Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 444 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, promossa
DA
, (C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Lamezia Terme, alla Piazza G. Mazzini n° 28, presso lo studio dell'avv. Alessandro Natale Missineo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
-parte appellante
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Controparte_1 C.F._1
Ciliberto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Maida (CZ) al Vico VIII° Garibaldi n° 2, giusta procura in atti
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1242/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme depositata in data 20.09.2022, non notificata.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda formulata da , ha Controparte_1
condannato essa appellante al pagamento della somma di euro 2.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
A fondamento dell'appello, parte appellante ha premesso che ha convenuto in Controparte_1
giudizio la innanzi al giudice di pace, al fine dine di ottenerne la condanna al Parte_1 risarcimento dei danni arrecati, in data 5.08.2020, da un branco di “cinghiali”, alle colture agricole
(“piante di ulivo e di frutto”) insistenti nell'appezzamento di terreno di sua proprietà sito nel comune di
1
si era limitato a dedurre di aver inutilmente chiesto il “risarcimento dei danni” alla Controparte_1
, quale Ente cui l'art. 9 della l.r. n. 14/15 attribuisce le funzioni di programmazione e Parte_1
coordinamento in materia faunistica, nonché quelle di controllo e protezione delle specie selvatiche, oltre al compito di adottare tutte le misure di competenza per evitare che la fauna selvatica provochi danni a cose o persone.
Tanto premesso, parte appellante ha dedotto la nullità della sentenza per difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice Amministrativo. Ha altresì dedotto l'erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado, peraltro carente di motivazione, per avere il giudice di pace affermato la responsabilità della in difetto di prova di un Parte_1
comportamento doloso o colposo ascrivibile all'ente, del nesso eziologico tra la condotta colposa dell'Ente e l'evento dannoso, oltre che dello stesso evento dannoso, ossia l'invasione di cinghiali e dei danni subiti, oltre che dell'assenza di responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo al proprietario del terreno.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda e, in subordine, riduzione del risarcimento nei limiti dei danni effettivamente dimostrati.
2. Si è costituito in giudizio variamente argomentando per l'infondatezza Controparte_1 dell'appello, chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 .p.c.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.11.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la remissione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. All'udienza del 21.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. In via pregiudiziale, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'appellante. La presente controversia ha infatti ad oggetto una domanda risarcitoria rientrante nella ipotesi di responsabilità aquiliana e non una specifica richiesta di indennizzo.
In materia di danni cagionati da fauna selvatica la giurisprudenza della Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Nel caso in cui il danneggiato agisca per ottenere l'integrale risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica, a prescindere dalle limitazioni imposte dalla normativa, la domanda sarà da qualificare come ordinaria azione risarcitoria e come tale appartenente
2 alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass. n. 20997/2020; Cass. n. 24466/2013; Cass. n.
9166/2006).
Inoltre, si evidenzia che anche laddove fosse stata proposta una richiesta di indennizzo, la stessa sarebbe, comunque, rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché si tratta di un indennizzo riconosciuto direttamente dalla legge e secondo parametri prefissati, rispetto alla cui liquidazione non residua potere discrezionale in capo alla P.A., per come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa. Al riguardo, si è evidenziato che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione degli indennizzi previsti dalla legge regionale ed inerenti ai danni derivanti da fauna selvatica spetta al giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi;
né rileva in senso contrario la circostanza che il potere regolamentare dell'ente disciplini le modalità per la liquidazione di un'obbligazione indennitaria che è configurata a favore del privato direttamente dalla legge (cfr. T.A.R.
Lazio n. 11422/2022; T.A.R. Lazio n. 333/2020; T.A.R. Sicilia n. 444/2017).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, peraltro pienamente condivisibile, l'eccezione di difetto della giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo deve essere quindi respinta.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità ai precedenti di questo Tribunale che hanno definito controversie analoghe (sentenze nn. 660 del 11 luglio 2024, dr.ssa T. Godini;
n. 258 del
18 marzo 2024, dott.ssa n. 60 del 23 gennaio 2024, dott. ; n. 279 del 17 aprile 2023, Per_1 Per_2
dott.ssa n. 1034 del 20 dicembre 2022, dott. ; n. 845 del 24 ottobre 2022, dott. Per_1 Per_2
, prodotte da parte appellante e che si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Per_2
Occorre premettere che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) -
e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici, secondo il più recente e ormai prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020) il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica deve essere individuato nell'art.2052 del c.c..
Al riguardo, si è infatti evidenziato come i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque,
3 sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta Pt_1
del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi
(tra le molte conformi, Cass. 7969/2020; Cass. 9469/2021; Cass. 10107/2022).
L'ipotesi di responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2052 c.c. non esonera comunque la parte attrice dal fornire la prova del fatto storico da cui deriva l'evento dannoso e del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, oltre che la prova del cd. danno - conseguenza, ossia dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali, che ne sono derivati.
