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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR SA SC Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 161 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
nata a [...] – Siapiccia (OR) il 6 maggio 1967, residente a [...]Parte_1
(OR), nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_2 CP_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente, quali eredi legittime di Persona_1
deceduto a Marrubiu l'11 gennaio 2015, rappresentate e difese dall'avvocato Gianfranco
Sollai, presso il cui studio in Cagliari sono elettivamente domiciliate, in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_2
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Daniela Cabiddu e Luigi Aragoni in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
1 All'esito della udienza collegiale dell'1 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti: la Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo rinnovo dell'indagine peritale, Voglia:
1) accertare e dichiarare che la morte di , nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto il giorno 11.01.2015 è avvenuta in occasione e causa di lavoro;
2) per l'effetto, dichiarare che le ricorrenti hanno diritto a percepire la rendita in favore dei superstiti di cui al TU 1124/1965, nonché i diritti conseguenti spettanti ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro;
3) condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento dei ratei maturati con decorrenza ed in misura di legge, nonché al pagamento delle prestazioni consequenziali;
4) con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, compensare le spese del giudizio, in ragione del diniego dell' all'istanza di accesso agli atti delle ricorrenti, in CP_2
spregio del principio che il lavoratore deve avere la possibilità di promuovere una causa senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro. Proprio quelli che spesso rischiano di determinare la sentenza finale, di recente affermato dalla Consulta, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 92 del Codice di procedura civile, novellato nel 2014, in ragione del diniego alla richiesta delle ricorrenti di accesso agli atti ex L. 241/1990 espresso dall' con provvedimento del 28.01.2017 (all. CP_2
6 del ricorso del primo grado).
Nell'interesse dell'appellato:
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, voglia - dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché
2 confermando in toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Oristano il 7 giugno 2018 Parte_1
e la prima quale coniuge e le seconde quali figlie di CP_1 Parte_2 Persona_1
deceduto a Marrubiu l'11 gennaio 2015, hanno chiesto accertarsi il loro diritto, già infruttuosamente rivendicato in sede amministrativa, al riconoscimento della rendita di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e dei diritti conseguenti spettanti ai superstiti del lavoratore deceduto e la conseguente condanna dell' al pagamento di tali provvidenze. CP_2
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio ed ha resistito eccependo CP_2
preliminarmente la inammissibilità della pretesa attorea stante il difetto del requisito della regolarità assicurativa in capo al Pt_2
Sotto altro profilo ha sostenuto l'infondatezza della domanda sia per quanto concerne le figlie maggiorenni e per le quali nemmeno è dimostrata la vivenza CP_1 Parte_2
a carico del de cuius, sia, in termini più generali, a cagione della inesistenza della prova circa la stessa eziologia lavorativa dell'evento infortunistico posto alla base del ricorso.
Ha quindi concluso in conformità per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della domanda.
La causa, istruita mediante prova testimoniale, documenti e consulenza tecnica di ufficio, è stata decisa con la sentenza n. 261/2022 del 13 dicembre 2022 con la quale il giudice adito ha rigettato la domanda.
Questi ha infatti recepito le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nella relazione peritale depositata il 18 novembre 2022 con la quale l'Ausiliare del Tribunale ha escluso che il decesso del possa essere posto in relazione causale con l'attività lavorativa alla quale Pt_2
in quel frangente era adibito.
Il consulente tecnico di ufficio, in particolare, ha ritenuto impossibile accertare la effettiva causa mortis non assumendo al riguardo valore dirimente la certificazione stilata dal medico
3 necroscopo il 12 gennaio 2015 ove si attesta che il decesso è da attribuire ad un infarto acuto cardiaco, trattandosi di una valutazione non supportata da un riscontro diagnostico effettuato dai sanitari della competente azienda sanitaria locale ovvero da esami clinici e/o strumentali più approfonditi.
Lo stesso consulente ha poi evidenziato che stante il mancato accertamento del fattore clinico che avrebbe determinato l'improvviso decesso nemmeno è possibile ipotizzare un collegamento causale tra l'attività lavorativa nella quale era impegnato il e l'evento Pt_2
letale.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello le originarie ricorrenti con ricorso depositato il 12 giugno 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le odierne appellanti con un unico articolato motivo di doglianza hanno censurato la decisione del giudice di prime cure concentrando le loro censure sulla correttezza dell'accertamento medico legale condotto dal c.t.u. nominato dal Tribunale le cui conclusioni sono state infine recepite nella sentenza gravata.
