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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16778/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Parte_1
Palomba ed elettivamente domiciliata in Portici alla via Diaz 58 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1
via De Gasperi 55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 l'istante in epigrafe esponeva che in data 19 ottobre 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 18913/2023) onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma il ctu, nominato dal
Tribunale non aveva riconosciuto i benefici
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1 prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da cardiopatia dilatativa e carcinoma metastatico del colon
Da tali patologie deriva a giudizio del consulente una invalidità nella misura del 100% senza che possa riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nella specie parte ricorrente fa leva soprattutto sulla circostanza che la ricorrente, a seguito di metastasi, si sta sottoponendo ad ulteriori cicli di chemioterapia.
Ebbene sul punto la ricorrente aveva già formulato delle osservazioni alla ctu ed il ctu ha evidenziato che la patologia è decisamente grave, ma che la sottoposizione alla chemioterapia non determina di per sè necessità di assistenza continua in quanto il verificarsi di effetti collaterali, anche gravi e debilitanti, non è, per fortuna, obbligatoria. Del resto nella documentazione del centro oncologico che ha prescritto la chemioterapia vi è un promemoria che informa il paziente su cosa fare e quali farmaci assumere nel caso del verificarsi di effetti collaterali.
Del resto l' fa leva soprattutto sui rischi potenziali, ma naturalmente le condizioni Pt_1 di salute vanno valutate all'attualità e sul punto non può che rimandarsi alla ctu, che appare pienamente conforme alla documentazione medica in atti. Non si dimentichi che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione.
La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n.
3228/1999).
Si veda altresì (Cass. n. 14293 del 18/12/1999) secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato.
Pertanto l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento , anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
Le patologie riscontrate giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16778/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Parte_1
Palomba ed elettivamente domiciliata in Portici alla via Diaz 58 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1
via De Gasperi 55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024 l'istante in epigrafe esponeva che in data 19 ottobre 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 18913/2023) onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma il ctu, nominato dal
Tribunale non aveva riconosciuto i benefici
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1 prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da cardiopatia dilatativa e carcinoma metastatico del colon
Da tali patologie deriva a giudizio del consulente una invalidità nella misura del 100% senza che possa riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nella specie parte ricorrente fa leva soprattutto sulla circostanza che la ricorrente, a seguito di metastasi, si sta sottoponendo ad ulteriori cicli di chemioterapia.
Ebbene sul punto la ricorrente aveva già formulato delle osservazioni alla ctu ed il ctu ha evidenziato che la patologia è decisamente grave, ma che la sottoposizione alla chemioterapia non determina di per sè necessità di assistenza continua in quanto il verificarsi di effetti collaterali, anche gravi e debilitanti, non è, per fortuna, obbligatoria. Del resto nella documentazione del centro oncologico che ha prescritto la chemioterapia vi è un promemoria che informa il paziente su cosa fare e quali farmaci assumere nel caso del verificarsi di effetti collaterali.
Del resto l' fa leva soprattutto sui rischi potenziali, ma naturalmente le condizioni Pt_1 di salute vanno valutate all'attualità e sul punto non può che rimandarsi alla ctu, che appare pienamente conforme alla documentazione medica in atti. Non si dimentichi che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione.
La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n.
3228/1999).
Si veda altresì (Cass. n. 14293 del 18/12/1999) secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato.
Pertanto l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento , anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
Le patologie riscontrate giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio