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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2119/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2119/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 7-5-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. Parte_1 fiscale , nato a [...] il [...], anche C.F._1 quale titolare della ditta individuale Internet Point di Fiengo
Francesco, elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n.
323, presso lo studio dell'Avv. Dario Brin
Appellante
E
Controparte_1
– sede di Napoli, (C.F.
[...]
in persona del l.r.p.t. con sede in Napoli, via P.IVA_1
Vespucci n. 168 ope legis rapp.to e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici domicilia alla via
A. Diaz, 11 (fax 0814979313; pec:
Email_1
Appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 legge 689/1981 del 30-7-2018 l'odierno appellante si opponeva all'ordinanza - ingiunzione prot. n.
50907 del 25.6.2018, con cui l'
[...]
– sede di Controparte_1
Napoli aveva ingiunto all'opponente medesimo di pagare
€28.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Con sentenza n. 2775/2021, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso, condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite, ritenendo integrato il presupposto della sanzione di cui all'art. 110 TULPS.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello il sig.
, contestando le conclusioni del giudice di prime cure e Pt_1 chiedendo: “annullare la sentenza del Tribunale di Napoli, 10
Sez., n. 2775/2021 del 22.03.2021, resa nel giudizio ivi distinto con R.G. n. 22662/18; annullare per l'effetto l'ordinanza – ingiunzione gravata in primo grado;
in via subordinata, annullare l'ordinanza gravata in parte qua ha fondato la propria potestà sanzionatoria sul possesso di apparecchi ex art. 110 comma 6 lett. A) regolarmente autorizzati e per l'effetto CP_2 rideterminare la sanzione (Cfr. Cass. Civ., sez. II , 23/02/2021 ,
n. 4844)”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7-5-25, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante, affermando che gli elementi raccolti dai Carabinieri e posti a fondamento della ordinanza – ingiunzione de qua, dovevano ritenersi idonei a dimostrare che nel locale dell'ingiunto venisse effettivamente posta in essere con regolarità l'attività di raccolta di scommesse, rendendo necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 88 e legittimando l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 110.
In particolare, il primo Giudice ha affermato che: “…tramite la documentazione prodotta al momento della costituzione in giudizio, l'opposta ha dimostrato che il praticava l'attività Pt_1 di raccolta di scommesse in assenza della licenza prevista dall'art. 88 TULPS. Dalla comunicazione di notizia di reato, inviata dai Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, si evince che all'interno dell'esercizio commerciale fu rinvenuto materiale idoneo a provare la raccolta di scommesse on line «mediante attivazioni di conti gioco “TX
BE”, società di scommesse che sulla base di uno scontrino rinvenuto all'interno del locale [..] risultava di matrice austriaca» (doc. 5 opposta). In particolare, nella suddetta comunicazione, i militari evidenziano che all'interno del locale vi erano: - «persone intente ad effettuare “puntate” sui terminali in uso»; - “una stampante per scontrini di scommesse”; - “fogli attestanti quotazioni e classifiche sportive” (ancora doc. 5). Ciò posto, va evidenziato in punto di diritto che, in base al disposto dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS, l'autorizzazione ex art. 86 TULPS non è sufficiente, quando gli apparecchi e congegni di gioco previsti dall'art. 110, comma 6, sono installati in locali in cui si pratica la raccolta di scommesse. In tal caso, è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 88, in mancanza della quale si compie l'illecito delineato dalla lett. f- bis), che punisce, tra le altre condotte, quelle consistenti nel consentire l'uso dei congegni di gioco in locali aperti al pubblico
“non muniti delle prescritte autorizzazioni”… “in buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS”. Da quanto precede deriva l'irrilevanza del possesso da parte del dell'autorizzazione ex art. 86 TULPS. La Pt_1 raccolta di scommesse all'interno del suo esercizio commerciale rendeva necessaria l'autorizzazione ex art. 88 TULPS. La mancanza di detta autorizzazione integra l'illecito previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), posto che i congegni di gioco si trovavano in un luogo aperto al pubblico non munito delle prescritte autorizzazioni…il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della L. n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre,
è ammissibile la motivazione "per relationem". Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione è sufficientemente motivata, in quanto indica con precisione le ragioni alla base della sanzione e descrive la condotta ritenuta illecita. Infine, va respinto il motivo che fa leva sulla presunta buona fede del . Il Pt_1 materiale rinvenuto dai Carabinieri dimostra che l'opponente era parte attiva della raccolta di scommesse, che non può quindi essere considerata un'iniziativa degli avventori dell'internet point, eseguita all'insaputa del gestore”.
