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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8304 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 34109 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE BE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34109 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 29 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti nelle memorie ex articolo 352 cpc depositate e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Fiumicino, via Anco Parte_1 C.F._1
Marzio n. 73 presso lo studio degli avv. Lucia Riccio e Albino Riccio del Foro di
Civitavecchia che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
Controparte_1
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Trento, via del Brennero n. 139, presso lo studio dell'avv.
AN IL che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Andrea Girardi giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione “tutela legale”
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie ex articolo 352 cpc depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Roma la al fine di veder accertare il proprio diritto alla garanzia CP_1
prevista dalla polizza Tutela Legale e per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza.
Ha dedotto di aver sottoscritto in data 17 aprile 2015 con la società Controparte_2
(ora ) un contratto per la redazione dell'analisi contabile Controparte_3
relativa alla regolarità dei mutui – Metodo Tradizionale - Contratto Gold con il quale aveva conferito a detta società mandato per la redazione dell'analisi contabile riguardante il mutuo fondiario stipulato con la Ing RE BA sottoscritto il 14 novembre 2008, al fine di verificare il superamento da parte dell'Istituto Mutuatario del tasso soglia.
Con tale contratto, all'atto della stipula del quale la attrice aveva aderito anche ad una polizza assicurativa collettiva avente ad oggetto la tutela legale, era previsto , oltre alla redazione della perizia, nel caso della necessità di una azione giudiziale, anche il
Cont conferimento del mandato di rappresentanza a professionisti indicati dalla sia per la difesa legale sia per la attività di consulente tecnico di parte, con onorari a carico del cliente.
Come si è detto, all'atto della sottoscrizione del contratto cd Gold la attrice aveva contestualmente aderito in data 17 aprile 2015 alla polizza di tutela legale stipulata dalla con la società convenuta che prevedeva la garanzia per la copertura Controparte_4
delle spese sostenute stragiudiziali, di mediazione e giudiziali per la difesa legale e la attività del consulente tecnico di parte nelle controversie introdotte per anatocismo o usura
Cont bancaria promosse sulla base della perizia elaborata dalla società spese nelle quali
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rientravano anche le spese legali alle quali la parte fosse stata condannato in caso di reiezione della domanda giudiziale.
Oggetto del contratto e della polizza era il supporto del cliente in controversie legate ad anomalie bancarie in relazione al verificarsi di un sinistro rappresentato dal deposito del parere del consulente tecnico d'ufficio negativo in relazione all'evento ritenuto vessatorio evidenziato nella perizia di parte o nel momento in cui il giudice rigettava la richiesta di effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Cont Il perito incaricato dalla aveva ritenuto non conformi a legge i tassi applicati dalla
Banca nella gestione del mutuo ed era stato introdotto un giudizio innanzi al tribunale di
Civitavecchioa nel corso del quale il giudice aveva ritenuto alla udienza del 4 dicembre
2019 di non avvalersi di un consulente tecnico per valutare la questione sottoposta e la causa era stata rinviata alla udienza del 3 novembre 2021 per la discussione ex articolo
281 sexies cpc ed era stata decisa con la sentenza 1142/2021 con la quale era stata respinta la domanda avendo il giudice ritenuto inattendibile la valutazione operata dal
Cont consulente della per la valutazione dei tassi in quanto basato sulla sommatoria del
TAN e del tasso di mora ed avendo ritenuto non necessaria una CTU contabile in quanto era evidente che i anche tenuto conto della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 che escludeva espressamente dal calcolo del TAEG le somme conseguenti all'inadempimento,
ivi compresi gli interessi di mora, e che di conseguenza il tasso applicato non superava il tasso soglia.
La attrice non ha proposto appello avverso detta sentenza, notificata il 12 maggio 2023
unitamente all'atto di precetto, ed aveva pagato le spese alla Banca convenuta sulla base di una transazione intercorsa, aveva corrisposto euro 2.000 per la redazione della perizia
Cont contabile alla società la somma di euro 4.057 in favore dell'avvocato che la aveva assistito nel giudizio, e, di conseguenza aveva richiesto alla società convenuta, ai sensi
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della polizza 91/M10282700 alla quale aveva aderito per il rimborso delle spese sostenute,
tenuto conto che sulla base di una appendice di polizza era stato previsto che rtale rimborso fosse dovuto anche nel caso in cui il giudice non avesse ritenuto necessario far svolgere una consulenza tecnica per procedere alla decisione.
Con e-mail in data 16 maggio 2023 aveva trasmesso la denunzia di sinistro con richiesta di indennizzo alla Assicurazione trasmettendo la documentazione richiesta e non avendo ricevuto riscontro aveva richiesto l'apertura del sinistro con pec inviata dallo studio legale al quale si era rivolta.
Non avendo ricevuto risposta aveva proceduto alla negoziazione assistita senza esito ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'indennizzo di polizza previsto per le spese sostenute ritenute dovute in quanto la polizza prevedeva il rimborso asia nel caso che il giudice non avesse ritenuto di procedere a CTU per valutare la violazione dedotta del tasso soglia sia nel caso il giudice avesse ritenuto errati i conteggi operari nella consulenza di
Cont parte elaborata dal perito incaricato dalla e posta a base della domanda.
