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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5162/22 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Sposito e Franco Canzerlo Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Bruno Piacci RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.10.22, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società Gruppo Secur S.r.l. dal 05.02.2019 al 08.09.2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time e inquadramento normativo ed economico nel livello 4 del ruolo del personale tecnico-operativo, guardia giurata particolare, del CCNL Dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
di aver svolto le mansioni di guardia giurata presso il complesso “CIS Nola” ove la Gruppo Secur aveva in essere un contratto di appalto con Con la società Sviluppo Campania GI NA S.p.a.; che, con decorrenza dal Controparte_1
05.02.2019, era stato adibito presso il cantiere ove la datrice di lavoro aveva in essere il contratto di appalto per la guardiania sito nel complesso denominato “CIS Nola” di proprietà della committente convenuta;
che, tuttavia, la Gruppo Secur S.r.l. era inadempiente nel pagamento delle retribuzioni maturate nel corso del rapporto di lavoro, tanto da indurlo a rassegnare le proprie dimissioni;
che, infatti, in data 08.09.2020 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa in ragione dell'omesso pagamento delle retribuzioni per i mesi di settembre e ottobre 2019 e per tutte le mensilità dal mese di gennaio 2020 al mese di settembre 2020, oltre quattordicesima mensilità, ratei finali,
TFR e quanto dovuto secondo il citato CCNL;
di aver, pertanto, richiesto alla committente CIS
Nola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, il pagamento degli emolumenti stipendiali arretrati ed impagati, oltre al TFR e alle indennità conclusive del rapporto, ma vanamente.
Rivendicando di essere creditore della somma di € 19.494,46, oltre accessori, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la società
[...]
quale committente coobbligata solidale ex art. Controparte_2
29 D.Lgs. n. 276/2003 della datrice di lavoro – appaltatrice inadempiente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta rilevando, preliminarmente, che la Gruppo Secur S.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Roma con sentenza n. 582 del 19.07.2021 e che l'odierno ricorrente aveva fatto istanza di ammissione al passivo fallimentare rivendicando i medesimi crediti azionati nel presente giudizio. Nel merito, contestava in fatto e diritto la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Escussi i testi ammessi ed acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dato atto che il Tribunale di Nola si è già pronunciato su fattispecie analoga (rgn 5163/22, sentenza n. 2133/25, dott.ssa Olisterno) con sentenza il cui iter motivazionale è pienamente condiviso dalla scrivente.
Tanto premesso, giova osservare che parte ricorrente agisce in giudizio per il pagamento delle spettanze retributive maturate per il periodo settembre e ottobre 2019, da gennaio a settembre
2020, ratei mensilità aggiuntive 2020, permessi, ferie, buoni pasto e TFR, rimasti insoluti, convenendo, a tal fine, la società Controparte_2 ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, in quanto committente dell'appalto del servizio di vigilanza armata in favore della società datrice di lavoro Gruppo Secur S.r.l., dichiarata fallita in data 19.07.2021.
Orbene, l'art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.L. n. 25/2017, conv. in
L. n. 49/2017, ratione temporis applicabile, prevede che “2. … in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. … Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto
d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Va, in primo luogo, evidenziato che, per effetto delle modifiche introdotte con il D.L. n.
25/2017, conv. in L. n. 49/2017, non è più previsto un litisconsorzio necessario (di carattere processuale) tra committente e appaltatore come risultava nel testo normativo di cui all'art. 4, comma 31, della L. n. 92/2012.
Può richiamarsi, al riguardo, quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento alla disposizione in parola ante Legge Fornero: “15. La disposizione citata sancisce il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. In proposito, questa Corte ha chiarito, fra
l'altro, che la logica della solidarietà tra l'appaltatore, eventuali subappaltatori ed il committente, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi (v. Cass. n. 17725/17); inoltre, che l'art. 29 cit. esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata (v. Cass. n. 834 del 2019).