Col primo motivo l'odierno appellante censura sotto un primo profilo la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe “sostanzialmente modificato, integrandolo, il contenuto della motivazione della ordinanza ingiunzione gravata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”, affermando “la necessità anche dell'autorizzazione ex articolo 88 TULPS”, deducendo al riguardo che: “il ragionamento del Giudice di primo grado è errato, in quanto i succitati apparecchi, proprio in quanto rientranti nella tipologia 110 comma 6 lett. A TULPS e siti in una sala da gioco munita di idonea autorizzazione ex art. 86 TULPS (il cui possesso non è mai stato contestato dall'Autorità né prima dai carabinieri) non richiedevano il possesso anche della licenza ex art 88, la quale è richiesta unicamente per l'esercizio delle sommesse.
La motivazione del Tribunale di Napoli, secondo cui la sanzione
(e dunque anche l'importo della stessa) è legittima per il solo fatto che venissero esercitate scommesse nel locale del , Pt_1 non trova alcuna corrispondenza in quanto stabilito dall'art. 110 comma 9, f bis) TULPS, il quale, appunto, commisura la sanzione (variabile da € 1.500 ad € 15.000) alla distribuzione, installazione ovvero utilizzo di apparecchi (anch'essi elencati nell'art. 110 TULPS) in luoghi non autorizzati alla detta installazione, a nulla rilevando se in siffatti luoghi venga esercitato tutt'altro tipo di attività, come quella di raccolta scommesse, che è stata erroneamente ritenuta dirimente dal
Tribunale”.
Aggiunge l'appellante che “la circostanza per cui il non Pt_1 necessitasse per gli apparecchi dallo stesso detenuti (AWP di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) TULPS) dell'autorizzazione ex art. 88 è confermata anche dal fatto che, in sede di sopralluogo da parte delle Autorità procedenti, si è registrata l'assoluta carenza di contestazioni con riguardo alle apparecchiature elettroniche de quibus, come si evince dal verbale dei
Carabinieri della Tenenza di Ercolano prot. N. 335 del
26.10.2013”.
Con un secondo profilo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato che, “se l'elemento dirimente della controversia era non tanto da individuare nel possesso dell'autorizzazione ex art. 86 (ritenuto
“irrilevante” dal Tribunale a pag. 3 della sentenza gravata) bensì nell'attività di raccolta scommesse, la mancanza della sopra citata autorizzazione avrebbe, a tutto voler concedere, determinato l'applicazione della sopra citata sanzione di cui all'art. 4 comma 1 della Legge n. 401/1989, la cui cornice edittale prevede un minimo dell'importo della sanzione di € 500 piuttosto che di € 1.500 così come previsto dalla normativa concretamente applicata dall'Amministrazione”.
Il primo profilo del motivo in esame è infondato, con assorbimento del secondo.
Infatti, la interpretazione fornita dall'appellante alla suindicata norma (art. 110, comma 9, lett. f-bis TULPS) deve ritenersi non condivisibile.
Invero, ai sensi dalla norma in esame: “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.
Dunque, la detta norma prevede la irrogazione della sanzione de qua nei confronti di chi abbia consentito l'uso dei suddetti apparecchi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non aventi le prescritte autorizzazioni, riferendosi, quindi, alla mancanza di qualunque tipo di autorizzazione prescritta dalla legge (articoli 86 o 88: cfr. art. 110 comma 3) in relazione ai suddetti luoghi e quindi anche di quella prescritta nel caso in cui negli stessi si pratichi la raccolta di scommesse e non alla sola mancanza della autorizzazione prescritta per la installazione degli apparecchi elencati nell'art. 110 TULPS. Del resto, questa è la interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza della Cassazione.
In particolare, è stato affermato che l'art. 86, comma 1, del
T.U.L.P.S. prevede la licenza di polizia per l'apertura di una serie di esercizi commerciali, tra cui anche i bar, gli esercizi di vendita al minuto di vino ed altre bevande anche non alcoliche e le sale pubbliche adibite ai giochi leciti.
Il quarto comma prevede, invece, che la licenza di polizia sia necessaria, relativamente agli apparecchi e ai congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S., per la loro produzione o importazione (lettera a), per la loro distribuzione e gestione
(lettera b) e per la loro installazione in locali commerciali diversi da quelli già in possesso di licenza di polizia di cui al primo comma (lettera c).
L'art. 88 del T.U.L.P.S. prevede, invece, che la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di CP_3 organizzazione e gestione delle scommesse nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
La norma si riferisce, dunque, alla licenza di esercizio delle scommesse, che è diversa da quella prevista per l'apertura di locali pubblici o aperti al pubblico.
Ne deriva che il possesso della licenza di cui all'art. 86 del
T.U.L.P.S. non è sufficiente per installare in detto locale apparati di accettazione di scommesse, essendo necessaria anche l'ulteriore licenza prevista, per tale ultima specifica attività, dall'art. 88 del T.U.L.P.S. (Cass. n. 8694 del 28 marzo
2023).
Dunque, in base al disposto dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS, l'autorizzazione ex art. 86 TULPS non è sufficiente, quando gli apparecchi e congegni di gioco previsti dall'art. 110, comma 6, siano installati in locali in cui si pratica la raccolta di scommesse.
In tal caso, è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 88, in mancanza della quale si compie l'illecito delineato dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis TULPS.
Invero, i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse
(Cass. n. 7855 del 10/03/2022).
Col secondo motivo, l'appellante censura la gravata pronuncia per “Error in iudicando - Sul difetto di motivazione della sentenza impugnata - Violazione di legge (art. 3 della L.
241/90; artt. 86, 88 e 110 TULPS). Completo difetto di istruttoria e di motivazione in riferimento all'attività di scommesse”, deducendo che l'inciso leggibile nel provvedimento gravato - “Visto che dal verbale elevato dalla
Legione Carabinier Tenenza Ercolano sopra precisato CP_1 risulta che all'interno dell'esercizio “Internet Point” venivano effettuate scommesse on line e la mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS” – è del tutto inidoneo ad integrare l'elemento oggettivo di cui all'art. 110 comma 9 lett. F bis, in quanto vi sono stati unicamente elementi presuntivi dell'effettuazione di scommesse nei luoghi di causa”.
Il motivo è infondato.
Infatti, nel caso di specie, all'interno dell'esercizio commerciale fu rinvenuto da parte dei militari materiale ritenuto dai medesimi idoneo a provare la raccolta di scommesse on line
«mediante attivazioni di conti gioco “TX BE”, società di scommesse che, sulla base di uno scontrino rinvenuto all'interno del locale [..], risultava di matrice austriaca».
In particolare, nel relativo verbale (agli atti) i militari evidenziano che all'interno del locale vi erano: - «persone intente ad effettuare “puntate” sui terminali in uso»; “una stampante per scontrini di scommesse”; - “fogli attestanti quotazioni e classifiche sportive” .
Orbene, si rileva in punto di diritto si rileva che "... Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. n si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza
14 dicembre 2022, n. 36573).
Nel caso di specie, la parte appellante non ha specificamente contestato, anche eventualmente con querela di falso: il fatto che sia stato rinvenuto presso il locale de quo uno
“scontrino attestante una scommessa effettuata” (cfr. verbale di sequestro, agli atti); il fatto che siano state rinvenute presso il locale de quo
“persone intente ad effettuare puntate”; il fatto che era rinvenuta nel locale de quo la piattaforma per scommesse sportive TX BE .
L'appellante ha dedotto soltanto che: la piattaforma TX BE nasce al precipuo scopo di informare gli appassionati dei risultati sportivi più rilevanti, non avendo come principale funzione la raccolta scommesse;
non risulta se le scommesse on line sarebbero state effettuate sulla postazione principale situata sul bancone degli operatori o su uno dei singoli PC messi a disposizione dei clienti;
non risulta se il ovvero dipendenti del ricorrente fossero Pt_1 impiegati nel raccogliere scommesse e digitarle sulle piattaforme internet. le persone intente ad effettuare puntate non sono state identificate, che tipo di puntate hanno effettuato, su quali terminali, su quale sito, se autonomamente ovvero se vi erano addetti che raccoglievano siffatte puntate.
