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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 947/2024 R.G. avente per oggetto “modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)” promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
MORO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CRISTINA SARDU e dell'avv. CARLO MONTELLA
RESISTENTE
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2024 ha convenuto in giudizio sua figlia, Parte_1
avuta dalla relazione sentimentale intrattenuta con la signora Controparte_1 CP_2
rappresentando che il Tribunale con sentenza n. 1504 del 2004, in accoglimento della
[...]
domanda spiegata, lo aveva condannato a corrispondere in favore di a titolo di Controparte_2 contributo per il mantenimento ordinario della figlia (all'epoca minore) la somma mensile di € CP_2
pagina 1 di 6 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ha precisato che, successivamente, in parziale accoglimento del ricorso da lui presentato per la riduzione dell'assegno per la figlia, ormai ventisettenne, il Tribunale con decreto n. 11220 del 2015 aveva diminuito il contributo a suo carico portandolo alla somma di € 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi direttamente alla figlia entro il 5 di ogni mese.
Ha allegato di essere oggi pensionato (86 anni) e gravemente malato e di stare ancora contribuendo al mantenimento di una figlia ormai indiscutibilmente adulta (36 anni) e posta nelle condizioni di ottenere tutti gli strumenti necessari per entrare nel mondo del lavoro e rendersi autonoma, considerata anche la doppia laurea conseguita.
Sulla base di tale premesse, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia con effetto a partire dalla data del ricorso.
La resistente, costituitasi in data 3 settembre 2024, ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto della domanda;
la stessa ha rappresentato che il padre ha sempre mostrato un assoluto disinteresse nei suoi confronti: in particolare, dal momento della separazione dei genitori, egli non si è curato né di intrattenere con lei un legame affettivo, né di provvedere spontaneamente alle sue necessità ed esigenze, finendo poi nel 2017 per rendersi irreperibile, cambiando sia numero di telefono che domicilio.
Ha lamentato, inoltre, che il padre, pur essendo medico-chirurgo, non si è mai occupato del precario stato di salute in cui ella versa da quando è adolescente: già durante la scuola superiore, infatti, ha iniziato a soffrire di gravi ernie discali che le causavano dolori lancinanti alla schiena e mancanza di sensibilità alle gambe;
tale patologia fin da subito le ha condizionato la vita, obbligandola ad assumere pesanti terapie farmacologiche e impedendole di svolgere numerose attività; a seguito di una grave recidiva è stata anche costretta a totale inabilità e allettamento per 4 mesi.
Ha dedotto che in seguito a un periodo di forte sofferenza fisica, nel novembre 2018, periodo in cui non poteva più uscire di casa e doveva essere assistita per compiere anche le più elementari attività, ha chiesto supporto specialistico al dottor , specialista Neurochirurgo presso AOU Verona – Persona_1
Istituto di Neurochirurgia, il quale nella visita in data 15.11.2019 constatava l'aggravamento delle discopatie esistenti e la comparsa di una nuova discopatia;
ha spiegato che tale significativo peggioramento ha portato la Commissione medica dell' a confermare l'invalidità precedentemente CP_3
certificata nel 2006 e a innalzare la percentuale della riduzione permanente della capacità lavorativa dal
50% al 67%, con decorrenza dal 24.02.2021.
Quanto al suo percorso di emancipazione, ha allegato che, una volta conseguita la laurea, esclusi i pagina 2 di 6 periodi di malattia e alla pandemia COVID, si è proposta come educatrice/ pedagogista in vari enti senza però ricevere alcuna risposta.
Ha spiegato in atti che la sua ricerca di lavoro è fortemente limitata dalla sua patologia, che le impedisce di svolgere attività che comportino fatica fisica, sollevare pesi, rimanere piegata o in piedi per tempi lunghi.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in quanto la sua dipendenza da entrambi i genitori (vive ancora con la madre) è il risultato di una condizione personale incolpevole e non desiderata.
All'udienza del 19 dicembre 2024, sentita la resistente personalmente (il ricorrente non è comparso per motivi di salute), essa ha confermato quanto dichiarato in comparsa di costituzione specificando, inoltre, di non essere beneficiaria di sussidi sociali.
*
Il ricorrente (la cui condizione reddituale di pensionato non è variata rispetto al procedimento del 2015) ha posto a fondamento della domanda il mancato impegno da parte della figlia maggiorenne nel recepire un'attività lavorativa che, in contrasto con la sua età e i risultati del suo percorso accademico, suggerisce una volontà di prolungare la sua condizione di dipendenza economica dal contributo paterno.
