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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente relatore dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere avv. Antonio APREA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite nn. 63 e 132/2023 R.G., a seguito di rinvio dalla
Cassazione con sentenza n. 1675/2023, avverso le sentenze non definitiva n. 414/2009 e definitiva n. 145/2012 emesse dal Tribunale di BA in composizione monocratica nei proc.ti riuniti nn. 1282/2000, 1320/2000 e 1068/2001 R.G. oggetto : rilascio beni demaniali, accertamento negativo di demanialità marittima, riduzione in pristino e risarcimento danni
T R A
n. 63/2023 R.G.:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
quali eredi di e la prima anche in proprio, C.F._2 Persona_1 quale legale rapp.te della S.a.s. “ (c.f. Parte_3 Parte_4
), (c.f. ), (c.f. P.IVA_1 Parte_5 C.F._3 Parte_6
), (c.f. e C.F._4 Parte_7 C.F._5 Pt_8
(c.f. ), rapp.ti e difesi in virtù di procure già conferite
[...] C.F._6 nei precedenti gradi di giudizio ed allegate all'atto di riassunzione dagli avv.ti Giovanni Di DO ed OR ES ON, nonché per il presente giudizio dall'avv.
Vincenzo TR - pec. - Email_1 [...]
Email_2 Email_3
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
E
n.132/2023 R.G.
(c.f. , (c.f. Parte_9 C.F._7 Parte_10
) ed (c.f. , quali C.F._8 Parte_11 C.F._9 eredi di e la prima anche in proprio, rappresentate e difese in forza di Parte_11 procura allegata alla citazione in riassunzione dall'avv. Laura Venittelli - pec:
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APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DI nei giudizi riuniti
(già Controparte_1 [...]
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) ed Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
(c.f. in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi ope
[...] P.IVA_4 legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di BA - pec:
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APPELLATI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno concluso come segue: avv.ti Di DO, ON e TR per + 6 Parte_1
1) dichiarare che, in virtù della L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 907 la zona meglio individuata dalla CTU svolta in primo grado dall'ing. , sita in Persona_2
2 LI alla località Rio-Vivo Marinelle, non è mai appartenuta e non appartiene al demanio marittimo dello Stato, bensì al patrimonio disponibile dello Stato, salvi gli effetti dell'usucapione da dimostrare in separato giudizio e che pertanto nessun indennizzo spetta allo Stato;
2) dichiarare che nessun'altra pretesa al riguardo può essere vantata dalle
Amministrazioni nei confronti degli appellanti;
3) condannare in tutti casi le Amministrazioni alle spese ed onorari sia dei precedenti gradi di giudizio, che degli onorari e delle spese del giudizio di Cassazione che ha disposto il rinvio e del relativo versamento del CUP e della marca d'iscrizione, da liquidare tutte in favore degli avv.ti Giovanni Di DO ed OR ES
ON procuratori antistatari, nonché, al pagamento delle spese di CTU già sostenute dai privati;
oltre alla condanna al pagamento degli onorari del giudizio di riassunzione che invece va liquidato in favore degli stessi ma anche nei confronti dell'avv. Vincenzo TR;
avv. Venittelli per +2 Parte_9
1) dichiarare che, in virtù della legge n. 205 del 27/12/17 art. 1, co. 907, la zona sita in
LI alla località Rio-Vivo Marinelle, non è mai appartenuta e non appartiene al demanio marittimo dello Stato- ramo Marina mercantile;
2) che la linea di demarcazione demaniale marittima, ai sensi della legge n° 205/ 2017 art. 1 co. 907 va fissata nella linea di “confine “tra il Demanio Marittimo -ramo Marina mercantile ed il Demanio Antico;
3) che, conseguentemente, le aree di cui è causa, site nel Comune di LI e riportate in catasto al Fg. 22, p.lle 358, p.lla 494, p.lla 495 tutte intestate ad non CP_5 sono mai appartenute al , quanto meno dall'impianto del catasto Controparte_6 particellare;
4) che le stesse aree oggetto del presente contenzioso possono essere oggetto di usucapione, da dimostrarsi in separato giudizio, e che gli importi /indennizzi di cui alle sentenze cassate non sono dovute dalle parti ricorrenti;