In particolare sostengono che lo stesso c.t.u., dopo aver accertato che al momento della morte era adibito ad attività considerate faticose e quindi stressanti sul piano Persona_1
fisico e psicologico - emozionale, dunque idonee a rivestire il ruolo di causa (o concausa) efficiente rispetto all'evento letale, ha in modo erroneo escluso che il decesso sia da ricondurre ad un infarto acuto del miocardio.
D'altra parte, hanno soggiunto, il c.t.u. ha ritenuto che tale causale sia solo presunta e comunque ha omesso di effettuare ulteriori accertamenti anche a seguito della eventuale riesumazione della salma di che era stata appositamente richiesta nel ricorso Persona_1
introduttivo del giudizio di primo grado.
Difatti, proseguono le appellanti, la eziologia lavorativa rispetto al decesso, erroneamente negata dall' è ricavabile da quanto attestato nel certificato necroscopico stilato dal CP_2
medico necroscopo della , dottor Parte_3 Per_2 Persona_3
4 Questi ha redatto un documento che ha natura di atto pubblico ed il cui contenuto fa fede fino a querela di falso, stante la provenienza da un pubblico ufficiale con poteri certificativi, ove si attesta che il decesso del è da ricondurre ad un infarto acuto cardiaco, patologia Pt_2
quest'ultima che deve essere posta in connessione causale, in difetto di fattori scatenanti alternativi, con la gravosa attività lavorativa cui era adibito il Pt_2
Le appellanti hanno infine richiamato, a conforto della fondatezza domanda, le considerazioni medico legali svolte dal consulente tecnico che non esclude una eziologia lavorativa del sinistro ove la morte risultasse effettivamente dovuta ad un infarto del miocardio.
I rilievi critici si concentrano, invece, sulla parte dell'elaborato peritale ove il c.t.u. dopo aver correttamente premesso che non può escludersi una possibile correlazione tra l'attività di panettiere svolta dal e la sua morte improvvisa ha poi invece sostenuto (trascurando Pt_2
la esistenza di un certificato necroscopico che individua esattamente la causa mortis e svalutando sotto altro profilo l'assenza di esami autoptici che contraddicono tale certificazione) che la impossibilità di accertare la causa mortis fa sì che la morte per infarto acuto cardiaco assuma mero valore di presunzione e che, in definitiva, impedisca di accertare la verosimile eziologia lavorativa del decesso del Pt_2
*
1. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, è infondato e pertanto deve essere rigettato.
2. Il Collegio reputa preliminarmente necessario evidenziare che la difesa appellata non ha sostanzialmente inteso riproporre le eccezioni preliminari sollevate dinanzi al Tribunale.
Sulle conseguenze processuali che discendono da tale contegno vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 23925/2010, cui da ultimo è seguita con portata applicativa più generale, Cass. SS.UU. sent. n. 7409/2019) secondo il quale anche per le cause assoggettate al rito del lavoro ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'appellato che voglia evitare la presunzione di rinuncia deve reiterare le domande e le eccezioni rigettate
o rimaste assorbite nella decisione favorevole di primo grado, e la riproposizione può avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di ottenerne l'eventuale esame
5 in appello. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
Ebbene nel presente grado di giudizio alcuna argomentazione è stata svolta con riferimento alla eccezione di inammissibilità della domanda attorea a cagione della scopertura assicurativa del al momento del decesso. Pt_2
Del pari non vi è traccia delle argomentazioni circa la dedotta infondatezza della stessa domanda relativamente alla posizione di e per mancanza del requisito CP_1 Parte_2
della vivenza a carico del de cuius.
Dall'esame della memoria difensiva e di costituzione dell' depositata nel corso CP_2
del presente giudizio emerge che la difesa appellata si è infatti limitata a sostenere che CP_1
era già maggiorenne al momento del fatto e che la sorella lo è divenuta
[...] Parte_2
qualche mese più tardi, circostanze queste invero pacifiche in causa che da sole, avuto riguardo a quanto prevede l'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, risultano irrilevanti ai fini decisori.
In ogni caso si tratta di questioni che per un verso non risultano poste alla base del diniego da parte dell' appellato allorchè, con nota del 28 marzo 2015 in atti, aveva rigettato CP_2
la domanda amministrativa avanzata dalle interessate e che, per altro verso, nemmeno sono state dedotte nel giudizio di primo grado ove, come visto, le argomentazioni dell' CP_2
riguardavano esclusivamente il fatto che le due figlie del fossero a suo carico, Pt_2
questione come detto non riproposta nel giudizio di appello e come tale da ritenersi oggetto di implicita rinuncia.