Si è costituita la eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1
all'indennizzo di polizza in quanto la attrice non aveva provveduto a denunziare il sinistro entro 24 mesi dalla verificazione dello stesso e che il sinistro, nel caso di specie si era verificato alla udienza in cui il giudice aveva ritenuto di non avvalersi della consulanza tecnica per valutare la corretta individuazione del tasso soglia usurario il 4 dicembre 20\9
mentre la prima denunzia di sinistro era pervenuta solo il 5 dicembre 2023.
Nel merito ha dedotto che la perizia sulla base della quale la attrice aveva introdotto il giudizio non aveva neppure la astratta possibilità di essere accolta, essendo errata nei presupposti utilizzati per la determinazione del cd tasso soglia, e, di conseguenza mancava il presupposto della garanzia assicurativa costituito dalla esistenza di una possibilità di
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accoglimento della domanda sulla base della perizia contabile elaborato dal consulente nominato dalla società contraente del contratto assicurativo.
Ha dedotto, inoltre, la decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente la quale in contrasto con la buona fede ha consegnato al cliente una perizia contabile in contrasto con i principi contabili in materia e ritenuta inattendibile dal giudice ictu oculi e quindi inidonea a giustificare la introduzione del giudizio.
Nel merito ha contestato le somme richieste in quanto non era stato documentato il pagamento della perizia e relativamente alle spese legali era stato richiesto un importo assai superiore all'importo di euro 700 previsto nel contratto stipulato dalla attrice con la
Cont che limitava a tale importo le spese di assistenza legale in giudizio da parte dei legali convenzionati e comunque non risultava provato il pagamento effettuato con la fattura a saldo.
Relativamente alle spese di soccombenza la garanzia potrebbe operare in relazione alle somme stabilite in sentenza e non anche per gli eventuali interessi conseguenti al ritardo di pagamento delle stesse da parte della attrice stessa.
Ritenuta la causa documentale e respinte le richieste istruttorie, la stessa è stata tranneuta in decisione alla udienza del 29 maggio 2025 sulle conclusioni precisare dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che il giudizio innanzi al Tribunale diCivitavecchia si è
concluso con sentenza passata in giudicato con la quale il giudice ha respinto la domanda di parte attrice in quanto ritenuta del tutto infondata in quanto basata su di una perizia di parte ritenuta inattendibile perché basata su di un criterio di calcolo del tutto infondato perché individuava il superamento del tasso soglia considerante il tasso effettivo applicato calcolando anche gli interessi moratori, interessi che non erano connaturati al la fisiologia
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del mutuo caratterizzato dal rimorso del capotale e degli interessi previsti per il pagamento rateale, ma aggiungendo anche il tasso di mora previsto nel caso del mancato pagamento delle rate stesso, elemento del tutto estraneo agli interessi connessi al mutuo, correlati,
quindi all'adempimento dello stesso, in quanto connessi con le coseguenza dell'inadempimento.
D'altra parte le sezioni unite della cassazione hanno confemrato l'indiritzzo espresso dal
Tribunale di Civitavecchia.
La polizza che è stata azionata nel presente giudizio è una polizza cd avente ad oggetto la tutela legale, vale dire le spese sostenute per la difesa dei propri diritti attraverso azioni giudiziarie o stragiudiziali.
Nel caso di specie l'attrice aveva stipulato il 17 aprile 2015 un contratto, denominato Gold,
con la società che aveva ad oggetto la redazione di perizie e Controparte_5
servizio di gestione anomalie bancarie e finanziarie con specifico riferimento al contratto di mutuo stipulato con la Ing RE BA in data 14 novembre 2008.
Detto contratto prevedeva che venisse fornito uno studio di analisi in relazione alle condizioni del contratto di mutuo con particolare riguardo ai tassi di interesse applicati e con la espressa indicazione che il risultato econometrico dell'elaborato che sarebbe stato fornito poteva subire delle variazioni rispetto alle valutazioni preanalisi ed anche in sede giudiziale ed al metodo di calcolo utilizzato dal CTU ove nominato ,senza che il cliente avesse diritto a riduzioni sul costo della perizia determinato in un importo indicato in contratto oltre ad un ulteriore 50% da versare per poterlo utilizzare qualora avesse scelto
Cont per il giudizio un legale di fiducia non convenzionato con la società
Il contratto prevedeva la facoltà per il contraente di sottoscrivere con la società CP_1
Cont una polizza sulla base della convenzione stipulata dalla con tale Assicurazione in data TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La polizza assicurativa prevede che la Compagnia assuma a suo carico, nei limiti del massimale ed alle condizioni previste, il rischio di soccombenza, dichiarata con sentenza,
ordinanza o decreto del giudice, in relazione alle spese che l'assicurato sostenga per la tutela dei propri diritti in fase giudiziale e stragiudiziale.
E' previsto, inoltre, che il sinistro deve essere denunziato entro sessanta giorni dalla decisione di rigetto adottata con provvedimento formale dalla autorità giudiziaria e comunque entro dodici mesi dalla sottoscrizione della polizza.
L'allegato rinviava alle condizioni di polizza che prevedeva che per sinistro si intendesse il verificarsi del fatto o evento dannoso o comunque controverso per il quale era prestata l'assicurazione mentre per insorgenza doveva intendersi il momento in cui l'assicurato
Cont avesse accertato con perizia commissionata ad che le proprie ragioni di diritto meritino tutela e decida di promuove una azione in via stragiudiziale o giudiziale, attività
quest'ultima, che comprende anche la procedura di mediazione.
