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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3755/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3755/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. MORICO Parte_1
JACOPO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. DI Persona_1
NA AO;
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disciplinare il regime di affidamento, di mantenimento e di visita del minore, da parte dei genitori, come segue] “1) Il figlio minore della coppia, , attualmente di quattro anni di età, sarà affidato in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso la madre, ad Ancona in Via del Pinocchio
33; il padre, sig. , avrà il diritto-dovere di vigilare sull'educazione del figlio e di Persona_1 adottare con la madre le decisioni di maggior interesse per il minore, in allineamento con le capacità
e le peculiarità del minore. Il sig. , come detto di professione marittimo e pertanto Per_1 periodicamente imbarcato, anche per alcuni mesi consecutivamente, potrà tenere il figlio con sé tendenzialmente quando vorrà/potrà, previo accordo con la madre da raggiungere almeno 7 giorni prima del periodo in questione;
in difetto di accordo, Il sig. potrà tenere il figlio con sé per Per_1 due fine settimana ogni mese, non consecutivi (dal venerdì mattina alla domenica a cena); i genitori
- 1 - del minore dovranno convenire le date e gli orari della frequentazione padre-figlio per iscritto, anche a mezzo whatsapp, email od altro mezzo, tenendo conto prioritariamente degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
Si precisa che se il sig. vorrà portare con sé il figlio minore al di fuori del Comune di Per_1
Ancona, dovrà concordare con la madre sig.ra giornate ed orari di tali trasferte almeno 15 Pt_1 giorni prima anche mediante whatsapp.
In ordine alle festività natalizie, il minore trascorrerà con il padre i giorni dell'antivigilia, della vigilia, del Natale stesso sino al giorno 30 dicembre, mentre trascorrerà con la madre il giorno della fine dell'anno e sino all'Epifania, potendo comunque i genitori accordarsi in altri termini;
quanto alle vacanze pasquali, anche queste saranno suddivise in due periodi di uguale durata – se possibile
- e così, come anche per le festività natalizie di cui sopra, ad anni alterni, criterio in ogni caso da adottarsi anche per tutte le altre festività quali 25 Aprile, I Maggio, ecc.;
In merito alle necessarie comunicazioni tra genitori, i sig.ri ed indicano le seguenti Pt_1 Per_1 rispettive utenze telefoniche e telematiche. 3465321223 – ; Parte_1 Email_1
: 3459389838 – e si impegnano reciprocamente a Persona_1 Email_2 comunicarsi vicendevolmente e senza ritardo, qualsiasi informazione, notizia od evento riguardante il figlio minore , altresì impegnandosi a dare tempestiva notizia all'altro, in caso di Per_2 modificazione dei numeri telefonici e degli indirizzi stessi;
i genitori del minore, quando opportuno o necessario, provvederanno ad incontrarsi dove vorranno;
2) Il sig. – come del resto accade già adesso - corrisponderà alla sig.ra Persona_1 quale contributo per il mantenimento del figlio , fino al raggiungimento Parte_1 Per_2 dell'indipendenza economica del minore, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mese dell'anno, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da versare sul conto corrente bancario della stessa sig.ra (IBAN: [...]); tale importo sarà Pt_1 automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).
3) per quanto attiene le spese extra relative al figlio, i sig.ri ed convengono la Pt_1 Per_1 ripartizione al 50% di quelle straordinarie scolastiche, ludiche, sportive, di viaggio per eventi straordinari, oltre alla ripartizione al 50% di quelle mediche non coperte da assicurazione o dal
Servizio Sanitario Nazionale se necessarie e clinicamente comprovate. In ogni caso i ricorrenti convengono di utilizzare per la distinzione delle spese extra che richiedono o meno il preventivo accordo dei genitori, le “Linee Guida 29.11.2017 del C.N.F.”, che si allegano in copia al presente atto (doc. 4).