3 5) con condanna delle Amministrazioni convenute alle spese ed onorari sia dei precedenti gradi di giudizio che del presente grado, oltre che degli onorari e delle spese del giudizio di Cassazione che ha disposto il rinvio e del relativo versamento del cup e della marca d'iscrizione, da liquidare tutte in favore del sottoscritto difensore e ciò anche alla luce del comportamento processuale dell' che ben avrebbe Controparte_4 potuto, dopo l'approvazione della legge 205/2017 attivarsi per l'adozione della nuova linea di demarcazione evitando il prosieguo di questo contenzioso;
si fa presente che
, per superamento dei limiti reddituali non ha più diritto al gratuito Parte_11 patrocinio a spese dello Stato;
Avvocatura distrettuale per Controparte_3 [...] ed Controparte_1 Controparte_4 nel riportarsi integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi, insiste per
l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, nonché, in conformità al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, previo eventuale espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio, volta ad individuare una nuova linea di demarcazione sulla base della normativa di riferimento e delle risultanze catastali, per la compensazione delle spese di lite, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.a-- Con sentenza non definitiva n. 414/2009 e sentenza definitiva n. 145/2012, il
Tribunale di BA in composizione monocratica, decidendo nei procedimenti riuniti nn. 1282/2000, 1320/2000 e 1068/2001 R.G., ha accolto le domande di rivendica e riduzione in pristino proposte dal , dal Controparte_3 Controparte_2
nonchè dall' , nei confronti degli attori o
[...] Controparte_4 convenuti in riconvenzionale sopra indicati -rigettando le contrapposte domande di accertamento negativo della demanialità- relativamente ad aree limitrofe al mare nel territorio del Comune di LI, ritenute appartenenti al demanio marittimo, condannando inoltre le parti private al pagamento degli indennizzi risarcitori dovuti, delle spese processuali e di ctu.
4 1.b-- Entrambe le sentenze sono state impugnate dalle odierne parti riassumenti, ed all'esito della riunione dei giudizi proposti l'adita Corte di Appello di BA, con sentenza n. 291/2020, ha rigettato o dichiarato inammissibili gli appelli: con tale decisione si è ritenuta attendibile la linea di demarcazione del 19 marzo 1912 - non incisa dal catasto geometrico particellare del 1937-39, indicante quelle zone come “ CP_5
-, avendo escluso che tale intestazione potesse considerarsi equipollente alla
[...] classificazione “Patrimonio disponibile dello Stato”; è stata esclusa quindi la sclassificazione dei fondi in parola, il primo giudice di appello avendo reputato altresì che la collocazione della nuova linea di delimitazione demaniale secondo le risultanze catastali con decorrenza retroattiva -prevista dalla l. n. 140/2004 e ss. mod. e int.- non avesse avuto pratica attuazione per la mancata attivazione degli uffici competenti e per l'inerzia dei privati interessati, che non avevano sollecitato l'avvio del relativo procedimento amministrativo.
1.c -- La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1675 del 19/01/2023, agli atti in copia autentica, decidendo sui ricorsi riuniti proposti dai privati, ha cassato la suddetta decisione in relazione ai primi due motivi accolti, dichiarando assorbiti gli altri e rinviando a questa Corte in diversa composizione per la decisione, anche sulle spese della fase di legittimità, in base al seguente principio di diritto: “ai sensi del comma 2-bis dell'art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del
2004, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino,
LI e San AL è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Ne consegue che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell'iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal
R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della
5 consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004.
Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all' CP_4 per l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di
[...] demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione”.
1.d -- Hanno riassunto le cause e quali eredi di Parte_1 Parte_2
e la prima anche in proprio, quale legale Persona_1 Parte_3 rapp.te della , CP_7 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e con citazione notificata il 17/02/2023, nonchè
[...] Parte_8 Parte_9
, ed , quali eredi di
[...] Parte_10 Pt_11 Pt_10 Parte_11
e la prima anche in proprio, con citazione notificata il 4/04/2023, concludendo nei sensi sopra richiamati.