*
Il quadro normativo di riferimento a cui il Collegio intende attenersi per la decisione viene ricostruito nei termini che seguono:
- diritto sovranazionale: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei
Trattati, prevede all'art. 7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art. 14 il diritto all'istruzione, all'art. 24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere. Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent Corte EDU 5.4.2005 Monory c. Romania e Ungheria);
pagina 3 di 6 - l'art 30 della Costituzione sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio;
- l'art 315 bis cc sancisce che Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- l'art. 316 bis cc sancisce che I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l'art. 337 septies cc sancisce che Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
In base alla lettura combinata di questi articoli è lecito e doveroso ritenere che l'obbligo di mantenimento dei figli permane ben oltre la maggiore età e il figlio ha diritto ad essere mantenuto, fino a che, completata l'istruzione, possa avere gli adeguati strumenti per realizzare la propria indipendenza economica.
In altri termini, l'obbligo dei genitori [di entrambi i genitori] al mantenimento dei figli, in virtù delle richiamate norme, non cessa, quindi, al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma solo con il raggiungimento dell'indipendenza economica;
ovvero fin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze, senza che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica possa esser loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca d'un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni (v. Cassazione 12477 del
7.7.2004; conforme Cass. 18076 del 20.8.2014 Sezioni Unite n. 20448 del 29.9.2014; vedi anche
Cassazione 17183/2020).
La peculiarità del caso concreto si registra nella circostanza che la resistente è in una condizione di certificata invalidità civile al 67%.
Allorquando il soggetto istante (figlio maggiorenne) sia portatore di handicap, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare il seguente principio di diritto: “ il giudice di merito è tenuto ad accertare in fatto, ai fini di decidere circa la spettanza, o meno, di tale contributo, se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap “grave”, ai sensi della norma succitata, ossia se “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3,. In caso
pagina 4 di 6 contrario, la condizione giuridica del figlio – non assimilabile a quella del minore – sarà rapportabile allo status del figlio maggiorenne.” (Cass. Civ. Sez. I. ord. n. 21819 del 29 luglio 2021).
In relazione alla prova in capo al figlio portatore di handicap “non grave”, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare: “Se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento;
Cass. 21819/2021) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa” (Cass.
Civ. Sez. I ord. 27 febbraio 2024, n. 5177).
In definitiva, l'handicap non grave, sebbene non dia titolo di per sé al mantenimento, è comunque elemento di valutazione del Giudice nel momento in cui verifica l'effettiva e concreta ricerca di autonomia da parte di colui che, benché adulto, è ancora “dipendente” dall'aiuto dei genitori.
Nel caso di specie, la signora ha dimostrato inequivocabilmente il suo impegno nella ricerca Parte_1 di un'occupazione lavorativa (ne sono la dimostrazione i vari curriculum inviati a enti di cura e assistenza privati, l'iscrizione alle liste di collocamento mirato del Centro per l'impiego, le domande per posizioni presso Ares Sardegna, Poste Italiane per gli appartenenti alle categorie art. 1 Legge 68/99, personale Ata e personale educativo nei Convitti come attestato dai documenti allegati all'atto introduttivo) dovendo tuttavia subordinare il suo desiderio di autonomia ai limiti dati dalla sua patologia.
L'handicap che la affligge, pur non risultando “grave” nel senso descritto dal comma 3 dell'art. 3 L.
104/1992 perché non richiede un intervento assistenziale permanente – nonostante vi siano dei periodi in cui anche tale assistenza è richiesta - non è circostanza priva di rilevanza giacché influisce notevolmente nella possibilità di occupazione della signora: infatti, alla stessa, come da certificato medico in atti (documento del 23.07.2024 a firma del dott. , sono precluse attività Persona_2
lavorative che richiedono lo stare per lungo tempo in piedi, piegati, o il sollevamento di pesi o ancora attività di fatica.
Le sue condizioni di salute non solo restringono il campo dei lavori che la signora può fare, siano essi conformi alla sua formazione universitaria – l'attività di educatore richiede una certa energia e prestanza fisica vista la necessità costante di interagire e intervenire coi più piccoli – o non richiedano requisiti accademici – es. attività di pulizie, addetti al magazzino, alla cura della persona ecc. – ma pagina 5 di 6 sono anche soggette a repentini peggioramenti e a visite periodiche in altre regioni, circostanze certamente problematiche in contratti di tipo precario e in ambienti lavorativi ad altro ritmo produttivo.
In conclusione, dunque il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della signora avendo ella integralmente assolto all'onere probatorio Parte_1
richiesto ed essendo la sua attuale condizione di non autonomia non voluta né tantomeno desiderata, ma dipendente dalle sue condizioni di salute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda del ricorrente diretta alla revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia Controparte_1
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della resistente liquidate in €
2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.v.a. e C.p.a.