Dunque, appare evidente che tali elementi evidenziati dall'appellante non sono tali da poter dimostrare una intrinseca inattendibilità degli elementi presuntivi acquisiti dai C.C., come sopra valutati dai medesimi militari e nella ordinanza – ingiunzione de qua o comunque tali da evidenziare un loro contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Col terzo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza per
“Violazione di legge (artt. 86, 88 e 110 TULPS;
art. 3 L. 241/90; art. 18 L. 689/1981). Difetto di istruttoria e di motivazione”, deducendo sotto un primo profilo che “sarebbe riduttivo ritenere che l'onere di motivare adeguatamente il provvedimento sanzionatorio sia integrato per la sola circostanza di aver reso conoscibile le ragioni alla base della decisione”.
Tale profilo deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto assolutamente generico, in quanto l'appellante non deduce alcuna ragione giuridica per la quale non sarebbe sufficiente una motivazione di una ordinanza – ingiunzione che abbia reso conoscibile le ragioni alla base della decisione.
Con un secondo profilo, la parte impugnante deduce che “con l'ordinanza ingiunzione l' si è limitata a rilevare che “Visti CP_4 gli atti pervenuti e valutati che dagli stessi risulta evidente che l'allestimento della sala giochi di cui trattasi è finalizzato alla raccolta di scommesse e, pertanto, le motivazioni giustificative addotte non si prestano ad essere accolte”; senza però prendere in alcun modo posizione sulla circostanza per cui non vi è una diretta rilevanza tra l'esercizio dell'attività di scommesse ed il possesso – regolarmente autorizzato ex art. 86
TULPS – degli AWP oggetto di contestazione su cui è stata peraltro concretamente commisurata la sanzione economica imposta. La inadeguata considerazione delle osservazioni rese dal privato in sede amministrativa potrà viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione”.
Tale profilo è infondato.
Infatti, deve rilevarsi nella presente sede di merito come l' CP_4 abbia dato atto di aver esaminato le dette osservazioni sollevate dalla odierna appellante nonché deve ritenersi che la medesima le abbia ritenute, però, irrilevanti, in quanto di fatto assorbite dal prevalente rilievo secondo cui “l'allestimento della sala giochi di cui trattasi è finalizzato alla raccolta di scommesse”.
Col quarto motivo, l'impugnante censura la gravata sentenza per “Error in iudicando –”, deducendo che “al momento dell'accertamento sui luoghi di causa il medesimo non era nemmeno presente nell'esercizio commerciale, con la conseguenza che non poteva di sicuro sapere se qualche cliente si fosse collegato su piattaforme on line al fine di effettuare scommesse. Inoltre, non vi è nessuna prova da cui possa desumersi che il PC principale fosse adibito alla raccolta di scommesse ovvero che vi fossero addetti che il sig. Pt_1 aveva specificamente impiegato a raccogliere scommesse ovvero ad effettuare puntate. E' chiaro che l'odierno ricorrente in appello non poteva essere a conoscenza – soprattutto in un momento in cui non era nemmeno in loco – di quali attività venivano svolte dagli avventori nel proprio locale, considerando peraltro che gli stessi avevano la possibilità di collegarsi direttamente ed autonomamente alla rete”.
Il motivo è infondato.
Infatti, ai sensi della norma sanzionatoria de qua, è sufficiente, ai fini della sua violazione, che il trasgressore abbia organizzato i mezzi per consentire l'attività di esercizio di scommesse.
Dunque, si rileva che i C.C. hanno incontestatamente rinvenuto nel detto locale uno scontrino attestante una scommessa effettuata e la piattaforma TX BE per scommesse sportive, oltre ad una stampante normalmente utilizzata per scontrini di scommesse, elementi questi che, valutati in modo complessivamente unitario, dimostrano che il locale del Pt_1 era organizzato proprio per consentire agli avventori di effettuare scommesse sportive, per cui deve senz'altro ritenersi integrato in relazione alla condotta del l'elemento Pt_1 soggettivo della fattispecie sanzionata dalla suddetta norma.
Dunque, l'appello esame deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2775/2021 del Tribunale di Napoli, proposto da
con atto notificato ad Parte_1 [...] Controparte_1
– sede di Napoli, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 3-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 2119/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2119/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 7-5-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. Parte_1 fiscale , nato a [...] il [...], anche C.F._1 quale titolare della ditta individuale Internet Point di Fiengo
Francesco, elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n.
323, presso lo studio dell'Avv. Dario Brin
Appellante
E
Controparte_1
– sede di Napoli, (C.F.
[...]
in persona del l.r.p.t. con sede in Napoli, via P.IVA_1
Vespucci n. 168 ope legis rapp.to e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici domicilia alla via
A. Diaz, 11 (fax 0814979313; pec:
Email_1
Appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 legge 689/1981 del 30-7-2018 l'odierno appellante si opponeva all'ordinanza - ingiunzione prot. n.
50907 del 25.6.2018, con cui l'
[...]
– sede di Controparte_1
Napoli aveva ingiunto all'opponente medesimo di pagare
€28.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Con sentenza n. 2775/2021, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso, condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite, ritenendo integrato il presupposto della sanzione di cui all'art. 110 TULPS.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello il sig.
, contestando le conclusioni del giudice di prime cure e Pt_1 chiedendo: “annullare la sentenza del Tribunale di Napoli, 10
Sez., n. 2775/2021 del 22.03.2021, resa nel giudizio ivi distinto con R.G. n. 22662/18; annullare per l'effetto l'ordinanza – ingiunzione gravata in primo grado;
in via subordinata, annullare l'ordinanza gravata in parte qua ha fondato la propria potestà sanzionatoria sul possesso di apparecchi ex art. 110 comma 6 lett. A) regolarmente autorizzati e per l'effetto CP_2 rideterminare la sanzione (Cfr. Cass. Civ., sez. II , 23/02/2021 ,
n. 4844)”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7-5-25, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante, affermando che gli elementi raccolti dai Carabinieri e posti a fondamento della ordinanza – ingiunzione de qua, dovevano ritenersi idonei a dimostrare che nel locale dell'ingiunto venisse effettivamente posta in essere con regolarità l'attività di raccolta di scommesse, rendendo necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 88 e legittimando l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 110.
In particolare, il primo Giudice ha affermato che: “…tramite la documentazione prodotta al momento della costituzione in giudizio, l'opposta ha dimostrato che il praticava l'attività Pt_1 di raccolta di scommesse in assenza della licenza prevista dall'art. 88 TULPS. Dalla comunicazione di notizia di reato, inviata dai Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, si evince che all'interno dell'esercizio commerciale fu rinvenuto materiale idoneo a provare la raccolta di scommesse on line «mediante attivazioni di conti gioco “TX
BE”, società di scommesse che sulla base di uno scontrino rinvenuto all'interno del locale [..] risultava di matrice austriaca» (doc. 5 opposta). In particolare, nella suddetta comunicazione, i militari evidenziano che all'interno del locale vi erano: - «persone intente ad effettuare “puntate” sui terminali in uso»; - “una stampante per scontrini di scommesse”; - “fogli attestanti quotazioni e classifiche sportive” (ancora doc. 5). Ciò posto, va evidenziato in punto di diritto che, in base al disposto dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS, l'autorizzazione ex art. 86 TULPS non è sufficiente, quando gli apparecchi e congegni di gioco previsti dall'art. 110, comma 6, sono installati in locali in cui si pratica la raccolta di scommesse. In tal caso, è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 88, in mancanza della quale si compie l'illecito delineato dalla lett. f- bis), che punisce, tra le altre condotte, quelle consistenti nel consentire l'uso dei congegni di gioco in locali aperti al pubblico
“non muniti delle prescritte autorizzazioni”… “in buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS”. Da quanto precede deriva l'irrilevanza del possesso da parte del dell'autorizzazione ex art. 86 TULPS. La Pt_1 raccolta di scommesse all'interno del suo esercizio commerciale rendeva necessaria l'autorizzazione ex art. 88 TULPS. La mancanza di detta autorizzazione integra l'illecito previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), posto che i congegni di gioco si trovavano in un luogo aperto al pubblico non munito delle prescritte autorizzazioni…il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della L. n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre,
è ammissibile la motivazione "per relationem". Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione è sufficientemente motivata, in quanto indica con precisione le ragioni alla base della sanzione e descrive la condotta ritenuta illecita. Infine, va respinto il motivo che fa leva sulla presunta buona fede del . Il Pt_1 materiale rinvenuto dai Carabinieri dimostra che l'opponente era parte attiva della raccolta di scommesse, che non può quindi essere considerata un'iniziativa degli avventori dell'internet point, eseguita all'insaputa del gestore”.
