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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Alberto Cisterna presidente relatore
Giorgio Egidi giudice
Guido Garavaglia giudice hanno emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 53677/2022 del RGAC.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato DI PALMA CONCETTA, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 98 82034 82034 SAN LUPO Italia giusta procura alle liti rilasciata in allegato alla querela.
ATTRICE
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocato SCERPA MANUELA, elettivamente domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21 00186 CP_1
CONVENUTO oggetto: querela di falso conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis, Parte_1
a) dichiarare l'invalidità del verbale redatto dalla Polizia Locale di in data 13.04.2022 e CP_1 notificato all'attrice il 18.05.2022 e tempestivamente impugnato dinanzi al Giudice di Pace di
nonché l'invalidità della relazione di incidente stradale trasmessa a mezzo pec il CP_1
1 05.05.2022, nella parte in cui non si dà atto della presenza – anche sulla corsia percorsa dall'attrice - di copiose sostanze oleose, viscide e trasparenti;
b) acclarare che, quanto meno concausa dell'evento lesivo in epigrafe descritto, è stata la presenza delle macchie invisibili di gasolio sulla carreggiata, di per sé solo integranti l'elemento di insidia e trabocchetto alla circolazione stradale;
sostanze che hanno provocato l'incontrollabile sbandamento della moto e la rovinosa caduta a terra della concludente”. per il “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere la Controparte_1 domanda di parte attore in quanto totalmente inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In punto di fatto si premette che in data 20 febbraio 2022, alle ore 09.30 circa, si trovava alla guida del motoveicolo di sua proprietà, Yamaha Fazer Parte_1 tg. DY79391 ed assicurata con la compagnia n. polizza 24h. , per CP_2 Numero_1 una gita fuori porta, unitamente ad altri amici motociclisti.
1.2. Immessasi su via Ardeatina (Roma), giunta all'altezza del km 10,700, con direzione Divino Amore, in prossimità di una curva verso destra, ella perdeva il controllo della moto, impattando con il cordolo stradale della corsia opposta. A causa della caduta riportava le seguenti lesioni: politrauma della strada con paraplegia arti inferiori in frattura d12, fratture costali multiple con piccola falda di pnx, frattura del polso dx;
frattura chiusa di vertebra non specificata con lesione del midollo spinale;
frattura chiusa di costola, numero non specificato, contusione polso.
1.3. Successivamente l'infortunata deduceva di aver appresso che la perdita di controllo del motoveicolo era da ricondurre a causa della presenza di due macchie di gasolio sulla sua corsia di marcia, non visibili né evitabili con l'ordinaria diligenza e prudenza.
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva il Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, proponendo querela di Controparte_1 falso avverso il verbale redatto dalla Polizia Locale di in data 13 aprile 2022, e la CP_1 relativa relazione di incidente stradale nella parte in cui non si dava atto della presenza – anche sulla corsia percorsa dall'attrice - di copiose sostanze oleose, viscide e trasparenti.
2.1. In particolare, parte attrice riteneva che la Polizia locale di , giunta CP_1 per gli accertamenti di rito, per negligenza non aveva dato atto della presenza di macchie oleose e trasparenti di gasolio su entrambe le carreggiate di via Ardeatina. In forza di detta rappresentazione dello stato dei luoghi e della dinamica del sinistro nel verbale della Polizia locale, all'attrice era notificato il verbale n° 14180332449 con cui le era contestata la violazione dell'art.141, comma 2, C.d.S., perché, alla predetta data, la ricorrente “giunta in prossimità del km 10,700 non era in grado di conservare il controllo fuoriuscendo dalla sede ed impattando al suolo nella carreggiata opposta al senso di marcia di
2 provenienza….”, con previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa in ragione della velocità di guida tenuta.
3. Con comparsa di risposta si costituiva il deducendo Controparte_1
l'inammissibilità della querela di falso per difetto di allegazione probatoria, nonché l'infondatezza nel merito.