Sassari, così deciso il 23 gennaio 2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 947/2024 R.G. avente per oggetto “modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)” promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
MORO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CRISTINA SARDU e dell'avv. CARLO MONTELLA
RESISTENTE
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2024 ha convenuto in giudizio sua figlia, Parte_1
avuta dalla relazione sentimentale intrattenuta con la signora Controparte_1 CP_2
rappresentando che il Tribunale con sentenza n. 1504 del 2004, in accoglimento della
[...]
domanda spiegata, lo aveva condannato a corrispondere in favore di a titolo di Controparte_2 contributo per il mantenimento ordinario della figlia (all'epoca minore) la somma mensile di € CP_2
pagina 1 di 6 1.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
ha precisato che, successivamente, in parziale accoglimento del ricorso da lui presentato per la riduzione dell'assegno per la figlia, ormai ventisettenne, il Tribunale con decreto n. 11220 del 2015 aveva diminuito il contributo a suo carico portandolo alla somma di € 800,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi direttamente alla figlia entro il 5 di ogni mese.
Ha allegato di essere oggi pensionato (86 anni) e gravemente malato e di stare ancora contribuendo al mantenimento di una figlia ormai indiscutibilmente adulta (36 anni) e posta nelle condizioni di ottenere tutti gli strumenti necessari per entrare nel mondo del lavoro e rendersi autonoma, considerata anche la doppia laurea conseguita.
Sulla base di tale premesse, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia con effetto a partire dalla data del ricorso.
La resistente, costituitasi in data 3 settembre 2024, ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto della domanda;
la stessa ha rappresentato che il padre ha sempre mostrato un assoluto disinteresse nei suoi confronti: in particolare, dal momento della separazione dei genitori, egli non si è curato né di intrattenere con lei un legame affettivo, né di provvedere spontaneamente alle sue necessità ed esigenze, finendo poi nel 2017 per rendersi irreperibile, cambiando sia numero di telefono che domicilio.
Ha lamentato, inoltre, che il padre, pur essendo medico-chirurgo, non si è mai occupato del precario stato di salute in cui ella versa da quando è adolescente: già durante la scuola superiore, infatti, ha iniziato a soffrire di gravi ernie discali che le causavano dolori lancinanti alla schiena e mancanza di sensibilità alle gambe;
tale patologia fin da subito le ha condizionato la vita, obbligandola ad assumere pesanti terapie farmacologiche e impedendole di svolgere numerose attività; a seguito di una grave recidiva è stata anche costretta a totale inabilità e allettamento per 4 mesi.
Ha dedotto che in seguito a un periodo di forte sofferenza fisica, nel novembre 2018, periodo in cui non poteva più uscire di casa e doveva essere assistita per compiere anche le più elementari attività, ha chiesto supporto specialistico al dottor , specialista Neurochirurgo presso AOU Verona – Persona_1
Istituto di Neurochirurgia, il quale nella visita in data 15.11.2019 constatava l'aggravamento delle discopatie esistenti e la comparsa di una nuova discopatia;
ha spiegato che tale significativo peggioramento ha portato la Commissione medica dell' a confermare l'invalidità precedentemente CP_3
certificata nel 2006 e a innalzare la percentuale della riduzione permanente della capacità lavorativa dal
50% al 67%, con decorrenza dal 24.02.2021.
Quanto al suo percorso di emancipazione, ha allegato che, una volta conseguita la laurea, esclusi i pagina 2 di 6 periodi di malattia e alla pandemia COVID, si è proposta come educatrice/ pedagogista in vari enti senza però ricevere alcuna risposta.
Ha spiegato in atti che la sua ricerca di lavoro è fortemente limitata dalla sua patologia, che le impedisce di svolgere attività che comportino fatica fisica, sollevare pesi, rimanere piegata o in piedi per tempi lunghi.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in quanto la sua dipendenza da entrambi i genitori (vive ancora con la madre) è il risultato di una condizione personale incolpevole e non desiderata.
All'udienza del 19 dicembre 2024, sentita la resistente personalmente (il ricorrente non è comparso per motivi di salute), essa ha confermato quanto dichiarato in comparsa di costituzione specificando, inoltre, di non essere beneficiaria di sussidi sociali.
*
Il ricorrente (la cui condizione reddituale di pensionato non è variata rispetto al procedimento del 2015) ha posto a fondamento della domanda il mancato impegno da parte della figlia maggiorenne nel recepire un'attività lavorativa che, in contrasto con la sua età e i risultati del suo percorso accademico, suggerisce una volontà di prolungare la sua condizione di dipendenza economica dal contributo paterno.
