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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 129-2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario rubricato al n. R.G. P.U. 129/2024 apertosi a seguito del deposito di ricorso per la liquidazione giudiziale promosso da C.F.: Parte_1
), nato ad [...] il [...], con l'avv. Alessandro Giuliani C.F._1
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Ancona (AN) alla via Fioretti, 7/A, n. REA: AN – 128910, con l'avv.
Fernando Nino Triggiani;
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, il creditore a domandato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
All'udienza del 28/11/2024, la società resistente ha chiesto un rinvio dell'udienza per completare il pagamento del credito vantato dal ricorrente e la causa è stata differita all'udienza del 23/01/2025.
All'udienza del 23/01/2025, preso atto del mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo del ricorso prenotativo, dichiarata effettuata nel giorno precedente, per mancato versamento del contributo unificato, la causa è stata rinviata all'udienza del 30/01/2025 onde consentire la verifica.
All'udienza del 30/01/2025, stante il deposito, perfezionatosi in data 29/01/2025, da parte della debitrice di ricorso ex art. 44 CCII per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con contestuale richiesta di misure protettive, di cui la
Pagina 1 medesima ha domandato l'accoglimento, il ricorrente si è rimesso e la decisione è stata riservata al Tribunale.
OSSERVA
Sull'inammissibilità della domanda di accesso di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza per deposito tardivo
A norma dell'art. 49 comma 1 CCII il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale avanzato da uno dei soggetti a ciò legittimati, è tenuto alla preventiva definizione delle domande eventualmente proposte di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Nel caso di specie va rilevato che, in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale ritualmente introdotto da un creditore, la società debitrice abbia proposto, nell'ambito del procedimento unitario così avviato, ricorso ai sensi dell'art. 44
CCII depositato in data 29/01/2025 e riunito al procedimento pendente.
Detto ricorso, il cui deposito risulta perfezionato solo in data 29/01/2025 (si rileva che all'udienza del 23/01/2025, già proveniente da un rinvio, è stato disposto un differimento solo onde consentire la verifica della regolarizzazione circa il versamento del contributo di iscrizione a ruolo), è stato introdotto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 40 comma 10, ovvero oltre la prima udienza regolarmente celebratasi in data 28/11/2024, ove il ricorrente ha chiesto un rinvio al fine di definire il pagamento del credito vantato dal ricorrente.
Da quanto sopra discende l'improponibilità della domanda, non tempestivamente avanzata entro il temine decadenziale di cui alla citata norma, sino alla conclusione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e inefficacia delle misure protettive.
Infatti, le richieste misure protettive sono contenute nella domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi di cui all'art. 40 CCII e, per l'effetto, risulta applicabile l'art. 54, comma 2 del medesimo CCII, ai sensi del quale si determina, a far data dalla pubblicazione della medesima domanda al Registro delle imprese, il c.d. “automatic stay”, consistente nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Tuttavia, tenuto conto che, a norma dell'art. 55 comma 3 ultimo capoverso CCII “le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza”, ed essendo venuto meno il loro precipuo fine di assicurare l'attuazione di dette sentenze, ne va dichiarata la cessazione degli effetti.
Pagina 2 Pertanto, il Tribunale è tenuto al vaglio delle pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale
Passando al sollecitato accertamento dello stato di insolvenza della società debitrice si osserva quanto segue.
Dall'esame degli atti e documenti di causa, nonché sentito il Giudice relatore in Camera di consiglio, risulta che il ricorso e decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificati alla debitrice in data 16/10/2024 per atti dell'Ufficio ai sensi dell'art. 40 comma 6
CCII.
Il Tribunale adito è competente a conoscere della causa, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: in particolare dall'ultimo bilancio depositato dalla società inerente l'anno 2023 emerge, oltre al superamento dei limiti dimensionali, un ammontare di debiti pari ad € 1.661.591,00 circa, a fronte di un attivo di € 1.994.339,00 circa, composto anche da crediti della cui esigibilità è lecito dubitare poiché presenti anche nell'esercizio precedente e da diponibilità liquide ammontanti a soli euro 177.349,00.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme complessivamente pari ad euro 51.859,97 a titolo di TFR, come da decreto ingiuntivo n. 332/2024 (r.g. n. 914/2024) reso in data 03/07/2024 dall'intestato Tribunale, sez. lavoro, cui è seguita la sola corresponsione dell'importo di euro 6.000,00, oltre spese legali per euro 2.038,56, effettuata banco judicis all'udienza del 28/11/2024.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti della debitrice risultano carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia delle Entrate per circa € 261.482,70, di cui solo parte in dilazione, oltre che una esposizione CP_ debitoria verso pari a circa euro 32.591,16, parzialmente già affidata all CP_3 della . Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati CP_4 risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 47, 48 49, 54 e 121 CCII;
Pagina 3
P.Q.M.
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso ex artt. 40 e 44 comma I lett. a) CCII e, per l'effetto,
DISPONE la cessazione degli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'art. 54 comma II CCII, mandando al Registro delle Imprese per la cancellazione,
e, sussistendone i presupposti di legge,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Ancona (AN) alla via Fioretti, 7/A, n. REA: AN – 128910;
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani;
NOMINA curatore l'avv. CLAUDIA MONTESI il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero Giustizia e all'esito della verifica CP_5 della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
Pagina 4 FISSA per il giorno, 27/05/2025, ore 10,30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario rubricato al n. R.G. P.U. 129/2024 apertosi a seguito del deposito di ricorso per la liquidazione giudiziale promosso da C.F.: Parte_1
), nato ad [...] il [...], con l'avv. Alessandro Giuliani C.F._1
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Ancona (AN) alla via Fioretti, 7/A, n. REA: AN – 128910, con l'avv.