4. All'udienza del 12 gennaio 2023 il giudice disponeva l'invio degli atti al PM, ai sensi dell'art. 221 c.p.c. (la Cassazione, infatti, con orientamento ormai costante ha affermato che “in tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna”).
5. All'udienza del 9 febbraio 2023 era acquisito l'originale del verbale di accertamento n. 141803324249 del 13 aprile 2022 e all'udienza del 23 marzo 2023 era disposto il sequestro giudiziale di tutta la documentazione a disposizione di e del CP_1
Comando di Polizia locale.
6. Concessi i termini per le memorie ex art.183 c.p.c., alla successiva udienza del 7 dicembre 2023 erano escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e .
[...] Testimone_4
6.1. In particolare, , agente della Polizia Locale giunta sul luogo Testimone_1 dell'incidente dopo circa 40-50 minuti, confermava quanto scritto nel verbale, evidenziando che la strada era in ottime condizioni manutentive. I testi e Testimone_2 riferivano riguardo la presenza di una macchia d'olio lungo la strada e Testimone_4 anche nella corsia di marcia percorsa dall'attrice.
7. All'udienza del 16 febbraio 2023, in risposta alle richieste di parte attrice, il Giudice rilevava che la citazione di non fosse né ammissibile né Controparte_3 indispensabile posto che a essa aveva fatto già riferimento il teste riferendo quanto Tes_2 accaduto sotto la sua diretta percezione (ossia la sensazione di un «suolo viscido» in ipotesi avvertita anche dalla sig.ra , riteneva altresì non necessario CP_3 procedere ad alcuna integrazione della testimonianza del teste , considerato che Tes_4 lo stato dell'asfalto nei giorni successivi l'occorso non assumeva alcun rilievo ai fini di causa, infine, considerava la richiesta Ctu di verifica dello stato dei luoghi meramente esplorativa e non necessaria ai fini della decisione.
8. All'udienza del 26 settembre 2024 la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
9. Alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, codesto Tribunale ritiene inammissibile la querela di falso per i seguenti motivi.
3 10. Occorre premettere che il verbale redatto dagli agenti della Polizia locale in occasione del sinistro ha, come noto, valenza di atto pubblico ed è per questo dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione alle sole dichiarazioni e ai fatti che i verbalizzanti dichiarano essere avvenuti in loro presenza;
al contrario, la ricostruzione della dinamica del sinistro e le circostanze di fatto che il verbalizzante segnala di avere accertato successivamente sono elementi non dotati di fidefacenza, liberamente valutabili dal giudice e contestabili con adeguata prova contraria.
11. Secondo la Corte di legittimità l'efficacia probatoria piena fino querela di falso del contenuto di un verbale (atto pubblico) non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, a seguito di percezioni sensoriali, né coprire i fatti omessi (Cass. sez. un. 24 luglio 2009, n. 17355; cfr. ex multis Cass. sez. I, 26 agosto 2024, n.23079).
11.1. Ebbene con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso "non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento” (cfr. Cass. Sez. III 7 ottobre 2022, n. 29320).
12. Nel presente giudizio parte attrice contesta, da un lato, la pretesa, omessa indicazione nel verbale della presenza di sostanze oleose sul manto stradale nella corsia percorsa, dall'altro, la falsità della relazione di incidente stradale, trasmessa a mezzo pec il 05.05.2022, in cui si precisa che, si badi bene, sulla scorta di ulteriori accertamenti
“sulla strada non si evidenziano possibili cause alle quali ricondurre il verificarsi del sinistro. Sulla via Ardeatina, nella semicarreggiata in direzione GRA, ossia in direzione di marcia contraria a quello del veicolo "A", erano presenti, poco dopo l'intersezione di Via Don U. Terenzi, 2 macchie di gasolio di diametro di c.ca 15 cm, non riconducibili con la dinamica del sinistro”.