Col primo motivo l'odierno appellante censura sotto un primo profilo la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe “sostanzialmente modificato, integrandolo, il contenuto della motivazione della ordinanza ingiunzione gravata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”, affermando “la necessità anche dell'autorizzazione ex articolo 88 TULPS”, deducendo al riguardo che: “il ragionamento del Giudice di primo grado è errato, in quanto i succitati apparecchi, proprio in quanto rientranti nella tipologia 110 comma 6 lett. A TULPS e siti in una sala da gioco munita di idonea autorizzazione ex art. 86 TULPS (il cui possesso non è mai stato contestato dall'Autorità né prima dai carabinieri) non richiedevano il possesso anche della licenza ex art 88, la quale è richiesta unicamente per l'esercizio delle sommesse.
La motivazione del Tribunale di Napoli, secondo cui la sanzione
(e dunque anche l'importo della stessa) è legittima per il solo fatto che venissero esercitate scommesse nel locale del , Pt_1 non trova alcuna corrispondenza in quanto stabilito dall'art. 110 comma 9, f bis) TULPS, il quale, appunto, commisura la sanzione (variabile da € 1.500 ad € 15.000) alla distribuzione, installazione ovvero utilizzo di apparecchi (anch'essi elencati nell'art. 110 TULPS) in luoghi non autorizzati alla detta installazione, a nulla rilevando se in siffatti luoghi venga esercitato tutt'altro tipo di attività, come quella di raccolta scommesse, che è stata erroneamente ritenuta dirimente dal
Tribunale”.
Aggiunge l'appellante che “la circostanza per cui il non Pt_1 necessitasse per gli apparecchi dallo stesso detenuti (AWP di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) TULPS) dell'autorizzazione ex art. 88 è confermata anche dal fatto che, in sede di sopralluogo da parte delle Autorità procedenti, si è registrata l'assoluta carenza di contestazioni con riguardo alle apparecchiature elettroniche de quibus, come si evince dal verbale dei
Carabinieri della Tenenza di Ercolano prot. N. 335 del
26.10.2013”.
Con un secondo profilo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato che, “se l'elemento dirimente della controversia era non tanto da individuare nel possesso dell'autorizzazione ex art. 86 (ritenuto
“irrilevante” dal Tribunale a pag. 3 della sentenza gravata) bensì nell'attività di raccolta scommesse, la mancanza della sopra citata autorizzazione avrebbe, a tutto voler concedere, determinato l'applicazione della sopra citata sanzione di cui all'art. 4 comma 1 della Legge n. 401/1989, la cui cornice edittale prevede un minimo dell'importo della sanzione di € 500 piuttosto che di € 1.500 così come previsto dalla normativa concretamente applicata dall'Amministrazione”.
Il primo profilo del motivo in esame è infondato, con assorbimento del secondo.
Infatti, la interpretazione fornita dall'appellante alla suindicata norma (art. 110, comma 9, lett. f-bis TULPS) deve ritenersi non condivisibile.
Invero, ai sensi dalla norma in esame: “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.
Dunque, la detta norma prevede la irrogazione della sanzione de qua nei confronti di chi abbia consentito l'uso dei suddetti apparecchi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non aventi le prescritte autorizzazioni, riferendosi, quindi, alla mancanza di qualunque tipo di autorizzazione prescritta dalla legge (articoli 86 o 88: cfr. art. 110 comma 3) in relazione ai suddetti luoghi e quindi anche di quella prescritta nel caso in cui negli stessi si pratichi la raccolta di scommesse e non alla sola mancanza della autorizzazione prescritta per la installazione degli apparecchi elencati nell'art. 110 TULPS. Del resto, questa è la interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza della Cassazione.
In particolare, è stato affermato che l'art. 86, comma 1, del
T.U.L.P.S. prevede la licenza di polizia per l'apertura di una serie di esercizi commerciali, tra cui anche i bar, gli esercizi di vendita al minuto di vino ed altre bevande anche non alcoliche e le sale pubbliche adibite ai giochi leciti.
Il quarto comma prevede, invece, che la licenza di polizia sia necessaria, relativamente agli apparecchi e ai congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S., per la loro produzione o importazione (lettera a), per la loro distribuzione e gestione
(lettera b) e per la loro installazione in locali commerciali diversi da quelli già in possesso di licenza di polizia di cui al primo comma (lettera c).
L'art. 88 del T.U.L.P.S. prevede, invece, che la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di CP_3 organizzazione e gestione delle scommesse nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
La norma si riferisce, dunque, alla licenza di esercizio delle scommesse, che è diversa da quella prevista per l'apertura di locali pubblici o aperti al pubblico.
Ne deriva che il possesso della licenza di cui all'art. 86 del
T.U.L.P.S. non è sufficiente per installare in detto locale apparati di accettazione di scommesse, essendo necessaria anche l'ulteriore licenza prevista, per tale ultima specifica attività, dall'art. 88 del T.U.L.P.S. (Cass. n. 8694 del 28 marzo
2023).
Dunque, in base al disposto dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS, l'autorizzazione ex art. 86 TULPS non è sufficiente, quando gli apparecchi e congegni di gioco previsti dall'art. 110, comma 6, siano installati in locali in cui si pratica la raccolta di scommesse.
In tal caso, è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 88, in mancanza della quale si compie l'illecito delineato dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis TULPS.
Invero, i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse
(Cass. n. 7855 del 10/03/2022).
Col secondo motivo, l'appellante censura la gravata pronuncia per “Error in iudicando - Sul difetto di motivazione della sentenza impugnata - Violazione di legge (art. 3 della L.
241/90; artt. 86, 88 e 110 TULPS). Completo difetto di istruttoria e di motivazione in riferimento all'attività di scommesse”, deducendo che l'inciso leggibile nel provvedimento gravato - “Visto che dal verbale elevato dalla
Legione Carabinier Tenenza Ercolano sopra precisato CP_1 risulta che all'interno dell'esercizio “Internet Point” venivano effettuate scommesse on line e la mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS” – è del tutto inidoneo ad integrare l'elemento oggettivo di cui all'art. 110 comma 9 lett. F bis, in quanto vi sono stati unicamente elementi presuntivi dell'effettuazione di scommesse nei luoghi di causa”.
Il motivo è infondato.
Infatti, nel caso di specie, all'interno dell'esercizio commerciale fu rinvenuto da parte dei militari materiale ritenuto dai medesimi idoneo a provare la raccolta di scommesse on line
«mediante attivazioni di conti gioco “TX BE”, società di scommesse che, sulla base di uno scontrino rinvenuto all'interno del locale [..], risultava di matrice austriaca».
In particolare, nel relativo verbale (agli atti) i militari evidenziano che all'interno del locale vi erano: - «persone intente ad effettuare “puntate” sui terminali in uso»; “una stampante per scontrini di scommesse”; - “fogli attestanti quotazioni e classifiche sportive” .
Orbene, si rileva in punto di diritto si rileva che "... Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. n si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza
14 dicembre 2022, n. 36573).
Nel caso di specie, la parte appellante non ha specificamente contestato, anche eventualmente con querela di falso: il fatto che sia stato rinvenuto presso il locale de quo uno
“scontrino attestante una scommessa effettuata” (cfr. verbale di sequestro, agli atti); il fatto che siano state rinvenute presso il locale de quo
“persone intente ad effettuare puntate”; il fatto che era rinvenuta nel locale de quo la piattaforma per scommesse sportive TX BE .
L'appellante ha dedotto soltanto che: la piattaforma TX BE nasce al precipuo scopo di informare gli appassionati dei risultati sportivi più rilevanti, non avendo come principale funzione la raccolta scommesse;
non risulta se le scommesse on line sarebbero state effettuate sulla postazione principale situata sul bancone degli operatori o su uno dei singoli PC messi a disposizione dei clienti;
non risulta se il ovvero dipendenti del ricorrente fossero Pt_1 impiegati nel raccogliere scommesse e digitarle sulle piattaforme internet. le persone intente ad effettuare puntate non sono state identificate, che tipo di puntate hanno effettuato, su quali terminali, su quale sito, se autonomamente ovvero se vi erano addetti che raccoglievano siffatte puntate.