I ed il appellati in riassunzione si sono costituiti richiamando a Pt_12 CP_4 propria volta il principio di diritto enunciato dalla S.C. e chiedendo, ove ritenuta necessaria, la verifica tramite consulenza tecnica d'ufficio -in base alle visure catastali in vigore alla data di entrata in vigore della legge- della inclusione nel patrimonio disponibile dello Stato delle particelle catastali in questione e della conseguente loro assoggettabilità a diritti da parte di terzi, ivi compresa l'usucapione.
Ritenuta non necessaria l'acquisizione di nuova ctu essendo in atti quella espletata in prime cure in riferimento alla questione posta dagli enti appellati, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 14/01/2025, con cui sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
2.a – Il principio di diritto di cui alla pronuncia rescindente ha risolto il nodo essenziale della controversia, consistente nell'appartenenza o meno dei terreni occupati dagli appellanti riassumenti al demanio marittimo, e tanto in virtù dell'interpretazione della normativa intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.
6 La legge n. 140 del 28 maggio 2004, di conversione del decreto legge n. 80/2004, all'art. 6, il comma 2 bis, nella sua attuale versione prevede che “La fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino e di LI (BA) e del comune di San AL (Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio,
d'intesa con il . Controparte_1
La norma suddetta, che nella sua prima versione riguardava il solo
[...]
è stata poi estesa al con l'art. 17 quinquies del CP_8 Controparte_9 decreto legge n. 148/2017, conv. nella legge n. 172/2017, ed infine al Controparte_10
(al cui territorio si riferisce la controversia in esame) con la legge del 27 dicembre 2017,
n. 205, art. 1, comma 907.
2.b -- Le pronunce di primo grado avevano applicato il principio - affermato dalla S.C. in epoca antecedente alle citate innovazioni legislative - secondo cui ai sensi dell'art. 35 cod. nav. la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo richiede un formale provvedimento della competente autorità avente efficacia costitutiva, non potendo avvenire "per facta concludentia, e la natura demaniale di un bene non viene meno per il semplice fatto che il terreno non faccia parte della spiaggia, né del lido del mare, trattandosi di circostanze insufficienti ad escludere definitivamente l'attitudine a consentire in futuro usi pubblici del mare (v. Cass. n. 12945/2014, relativa al Comune di
LI; Cass. n. 3111/2018).
La S.C. con la sentenza di rinvio a questa corte ha tuttavia chiarito che nella specie la sdemanializzazione o declassificazione della fascia di terreno oggetto di controversia è avvenuta non già di fatto, ma ex lege per effetto della norma sopravvenuta, che rinvia ad un elemento di carattere obiettivo e predeterminato (la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali), con espressa previsione di retroattività della norma a far tempo dalla formazione del catasto edilizio ex R.d.l. 13/04/1939 n. 652, come
7 integrato per effetto delle variazioni annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004 (30/05/2004).
Si tratta, come ancora precisato dalla S.C., di norme di immediata efficacia, essendo demandata all'amministrazione un'attività meramente esecutiva ai fini della demarcazione del confine delle aree demaniali, attività priva di efficacia costitutiva;
il rinvio alla classificazione catastale esistente mira infatti con immediatezza a favorire l'individuazione dei beni attualmente facenti parte del demanio marittimo, con esclusione di ogni discrezionalità dell'amministrazione nell'individuazione della fascia demaniale (si vedano sulle medesime questioni, fra le altre, Cass. 2023/nn. 1191, 1121 e 5310, le quali, sul presupposto che gli interventi normativi succedutisi nel tempo fossero giustificati dall'esigenza di porre termine al contenzioso esistente che si era sviluppato tra lo Stato e i privati che avevano occupato terreni rivendicati come demaniali, concordemente attribuiscono alla norma in esame il valore di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima per le aree che, in base alle risultanze catastali al 30/05/2044, non sono classificate come rientranti nel demanio marittimo).