13. E' evidente come i fatti contestati da parte attrice non rientrino tra quelli dotati di fidefacenza ai sensi dell'art.2700 c.c., riguardando valutazioni espletate dalla Polizia locale rispetto alla dinamica dell'incidente, contestabili tramite prova contraria. I fatti eventualmente omessi nel verbale possono essere, altresì, provati in giudizio con ogni mezzo (Cass. Sez. III, 17 giugno 2024, n. 16737, si è occupata espressamente di un caso di falsità per omissione in cartelle cliniche).
13.1. Pertanto, il Collegio ritiene inammissibile la querela di falso sia rispetto al verbale - riguardando pretesi fatti omessi che non avrebbero avuto natura fidefacente e che, comunque, possono essere contestati nel competente giudizio ex art. 2051 c.c. tramite prova contraria - sia rispetto alla relazione di incidente stradale, in quanto recante valutazioni espresse dal verbalizzante sullo stato dei luoghi e, pertanto, prive di efficacia
4 probatoria piena fino a querela di falso. In altri termini: l'unico dato fidefacente è quello relativo alle macchie oleose nella corsia opposta a quella di marcia della querelante, rimasto come tale privo di contestazione.
14. Deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso in quanto non relativa a fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.
15. Le spese seguono il principio della soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in virtù del valore indeterminabile della causa e della sua bassa complessità ai sensi dell'art. 4 DM 55 del 2014 e succ. mod. int.
P.T.M. il Tribunale di Roma - definitivamente decidendo sulla querela proposta da Parte_1
nei confronti di e rigettata ogni ulteriore
[...] Controparte_1 deduzione ed eccezione - così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Parte_1
3.800,00, oltre accessori di legge, ove dovuti;
- dispone la restituzione a della documentazione in sequestro: CP_1
- dispone che a cura del Cancelleria si proceda all'annotazione di cui all'art. 226 Cpc;
- condanna la parte querelante al versamento della sanzione pecuniaria di euro 20.00;
Così deciso in Roma il 06/02/2025.
Il Presidente relatore
Alberto Cisterna sentenza redatta in collaborazione con il MOT Sonia Sasso.
5
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Alberto Cisterna presidente relatore
Giorgio Egidi giudice
Guido Garavaglia giudice hanno emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 53677/2022 del RGAC.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato DI PALMA CONCETTA, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE, 98 82034 82034 SAN LUPO Italia giusta procura alle liti rilasciata in allegato alla querela.
ATTRICE
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocato SCERPA MANUELA, elettivamente domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21 00186 CP_1
CONVENUTO oggetto: querela di falso conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis, Parte_1
a) dichiarare l'invalidità del verbale redatto dalla Polizia Locale di in data 13.04.2022 e CP_1 notificato all'attrice il 18.05.2022 e tempestivamente impugnato dinanzi al Giudice di Pace di
nonché l'invalidità della relazione di incidente stradale trasmessa a mezzo pec il CP_1
1 05.05.2022, nella parte in cui non si dà atto della presenza – anche sulla corsia percorsa dall'attrice - di copiose sostanze oleose, viscide e trasparenti;
b) acclarare che, quanto meno concausa dell'evento lesivo in epigrafe descritto, è stata la presenza delle macchie invisibili di gasolio sulla carreggiata, di per sé solo integranti l'elemento di insidia e trabocchetto alla circolazione stradale;
sostanze che hanno provocato l'incontrollabile sbandamento della moto e la rovinosa caduta a terra della concludente”. per il “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere la Controparte_1 domanda di parte attore in quanto totalmente inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In punto di fatto si premette che in data 20 febbraio 2022, alle ore 09.30 circa, si trovava alla guida del motoveicolo di sua proprietà, Yamaha Fazer Parte_1 tg. DY79391 ed assicurata con la compagnia n. polizza 24h. , per CP_2 Numero_1 una gita fuori porta, unitamente ad altri amici motociclisti.