La polizza prevedeva che la omessa comunicazione di circostanze che potevano aggravare il rischio durante il corso dello stesso potevano comportare la perdita totale e parziale del diritto alle garanzie assicurative, salvo che tale omissione derivi da buona fede.
La polizza prevede, inoltre, che nel caso di specie la insorgenza del sinistro si verifichi
Cont quando l'assicurato accerti, avendo commissionato a una perizia, che la controparte ha applicato o praticato usura, anatocismo o illeciti finanziari nella gestione di determinati rapporti, quali mutui .., per cui decida di agire in via stragiudiziale, attraverso ricorso a mediazione e/o giudizialmente per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie stesse.
La denunzia di sinistro è valida se proposta entro sessanta giorni dal momento che la competente autorità giudiziaria abbia emesso un formale provvedimento di rigetto in danno
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dell'assicurato a condizione che i procedimenti siano iniziati entro dodici mesi dalla stipula del contratto, pena decadenza dalla copertura assicurativa e che il sinistro si intendeva verificato anche con il rifiuto del giudice di procedere a consulenza tecnica di ufficio per verificare la correttezza del tasso cd soglia individuato da parte attrice sulla base della
Cont perizia elaborata da un consulente incaricato dalla
In atti risulta provato che il contratto Gold e la adesione al contratto assicurativo il 1t aprile
2015, il procedimento giudiziale era stato introdotto nel 2018, il giudice aveva ritenuto di non procedere alla CTU con ordinanza in datata 4 dicembre 2019 rinviando la causa per la discussione e la domanda giudiziale era stata respinta con sentenza 1142 in data 3
novembre 2011 ed il sinistro era stato denunziato, secondo parte attrice con una e-mail in data 16 maggio 2023 e poi con pec in data 5 dicembre 2023.
La Assicurazione convenuta ha riconosciuto di aver ricevuto la denunzia di snistro il 5
dicembre 2023 negando di aver ricevuto la denunzia del 16 maggio 2023 inviata mediante semplice posta elettronica.
La Assicurazione ha dedotto la intervenuta prescrizione in quanto il sinistro si era verificato il 4 dicembre 2019 al momento della adozione da parte del giudice della ordinanza con la quale aveva ritenuto non necessario procedere allo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio per verificare il tasso effettivo previsto dal contratto di mutuo oggetto della domanda.
D'altra parte la stessa sentenza di rigetto risulta depositata il 3 novembre 2021 e la prima richiesta risarcitoria della quale vi è prova certta nel presente giudizio risulta essere la pec inviata in data 5 dicembre 2023.
Di conseguenza sia in relazione al rigetto della istanza di procedere a consulenza tecnica nel giudizio, sia in relazione al deposito della sentenza di rigetto, la richiesta di indennizzo a fini di polizza appare essere stata proposta oltre i due anno di cui all'articolo 2952 cc.
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Di conseguenza risulta estinto per prescrizione il diritto azionato nel presente giudizio da parte attrice.
Per completezza di valutazione osserva il giudicante che la Assicurazione convenuta ha dedotto la decadenza dalla garanzia per aver introdotto la attrice la azione in giudizio
Cont sulla base della perizia della malgrado la perizia stessa, come accertato nella sentenza del tribunale di Civitavecchia fosse priva dei necessari elementi sostenuti dalla ragionevole applicazione di criteri scientifici condivisi dalla migliore dottrina e giurisprudenza del momento.
In effetti, nella sentenza del Tribunale di Civitavecchia passata in giudicato, risulta evidenziato che le censure proposte dall'odierno ricorrente nei confronti del calcolo degli interessi applicati nel contratto di mutuo in essere con la Ing RE BA e sottoscritto il 14
novembre 2008 erano basate sulla perizia econometrica redatta da un perito della
[...]
perizia che in buona parte riportava una descrizione teorica della normativa CP_4
applicabile, delle modalità di calcolo degli interessi sul mutuo, dei dati dello specifico mutuo, una tabella relativa alla rilevazione dei tassi di interesse e che le restanti considerazioni consistevano in affermazioni prive di riferimenti a calcoli e riferimenti al caso specifico. Inoltre la stessa appariva del tutto carente, nella valutazione del Tribunale, nella indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la valutazione delle somme che sarebbero state indebitamente applicate nel calcolo degli interessi dovuti sul mutuo, tanto che il giudice ha ritenuto di non poter procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio in quanto per la assoluta indeterminatezza delle censure proposte la stessa sarebbe stata esplorativa in quanto diretta non a valutare la effettiva esistenza di specifiche violazioni dei cd tassi soglia dedotte dalla parte ma ricercare la presenza di eventuali difformità degli interessi applicati rispetto a quanto previsto dalla legge, specie tenendo conto dell'avvenuto conglobamento nel tasso di interesse determinato al fine del superamento
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del tasso soglia degli interessi moratori applicabili solo in caso di inadempimento e non connessi agli interessi applicabili nel caso di applicazione del contratto di mutuo.
Cont Lo stesso giudice, inoltre, ha indicato che dallo stesso elaborato della emergeva che il tasso applicato dall'inizio alla fine del piano di ammortamento del mutuo era inferiore al tasso di soglia di usura vigente al momento della stipula del contratto di mutuo.
La sentenza ha anche precisato l'orientamento consolidato della corte di cassazione in relazione al problema di cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori evidenziando che verificatosi l'inadempimento sulla somma dovuta sono dovuti i soli interessi moratori sia pure calcolarti sulla base del tasso degli interessi corrispettivi valido nel periodo maggiorato della percentuale prevista ed in relazione al tasso così determinato deve essere scrutinato l'eventuale superamento del tasso di soglia usurario, tasso che in concreto risultava non superato dovendosi ritenere applicabile il tasso di usura vigente al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti (Cass. Sez. Un., 19 ottobre 2017,
n. 24675 e successivamente Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).
Nel calcolo, poi, si esclude che possano essere ricompresi i costi per la risoluzione anticipata del mutuo, che non possono essere fatti rientrare nei costi complessivi per la erogazione del credito in conseguenza dell'esercizio di una facoltà attribuita al solo mutuatario (cf Cass. Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7352).
La sentenza passata in giudicato della quale la Assicurazione intende avvalersi ha
Cont evidenziato che la consulenza predisposto dal perito indicato dalla era generica,
prima di riscontri concreti con il mutuo in relazione al quale era stata proposta la domanda,
non faceva corretta applicazione anche dei criteri di calcolo ormai consolidati nella giurisprudenza e, cosa fondamentale, si era rivelata del tutto inutile al fine si supportare l'onere probatorio gravante sull'attore come individuata nella sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19597 secondo la quale nelle
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controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Si deve, quindi, esaminare se la introduzione della controversia sulla base di una simile perizia rientri nel rischio assunto dalla Assicurazione con la polizza.
Non appare dubitabile che la previsione della garanzia della tutela legale in presenza di azione introdotta per tutelare i propri diritti sulla base di una perizia predisposta dalla
[...]
postuli che ai fini della sussistenza che la perizia sia formulata facendo CP_4
corretto utilizzo dei criteri contabili, così come definiti anche dalla giurisprudenza della corte di cassazione, essendo evidente che la questione che si introduce deve avere caratteristiche quantomeno di possibile fondamento al fine di consentire di ritenere la sussistenza di una situazione di alea compatibile con lo schema della assicurazione che postula la esistenza del rischio di verificazione di un evento che determina l'insorgenza dell'obbligo di indennizzo.
Di conseguenza la garanzia assicurativa postula che vi sia un rischio che l'Assicurazione
assume ed in relazione ad essa viene determinato il corrispettivo a carico del contraente.
Nel caso di specie il rischio è costituito dalla probabilità che la domanda giudiziaria proposta in relazione alla usurarietà dei tassi utilizzati per la applicazione degli interessi ai ratei previsti per il rimborso del mutuo in forma rateale rispetto alla normativa legale.
La polizza stipulata indica chiaramente che il rischio non viene assunto in relazione alla domanda con tale oggetto ma alla sola domanda che sia basata su di una perizia
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predisposta dalla società che ha anche stipulato l'accordo collettivo al quale possono aderire i soggetti che stipulino con detta società la fornitura di una perizia che esamini le caratteristiche del mutuo al fine di determinare la presenza di elementi che possano essere ritenuti rilevanti al fine di ritenere usurari gli interessi stessi.
E' evidente, quindi, che tale perizia debba essere posta in essere nel rispetto di quanto previsto dalla migliore scienza contabile del momento tenuto conto anche degli orientamenti della corte di cassazione.
Di conseguenza la perizia deve essere precisa nell'individuare i criteri e di farne applicazione nel caso concreto individuando le ragioni anche matematiche che consentano di dimostrare la natura usuraria degli interessi concretamente applicati in attuazione delle previsioni contrattuali del mutuo.
Nel caso di specie, da quanto emerge dall'esame della sentenza del Tribunale di
Civitavecchia, si ritiene che la consulenza non contenesse quegli elementi concreti,
univoci, rispondenti alla interpretazione delle norme necessari per consentire di ritenere che il ricorrente abbia posto in essere la necessaria diligenza nel valutare la documentazione che gli era stata fornita al fine di introdurre il giudizio, specie considerando che la perizia gli veniva consegnata all'importo pattuito solo se la stessa era
Cont trasmessa direttamente all'avvocato di fiducia della per la introduzione del giudizio in quanto diversamente doveva pagare una maggiorazione e che ai sensi dell'articolo 4 del
Cont contratto Gold stipulato la non assumeva alcuna responsabilità in relazione all'elaborato in quanto si indicava espressamente che l'odierno ricorrente dava atto di essere stato informato del fatto che il risultato econometrico poteva subire variazioni rispetto alle indicazioni della pre-analisi ed anche in sede giudiziaria alla luce della documentazione prodotta che del metodo di calcolo utilizzato dal CTU ove nominato.
Di conseguenza la valutazione peritale in concreto consegnata non era tale da fungere
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quale base per la introduzione del giudizio.
In tale situazione ritiene il giudicante che sussista una situazione di colpa grave che giustifica il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della Assicurazione, trattandosi di conseguenze derivanti dalla condotta imprudente dell'attore nell'introdurre la domanda sulla base della relazione ricevuta.
In conclusione ritiene il giudicante che la domanda attrice, per tale aspetto, avrebbe dovuto comunque essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_6
.
[...]
Dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito azionato da parte attrice e comunque rigetta la domanda la domanda attrice;
condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_6
le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro
[...]
3.500, di cui euro 3.500 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, lì 2 giugno 2025.
Il Giudice
(BE LE)
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BE LE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 marzo 2014 per garantirsi il rimborso di ogni spesa sostenuta in caso di soccombenza.