2.c -- La classificazione catastale delle particelle occupate dagli appellanti, a far tempo dal 1939 e tenuto conto delle successive variazioni riportate dalle mappe dell'UTE sino all'entrata in vigore della l. n. 140/2004, è stata oggetto dell'esaustiva consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado tramite l'ing. (cfr. la relazione Persona_2 integrativa datata 15/02/2008), che non richiede ulteriori approfondimenti, avendo il ctu verificato che:
I) gli immobili delle odierne parti appellanti in riassunzione sono tutti ubicati in zona
Rio Vino – Marinelle di LI, ed i terreni rispettivamente occupati sono:
- per e , porzioni di terreno distinte in catasto del Parte_2 Parte_1
Comune di LI al Fg. 31-A, p.lle 560 e 594;
- per e porzioni di terreno distinte in catasto del Parte_7 Parte_8
Comune di LI al Fg. 22, p.lle 510 in parte, 484 in parte e 163 in parte;
8 - per porzioni di terreno distinte in catasto del Comune di LI al Parte_6
Fg. 22, p.lle 244, 355, 474, 475, 486, 497, 498, 499, 500, 683, 684 e 685;
- per porzioni di terreno distinte in catasto del Comune di LI al Fg. 22, Parte_5
p.lle 163 in parte, 366, 483 in parte e 496 in parte;
- per porzioni di terreno distinte in catasto del Comune Controparte_11 di LI al Fg. 31-A, p.lle 592, 717 e 718;
- per , ed , porzioni di Parte_9 Parte_10 Parte_11 terreno distinte in catasto del Comune di LI al Fg.22, p.lle nn. 358 Sub.2-494-495p;
II) le suddette particelle derivano dai frazionamenti catastali della particella 19 del foglio 31 e delle particelle nn. 163 e 167 del foglio 22;
III) le citate particelle 19, 163 e 167 risultano intestate al Controparte_12
( Demanio), mentre la sola p.lla 20 del fol. 31 (intestata al CP_5 [...]
) non riguarda le parti in causa;
Controparte_13
l'intestazione delle medesime particelle, all'epoca dell'impianto del catasto, al
[...]
non è mutata negli anni seguenti neppure a Controparte_14 seguito di ripetuti sopralluoghi dei tecnici dell'U.T.E. riportate in mappa (da ultimo in data 11/12/1984).
3.-- La legge n. 140/2004 e ss. m. e i. stabilisce la natura vincolante delle risultanze catastali solo per quanto concerne l'individuazione dei terreni rientranti nel demanio marittimo, mentre per quelle che non vi rientrano operano gli ordinari criteri di classificazione tassativa del demanio pubblico di cui all'art. 822 c.c, fondati sulla concreta ed oggettiva collocazione dei beni, consistenza e funzione.
La dizione “Antico Demanio” designa tradizionalmente i beni che, in quanto provenienti dal patrimonio degli stati preunitari ovvero degli enti ecclesiastici, appartengono allo
Stato ma fanno parte del suo patrimonio disponibile.
Anche a prescindere da tale riferimento, come si evince dalle prospettazioni delle parti e dalla ctu, le particelle detenute non risultano inquadrabili nell'ambito dell'art. 822, commi 1 (relativo al demanio necessario) e 2 (demanio accidentale), consistenti (oltre che nel demanio marittimo) in “opere destinate alla difesa nazionale, strade, autostrade,
9 aerodromi, acquedotti o immobili di interesse storico, artistico e archeologico”, con la conseguenza che la mera intestazione catastale dei terreni in esame come rientranti nel demanio pubblico dello Stato non attribuisce di per sé sola tale qualità, non assumendo valore conformativo;
essi vanno pertanto ritenuti compresi nel patrimonio disponibile dello Stato e sono possibile oggetto di diritti da parte di terzi, compresa l'usucapione, ai sensi dell'art. 828 comma 2 c.c..
Nella specie, le domande di rivendica e rilascio accolte dal primo giudice erano state proposte dagli enti appellati (quali Amministrazioni del demanio marittimo) sul presupposto della natura demaniale marittima dei terreni controversi, che deve invece escludersi, per quanto appena esposto.
I privati hanno a loro volta espressamente dichiarato (come già in primo grado) di riservarsi di agire in separata sede per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili detenuti, sul presupposto del loro inquadramento fra i beni del patrimonio disponibile dello Stato: questa corte non è dunque chiamata ad esprimersi sull'eventuale effettivo acquisto per usucapione di tali beni da parte dei riassumenti.
