alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, proponeva opposizione avverso Avviso di
Accertamento n. TC301R200389/2014.
Con tale atto, l'Agenzia Entrate di PO accertava, per l'anno d'imposta 2010, ai sensi dell'art.39, commi
1 e 3 del DPR n. 600/73 e dell'art. 41 bis DPR 600/73 un maggior reddito di lavoro autonomo di € 32.172,50,
Chiedeva, pertanto, la somma complessiva di euro 30.857,99 per Irpef, Irap, Iva e accessori, previa contestazione dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società
“ Società_1 sas “ per l'importo complessivo di euro 72.207,00.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità e nullità della pretesa tributaria per:
· Inesistenza dell'atto impugnato, essendo stato notificato in luogo e a persona estranea al destinatario;
· Assoluta carenza di motivazione;
· Violazione del contraddittorio;
· Violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 in materia di chiarezza e motivazione degli atti;
· Violazione dell'art. 39, comma 1, DPR 600/73 e dell'art. 41 bis DPR 600/73;
· Inesistenza della prova;
· Infondatezza dei fatti posti a base dell'atto impositivo.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni del 12/12/2014 l'Agenzia delle Entrate di PO confutava puntualmente quanto dedotto dalla contribuente, ribadendo la correttezza e legittimità del proprio agire.
Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari da liquidarsi ai sensi dell'art .15 del d.lgs. n. 546/92.
Nelle more del giudizio, in data 18/01/2016, la ricorrente chiedeva decretarsi la sospensione del processo a seguito di presentazione di Atto di Citazione per querela di falso, ex art.221 c.p.c. al Tribunale di PO, per falso ideologico dell'attestazione del luogo di consegna apposta sull' AVVISO DI RICEVIMENTO dell'Accertamento n. TC301R200389/2014.
Nell'udienza del 23/03/2016 questa Corte, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, disponeva la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546/92.
All'odierna pubblica udienza, la ricorrente depositava Sentenza n. 174/2025 del 25/01/2025 del Tribunale
Ordinario di PO – Sezione prima Civile – che dichiarava il falso ideologico dell'attestazione del luogo di consegna dell'Avviso di Accertamento sopra identificato. Sentite le parti in causa la Corte assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che al ricorso per cui è causa sono stati riuniti i ricorsi meno datati, contraddistinti da RGR 142/2015 e RGR 143/2015 per inscindibile connessione oggettiva e soggettiva.
A giudizio di questa Corte, vista la documentazione versata in atti del giudizio e la normativa di riferimento,
i ricorsi sono meritevoli di accoglimento. Deve rilevarsi che in presenza di una querela di falso pendente su documenti posti a fondamento dell'atto impositivo, il giudizio tributario deve essere sospeso ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché l'accertamento dell'autenticità del documento costituisce una questione pregiudiziale necessaria.
Come è noto, l'art. 221 c.p.c. prevede che la querela di falso possa proporsi in via incidentale, ossia "in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata sentenza passata in giudicato."
La finalità del procedimento è quindi di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa.
Con recente Ordinanza n. 7218/2023 la Cassazione ha statuito che la finalità del giudizio di querela di falso, avviato in via principale o incidentale "si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica."
E ancora con l'Ordinanza n. 1317/2024 La Cassazione ha avuto modo di precisare in modo dettagliato, che la querela di falso, anche promossa in via incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione, sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass., Sez. 1,
20/6/2000, n. 8362)."
Non condivisibile la tesi sostenuta dalla resistente Agenzia in ordine alla presunta irrilevanza dell'accertata falsità ideologica della dell'Avviso di Ricevimento, per la circostanza che sin da subito la ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'Atto impositivo, come comprovato dall'Istanza di accertamento con adesione datata 27/05/2014, e che, in ogni caso l'eventuale vizio di nullità della notificazione sarebbe sanato dal principio dettato dal terzo comma dell'art.156 c.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Va sottolineato, che agli atti del giudizio non v'è traccia dell'istanza di accertamento con adesione citata dall'Agenzia e, in ogni caso, l'accertata falsità della sottoscrizione sulla relata di notifica, come accertata dalla sopra citata Sentenza del Tribunale di PO determina la nullità dell'atto presupposto e, di riflesso, dell'atto consequenziale impugnato.
Pertanto, affermata la rilevanza della decisione del Giudice Ordinario in questa sede, i ricorsi devono trovare accoglimento. La peculiarità della questione trattata, la mancanza di profili di assoluta incontrovertibilità e la bona fides dell'Ufficio, legittimano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO riunisce i ricorsi RGR 143/2015 ed RGR
142/2015 al ricorso RGR 1066/2014. Accoglie i ricorsi riuniti e compensa, per intero, le spese di procedura.
PO, 18/02/2026 IL PRESIDENTE - RELATORE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente e Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1066/2014 depositato il 13/11/2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200389/2014 IRPEF-ALTRO 2010
- sul ricorso n. 142/2015 depositato il 10/02/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200388/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- sul ricorso n. 143/2015 depositato il 10/02/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R200387/2014 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/11/2014 la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] ( PZ ) il Data_nascita, C.F. CF_Ricorrente_1 , rappresentata e difesa nel presente giudizio dal dr. commercialista Difensore_1, presso lo studio del quale, sito in PO ( PZ ) alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, proponeva opposizione avverso Avviso di
Accertamento n. TC301R200389/2014.
Con tale atto, l'Agenzia Entrate di PO accertava, per l'anno d'imposta 2010, ai sensi dell'art.39, commi
1 e 3 del DPR n. 600/73 e dell'art. 41 bis DPR 600/73 un maggior reddito di lavoro autonomo di € 32.172,50,
Chiedeva, pertanto, la somma complessiva di euro 30.857,99 per Irpef, Irap, Iva e accessori, previa contestazione dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società
“ Società_1 sas “ per l'importo complessivo di euro 72.207,00.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità e nullità della pretesa tributaria per:
· Inesistenza dell'atto impugnato, essendo stato notificato in luogo e a persona estranea al destinatario;
· Assoluta carenza di motivazione;
· Violazione del contraddittorio;
· Violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 in materia di chiarezza e motivazione degli atti;
· Violazione dell'art. 39, comma 1, DPR 600/73 e dell'art. 41 bis DPR 600/73;
· Inesistenza della prova;
· Infondatezza dei fatti posti a base dell'atto impositivo.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni del 12/12/2014 l'Agenzia delle Entrate di PO confutava puntualmente quanto dedotto dalla contribuente, ribadendo la correttezza e legittimità del proprio agire.
Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari da liquidarsi ai sensi dell'art .15 del d.lgs. n. 546/92.
Nelle more del giudizio, in data 18/01/2016, la ricorrente chiedeva decretarsi la sospensione del processo a seguito di presentazione di Atto di Citazione per querela di falso, ex art.221 c.p.c. al Tribunale di PO, per falso ideologico dell'attestazione del luogo di consegna apposta sull' AVVISO DI RICEVIMENTO dell'Accertamento n. TC301R200389/2014.
Nell'udienza del 23/03/2016 questa Corte, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, disponeva la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546/92.
All'odierna pubblica udienza, la ricorrente depositava Sentenza n. 174/2025 del 25/01/2025 del Tribunale
Ordinario di PO – Sezione prima Civile – che dichiarava il falso ideologico dell'attestazione del luogo di consegna dell'Avviso di Accertamento sopra identificato. Sentite le parti in causa la Corte assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che al ricorso per cui è causa sono stati riuniti i ricorsi meno datati, contraddistinti da RGR 142/2015 e RGR 143/2015 per inscindibile connessione oggettiva e soggettiva.
A giudizio di questa Corte, vista la documentazione versata in atti del giudizio e la normativa di riferimento,
i ricorsi sono meritevoli di accoglimento. Deve rilevarsi che in presenza di una querela di falso pendente su documenti posti a fondamento dell'atto impositivo, il giudizio tributario deve essere sospeso ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché l'accertamento dell'autenticità del documento costituisce una questione pregiudiziale necessaria.
Come è noto, l'art. 221 c.p.c. prevede che la querela di falso possa proporsi in via incidentale, ossia "in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata sentenza passata in giudicato."
La finalità del procedimento è quindi di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa.
Con recente Ordinanza n. 7218/2023 la Cassazione ha statuito che la finalità del giudizio di querela di falso, avviato in via principale o incidentale "si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica."
E ancora con l'Ordinanza n. 1317/2024 La Cassazione ha avuto modo di precisare in modo dettagliato, che la querela di falso, anche promossa in via incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione, sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass., Sez. 1,
20/6/2000, n. 8362)."
Non condivisibile la tesi sostenuta dalla resistente Agenzia in ordine alla presunta irrilevanza dell'accertata falsità ideologica della dell'Avviso di Ricevimento, per la circostanza che sin da subito la ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'Atto impositivo, come comprovato dall'Istanza di accertamento con adesione datata 27/05/2014, e che, in ogni caso l'eventuale vizio di nullità della notificazione sarebbe sanato dal principio dettato dal terzo comma dell'art.156 c.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Va sottolineato, che agli atti del giudizio non v'è traccia dell'istanza di accertamento con adesione citata dall'Agenzia e, in ogni caso, l'accertata falsità della sottoscrizione sulla relata di notifica, come accertata dalla sopra citata Sentenza del Tribunale di PO determina la nullità dell'atto presupposto e, di riflesso, dell'atto consequenziale impugnato.
Pertanto, affermata la rilevanza della decisione del Giudice Ordinario in questa sede, i ricorsi devono trovare accoglimento. La peculiarità della questione trattata, la mancanza di profili di assoluta incontrovertibilità e la bona fides dell'Ufficio, legittimano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PO riunisce i ricorsi RGR 143/2015 ed RGR
142/2015 al ricorso RGR 1066/2014. Accoglie i ricorsi riuniti e compensa, per intero, le spese di procedura.
PO, 18/02/2026 IL PRESIDENTE - RELATORE