Va aggiunto, per completezza espositiva, che a fronte delle deduzioni svolte dalla difesa delle con le note difensive inserite nel verbale di udienza 26 marzo 2019 ed ancora Pt_2
nella memoria autorizzata del 21 giugno 2019, ove viene chiarito che le stesse, come documentato in atti, erano ancora studentesse al momento della morte del padre, dunque a suo carico siccome prive di occupazione, nulla ha ritenuto di controdedurre l' al CP_2
fine di confutare efficacemente tali affermazioni.
6 3. Passando all'esame del motivo di appello come articolato nei termini testè esposti deve essere anzitutto chiarito che il valore della certificazione medica del 12 gennaio 2015 a firma del medico necroscopo dottor non è quello che le viene attribuito dalla difesa Per_3
appellante, ossia di un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso relativamente alla diagnosi ivi contenuta.
Al contrario, secondo il costante orientamento della Suprema Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi, i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito
(cfr. Cass. ord. n. 8536/2023 e, più recentemente, Cass. ord. n. 9471/2025).
Dunque l'attestazione contenuta nel predetto certificato ove la morte di è Persona_1
ricollegata ad un infarto acuto cardiaco non impedisce al giudicante di operare una autonoma e ragionata valutazione circa la verosimile eziologia lavorativa del sinistro per cui
è causa da condurre sulla scorta dei vari elementi di conoscenza emersi in causa.
Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, per la certificazione a firma della dottoressa del 5 marzo 2015 del Servizio di Igiene e Sanità Persona_4
Parte Pubblica della di ove la morte del è riconnessa ad ipertensione arteriosa Pt_3 Pt_2
con successivo arresto cardio circolatorio (cfr. doc. 11 fascicolo del giudizio di CP_2
primo grado).
4. A tal proposito, proprio al fine di disporre di ulteriori e più approfonditi elementi in relazione alla possibile connessione causale tra le mansioni cui era adibito il ed il suo Pt_2
decesso, la Corte ha ritenuto necessario disporre una c.t.u. medico legale affidata al dottor qualificato specialista in Medicina Legale. Persona_5
Il predetto c.t.u., all'esito di un attento e scrupoloso esame della documentazione medica in atti condotto con criterio metodologico esente da vizi, ha anzitutto chiarito cosa si intenda sul piano clinico per infarto miocardico acuto (individuato con l'acronimo IMA) precisando che tale affezione si presenta laddove vi sia evidenza di necrosi miocardica nell'ambito di un quadro clinico di ischemia.
7 Si tratta, sempre secondo il c.t.u., di un quadro patologico accertabile mediante l'effettuazione di analisi del sangue e elettrocardiogramma (ECG) difatti, ha proseguito,
L'ECG permette di rilevare anomalie nel tracciato elettrico del cuore come l'alterazione del tratto ST o dell'onda T, che possono essere indicative di infarto miocardico acuto;
mentre le analisi del sangue ricercano marcatori specifici rilasciati dal muscolo cardiaco danneggiato, come la troponina, la creatin-chinasi (CK-MB) o la mioglobina, che vengono rilasciati dal muscolo cardiaco danneggiato in caso di infarto sempre il c.t.u. ha poi aggiunto che anche Altri esami possono essere utili, come la coronarografia o
l'ecocardiogramma, per valutare l'entità del danno e le cause dell'infarto.
Sulla scorta di tali considerazioni e preso atto che nel caso di specie alcun esame o accertamento diagnostico è stato eseguito sulla salma del il predetto consulente è Pt_2
infine pervenuto alle seguenti conclusioni: valutata la documentazione sanitaria in atti è attualmente impossibile individuare la causa della morte del Sig. avvenuta Persona_1
in Marrubiu l'11.01.15; l'assenza di tale fondamentale elemento non permette di poter valutare il rapporto di causalità e/o concausalità tra il decesso e l'attività lavorativa svolta.
Siffatte conclusioni, ha spiegato l'Ausiliare, non sono scalfite da quanto attestato dal medico necroscopo dottor laddove ha ritenuto, come visto, di poter indicare quale Per_3
causa della morte del in un infarto acuto cardiaco. Pt_2
Difatti tale supposta causale è stata individuata, in occasione della visita necroscopica, solo in data 12.01.25 (giorno successivo il decesso del Sig. ) in assenza di Persona_1
accertamenti laboratoristici e/o strumentali che notoriamente dovrebbero essere posti a sostegno di tale diagnosi;
mentre, in ragione del regolamento di polizia mortuaria, sarebbe stato opportuno eseguire un riscontro diagnostico che avrebbe permesso di individuare le alterazioni istopatologiche, tipiche della necrosi, nel tessuto cardiaco.
