Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 884 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26/05/2007 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Cagliari, anno 2007, numero 100, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dare atto che, sulla base degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, gli stessi hanno già dato attuazione agli accordi di cui ai punti
VII, VIII e IX regolando gli aspetti patrimoniali relativi ai beni di comune proprietà e che pertanto la casa ex coniugale (sita in Selargius, via Simo
Pag. 2 di 4 Mossa n. 135) resta assegnata alla IG.ra , che ne è proprietaria Pt_2
esclusiva con gli arredi contenutivi, abitazione nella quale resta fissata la residenza anagrafica delle figlie minori nell'ambito di un affidamento condiviso con tempi paritari presso ciascun genitore.
Per_ b) Dare atto che le due figlie minori e continuano ad essere affidate Per_2
ad entrambi i genitori dai quali dovranno continuare a ricevere cure, educazione e istruzione, genitori che, congiuntamente, eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando consensualmente in particolare le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, i viaggi di svago e di studio, l'acquisto dei mezzi di locomozione, l'eventuale cambio di domicilio o residenza.
Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte disgiuntamente nei tempi trascorsi con ciascun genitore.
I genitori si impegnano a mantenere la massima collaborazione e il costante dialogo nell'interesse delle stesse figlie con l'impegno, altresì, ad agevolare il mantenimento dei loro rapporti con i rispettivi rami parentali.
c) Le figlie trascorreranno un'intera settimana presso ciascun genitore col criterio dell'alternanza; salvo diversi accordi il passaggio da un'abitazione all'altra avverrà la domenica, alle ore 19 circa.
Durante la settimana le figlie trascorreranno con l'altro genitore il giovedì dall'ora di pranzo alle ore 19 circa e, previ accordi tra genitori, eventuali altri tempi sulla base delle eIGenze delle figlie e/o genitori.
Durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno, ad anni alterni, la
Vigilia di Natale con il papà e la giornata di Natale con la mamma (dalle ore
10 del 25 dicembre sino alle ore 10 della mattina successiva).
Le festività di Capodanno ed Epifania saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, così come la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo estivo ciascun genitore terrà con sé le figlie in via esclusiva per due settimane anche non consecutive (anche in due diverse soluzioni) da concordare entro il mese di maggio anche in virtù degli impegni lavorativi delle parti.
Pag. 3 di 4 Il compleanno delle figlie verrà festeggiato insieme dai genitori ma, qualora non fosse possibile, le stesse trascorreranno la giornata del loro compleanno ad anni alterni con uno dei genitori mentre in occasione del compleanno del papà e della mamma potranno trascorrere adeguati tempi col genitore festeggiato.
I tempi stabiliti potranno essere variati previ diversi accordi, sulla base delle eIGenze delle figlie e/o delle eIGenze dei genitori che, sempre previ accordi fra loro e compatibilmente con le eIGenze scolastiche e ludiche delle figlie e proprie, potranno vederle ogni volta che lo desiderano, anche nei tempi di spettanza dell'altro genitore.
d) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento delle figlie, nei tempi di spettanza.
I genitori sosterranno, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per le figlie, scolastiche, sanitarie comprese visite specialistiche, sportive, di socializzazione e altre non prevedibili nonché le spese di abbigliamento per le figlie ed altre eventuali, il tutto da concordarsi preventivamente, salva urgenza o anche evidente necessità, concordando in linea di massima un tetto di spesa.
L'assegno unico spettante per le figlie spetterà a ciascun genitore nella misura del 50%.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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