Articolo 339 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 338Articolo 340
Versione
6 maggio 1952
Art. 339.
(Uso della bandiera in porto)


In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste nazionali, in tutte le solennita' civili e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile; essa si alza alle otto e si ammaina al tramonto del sole.
Durante la sosta nei porti nazionali le navi mercantili alzano la gala di bandiera nelle feste nazionali e quando venga ordinato dall'autorita' marittima.
La bandiera deve essere altresi' alzata all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente