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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14813 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14643/25 promossa da: nato in [...] il [...], C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Romelda Prence;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_2
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso il 21.01.25 e notificato il 13.03.25 dalla Questura di con cui si disponeva il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per CP_2 protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 D. lgs. 286/98 sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 23.10.24.
Nel parere negativo la Commissione territoriale afferma che non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di pagina 1 di 4 orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU , in quanto il richiedente, in Italia da un anno, non fornisce alcuna documentazione sulla sua attuale posizione lavorativa e sulla conoscenza della lingua italiana. Allega all'istanza una dichiarazione di ospitalità che, tuttavia, non risulta sufficiente per valutare il livello di integrazione raggiunta sul territorio italiano”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente allega che giungeva in Italia grazie all'aiuto di due cugini, entrambi regolarmente soggiornanti, e che attualmente lavora con regolare contratto di lavoro.
Il ricorrente, pertanto, chiede “in via preliminare, annullare il Decreto con Prot. nr. 014/2025 emesso dal Questore della Provincia di Latina in data 21.01.2025 e notificato il 13.03.2025 al Sig. Parte_1 in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. nonché il rilascio di un permesso di soggiorno della Parte_1 durata di due anni rinnovabile e convertibile”.
Questi deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, copia ricevuta del permesso di soggiorno, passaporto, Unilav, CUD 202, buste paga 2024, buste paga gennaio e febbraio 2025, carta di soggiorno del cugino, permesso di soggiorno del cugino.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto del 03.04.25, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
Con le note di trattazione del 21.10.25, il ricorrente si riporta al ricorso introduttivo e insiste sull'integrazione sociale e soprattutto lavorativa, grazie alla quale riesce a sostenere economicamente i genitori nel Paese di origine. Deposita la seguente documentazione: Unilav di proroga, buste marzo, luglio, agosto e settembre 2025.
Il ricorso deve essere accolto.
Il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di pagina 2 di 4 entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente).
In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge
18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1
D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema
Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nel caso di specie, il ricorrente – dopo aver presentato domanda di permesso per protezione speciale in data 27.03.23- si è adoperato per la ricerca di un lavoro e in data 30.08.24 è stato assunto con regolare contratto a tempo determinato, prorogato fino al 29.08.25 (Unlav del 29.01.25, CUD 2025, busta paga da agosto e dicembre 2024). Il ricorrente prosegue tuttora l'attività lavorativa con regolare contratto con scadenza del 21.10.25 (Unilav del 22.04.25, buste paga gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre 2025).
A tali condizioni, si ritiene che un eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs 286/98 ricorrendo gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 TUI e, dunque, per il rilascio del corrispondente permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, D.LGS. n° 25/08. pagina 3 di 4 Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08;
spese compensate.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14643/25 promossa da: nato in [...] il [...], C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Romelda Prence;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_2
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso il 21.01.25 e notificato il 13.03.25 dalla Questura di con cui si disponeva il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per CP_2 protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 D. lgs. 286/98 sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 23.10.24.
Nel parere negativo la Commissione territoriale afferma che non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di pagina 1 di 4 orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU , in quanto il richiedente, in Italia da un anno, non fornisce alcuna documentazione sulla sua attuale posizione lavorativa e sulla conoscenza della lingua italiana. Allega all'istanza una dichiarazione di ospitalità che, tuttavia, non risulta sufficiente per valutare il livello di integrazione raggiunta sul territorio italiano”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente allega che giungeva in Italia grazie all'aiuto di due cugini, entrambi regolarmente soggiornanti, e che attualmente lavora con regolare contratto di lavoro.
Il ricorrente, pertanto, chiede “in via preliminare, annullare il Decreto con Prot. nr. 014/2025 emesso dal Questore della Provincia di Latina in data 21.01.2025 e notificato il 13.03.2025 al Sig. Parte_1 in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. nonché il rilascio di un permesso di soggiorno della Parte_1 durata di due anni rinnovabile e convertibile”.
Questi deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, copia ricevuta del permesso di soggiorno, passaporto, Unilav, CUD 202, buste paga 2024, buste paga gennaio e febbraio 2025, carta di soggiorno del cugino, permesso di soggiorno del cugino.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto del 03.04.25, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
Con le note di trattazione del 21.10.25, il ricorrente si riporta al ricorso introduttivo e insiste sull'integrazione sociale e soprattutto lavorativa, grazie alla quale riesce a sostenere economicamente i genitori nel Paese di origine. Deposita la seguente documentazione: Unilav di proroga, buste marzo, luglio, agosto e settembre 2025.
Il ricorso deve essere accolto.
Il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di pagina 2 di 4 entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente).
In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge
18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1
D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema
Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nel caso di specie, il ricorrente – dopo aver presentato domanda di permesso per protezione speciale in data 27.03.23- si è adoperato per la ricerca di un lavoro e in data 30.08.24 è stato assunto con regolare contratto a tempo determinato, prorogato fino al 29.08.25 (Unlav del 29.01.25, CUD 2025, busta paga da agosto e dicembre 2024). Il ricorrente prosegue tuttora l'attività lavorativa con regolare contratto con scadenza del 21.10.25 (Unilav del 22.04.25, buste paga gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre 2025).
A tali condizioni, si ritiene che un eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs 286/98 ricorrendo gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 TUI e, dunque, per il rilascio del corrispondente permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, D.LGS. n° 25/08. pagina 3 di 4 Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08;
spese compensate.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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