16. La previsione di un vincolo di solidarietà tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori è realizzata secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore, il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore. La norma è volta a incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente (e il sub committente) a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (v. Cass. n. 31768 del 2018; n. 22110 del 2019; v. anche Corte Cost. n. 254 del 2017).
17. L'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, sino alle novelle legislative del 2012, non prevedeva un regime di sussidiarietà, delineando una obbligazione solidale in senso stretto, ed esattamente un caso di solidarietà passiva che legittima il creditore a rivolgersi indifferentemente a uno o all'altro debitore.” (Cass. civ., sez. lav., 15/10/2024, n. 26760).
Dunque, la novella del 2017 ha soppresso la previsione, introdotta dalla L. n. 92/2012 nel citato art. 29 comma 2, secondo cui “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore
o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”.
Pertanto, come nella formulazione ante L. n. 92/2012, il lavoratore creditore può agire direttamente nei confronti della committente, salvo il diritto di regresso di questa nei confronti del datore di lavoro.
Alla luce delle su esposte considerazioni, questo giudicante non ha ritenuto necessaria la partecipazione all'odierno giudizio della Curatela del fallimento della società datrice di lavoro, non autorizzando la relativa chiamata in causa pure formulata dalla convenuta. Ciò premesso, si osserva che i presupposti per attivare la responsabilità solidale del committente sono la sussistenza di un appalto e l'impiego da parte dell'appaltatore dell'attività lavorativa del dipendente nell'ambito dell'appalto medesimo.
Al riguardo, è incontestato che la Gruppo Secur S.r.l. – indicata dal ricorrente come datore di Con lavoro – fosse titolare dell'appalto del servizio di vigilanza armata del comprensorio , a seguito dell'acquisizione del complesso aziendale Sipro Sicurezza S.r.l. in amministrazione straordinaria, originario appaltatore (cfr. all. ricorso estratto appalto Cis-Sipro).
È, inoltre, documentalmente provata la sussistenza e la durata di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo indicato, intercorso tra il ricorrente e la Gruppo Secur S.r.l. (cfr. estratto contributivo, buste paga e modulo di recesso).
L'adibizione, poi, del ricorrente allo specifico appalto presso il Cis di Nola è stata confermata dall'istruttoria svolta.
Segnatamente, il teste , addotto da parte istante, ha dichiarato: “Sono stato Testimone_1 dipendente prima della Sipro e poi della Gruppo Secur srl come il ricorrente. Sia con la Sipro che con la Gruppo Secur ho sempre prestato servizio presso il Cis di Nola, con mansioni sempre di responsabile della sicurezza e prestavo servizio in portineria all'ingresso del CIS. Il ricorrente era spesso in turno insieme a me. Ho sempre prestato servizio solo ed esclusivamente presso il Cis di
Nola, mai presso altri siti. Il ricorrente pure prestava servizio unicamente al Cis di Nola, anche lui come responsabile della sicurezza. Tuttora lavoriamo presso il Cis di Nola ma alle dipendenze di altra società subentrata nell'appalto, la Civin srl. Non abbiamo mai lavorato presso altri siti, solo al Cis di Nola con le varie società che si sono succedute nell'appalto del servizio di guardiania. Sia il mio rapporto di lavoro che quello del ricorrente si sono interrotti con la Gruppo Secur per dimissioni e contestuale assunzione presso la nuova società appaltatrice Civin. Preciso che io e il ricorrente abbiamo lavorato per la Gruppo Secur negli stessi periodi e ci siamo dimessi contestualmente per essere poi assunti dalla Civin. Le dimissioni erano per giusta causa in quanto la Gruppo Secur non ci pagava le retribuzioni.”.