- 2 - Le parti convengono inoltre che il rimborso delle spese straordinarie sarà effettuato dal genitore che non le ha anticipate, a mezzo bonifico bancario, previa esibizione della relativa documentazione a sostegno a mezzo email o whatsapp, l'ultimo giorno del mese in cui la spesa stessa è stata effettuata”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , rappresentando che la Parte_1 Persona_1 loro convivenza, iniziata nel giugno 2019 e cessata nel luglio 2023, ha visto la nascita del figlio Per_2
(nato il [...]), si sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti, dei diritti e degli interessi del figlio, vista appunto la fine della loro convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore – anche in considerazione della professione marittimo, primo ufficiale della sicurezza, svolta dal padre e pertanto periodicamente imbarcato anche per alcuni mesi consecutivamente - appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età del minore stesso e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore (anche in considerazione della sua tenera età), posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale del procedimento, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso e sopra riportate. compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3755/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. MORICO Parte_1
JACOPO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. DI Persona_1
NA AO;
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disciplinare il regime di affidamento, di mantenimento e di visita del minore, da parte dei genitori, come segue] “1) Il figlio minore della coppia, , attualmente di quattro anni di età, sarà affidato in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, con residenza e collocazione presso la madre, ad Ancona in Via del Pinocchio
33; il padre, sig. , avrà il diritto-dovere di vigilare sull'educazione del figlio e di Persona_1 adottare con la madre le decisioni di maggior interesse per il minore, in allineamento con le capacità
e le peculiarità del minore. Il sig. , come detto di professione marittimo e pertanto Per_1 periodicamente imbarcato, anche per alcuni mesi consecutivamente, potrà tenere il figlio con sé tendenzialmente quando vorrà/potrà, previo accordo con la madre da raggiungere almeno 7 giorni prima del periodo in questione;
in difetto di accordo, Il sig. potrà tenere il figlio con sé per Per_1 due fine settimana ogni mese, non consecutivi (dal venerdì mattina alla domenica a cena); i genitori
- 1 - del minore dovranno convenire le date e gli orari della frequentazione padre-figlio per iscritto, anche a mezzo whatsapp, email od altro mezzo, tenendo conto prioritariamente degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
Si precisa che se il sig. vorrà portare con sé il figlio minore al di fuori del Comune di Per_1
Ancona, dovrà concordare con la madre sig.ra giornate ed orari di tali trasferte almeno 15 Pt_1 giorni prima anche mediante whatsapp.
In ordine alle festività natalizie, il minore trascorrerà con il padre i giorni dell'antivigilia, della vigilia, del Natale stesso sino al giorno 30 dicembre, mentre trascorrerà con la madre il giorno della fine dell'anno e sino all'Epifania, potendo comunque i genitori accordarsi in altri termini;
quanto alle vacanze pasquali, anche queste saranno suddivise in due periodi di uguale durata – se possibile
- e così, come anche per le festività natalizie di cui sopra, ad anni alterni, criterio in ogni caso da adottarsi anche per tutte le altre festività quali 25 Aprile, I Maggio, ecc.;
In merito alle necessarie comunicazioni tra genitori, i sig.ri ed indicano le seguenti Pt_1 Per_1 rispettive utenze telefoniche e telematiche. 3465321223 – ; Parte_1 Email_1
: 3459389838 – e si impegnano reciprocamente a Persona_1 Email_2 comunicarsi vicendevolmente e senza ritardo, qualsiasi informazione, notizia od evento riguardante il figlio minore , altresì impegnandosi a dare tempestiva notizia all'altro, in caso di Per_2 modificazione dei numeri telefonici e degli indirizzi stessi;
i genitori del minore, quando opportuno o necessario, provvederanno ad incontrarsi dove vorranno;
2) Il sig. – come del resto accade già adesso - corrisponderà alla sig.ra Persona_1 quale contributo per il mantenimento del figlio , fino al raggiungimento Parte_1 Per_2 dell'indipendenza economica del minore, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mese dell'anno, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da versare sul conto corrente bancario della stessa sig.ra (IBAN: [...]); tale importo sarà Pt_1 automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).
3) per quanto attiene le spese extra relative al figlio, i sig.ri ed convengono la Pt_1 Per_1 ripartizione al 50% di quelle straordinarie scolastiche, ludiche, sportive, di viaggio per eventi straordinari, oltre alla ripartizione al 50% di quelle mediche non coperte da assicurazione o dal
Servizio Sanitario Nazionale se necessarie e clinicamente comprovate. In ogni caso i ricorrenti convengono di utilizzare per la distinzione delle spese extra che richiedono o meno il preventivo accordo dei genitori, le “Linee Guida 29.11.2017 del C.N.F.”, che si allegano in copia al presente atto (doc. 4).
- 2 - Le parti convengono inoltre che il rimborso delle spese straordinarie sarà effettuato dal genitore che non le ha anticipate, a mezzo bonifico bancario, previa esibizione della relativa documentazione a sostegno a mezzo email o whatsapp, l'ultimo giorno del mese in cui la spesa stessa è stata effettuata”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , rappresentando che la Parte_1 Persona_1 loro convivenza, iniziata nel giugno 2019 e cessata nel luglio 2023, ha visto la nascita del figlio Per_2
(nato il [...]), si sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti, dei diritti e degli interessi del figlio, vista appunto la fine della loro convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore – anche in considerazione della professione marittimo, primo ufficiale della sicurezza, svolta dal padre e pertanto periodicamente imbarcato anche per alcuni mesi consecutivamente - appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento del minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età del minore stesso e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore (anche in considerazione della sua tenera età), posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale del procedimento, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 presso la madre;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso e sopra riportate. compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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