Nel caso di specie, il giudice di pace ha accolto la domanda risarcitoria formulata da Controparte_1 fondando il proprio convincimento sulla dichiarazione resa dall'unico testimone escusso, TE
, ingegnere ambientale, che su incarico dell'attore ha eseguito il sopralluogo nell'immediatezza
[...]
del fatto dannoso ed ha stimato il danno che i cinghiali avrebbero cagionato al terreno di proprietà dell'attore ed alle culture nello stesso insistenti. In particolare, il testimone, all'udienza del 10.05.2022, dopo aver genericamente confermato i capitoli di prova, ha dichiarato che di aver rinvenuto sul terreno oggettive tracce dei cinghiali, riconoscibili dalla tipiche caratteristiche delle impronte e delle tracce fisiologiche. Ha quindi dichiarato che il terreno risultava molto danneggiato, in particolare numerose piante di ulivo, alcuni dei quali gravemente scavati sino alle radici. Ha quindi confermato la perizia redatta in relazione alla stima dei danni.
La dichiarazione testimoniale, così come la perizia di parte e le rappresentazioni fotografiche alla stessa allegate, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, se consentono di ritenere provata la presenza di cinghiali sul terreno e la causazione di danni alle piante di ulivo, risultano però inidonei e insufficienti a dimostrare il concreto pregiudizio subito dall'attore e il nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale.
Infatti, la stima del danno effettuata dal consulente di parte risulta basata su criteri generici, astratti e meramente ipotetici, in difetto di concreti riscontri oggettivi.
4 Il consulente di parte, infatti, si è limitato a dichiarare che nel fondo di proprietà dell'attore sono presenti piante da frutto, dodici delle quali danneggiate. Tuttavia, non vi è alcuna specificazione della tipologia di frutto e dei danni che avrebbero riportato. Quanto alle piante di ulivo, non vi è alcuna indicazione del numero preciso di piante danneggiate, con specificazione del numero di piante che avrebbero riportato danni anche alle radici. Non vi è alcuna specificazione del numero di piante danneggiate in misura tale da comportare la totale perdita dei futuri frutti. Anche in relazione al danno alla recinzione, non sono specificate la misura della recinzione danneggiata ed i costi necessari per il rispristino.
Alcun elemento probatorio può trarsi dalle riproduzioni fotografiche allegate alla perizia, che raffigurano piccole parti di terreno e di piante.
La documentazione prodotta e l'istruttoria espletata non consentono, dunque, di ritenere assolto da parte dell'attore l'onere di dimostrare i concreti pregiudizi economici conseguenti al fatto dell'animale e la loro quantificazione.
Deve al riguardo evidenziarsi che la mancanza di riscontri oggettivi dei concreti pregiudizi subiti non consente neppure di pervenire alla liquidazione equitativa del danno, che postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza del pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (a titolo esemplificativo, Cass. civ. sez. III, 12/04/2023, n.9744).
Nel caso di specie, dunque, il quadro probatorio offerto da parte attorea è inidoneo a dimostrare i concreti pregiudizi subiti dall'attore, sotto il profilo dell'an e del relativo quantum.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve quindi ritenersi che parte attorea non abbia assolto all'onere della prova sulla medesima gravante e, conseguentemente, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
L'appello proposto deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda spiegata da deve essere rigettata. Controparte_1
Quanto alla domanda di restituzione delle eventuali somme corrisposte allo stesso appellato in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo, formulata in corso di giudizio da parte appellante, deve ricordarsi che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la domanda di rimborso deve essere formulata, a pena di 'decadenza', con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle
5 conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. ord. n. 7144/2021; Cass. n. 12011/2002; n. 11244/2003; n. 12905/2004; n.
16152/2010; n. 17227/2012; n. 1324/2016; n. 2292/2018).
Nel caso di specie, la domanda restitutoria è stata formulata in corso di causa sull'assunto dell'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado. La domanda di restituzione svolta dalla è Parte_1 quindi ammissibile, pur in difetto di prova dell'eseguito pagamento.
Ne consegue l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado di restituire alla parte appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza, essendo venuto meno il titolo del pagamento. La restituzione dovrà includere anche gli accessori, come le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restituito in integrum e di ripristino della situazione precedente (vedi Cass. civ. n. 11491/2012). Trattandosi poi, di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (Cass. civ. n.
21699/2011).
5. Quanto alle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) a nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass.
n. 23226/2013). Considerato che l'appello è stato accolto e la domanda attorea rigettata per difetto di prova sotto il profilo del pregiudizio subito, in relazione al quale non rileva il mutamento della giurisprudenza sulla qualificazione giuridica della responsabilità per i danni da fauna selvatica, le spese devono essere poste a carico dell'appellato, soccombente, per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese sono quindi liquidate, come da dispositivo, sulla base del DM 117/2018 per il primo grado di giudizio e del DM 147/2022 per il giudizio di appello, con riduzione alla metà per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e, per il presente giudizio di appello, con esclusione delle spese relative alla fase di trattazione e istruttoria, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata per tale fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul gravame in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata in primo grado da;
Controparte_1
6 2) condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente dalla versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data Parte_1
del pagamento fino al soddisfo;
3) condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite, liquidate on complessivi euro 671,00 per il primo grado di giudizio ed euro 852,00 per il presente giudizio di appello, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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