Il teste , addotto da parte resistente, ha riferito: “Sono responsabile Testimone_2 dell'Ufficio Amministrativo e Finanza. ADR Non conosco il ricorrente non avendo rapporti diretti con le maestranze delle società fornitrici del servizio di vigilanza. Confermo, però, che il Cis ha avuto contratto di fornitura per il servizio di vigilanza con il Gruppo Secur srl. Riscontrata irregolarità contributiva dello stesso, il rapporto è successivamente cessato ed è subentrato il nuovo fornitore che ora non ricordo come si chiami. Confermo che i dipendenti impiegati nel servizio di vigilanza, in ogni caso, passano automaticamente alla subentrante. ADR Avendo riscontrato irregolarità contributive della società Gruppo Secur, sono stati interrotti i pagamenti delle fatture degli ultimi mesi (forse tre o quattro, ma non posso esserne certo) e quindi i relativi importi sono stati trattenuti dal Cis”. Orbene il teste di parte ricorrente, collega dell'istante, ha confermato che il abbia svolto, Pt_1
e svolga tuttora, mansioni di guardia giurata presso il Cis di Nola alle dipendenze delle varie società che si sono avvicendate nell'appalto di vigilanza armata della convenuta, tra cui la
Gruppo Secur S.r.l..
Quanto alle doglianze di parte resistente in ordine all'efficacia probatoria di tali dichiarazioni, inficiate -a dire della stessa- dalla circostanza che il teste abbia identico giudizio contro il
[...]
è sufficiente rammentare che, per Controparte_2 consolidato orientamento della Suprema Corte, “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi,
l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 07/09/2023, n. 26044; ma anche
Cass. civ., sez. lav., n. 8993/2008; Cass. civ., n. 21279/2011; Cass. civ., n. 11204/2014; Cass. civ., n. 15927/2016; Cass. civ., n. 13418/2024).
Ciò posto, rileva il giudicante che, nonostante l'interesse di mero fatto portato dal teste rispetto ad un esito positivo del giudizio in corso nel quale ha deposto, non sono tuttavia emersi elementi tali da minarne l'attendibilità nonché la credibilità delle circostanze riferite.
Invero, dalla deposizione del teste di parte resistente non si evincono elementi di segno contrario tali da far dubitare dell'effettiva adibizione del ricorrente all'appalto di vigilanza in essere tra la società datrice di lavoro e il CIS.
Del resto, la stessa convenuta non ha specificamente contestato la circostanza, limitandosi solo ad affermare che l'onere della prova dell'impiego nell'appalto fosse a carico del ricorrente.
Ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276/2003, si rileva, infine, che l'inadempimento datoriale dell'obbligazione retributiva è dimostrata dalla circostanza che il medesimo lavoratore abbia presentato, per identico credito, istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento Gruppo Secur S.r.l. (cfr. in atti) e dalla mail del
24.2.2024, prodotta da parte istante, a firma del Curatore con la quale veniva comunicata l'esecutività dello stato passivo e l'istante veniva ammesso come da proposta del curatore.
Quest'ultimo, a fronte della domanda del creditore (odierno ricorrente) di complessivi €
19.494,46 (di cui € 2572,10 per indennità di fine rapporto ed € 16.922,36 a titolo di credito per retribuzioni ed indennità), formulava la seguente proposta: “(…) vista l'applicazione della retribuzione di fatto per il calcolo delle mensilità maturate da luglio a settembre 2020 (1448,78)
e, tenuto conto di tale circostanza, il ricalcolo di 13ma e 14ma mensilità 2020 e TFR maturati dall'istante, propone l'ammissione per Euro 2.192,22 nella categoria privilegiati generali, ante I grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e per Euro 16.017,30 nella categoria priv.gen.li, ante I grado, per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis, n. 1 c.c., con esclusione degli ulteriori importi richiesti”. Veniva perciò escluso l'importo residuo richiesto di € 1.284,94.
Si tenga conto, altresì, che nelle more del giudizio l'odierno ricorrente ha ottenuto (v. comunicazione Inps del 18.10.24 allegata alle note del 17.9.25 di parte istante) dal Fondo di
Garanzia INPS il pagamento di € 2.172,48 a titolo di crediti di lavoro diversi dal tfr.