Dunque, appare evidente che tali elementi evidenziati dall'appellante non sono tali da poter dimostrare una intrinseca inattendibilità degli elementi presuntivi acquisiti dai C.C., come sopra valutati dai medesimi militari e nella ordinanza – ingiunzione de qua o comunque tali da evidenziare un loro contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Col terzo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza per
“Violazione di legge (artt. 86, 88 e 110 TULPS;
art. 3 L. 241/90; art. 18 L. 689/1981). Difetto di istruttoria e di motivazione”, deducendo sotto un primo profilo che “sarebbe riduttivo ritenere che l'onere di motivare adeguatamente il provvedimento sanzionatorio sia integrato per la sola circostanza di aver reso conoscibile le ragioni alla base della decisione”.
Tale profilo deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto assolutamente generico, in quanto l'appellante non deduce alcuna ragione giuridica per la quale non sarebbe sufficiente una motivazione di una ordinanza – ingiunzione che abbia reso conoscibile le ragioni alla base della decisione.
Con un secondo profilo, la parte impugnante deduce che “con l'ordinanza ingiunzione l' si è limitata a rilevare che “Visti CP_4 gli atti pervenuti e valutati che dagli stessi risulta evidente che l'allestimento della sala giochi di cui trattasi è finalizzato alla raccolta di scommesse e, pertanto, le motivazioni giustificative addotte non si prestano ad essere accolte”; senza però prendere in alcun modo posizione sulla circostanza per cui non vi è una diretta rilevanza tra l'esercizio dell'attività di scommesse ed il possesso – regolarmente autorizzato ex art. 86
TULPS – degli AWP oggetto di contestazione su cui è stata peraltro concretamente commisurata la sanzione economica imposta. La inadeguata considerazione delle osservazioni rese dal privato in sede amministrativa potrà viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione”.
Tale profilo è infondato.
Infatti, deve rilevarsi nella presente sede di merito come l' CP_4 abbia dato atto di aver esaminato le dette osservazioni sollevate dalla odierna appellante nonché deve ritenersi che la medesima le abbia ritenute, però, irrilevanti, in quanto di fatto assorbite dal prevalente rilievo secondo cui “l'allestimento della sala giochi di cui trattasi è finalizzato alla raccolta di scommesse”.
Col quarto motivo, l'impugnante censura la gravata sentenza per “Error in iudicando –”, deducendo che “al momento dell'accertamento sui luoghi di causa il medesimo non era nemmeno presente nell'esercizio commerciale, con la conseguenza che non poteva di sicuro sapere se qualche cliente si fosse collegato su piattaforme on line al fine di effettuare scommesse. Inoltre, non vi è nessuna prova da cui possa desumersi che il PC principale fosse adibito alla raccolta di scommesse ovvero che vi fossero addetti che il sig. Pt_1 aveva specificamente impiegato a raccogliere scommesse ovvero ad effettuare puntate. E' chiaro che l'odierno ricorrente in appello non poteva essere a conoscenza – soprattutto in un momento in cui non era nemmeno in loco – di quali attività venivano svolte dagli avventori nel proprio locale, considerando peraltro che gli stessi avevano la possibilità di collegarsi direttamente ed autonomamente alla rete”.
Il motivo è infondato.
Infatti, ai sensi della norma sanzionatoria de qua, è sufficiente, ai fini della sua violazione, che il trasgressore abbia organizzato i mezzi per consentire l'attività di esercizio di scommesse.
Dunque, si rileva che i C.C. hanno incontestatamente rinvenuto nel detto locale uno scontrino attestante una scommessa effettuata e la piattaforma TX BE per scommesse sportive, oltre ad una stampante normalmente utilizzata per scontrini di scommesse, elementi questi che, valutati in modo complessivamente unitario, dimostrano che il locale del Pt_1 era organizzato proprio per consentire agli avventori di effettuare scommesse sportive, per cui deve senz'altro ritenersi integrato in relazione alla condotta del l'elemento Pt_1 soggettivo della fattispecie sanzionata dalla suddetta norma.
Dunque, l'appello esame deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2775/2021 del Tribunale di Napoli, proposto da
con atto notificato ad Parte_1 [...] Controparte_1
– sede di Napoli, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 3-9-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)