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BE LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il giudice dott. PARZIALE BE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34109 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 29 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti nelle memorie ex articolo 352 cpc depositate e vertente
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(cf , elettivamente domiciliata in Fiumicino, via Anco Parte_1 C.F._1
Marzio n. 73 presso lo studio degli avv. Lucia Riccio e Albino Riccio del Foro di
Civitavecchia che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
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(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Trento, via del Brennero n. 139, presso lo studio dell'avv.
AN IL che la rappresenta e difende, insieme all'avv. Andrea Girardi giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione “tutela legale”
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie ex articolo 352 cpc depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Roma la al fine di veder accertare il proprio diritto alla garanzia CP_1
prevista dalla polizza Tutela Legale e per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza.
Ha dedotto di aver sottoscritto in data 17 aprile 2015 con la società Controparte_2
(ora ) un contratto per la redazione dell'analisi contabile Controparte_3
relativa alla regolarità dei mutui – Metodo Tradizionale - Contratto Gold con il quale aveva conferito a detta società mandato per la redazione dell'analisi contabile riguardante il mutuo fondiario stipulato con la Ing RE BA sottoscritto il 14 novembre 2008, al fine di verificare il superamento da parte dell'Istituto Mutuatario del tasso soglia.
Con tale contratto, all'atto della stipula del quale la attrice aveva aderito anche ad una polizza assicurativa collettiva avente ad oggetto la tutela legale, era previsto , oltre alla redazione della perizia, nel caso della necessità di una azione giudiziale, anche il
Cont conferimento del mandato di rappresentanza a professionisti indicati dalla sia per la difesa legale sia per la attività di consulente tecnico di parte, con onorari a carico del cliente.
Come si è detto, all'atto della sottoscrizione del contratto cd Gold la attrice aveva contestualmente aderito in data 17 aprile 2015 alla polizza di tutela legale stipulata dalla con la società convenuta che prevedeva la garanzia per la copertura Controparte_4
delle spese sostenute stragiudiziali, di mediazione e giudiziali per la difesa legale e la attività del consulente tecnico di parte nelle controversie introdotte per anatocismo o usura
Cont bancaria promosse sulla base della perizia elaborata dalla società spese nelle quali
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rientravano anche le spese legali alle quali la parte fosse stata condannato in caso di reiezione della domanda giudiziale.
Oggetto del contratto e della polizza era il supporto del cliente in controversie legate ad anomalie bancarie in relazione al verificarsi di un sinistro rappresentato dal deposito del parere del consulente tecnico d'ufficio negativo in relazione all'evento ritenuto vessatorio evidenziato nella perizia di parte o nel momento in cui il giudice rigettava la richiesta di effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Cont Il perito incaricato dalla aveva ritenuto non conformi a legge i tassi applicati dalla
Banca nella gestione del mutuo ed era stato introdotto un giudizio innanzi al tribunale di
Civitavecchioa nel corso del quale il giudice aveva ritenuto alla udienza del 4 dicembre
2019 di non avvalersi di un consulente tecnico per valutare la questione sottoposta e la causa era stata rinviata alla udienza del 3 novembre 2021 per la discussione ex articolo
281 sexies cpc ed era stata decisa con la sentenza 1142/2021 con la quale era stata respinta la domanda avendo il giudice ritenuto inattendibile la valutazione operata dal
Cont consulente della per la valutazione dei tassi in quanto basato sulla sommatoria del
TAN e del tasso di mora ed avendo ritenuto non necessaria una CTU contabile in quanto era evidente che i anche tenuto conto della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 che escludeva espressamente dal calcolo del TAEG le somme conseguenti all'inadempimento,
ivi compresi gli interessi di mora, e che di conseguenza il tasso applicato non superava il tasso soglia.
La attrice non ha proposto appello avverso detta sentenza, notificata il 12 maggio 2023
unitamente all'atto di precetto, ed aveva pagato le spese alla Banca convenuta sulla base di una transazione intercorsa, aveva corrisposto euro 2.000 per la redazione della perizia
Cont contabile alla società la somma di euro 4.057 in favore dell'avvocato che la aveva assistito nel giudizio, e, di conseguenza aveva richiesto alla società convenuta, ai sensi
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della polizza 91/M10282700 alla quale aveva aderito per il rimborso delle spese sostenute,
tenuto conto che sulla base di una appendice di polizza era stato previsto che rtale rimborso fosse dovuto anche nel caso in cui il giudice non avesse ritenuto necessario far svolgere una consulenza tecnica per procedere alla decisione.
Con e-mail in data 16 maggio 2023 aveva trasmesso la denunzia di sinistro con richiesta di indennizzo alla Assicurazione trasmettendo la documentazione richiesta e non avendo ricevuto riscontro aveva richiesto l'apertura del sinistro con pec inviata dallo studio legale al quale si era rivolta.
Non avendo ricevuto risposta aveva proceduto alla negoziazione assistita senza esito ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'indennizzo di polizza previsto per le spese sostenute ritenute dovute in quanto la polizza prevedeva il rimborso asia nel caso che il giudice non avesse ritenuto di procedere a CTU per valutare la violazione dedotta del tasso soglia sia nel caso il giudice avesse ritenuto errati i conteggi operari nella consulenza di
Cont parte elaborata dal perito incaricato dalla e posta a base della domanda.