Venendo alla determinazione dei crediti ricompresi nella garanzia ex art. 29 cit., si osserva che la Suprema Corte ha offerto un'interpretazione restrittiva della norma, ammettendo la responsabilità solidale dell'impresa committente solo per i crediti strettamente retributivi.
Segnatamente, è stato affermato che “La logica della solidarietà tra l'appaltatore ed il committente sancita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall' appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell' appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità
(Cass. n. 17725/2017; Cass. n. 19740/2015).
Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti" (Cass. n. 10354/2016)” (Cass. civ., sez. lav., 30/10/2018, n.
27678).
E' stato altresì chiarito che “secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal collegio, il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212;
Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 20104, n.
18852).
Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n.
13841). (…)
Ed analogamente per l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre
2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court
(Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707).
Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura” (Cass. civ., sez. lav., 19/05/2016, n. 10354; da ultimo,
Cass. civ., sez. lav., 21/01/2025, n. 1450 “in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art.
29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui
è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016).”.
Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche, vanno certamente scomputate le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva di ferie, permessi e buoni pasto.
In particolare, va certamente riconosciuto il trattamento retributivo (come sopra inteso al netto delle voci non ricomprese nella retribuzione ex artt. 110 e ss. CCNL vigilanze private e servizi fiduciari) per le mensilità documentate da busta paga, ossia quelle di settembre ed ottobre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020, nonché i ratei delle mensilità aggiuntive per l'anno 2020, facilmente quantificabili ai sensi del CCNL.
Per quanto concerne, invece, le ultime tre mensilità per le quali non sussiste busta paga, risultano oscuri i criteri utilizzati per il calcolo delle stesse nei conteggi elaborati dalla parte, né è possibile, in assenza di allegazione dei giorni e degli orari di lavoro osservati sistematicamente, effettuare una quantificazione puntuale sulla base delle tabelle retributive.
È opinione del giudicante che l'indicazione del credito retributivo – in assenza del datore di lavoro, unico legittimato a muovere eventuali contestazioni – debba essere precisa, nonché sorretta da prova documentale o, quantomeno, da specifica allegazione degli elementi e criteri posti alla base della quantificazione, come tale verificabile da parte del giudice in maniera ancor più rigorosa, tenuto conto che la committente non è in grado di prendere posizione sugli importi rivendicati.
Ad ogni modo va rammentato che, nelle more del giudizio, i crediti diversi dal tfr (ovvero afferenti alle ultime tre mensilità) sono stati già liquidati dal Fondo di garanzia Inps.
Quanto al TFR, stante l'impossibilità di una quantificazione puntuale in assenza delle buste paga afferenti agli ultimi mesi 2020 nonché quelle afferenti al periodo da febbraio ad agosto
2019, e non avendo parte istante offerto parametri chiari per la relativa quantificazione (i conteggi in ricorso appaiono sul punto imperscrutabili e di non facile intellegibilità), la domanda in parte qua va respinta.
Coerentemente alle suesposte considerazioni, le somme spettanti a titolo di retribuzione mensile di settembre ed ottobre 2019, di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020
(complessivamente € 10.365,26 netti, come richiesti in ricorso, già scorporati i buoni pasto), nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per l'anno 2020 (secondo il calcolo di parte ricorrente, dalla stessa limitato da gennaio a giugno 2020, pari a € 692,22 ciascuna), ammontano a complessivi € 11.749,7.
Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza previa compensazione per metà in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...] al pagamento in favore di parte istante della Controparte_2 somma complessiva pari a € 11.749,7, come quantificate in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 1.406,75, di cui € 59,25 a titolo di contributo unificato (anch'esso compensato per metà), oltre spese forfettarie, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Nola, li 11.12.25.