Fernando Nino Triggiani;
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, il creditore a domandato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
All'udienza del 28/11/2024, la società resistente ha chiesto un rinvio dell'udienza per completare il pagamento del credito vantato dal ricorrente e la causa è stata differita all'udienza del 23/01/2025.
All'udienza del 23/01/2025, preso atto del mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo del ricorso prenotativo, dichiarata effettuata nel giorno precedente, per mancato versamento del contributo unificato, la causa è stata rinviata all'udienza del 30/01/2025 onde consentire la verifica.
All'udienza del 30/01/2025, stante il deposito, perfezionatosi in data 29/01/2025, da parte della debitrice di ricorso ex art. 44 CCII per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con contestuale richiesta di misure protettive, di cui la
Pagina 1 medesima ha domandato l'accoglimento, il ricorrente si è rimesso e la decisione è stata riservata al Tribunale.
OSSERVA
Sull'inammissibilità della domanda di accesso di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza per deposito tardivo
A norma dell'art. 49 comma 1 CCII il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale avanzato da uno dei soggetti a ciò legittimati, è tenuto alla preventiva definizione delle domande eventualmente proposte di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Nel caso di specie va rilevato che, in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale ritualmente introdotto da un creditore, la società debitrice abbia proposto, nell'ambito del procedimento unitario così avviato, ricorso ai sensi dell'art. 44
CCII depositato in data 29/01/2025 e riunito al procedimento pendente.
Detto ricorso, il cui deposito risulta perfezionato solo in data 29/01/2025 (si rileva che all'udienza del 23/01/2025, già proveniente da un rinvio, è stato disposto un differimento solo onde consentire la verifica della regolarizzazione circa il versamento del contributo di iscrizione a ruolo), è stato introdotto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 40 comma 10, ovvero oltre la prima udienza regolarmente celebratasi in data 28/11/2024, ove il ricorrente ha chiesto un rinvio al fine di definire il pagamento del credito vantato dal ricorrente.
Da quanto sopra discende l'improponibilità della domanda, non tempestivamente avanzata entro il temine decadenziale di cui alla citata norma, sino alla conclusione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e inefficacia delle misure protettive.
Infatti, le richieste misure protettive sono contenute nella domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi di cui all'art. 40 CCII e, per l'effetto, risulta applicabile l'art. 54, comma 2 del medesimo CCII, ai sensi del quale si determina, a far data dalla pubblicazione della medesima domanda al Registro delle imprese, il c.d. “automatic stay”, consistente nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Tuttavia, tenuto conto che, a norma dell'art. 55 comma 3 ultimo capoverso CCII “le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza”, ed essendo venuto meno il loro precipuo fine di assicurare l'attuazione di dette sentenze, ne va dichiarata la cessazione degli effetti.
Pagina 2 Pertanto, il Tribunale è tenuto al vaglio delle pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale
Passando al sollecitato accertamento dello stato di insolvenza della società debitrice si osserva quanto segue.
Dall'esame degli atti e documenti di causa, nonché sentito il Giudice relatore in Camera di consiglio, risulta che il ricorso e decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificati alla debitrice in data 16/10/2024 per atti dell'Ufficio ai sensi dell'art. 40 comma 6
CCII.
Il Tribunale adito è competente a conoscere della causa, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: in particolare dall'ultimo bilancio depositato dalla società inerente l'anno 2023 emerge, oltre al superamento dei limiti dimensionali, un ammontare di debiti pari ad € 1.661.591,00 circa, a fronte di un attivo di € 1.994.339,00 circa, composto anche da crediti della cui esigibilità è lecito dubitare poiché presenti anche nell'esercizio precedente e da diponibilità liquide ammontanti a soli euro 177.349,00.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme complessivamente pari ad euro 51.859,97 a titolo di TFR, come da decreto ingiuntivo n. 332/2024 (r.g. n. 914/2024) reso in data 03/07/2024 dall'intestato Tribunale, sez. lavoro, cui è seguita la sola corresponsione dell'importo di euro 6.000,00, oltre spese legali per euro 2.038,56, effettuata banco judicis all'udienza del 28/11/2024.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti della debitrice risultano carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia delle Entrate per circa € 261.482,70, di cui solo parte in dilazione, oltre che una esposizione CP_ debitoria verso pari a circa euro 32.591,16, parzialmente già affidata all CP_3 della . Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati CP_4 risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 47, 48 49, 54 e 121 CCII;
Pagina 3
P.Q.M.
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso ex artt. 40 e 44 comma I lett. a) CCII e, per l'effetto,
DISPONE la cessazione degli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'art. 54 comma II CCII, mandando al Registro delle Imprese per la cancellazione,
e, sussistendone i presupposti di legge,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Ancona (AN) alla via Fioretti, 7/A, n. REA: AN – 128910;
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Maria
Letizia Mantovani;
NOMINA curatore l'avv. CLAUDIA MONTESI il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero Giustizia e all'esito della verifica CP_5 della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
Pagina 4 FISSA per il giorno, 27/05/2025, ore 10,30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Filippello
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