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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
6462 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il giudice istruttore nella causa sopra indicata;
viste le conclusioni delle parti come in atti;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.1650/2025 ordine n.3315/2025 ruolo del 24 aprile 2025 con cui è stato ingiunto a “ ” di pagare alla Parte_1
società la somma di euro 17.474,89 oltre interessi e spese;
Controparte_1
vista l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di parte attrice/opponente Parte_1
che ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia
[...]
indicando come competente il Tribunale di Palermo;
vista la comparsa di costituzione di parte convenuta/opposta società che ha Controparte_1
aderito all'indicazione del giudice territorialmente competenze formulata da parte attrice/opponente; visto l'art.38 cpc per cui “quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”; rilevato che trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto va formalmente revocato, per cui questo provvedimento va adottato nella forma della sentenza;
1 ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento al minimo tabellare considerata la pronta adesione di parte convenuta/opposta;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così giudica:
1) dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, disponendo la cancellazione della presente causa dal ruolo, con termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti al
Tribunale indicato;
2) revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.1650/2025 ordine n.3315/2025 ruolo del 24 aprile 2025;
3) condanna la società a rimborsare al signor titolare Controparte_1 Parte_1
della ditta “ ” le spese di causa che si liquidano in euro Parte_1
1.800,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese/anticipazioni oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, 19 novembre 2025
Il giudice
NN AB
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il giudice istruttore nella causa sopra indicata;
viste le conclusioni delle parti come in atti;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.1650/2025 ordine n.3315/2025 ruolo del 24 aprile 2025 con cui è stato ingiunto a “ ” di pagare alla Parte_1
società la somma di euro 17.474,89 oltre interessi e spese;
Controparte_1
vista l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di parte attrice/opponente Parte_1
che ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia
[...]
indicando come competente il Tribunale di Palermo;
vista la comparsa di costituzione di parte convenuta/opposta società che ha Controparte_1
aderito all'indicazione del giudice territorialmente competenze formulata da parte attrice/opponente; visto l'art.38 cpc per cui “quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”; rilevato che trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto va formalmente revocato, per cui questo provvedimento va adottato nella forma della sentenza;
1 ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento al minimo tabellare considerata la pronta adesione di parte convenuta/opposta;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così giudica:
1) dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, disponendo la cancellazione della presente causa dal ruolo, con termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti al
Tribunale indicato;
2) revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.1650/2025 ordine n.3315/2025 ruolo del 24 aprile 2025;
3) condanna la società a rimborsare al signor titolare Controparte_1 Parte_1
della ditta “ ” le spese di causa che si liquidano in euro Parte_1
1.800,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per spese/anticipazioni oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia, 19 novembre 2025
Il giudice
NN AB
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