Il Giudice del lavoro dr.ssa Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5162/22 RG avente ad
OGGETTO: differenze retributive
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Sposito e Franco Canzerlo Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Bruno Piacci RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.10.22, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società Gruppo Secur S.r.l. dal 05.02.2019 al 08.09.2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time e inquadramento normativo ed economico nel livello 4 del ruolo del personale tecnico-operativo, guardia giurata particolare, del CCNL Dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
di aver svolto le mansioni di guardia giurata presso il complesso “CIS Nola” ove la Gruppo Secur aveva in essere un contratto di appalto con Con la società Sviluppo Campania GI NA S.p.a.; che, con decorrenza dal Controparte_1
05.02.2019, era stato adibito presso il cantiere ove la datrice di lavoro aveva in essere il contratto di appalto per la guardiania sito nel complesso denominato “CIS Nola” di proprietà della committente convenuta;
che, tuttavia, la Gruppo Secur S.r.l. era inadempiente nel pagamento delle retribuzioni maturate nel corso del rapporto di lavoro, tanto da indurlo a rassegnare le proprie dimissioni;
che, infatti, in data 08.09.2020 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa in ragione dell'omesso pagamento delle retribuzioni per i mesi di settembre e ottobre 2019 e per tutte le mensilità dal mese di gennaio 2020 al mese di settembre 2020, oltre quattordicesima mensilità, ratei finali,
TFR e quanto dovuto secondo il citato CCNL;
di aver, pertanto, richiesto alla committente CIS
Nola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, il pagamento degli emolumenti stipendiali arretrati ed impagati, oltre al TFR e alle indennità conclusive del rapporto, ma vanamente.
Rivendicando di essere creditore della somma di € 19.494,46, oltre accessori, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la società
[...]
quale committente coobbligata solidale ex art. Controparte_2
29 D.Lgs. n. 276/2003 della datrice di lavoro – appaltatrice inadempiente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta rilevando, preliminarmente, che la Gruppo Secur S.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Roma con sentenza n. 582 del 19.07.2021 e che l'odierno ricorrente aveva fatto istanza di ammissione al passivo fallimentare rivendicando i medesimi crediti azionati nel presente giudizio. Nel merito, contestava in fatto e diritto la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Escussi i testi ammessi ed acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dato atto che il Tribunale di Nola si è già pronunciato su fattispecie analoga (rgn 5163/22, sentenza n. 2133/25, dott.ssa Olisterno) con sentenza il cui iter motivazionale è pienamente condiviso dalla scrivente.
Tanto premesso, giova osservare che parte ricorrente agisce in giudizio per il pagamento delle spettanze retributive maturate per il periodo settembre e ottobre 2019, da gennaio a settembre
2020, ratei mensilità aggiuntive 2020, permessi, ferie, buoni pasto e TFR, rimasti insoluti, convenendo, a tal fine, la società Controparte_2 ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, in quanto committente dell'appalto del servizio di vigilanza armata in favore della società datrice di lavoro Gruppo Secur S.r.l., dichiarata fallita in data 19.07.2021.
Orbene, l'art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.L. n. 25/2017, conv. in
L. n. 49/2017, ratione temporis applicabile, prevede che “2. … in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. … Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto
d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Va, in primo luogo, evidenziato che, per effetto delle modifiche introdotte con il D.L. n.
25/2017, conv. in L. n. 49/2017, non è più previsto un litisconsorzio necessario (di carattere processuale) tra committente e appaltatore come risultava nel testo normativo di cui all'art. 4, comma 31, della L. n. 92/2012.
Può richiamarsi, al riguardo, quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento alla disposizione in parola ante Legge Fornero: “15. La disposizione citata sancisce il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. In proposito, questa Corte ha chiarito, fra
l'altro, che la logica della solidarietà tra l'appaltatore, eventuali subappaltatori ed il committente, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi (v. Cass. n. 17725/17); inoltre, che l'art. 29 cit. esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata (v. Cass. n. 834 del 2019).