1.2. Immessasi su via Ardeatina (Roma), giunta all'altezza del km 10,700, con direzione Divino Amore, in prossimità di una curva verso destra, ella perdeva il controllo della moto, impattando con il cordolo stradale della corsia opposta. A causa della caduta riportava le seguenti lesioni: politrauma della strada con paraplegia arti inferiori in frattura d12, fratture costali multiple con piccola falda di pnx, frattura del polso dx;
frattura chiusa di vertebra non specificata con lesione del midollo spinale;
frattura chiusa di costola, numero non specificato, contusione polso.
1.3. Successivamente l'infortunata deduceva di aver appresso che la perdita di controllo del motoveicolo era da ricondurre a causa della presenza di due macchie di gasolio sulla sua corsia di marcia, non visibili né evitabili con l'ordinaria diligenza e prudenza.
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva il Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, proponendo querela di Controparte_1 falso avverso il verbale redatto dalla Polizia Locale di in data 13 aprile 2022, e la CP_1 relativa relazione di incidente stradale nella parte in cui non si dava atto della presenza – anche sulla corsia percorsa dall'attrice - di copiose sostanze oleose, viscide e trasparenti.
2.1. In particolare, parte attrice riteneva che la Polizia locale di , giunta CP_1 per gli accertamenti di rito, per negligenza non aveva dato atto della presenza di macchie oleose e trasparenti di gasolio su entrambe le carreggiate di via Ardeatina. In forza di detta rappresentazione dello stato dei luoghi e della dinamica del sinistro nel verbale della Polizia locale, all'attrice era notificato il verbale n° 14180332449 con cui le era contestata la violazione dell'art.141, comma 2, C.d.S., perché, alla predetta data, la ricorrente “giunta in prossimità del km 10,700 non era in grado di conservare il controllo fuoriuscendo dalla sede ed impattando al suolo nella carreggiata opposta al senso di marcia di
2 provenienza….”, con previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa in ragione della velocità di guida tenuta.
3. Con comparsa di risposta si costituiva il deducendo Controparte_1
l'inammissibilità della querela di falso per difetto di allegazione probatoria, nonché l'infondatezza nel merito.
4. All'udienza del 12 gennaio 2023 il giudice disponeva l'invio degli atti al PM, ai sensi dell'art. 221 c.p.c. (la Cassazione, infatti, con orientamento ormai costante ha affermato che “in tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna”).
5. All'udienza del 9 febbraio 2023 era acquisito l'originale del verbale di accertamento n. 141803324249 del 13 aprile 2022 e all'udienza del 23 marzo 2023 era disposto il sequestro giudiziale di tutta la documentazione a disposizione di e del CP_1
Comando di Polizia locale.
6. Concessi i termini per le memorie ex art.183 c.p.c., alla successiva udienza del 7 dicembre 2023 erano escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e .
[...] Testimone_4
6.1. In particolare, , agente della Polizia Locale giunta sul luogo Testimone_1 dell'incidente dopo circa 40-50 minuti, confermava quanto scritto nel verbale, evidenziando che la strada era in ottime condizioni manutentive. I testi e Testimone_2 riferivano riguardo la presenza di una macchia d'olio lungo la strada e Testimone_4 anche nella corsia di marcia percorsa dall'attrice.
7. All'udienza del 16 febbraio 2023, in risposta alle richieste di parte attrice, il Giudice rilevava che la citazione di non fosse né ammissibile né Controparte_3 indispensabile posto che a essa aveva fatto già riferimento il teste riferendo quanto Tes_2 accaduto sotto la sua diretta percezione (ossia la sensazione di un «suolo viscido» in ipotesi avvertita anche dalla sig.ra , riteneva altresì non necessario CP_3 procedere ad alcuna integrazione della testimonianza del teste , considerato che Tes_4 lo stato dell'asfalto nei giorni successivi l'occorso non assumeva alcun rilievo ai fini di causa, infine, considerava la richiesta Ctu di verifica dello stato dei luoghi meramente esplorativa e non necessaria ai fini della decisione.
8. All'udienza del 26 settembre 2024 la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
9. Alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, codesto Tribunale ritiene inammissibile la querela di falso per i seguenti motivi.