Si è costituita la eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1
all'indennizzo di polizza in quanto la attrice non aveva provveduto a denunziare il sinistro entro 24 mesi dalla verificazione dello stesso e che il sinistro, nel caso di specie si era verificato alla udienza in cui il giudice aveva ritenuto di non avvalersi della consulanza tecnica per valutare la corretta individuazione del tasso soglia usurario il 4 dicembre 20\9
mentre la prima denunzia di sinistro era pervenuta solo il 5 dicembre 2023.
Nel merito ha dedotto che la perizia sulla base della quale la attrice aveva introdotto il giudizio non aveva neppure la astratta possibilità di essere accolta, essendo errata nei presupposti utilizzati per la determinazione del cd tasso soglia, e, di conseguenza mancava il presupposto della garanzia assicurativa costituito dalla esistenza di una possibilità di
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accoglimento della domanda sulla base della perizia contabile elaborato dal consulente nominato dalla società contraente del contratto assicurativo.
Ha dedotto, inoltre, la decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente la quale in contrasto con la buona fede ha consegnato al cliente una perizia contabile in contrasto con i principi contabili in materia e ritenuta inattendibile dal giudice ictu oculi e quindi inidonea a giustificare la introduzione del giudizio.
Nel merito ha contestato le somme richieste in quanto non era stato documentato il pagamento della perizia e relativamente alle spese legali era stato richiesto un importo assai superiore all'importo di euro 700 previsto nel contratto stipulato dalla attrice con la
Cont che limitava a tale importo le spese di assistenza legale in giudizio da parte dei legali convenzionati e comunque non risultava provato il pagamento effettuato con la fattura a saldo.
Relativamente alle spese di soccombenza la garanzia potrebbe operare in relazione alle somme stabilite in sentenza e non anche per gli eventuali interessi conseguenti al ritardo di pagamento delle stesse da parte della attrice stessa.
Ritenuta la causa documentale e respinte le richieste istruttorie, la stessa è stata tranneuta in decisione alla udienza del 29 maggio 2025 sulle conclusioni precisare dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che il giudizio innanzi al Tribunale diCivitavecchia si è
concluso con sentenza passata in giudicato con la quale il giudice ha respinto la domanda di parte attrice in quanto ritenuta del tutto infondata in quanto basata su di una perizia di parte ritenuta inattendibile perché basata su di un criterio di calcolo del tutto infondato perché individuava il superamento del tasso soglia considerante il tasso effettivo applicato calcolando anche gli interessi moratori, interessi che non erano connaturati al la fisiologia
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del mutuo caratterizzato dal rimorso del capotale e degli interessi previsti per il pagamento rateale, ma aggiungendo anche il tasso di mora previsto nel caso del mancato pagamento delle rate stesso, elemento del tutto estraneo agli interessi connessi al mutuo, correlati,
quindi all'adempimento dello stesso, in quanto connessi con le coseguenza dell'inadempimento.
D'altra parte le sezioni unite della cassazione hanno confemrato l'indiritzzo espresso dal
Tribunale di Civitavecchia.
La polizza che è stata azionata nel presente giudizio è una polizza cd avente ad oggetto la tutela legale, vale dire le spese sostenute per la difesa dei propri diritti attraverso azioni giudiziarie o stragiudiziali.
Nel caso di specie l'attrice aveva stipulato il 17 aprile 2015 un contratto, denominato Gold,
con la società che aveva ad oggetto la redazione di perizie e Controparte_5
servizio di gestione anomalie bancarie e finanziarie con specifico riferimento al contratto di mutuo stipulato con la Ing RE BA in data 14 novembre 2008.
Detto contratto prevedeva che venisse fornito uno studio di analisi in relazione alle condizioni del contratto di mutuo con particolare riguardo ai tassi di interesse applicati e con la espressa indicazione che il risultato econometrico dell'elaborato che sarebbe stato fornito poteva subire delle variazioni rispetto alle valutazioni preanalisi ed anche in sede giudiziale ed al metodo di calcolo utilizzato dal CTU ove nominato ,senza che il cliente avesse diritto a riduzioni sul costo della perizia determinato in un importo indicato in contratto oltre ad un ulteriore 50% da versare per poterlo utilizzare qualora avesse scelto
Cont per il giudizio un legale di fiducia non convenzionato con la società
Il contratto prevedeva la facoltà per il contraente di sottoscrivere con la società CP_1
Cont una polizza sulla base della convenzione stipulata dalla con tale Assicurazione in data TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La polizza assicurativa prevede che la Compagnia assuma a suo carico, nei limiti del massimale ed alle condizioni previste, il rischio di soccombenza, dichiarata con sentenza,
ordinanza o decreto del giudice, in relazione alle spese che l'assicurato sostenga per la tutela dei propri diritti in fase giudiziale e stragiudiziale.
E' previsto, inoltre, che il sinistro deve essere denunziato entro sessanta giorni dalla decisione di rigetto adottata con provvedimento formale dalla autorità giudiziaria e comunque entro dodici mesi dalla sottoscrizione della polizza.
L'allegato rinviava alle condizioni di polizza che prevedeva che per sinistro si intendesse il verificarsi del fatto o evento dannoso o comunque controverso per il quale era prestata l'assicurazione mentre per insorgenza doveva intendersi il momento in cui l'assicurato
Cont avesse accertato con perizia commissionata ad che le proprie ragioni di diritto meritino tutela e decida di promuove una azione in via stragiudiziale o giudiziale, attività
quest'ultima, che comprende anche la procedura di mediazione.