16. La previsione di un vincolo di solidarietà tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori è realizzata secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore, il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore. La norma è volta a incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente (e il sub committente) a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (v. Cass. n. 31768 del 2018; n. 22110 del 2019; v. anche Corte Cost. n. 254 del 2017).
17. L'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, sino alle novelle legislative del 2012, non prevedeva un regime di sussidiarietà, delineando una obbligazione solidale in senso stretto, ed esattamente un caso di solidarietà passiva che legittima il creditore a rivolgersi indifferentemente a uno o all'altro debitore.” (Cass. civ., sez. lav., 15/10/2024, n. 26760).
Dunque, la novella del 2017 ha soppresso la previsione, introdotta dalla L. n. 92/2012 nel citato art. 29 comma 2, secondo cui “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore
o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”.
Pertanto, come nella formulazione ante L. n. 92/2012, il lavoratore creditore può agire direttamente nei confronti della committente, salvo il diritto di regresso di questa nei confronti del datore di lavoro.
Alla luce delle su esposte considerazioni, questo giudicante non ha ritenuto necessaria la partecipazione all'odierno giudizio della Curatela del fallimento della società datrice di lavoro, non autorizzando la relativa chiamata in causa pure formulata dalla convenuta. Ciò premesso, si osserva che i presupposti per attivare la responsabilità solidale del committente sono la sussistenza di un appalto e l'impiego da parte dell'appaltatore dell'attività lavorativa del dipendente nell'ambito dell'appalto medesimo.
Al riguardo, è incontestato che la Gruppo Secur S.r.l. – indicata dal ricorrente come datore di Con lavoro – fosse titolare dell'appalto del servizio di vigilanza armata del comprensorio , a seguito dell'acquisizione del complesso aziendale Sipro Sicurezza S.r.l. in amministrazione straordinaria, originario appaltatore (cfr. all. ricorso estratto appalto Cis-Sipro).
È, inoltre, documentalmente provata la sussistenza e la durata di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo indicato, intercorso tra il ricorrente e la Gruppo Secur S.r.l. (cfr. estratto contributivo, buste paga e modulo di recesso).
L'adibizione, poi, del ricorrente allo specifico appalto presso il Cis di Nola è stata confermata dall'istruttoria svolta.
Segnatamente, il teste , addotto da parte istante, ha dichiarato: “Sono stato Testimone_1 dipendente prima della Sipro e poi della Gruppo Secur srl come il ricorrente. Sia con la Sipro che con la Gruppo Secur ho sempre prestato servizio presso il Cis di Nola, con mansioni sempre di responsabile della sicurezza e prestavo servizio in portineria all'ingresso del CIS. Il ricorrente era spesso in turno insieme a me. Ho sempre prestato servizio solo ed esclusivamente presso il Cis di
Nola, mai presso altri siti. Il ricorrente pure prestava servizio unicamente al Cis di Nola, anche lui come responsabile della sicurezza. Tuttora lavoriamo presso il Cis di Nola ma alle dipendenze di altra società subentrata nell'appalto, la Civin srl. Non abbiamo mai lavorato presso altri siti, solo al Cis di Nola con le varie società che si sono succedute nell'appalto del servizio di guardiania. Sia il mio rapporto di lavoro che quello del ricorrente si sono interrotti con la Gruppo Secur per dimissioni e contestuale assunzione presso la nuova società appaltatrice Civin. Preciso che io e il ricorrente abbiamo lavorato per la Gruppo Secur negli stessi periodi e ci siamo dimessi contestualmente per essere poi assunti dalla Civin. Le dimissioni erano per giusta causa in quanto la Gruppo Secur non ci pagava le retribuzioni.”.
Il teste , addotto da parte resistente, ha riferito: “Sono responsabile Testimone_2 dell'Ufficio Amministrativo e Finanza. ADR Non conosco il ricorrente non avendo rapporti diretti con le maestranze delle società fornitrici del servizio di vigilanza. Confermo, però, che il Cis ha avuto contratto di fornitura per il servizio di vigilanza con il Gruppo Secur srl. Riscontrata irregolarità contributiva dello stesso, il rapporto è successivamente cessato ed è subentrato il nuovo fornitore che ora non ricordo come si chiami. Confermo che i dipendenti impiegati nel servizio di vigilanza, in ogni caso, passano automaticamente alla subentrante. ADR Avendo riscontrato irregolarità contributive della società Gruppo Secur, sono stati interrotti i pagamenti delle fatture degli ultimi mesi (forse tre o quattro, ma non posso esserne certo) e quindi i relativi importi sono stati trattenuti dal Cis”. Orbene il teste di parte ricorrente, collega dell'istante, ha confermato che il abbia svolto, Pt_1
e svolga tuttora, mansioni di guardia giurata presso il Cis di Nola alle dipendenze delle varie società che si sono avvicendate nell'appalto di vigilanza armata della convenuta, tra cui la
Gruppo Secur S.r.l..
Quanto alle doglianze di parte resistente in ordine all'efficacia probatoria di tali dichiarazioni, inficiate -a dire della stessa- dalla circostanza che il teste abbia identico giudizio contro il
[...]
è sufficiente rammentare che, per Controparte_2 consolidato orientamento della Suprema Corte, “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi,
l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 07/09/2023, n. 26044; ma anche
Cass. civ., sez. lav., n. 8993/2008; Cass. civ., n. 21279/2011; Cass. civ., n. 11204/2014; Cass. civ., n. 15927/2016; Cass. civ., n. 13418/2024).
Ciò posto, rileva il giudicante che, nonostante l'interesse di mero fatto portato dal teste rispetto ad un esito positivo del giudizio in corso nel quale ha deposto, non sono tuttavia emersi elementi tali da minarne l'attendibilità nonché la credibilità delle circostanze riferite.
Invero, dalla deposizione del teste di parte resistente non si evincono elementi di segno contrario tali da far dubitare dell'effettiva adibizione del ricorrente all'appalto di vigilanza in essere tra la società datrice di lavoro e il CIS.
Del resto, la stessa convenuta non ha specificamente contestato la circostanza, limitandosi solo ad affermare che l'onere della prova dell'impiego nell'appalto fosse a carico del ricorrente.
Ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276/2003, si rileva, infine, che l'inadempimento datoriale dell'obbligazione retributiva è dimostrata dalla circostanza che il medesimo lavoratore abbia presentato, per identico credito, istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento Gruppo Secur S.r.l. (cfr. in atti) e dalla mail del
24.2.2024, prodotta da parte istante, a firma del Curatore con la quale veniva comunicata l'esecutività dello stato passivo e l'istante veniva ammesso come da proposta del curatore.
Quest'ultimo, a fronte della domanda del creditore (odierno ricorrente) di complessivi €
19.494,46 (di cui € 2572,10 per indennità di fine rapporto ed € 16.922,36 a titolo di credito per retribuzioni ed indennità), formulava la seguente proposta: “(…) vista l'applicazione della retribuzione di fatto per il calcolo delle mensilità maturate da luglio a settembre 2020 (1448,78)
e, tenuto conto di tale circostanza, il ricalcolo di 13ma e 14ma mensilità 2020 e TFR maturati dall'istante, propone l'ammissione per Euro 2.192,22 nella categoria privilegiati generali, ante I grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e per Euro 16.017,30 nella categoria priv.gen.li, ante I grado, per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis, n. 1 c.c., con esclusione degli ulteriori importi richiesti”. Veniva perciò escluso l'importo residuo richiesto di € 1.284,94.
Si tenga conto, altresì, che nelle more del giudizio l'odierno ricorrente ha ottenuto (v. comunicazione Inps del 18.10.24 allegata alle note del 17.9.25 di parte istante) dal Fondo di
Garanzia INPS il pagamento di € 2.172,48 a titolo di crediti di lavoro diversi dal tfr.