3 10. Occorre premettere che il verbale redatto dagli agenti della Polizia locale in occasione del sinistro ha, come noto, valenza di atto pubblico ed è per questo dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione alle sole dichiarazioni e ai fatti che i verbalizzanti dichiarano essere avvenuti in loro presenza;
al contrario, la ricostruzione della dinamica del sinistro e le circostanze di fatto che il verbalizzante segnala di avere accertato successivamente sono elementi non dotati di fidefacenza, liberamente valutabili dal giudice e contestabili con adeguata prova contraria.
11. Secondo la Corte di legittimità l'efficacia probatoria piena fino querela di falso del contenuto di un verbale (atto pubblico) non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, a seguito di percezioni sensoriali, né coprire i fatti omessi (Cass. sez. un. 24 luglio 2009, n. 17355; cfr. ex multis Cass. sez. I, 26 agosto 2024, n.23079).
11.1. Ebbene con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso "non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento” (cfr. Cass. Sez. III 7 ottobre 2022, n. 29320).
12. Nel presente giudizio parte attrice contesta, da un lato, la pretesa, omessa indicazione nel verbale della presenza di sostanze oleose sul manto stradale nella corsia percorsa, dall'altro, la falsità della relazione di incidente stradale, trasmessa a mezzo pec il 05.05.2022, in cui si precisa che, si badi bene, sulla scorta di ulteriori accertamenti
“sulla strada non si evidenziano possibili cause alle quali ricondurre il verificarsi del sinistro. Sulla via Ardeatina, nella semicarreggiata in direzione GRA, ossia in direzione di marcia contraria a quello del veicolo "A", erano presenti, poco dopo l'intersezione di Via Don U. Terenzi, 2 macchie di gasolio di diametro di c.ca 15 cm, non riconducibili con la dinamica del sinistro”.
13. E' evidente come i fatti contestati da parte attrice non rientrino tra quelli dotati di fidefacenza ai sensi dell'art.2700 c.c., riguardando valutazioni espletate dalla Polizia locale rispetto alla dinamica dell'incidente, contestabili tramite prova contraria. I fatti eventualmente omessi nel verbale possono essere, altresì, provati in giudizio con ogni mezzo (Cass. Sez. III, 17 giugno 2024, n. 16737, si è occupata espressamente di un caso di falsità per omissione in cartelle cliniche).
13.1. Pertanto, il Collegio ritiene inammissibile la querela di falso sia rispetto al verbale - riguardando pretesi fatti omessi che non avrebbero avuto natura fidefacente e che, comunque, possono essere contestati nel competente giudizio ex art. 2051 c.c. tramite prova contraria - sia rispetto alla relazione di incidente stradale, in quanto recante valutazioni espresse dal verbalizzante sullo stato dei luoghi e, pertanto, prive di efficacia
4 probatoria piena fino a querela di falso. In altri termini: l'unico dato fidefacente è quello relativo alle macchie oleose nella corsia opposta a quella di marcia della querelante, rimasto come tale privo di contestazione.
14. Deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità della querela di falso in quanto non relativa a fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.
15. Le spese seguono il principio della soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in virtù del valore indeterminabile della causa e della sua bassa complessità ai sensi dell'art. 4 DM 55 del 2014 e succ. mod. int.
P.T.M. il Tribunale di Roma - definitivamente decidendo sulla querela proposta da Parte_1
nei confronti di e rigettata ogni ulteriore
[...] Controparte_1 deduzione ed eccezione - così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Parte_1
3.800,00, oltre accessori di legge, ove dovuti;
- dispone la restituzione a della documentazione in sequestro: CP_1
- dispone che a cura del Cancelleria si proceda all'annotazione di cui all'art. 226 Cpc;
- condanna la parte querelante al versamento della sanzione pecuniaria di euro 20.00;
Così deciso in Roma il 06/02/2025.
Il Presidente relatore
Alberto Cisterna sentenza redatta in collaborazione con il MOT Sonia Sasso.
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