La polizza prevedeva che la omessa comunicazione di circostanze che potevano aggravare il rischio durante il corso dello stesso potevano comportare la perdita totale e parziale del diritto alle garanzie assicurative, salvo che tale omissione derivi da buona fede.
La polizza prevede, inoltre, che nel caso di specie la insorgenza del sinistro si verifichi
Cont quando l'assicurato accerti, avendo commissionato a una perizia, che la controparte ha applicato o praticato usura, anatocismo o illeciti finanziari nella gestione di determinati rapporti, quali mutui .., per cui decida di agire in via stragiudiziale, attraverso ricorso a mediazione e/o giudizialmente per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie stesse.
La denunzia di sinistro è valida se proposta entro sessanta giorni dal momento che la competente autorità giudiziaria abbia emesso un formale provvedimento di rigetto in danno
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dell'assicurato a condizione che i procedimenti siano iniziati entro dodici mesi dalla stipula del contratto, pena decadenza dalla copertura assicurativa e che il sinistro si intendeva verificato anche con il rifiuto del giudice di procedere a consulenza tecnica di ufficio per verificare la correttezza del tasso cd soglia individuato da parte attrice sulla base della
Cont perizia elaborata da un consulente incaricato dalla
In atti risulta provato che il contratto Gold e la adesione al contratto assicurativo il 1t aprile
2015, il procedimento giudiziale era stato introdotto nel 2018, il giudice aveva ritenuto di non procedere alla CTU con ordinanza in datata 4 dicembre 2019 rinviando la causa per la discussione e la domanda giudiziale era stata respinta con sentenza 1142 in data 3
novembre 2011 ed il sinistro era stato denunziato, secondo parte attrice con una e-mail in data 16 maggio 2023 e poi con pec in data 5 dicembre 2023.
La Assicurazione convenuta ha riconosciuto di aver ricevuto la denunzia di snistro il 5
dicembre 2023 negando di aver ricevuto la denunzia del 16 maggio 2023 inviata mediante semplice posta elettronica.
La Assicurazione ha dedotto la intervenuta prescrizione in quanto il sinistro si era verificato il 4 dicembre 2019 al momento della adozione da parte del giudice della ordinanza con la quale aveva ritenuto non necessario procedere allo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio per verificare il tasso effettivo previsto dal contratto di mutuo oggetto della domanda.
D'altra parte la stessa sentenza di rigetto risulta depositata il 3 novembre 2021 e la prima richiesta risarcitoria della quale vi è prova certta nel presente giudizio risulta essere la pec inviata in data 5 dicembre 2023.
Di conseguenza sia in relazione al rigetto della istanza di procedere a consulenza tecnica nel giudizio, sia in relazione al deposito della sentenza di rigetto, la richiesta di indennizzo a fini di polizza appare essere stata proposta oltre i due anno di cui all'articolo 2952 cc.
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Di conseguenza risulta estinto per prescrizione il diritto azionato nel presente giudizio da parte attrice.
Per completezza di valutazione osserva il giudicante che la Assicurazione convenuta ha dedotto la decadenza dalla garanzia per aver introdotto la attrice la azione in giudizio
Cont sulla base della perizia della malgrado la perizia stessa, come accertato nella sentenza del tribunale di Civitavecchia fosse priva dei necessari elementi sostenuti dalla ragionevole applicazione di criteri scientifici condivisi dalla migliore dottrina e giurisprudenza del momento.
In effetti, nella sentenza del Tribunale di Civitavecchia passata in giudicato, risulta evidenziato che le censure proposte dall'odierno ricorrente nei confronti del calcolo degli interessi applicati nel contratto di mutuo in essere con la Ing RE BA e sottoscritto il 14
novembre 2008 erano basate sulla perizia econometrica redatta da un perito della
[...]
perizia che in buona parte riportava una descrizione teorica della normativa CP_4
applicabile, delle modalità di calcolo degli interessi sul mutuo, dei dati dello specifico mutuo, una tabella relativa alla rilevazione dei tassi di interesse e che le restanti considerazioni consistevano in affermazioni prive di riferimenti a calcoli e riferimenti al caso specifico. Inoltre la stessa appariva del tutto carente, nella valutazione del Tribunale, nella indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per la valutazione delle somme che sarebbero state indebitamente applicate nel calcolo degli interessi dovuti sul mutuo, tanto che il giudice ha ritenuto di non poter procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio in quanto per la assoluta indeterminatezza delle censure proposte la stessa sarebbe stata esplorativa in quanto diretta non a valutare la effettiva esistenza di specifiche violazioni dei cd tassi soglia dedotte dalla parte ma ricercare la presenza di eventuali difformità degli interessi applicati rispetto a quanto previsto dalla legge, specie tenendo conto dell'avvenuto conglobamento nel tasso di interesse determinato al fine del superamento
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del tasso soglia degli interessi moratori applicabili solo in caso di inadempimento e non connessi agli interessi applicabili nel caso di applicazione del contratto di mutuo.
Cont Lo stesso giudice, inoltre, ha indicato che dallo stesso elaborato della emergeva che il tasso applicato dall'inizio alla fine del piano di ammortamento del mutuo era inferiore al tasso di soglia di usura vigente al momento della stipula del contratto di mutuo.