Venendo alla determinazione dei crediti ricompresi nella garanzia ex art. 29 cit., si osserva che la Suprema Corte ha offerto un'interpretazione restrittiva della norma, ammettendo la responsabilità solidale dell'impresa committente solo per i crediti strettamente retributivi.
Segnatamente, è stato affermato che “La logica della solidarietà tra l'appaltatore ed il committente sancita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall' appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell' appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità
(Cass. n. 17725/2017; Cass. n. 19740/2015).
Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti" (Cass. n. 10354/2016)” (Cass. civ., sez. lav., 30/10/2018, n.
27678).
E' stato altresì chiarito che “secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal collegio, il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass. 17 luglio 2003, n. 11212;
Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 8 settembre 20104, n.
18852).
Il valore dei pasti o il cd. buono pasti, salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 6 luglio 2015, n.
13841). (…)
Ed analogamente per l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre
2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court
(Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707).
Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura” (Cass. civ., sez. lav., 19/05/2016, n. 10354; da ultimo,
Cass. civ., sez. lav., 21/01/2025, n. 1450 “in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art.
29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui
è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016).”.
Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche, vanno certamente scomputate le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva di ferie, permessi e buoni pasto.
In particolare, va certamente riconosciuto il trattamento retributivo (come sopra inteso al netto delle voci non ricomprese nella retribuzione ex artt. 110 e ss. CCNL vigilanze private e servizi fiduciari) per le mensilità documentate da busta paga, ossia quelle di settembre ed ottobre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020, nonché i ratei delle mensilità aggiuntive per l'anno 2020, facilmente quantificabili ai sensi del CCNL.
Per quanto concerne, invece, le ultime tre mensilità per le quali non sussiste busta paga, risultano oscuri i criteri utilizzati per il calcolo delle stesse nei conteggi elaborati dalla parte, né è possibile, in assenza di allegazione dei giorni e degli orari di lavoro osservati sistematicamente, effettuare una quantificazione puntuale sulla base delle tabelle retributive.
È opinione del giudicante che l'indicazione del credito retributivo – in assenza del datore di lavoro, unico legittimato a muovere eventuali contestazioni – debba essere precisa, nonché sorretta da prova documentale o, quantomeno, da specifica allegazione degli elementi e criteri posti alla base della quantificazione, come tale verificabile da parte del giudice in maniera ancor più rigorosa, tenuto conto che la committente non è in grado di prendere posizione sugli importi rivendicati.
Ad ogni modo va rammentato che, nelle more del giudizio, i crediti diversi dal tfr (ovvero afferenti alle ultime tre mensilità) sono stati già liquidati dal Fondo di garanzia Inps.
Quanto al TFR, stante l'impossibilità di una quantificazione puntuale in assenza delle buste paga afferenti agli ultimi mesi 2020 nonché quelle afferenti al periodo da febbraio ad agosto
2019, e non avendo parte istante offerto parametri chiari per la relativa quantificazione (i conteggi in ricorso appaiono sul punto imperscrutabili e di non facile intellegibilità), la domanda in parte qua va respinta.
Coerentemente alle suesposte considerazioni, le somme spettanti a titolo di retribuzione mensile di settembre ed ottobre 2019, di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2020
(complessivamente € 10.365,26 netti, come richiesti in ricorso, già scorporati i buoni pasto), nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per l'anno 2020 (secondo il calcolo di parte ricorrente, dalla stessa limitato da gennaio a giugno 2020, pari a € 692,22 ciascuna), ammontano a complessivi € 11.749,7.
Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza previa compensazione per metà in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...] al pagamento in favore di parte istante della Controparte_2 somma complessiva pari a € 11.749,7, come quantificate in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per metà, liquida nel residuo in € 1.406,75, di cui € 59,25 a titolo di contributo unificato (anch'esso compensato per metà), oltre spese forfettarie, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Nola, li 11.12.25.
Il Giudice del lavoro dr.ssa Fabrizia Di Palma