4.-- Da tanto consegue, in accoglimento degli appelli riuniti ed in riforma della sentenza non definitiva n. 414/2009 e della sentenza definitiva n. 145/2012 del Tribunale di
BA, la declaratoria della non appartenenza al dei terreni Controparte_6 descritti, rispettivamente occupati dagli appellanti, con rigetto delle relative domande di rilascio e di riduzione in pristino, nonché di corresponsione di indennizzi risarcitori proposte dagli enti appellati.
Resta assorbita ogni altra questione posta dalle parti.
5.-- Il collegio ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la dichiarazione di integrale compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio, avuto riguardo: alla risalenza del contrasto sull'appartenenza al demanio marittimo della fascia litoranea in questione ai primi del '900, alla non univocità degli atti amministrativi in proposito, alle contrastanti decisioni adottate sulla questione dirimente dalla giurisprudenza di merito sia di primo grado che di appello, nonché all'intervento solo nel corso del giudizio di primo grado, pendente dal 2000, della norma (l. n. 140/2004, e per il
10 l. n. 205/2017) finalizzata, come da relazione di accompagnamento, Controparte_10
a “risolvere in via definitiva le incertezze sulla collocazione della linea di demarcazione della fascia di demanio marittimo rientrante nel territorio del comune”, essendo
“controverso il regime giuridico delle relative aree”, normativa tuttavia a sua volta oggetto di difformi interpretazioni nell'ambito del complesso contenzioso in materia, articolatisi in una pluralità di controversie.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio svolta in prime cure, le stesse, necessarie all'accertamento in questione nell'interesse di tutte le parti, vengono poste a carico delle parti appellanti ed appellate in quote uguali ed in via solidale, secondo il principio per cui il giudice può in ogni caso ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. civ. n. 17739 del
7/09/2016; n. 11068 del 10/06/2020; n. 10277 del 18/04/2025).
Dato atto della comunicazione, da parte della difesa della parte appellante
[...]
, del venir meno dei presupposti per l'ammissione della stessa al patrocinio a Pt_11 spese dello Stato, si riserva l'eventuale ammissione in via definitiva a tale beneficio e la liquidazione dei compensi ex art. 83 T.U.S.G. al difensore di , Parte_9 all'esito della relativa istanza.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di BA - collegio civile, quale giudice di rinvio dalla
Cassazione con sentenza n. 1675/2023 pronunciando sugli appelli riuniti nn. 63/2023 e 132/2023 R.G. proposti avverso le sentenze non definitiva n. 414/2009 e definitiva n. 145/2012 del Tribunale di
BA in composizione monocratica: nella causa n. 63/2023 R.G. da e quali eredi di Parte_1 Parte_2
e la prima anche in proprio, quale legale Persona_1 Parte_3 rapp.te della , Controparte_11 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e ;
[...] Parte_8
11 nella causa n. 132/2023 R.G. da , ed Parte_9 Parte_10 [...]
, quali eredi di e la prima anche in proprio;
Pt_11 Parte_11 in entrambi i giudizi,
contro
: Controparte_1 [...]
, , in persona dei rispettivi l.r.p.t; Controparte_3 Controparte_4 esaminati gli atti e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
accoglie gli appelli e per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate:
a) dichiara non appartenenti al marittimo i terreni detenuti dagli appellanti - CP_4 come specificato in motivazione-, siti in catasto del Comune di LI: al Fg. 31-A,
p.lle 560 e 594; al Fg. 22, p.lle 510 in parte, 484 in parte e 163 in parte;
al Fg. 22, p.lle
244, 355, 474, 475, 486, 497, 498, 499, 500, 683, 684 e 685; al Fg. 22, p.lle 163 in parte,
366, 483 in parte e 496 in parte;
al Fg. 31-A, p.lle 592, 717 e 718; al Fg.22, p.lle nn. 358
Sub.2-494-495p;
b) rigetta le domande di rilascio dei terreni suddetti, di riduzione in pristino e di corresponsione di indennizzi risarcitori proposte dagli enti appellati;
c) dichiara integralmente compensate fra le parti appellanti e quelle appellate le spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compresa la fase di legittimità e quella del presente giudizio di rinvio, e pone in via definitiva le spese di ctu liquidate in primo grado a carico delle parti appellanti per la metà e delle parti appellate per la residua metà, tutti in via solidale verso il ctu.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9 ottobre 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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