La sentenza ha anche precisato l'orientamento consolidato della corte di cassazione in relazione al problema di cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori evidenziando che verificatosi l'inadempimento sulla somma dovuta sono dovuti i soli interessi moratori sia pure calcolarti sulla base del tasso degli interessi corrispettivi valido nel periodo maggiorato della percentuale prevista ed in relazione al tasso così determinato deve essere scrutinato l'eventuale superamento del tasso di soglia usurario, tasso che in concreto risultava non superato dovendosi ritenere applicabile il tasso di usura vigente al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti (Cass. Sez. Un., 19 ottobre 2017,
n. 24675 e successivamente Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).
Nel calcolo, poi, si esclude che possano essere ricompresi i costi per la risoluzione anticipata del mutuo, che non possono essere fatti rientrare nei costi complessivi per la erogazione del credito in conseguenza dell'esercizio di una facoltà attribuita al solo mutuatario (cf Cass. Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7352).
La sentenza passata in giudicato della quale la Assicurazione intende avvalersi ha
Cont evidenziato che la consulenza predisposto dal perito indicato dalla era generica,
prima di riscontri concreti con il mutuo in relazione al quale era stata proposta la domanda,
non faceva corretta applicazione anche dei criteri di calcolo ormai consolidati nella giurisprudenza e, cosa fondamentale, si era rivelata del tutto inutile al fine si supportare l'onere probatorio gravante sull'attore come individuata nella sentenza della corte di cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19597 secondo la quale nelle
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controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Si deve, quindi, esaminare se la introduzione della controversia sulla base di una simile perizia rientri nel rischio assunto dalla Assicurazione con la polizza.
Non appare dubitabile che la previsione della garanzia della tutela legale in presenza di azione introdotta per tutelare i propri diritti sulla base di una perizia predisposta dalla
[...]
postuli che ai fini della sussistenza che la perizia sia formulata facendo CP_4
corretto utilizzo dei criteri contabili, così come definiti anche dalla giurisprudenza della corte di cassazione, essendo evidente che la questione che si introduce deve avere caratteristiche quantomeno di possibile fondamento al fine di consentire di ritenere la sussistenza di una situazione di alea compatibile con lo schema della assicurazione che postula la esistenza del rischio di verificazione di un evento che determina l'insorgenza dell'obbligo di indennizzo.
Di conseguenza la garanzia assicurativa postula che vi sia un rischio che l'Assicurazione
assume ed in relazione ad essa viene determinato il corrispettivo a carico del contraente.
Nel caso di specie il rischio è costituito dalla probabilità che la domanda giudiziaria proposta in relazione alla usurarietà dei tassi utilizzati per la applicazione degli interessi ai ratei previsti per il rimborso del mutuo in forma rateale rispetto alla normativa legale.
La polizza stipulata indica chiaramente che il rischio non viene assunto in relazione alla domanda con tale oggetto ma alla sola domanda che sia basata su di una perizia
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predisposta dalla società che ha anche stipulato l'accordo collettivo al quale possono aderire i soggetti che stipulino con detta società la fornitura di una perizia che esamini le caratteristiche del mutuo al fine di determinare la presenza di elementi che possano essere ritenuti rilevanti al fine di ritenere usurari gli interessi stessi.
E' evidente, quindi, che tale perizia debba essere posta in essere nel rispetto di quanto previsto dalla migliore scienza contabile del momento tenuto conto anche degli orientamenti della corte di cassazione.
Di conseguenza la perizia deve essere precisa nell'individuare i criteri e di farne applicazione nel caso concreto individuando le ragioni anche matematiche che consentano di dimostrare la natura usuraria degli interessi concretamente applicati in attuazione delle previsioni contrattuali del mutuo.
Nel caso di specie, da quanto emerge dall'esame della sentenza del Tribunale di
Civitavecchia, si ritiene che la consulenza non contenesse quegli elementi concreti,
univoci, rispondenti alla interpretazione delle norme necessari per consentire di ritenere che il ricorrente abbia posto in essere la necessaria diligenza nel valutare la documentazione che gli era stata fornita al fine di introdurre il giudizio, specie considerando che la perizia gli veniva consegnata all'importo pattuito solo se la stessa era
Cont trasmessa direttamente all'avvocato di fiducia della per la introduzione del giudizio in quanto diversamente doveva pagare una maggiorazione e che ai sensi dell'articolo 4 del
Cont contratto Gold stipulato la non assumeva alcuna responsabilità in relazione all'elaborato in quanto si indicava espressamente che l'odierno ricorrente dava atto di essere stato informato del fatto che il risultato econometrico poteva subire variazioni rispetto alle indicazioni della pre-analisi ed anche in sede giudiziaria alla luce della documentazione prodotta che del metodo di calcolo utilizzato dal CTU ove nominato.
Di conseguenza la valutazione peritale in concreto consegnata non era tale da fungere
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quale base per la introduzione del giudizio.
In tale situazione ritiene il giudicante che sussista una situazione di colpa grave che giustifica il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della Assicurazione, trattandosi di conseguenze derivanti dalla condotta imprudente dell'attore nell'introdurre la domanda sulla base della relazione ricevuta.
In conclusione ritiene il giudicante che la domanda attrice, per tale aspetto, avrebbe dovuto comunque essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_6
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[...]
Dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito azionato da parte attrice e comunque rigetta la domanda la domanda attrice;
condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_6
le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro
[...]
3.500, di cui euro 3.500 per onorari delle fasi del giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, lì 2 giugno 2025.
Il Giudice
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1 marzo 2014 per garantirsi il rimborso di ogni spesa sostenuta in caso di soccombenza.
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