*
Il quadro normativo di riferimento a cui il Collegio intende attenersi per la decisione viene ricostruito nei termini che seguono:
- diritto sovranazionale: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei
Trattati, prevede all'art. 7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art. 14 il diritto all'istruzione, all'art. 24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere. Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent Corte EDU 5.4.2005 Monory c. Romania e Ungheria);
pagina 3 di 6 - l'art 30 della Costituzione sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio;
- l'art 315 bis cc sancisce che Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- l'art. 316 bis cc sancisce che I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l'art. 337 septies cc sancisce che Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
In base alla lettura combinata di questi articoli è lecito e doveroso ritenere che l'obbligo di mantenimento dei figli permane ben oltre la maggiore età e il figlio ha diritto ad essere mantenuto, fino a che, completata l'istruzione, possa avere gli adeguati strumenti per realizzare la propria indipendenza economica.
In altri termini, l'obbligo dei genitori [di entrambi i genitori] al mantenimento dei figli, in virtù delle richiamate norme, non cessa, quindi, al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma solo con il raggiungimento dell'indipendenza economica;
ovvero fin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze, senza che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica possa esser loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca d'un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni (v. Cassazione 12477 del
7.7.2004; conforme Cass. 18076 del 20.8.2014 Sezioni Unite n. 20448 del 29.9.2014; vedi anche
Cassazione 17183/2020).
La peculiarità del caso concreto si registra nella circostanza che la resistente è in una condizione di certificata invalidità civile al 67%.
Allorquando il soggetto istante (figlio maggiorenne) sia portatore di handicap, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare il seguente principio di diritto: “ il giudice di merito è tenuto ad accertare in fatto, ai fini di decidere circa la spettanza, o meno, di tale contributo, se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap “grave”, ai sensi della norma succitata, ossia se “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3,. In caso
pagina 4 di 6 contrario, la condizione giuridica del figlio – non assimilabile a quella del minore – sarà rapportabile allo status del figlio maggiorenne.” (Cass. Civ. Sez. I. ord. n. 21819 del 29 luglio 2021).
In relazione alla prova in capo al figlio portatore di handicap “non grave”, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare: “Se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento;
Cass. 21819/2021) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa” (Cass.
Civ. Sez. I ord. 27 febbraio 2024, n. 5177).
In definitiva, l'handicap non grave, sebbene non dia titolo di per sé al mantenimento, è comunque elemento di valutazione del Giudice nel momento in cui verifica l'effettiva e concreta ricerca di autonomia da parte di colui che, benché adulto, è ancora “dipendente” dall'aiuto dei genitori.
Nel caso di specie, la signora ha dimostrato inequivocabilmente il suo impegno nella ricerca Parte_1 di un'occupazione lavorativa (ne sono la dimostrazione i vari curriculum inviati a enti di cura e assistenza privati, l'iscrizione alle liste di collocamento mirato del Centro per l'impiego, le domande per posizioni presso Ares Sardegna, Poste Italiane per gli appartenenti alle categorie art. 1 Legge 68/99, personale Ata e personale educativo nei Convitti come attestato dai documenti allegati all'atto introduttivo) dovendo tuttavia subordinare il suo desiderio di autonomia ai limiti dati dalla sua patologia.
L'handicap che la affligge, pur non risultando “grave” nel senso descritto dal comma 3 dell'art. 3 L.
104/1992 perché non richiede un intervento assistenziale permanente – nonostante vi siano dei periodi in cui anche tale assistenza è richiesta - non è circostanza priva di rilevanza giacché influisce notevolmente nella possibilità di occupazione della signora: infatti, alla stessa, come da certificato medico in atti (documento del 23.07.2024 a firma del dott. , sono precluse attività Persona_2
lavorative che richiedono lo stare per lungo tempo in piedi, piegati, o il sollevamento di pesi o ancora attività di fatica.
Le sue condizioni di salute non solo restringono il campo dei lavori che la signora può fare, siano essi conformi alla sua formazione universitaria – l'attività di educatore richiede una certa energia e prestanza fisica vista la necessità costante di interagire e intervenire coi più piccoli – o non richiedano requisiti accademici – es. attività di pulizie, addetti al magazzino, alla cura della persona ecc. – ma pagina 5 di 6 sono anche soggette a repentini peggioramenti e a visite periodiche in altre regioni, circostanze certamente problematiche in contratti di tipo precario e in ambienti lavorativi ad altro ritmo produttivo.
In conclusione, dunque il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della signora avendo ella integralmente assolto all'onere probatorio Parte_1
richiesto ed essendo la sua attuale condizione di non autonomia non voluta né tantomeno desiderata, ma dipendente dalle sue condizioni di salute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda del ricorrente diretta alla revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia Controparte_1
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della resistente liquidate in €
2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.v.a. e C.p.a.
Sassari, così deciso il 23 gennaio 2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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