Dunque l'affermazione svolta dal predetto sanitario si è verosimilmente fondata, in difetto di elementi che depongano in contrario, su un mero esame di tipo ricognitivo eseguito sulla salma e pertanto in mancanza, come invece sarebbe stato necessario, di un riscontro diagnostico (ossia del particolare procedimento volto a ricercare la causa della morte appositamente disciplinato dal Regolamento di Polizia Mortuaria) e/o di ulteriori esami di
8 carattere strumentale o di laboratorio volti ad acquisire elementi utili per ricostruire con sufficiente attendibilità il quadro clinico di riferimento e, di conseguenza, ad individuare la patologia che ha (certamente o quantomeno probabilmente) determinato la morte del Pt_2
Il dottor ha poi rappresentato che il certificato necroscopico in atti (redatto il 5 Per_5
Parte marzo 2025 dalla dottoressa Medico di Igiene Pubblica della di ) Per_4 Pt_3
risulta esser stato compilato - in maniera palesemente scorretta - in quanto viene indicato
l'arresto cardio-circolatorio come - eventuale causa finale - del decesso del Sig. Per_1
; mentre lo stesso, come è noto in medicina legale, rappresenta una condizione
[...]
funzionale di tipo terminale che caratterizza ogni morte.
Anche detta certificazione non offre, in definitiva, elementi utili al fine di accertare quale sia stata la patologia prossima che ha condotto al decesso di Persona_1
Tale impossibilità, come chiarito dal c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. delle parti appellanti, preclude in radice l'ulteriore verifica che riguarda l'accertamento, quantomeno con criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (Cass. ord. n. 9342/2022), dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa espletata dal de cuius e la patologia che ha provocato l'exitus.
Pare evidente già sul piano strettamente logico che risulta giocoforza preclusa la ricostruzione della eziopatogenesi laddove rimanga sconosciuta la patologia rispetto alla quale l'attività lavorativa in esame, per quanto adeguatamente descritta, abbia funzionato quale probabile fattore scatenante in via esclusiva ovvero in concorrenza con altre concause.
Non corrisponde pertanto al vero l'affermazione contenuta nelle note da ultimo depositate dalle appellanti secondo la quale il c.t.u. non avrebbe risposto al quesito sottopostogli con ordinanza del 29 novembre 2024.
Il dottor ha infatti ampiamente esposto le ragioni per le quali, ancor prima di Per_5
vagliare il possibile nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal e l'evento letale, Pt_2
non è possibile accertare quale sia stata la patologia che lo ha condotto alla morte.
Conseguentemente il predetto c.t.u. sul punto ha chiarito, testualmente, che l'assenza di tale fondamentale elemento non permette di poter valutare il rapporto di causalità e/o
9 concausalità tra il decesso e l'attività lavorativa svolta (cfr. pag. 15 della relazione di c.t.u. in atti).
5. Ritiene pertanto la Corte di poter recepire le argomentate conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. dovendosi, per l'effetto, ritenere indimostrata, alla luce delle esposte ragioni,
l'eziologia lavorativa del sinistro ove ha trovato la morte con conseguente Persona_1
rigetto dei motivi di appello.
6. Né appare utile disporre la riesumazione della salma dello stesso onde procedere Pt_2
ad ulteriori accertamenti medico legali, posto che tale adempimento non apporterebbe nessun elemento aggiuntivo ai fini decisori.
Sul punto risultano inequivoche, oltre che nemmeno contestate dalle parti e/o dai rispettivi consulenti, le considerazioni svolte dal c.t.u. laddove ha spiegato che attualmente, a distanza di oltre 10 anni, dalla tumulazione del Sig. è scientificamente inutile Persona_1
procedere con una riesumazione del cadavere ed eseguire un esame autoptico in quanto il tessuto cardiaco è ormai andato incontro a fenomeni di decomposizione.
7. Con riguardo alla regolazione delle spese di lite la Corte rileva che la parte appellata non ha proposto apposito appello incidentale pur avendo concluso richiedendo la condanna di controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Di conseguenza tale istanza appare inammissibile limitatamente al petitum riferibile alla decisione adottata al riguardo dal giudice di primo grado (cfr. sul punto Cass. sent. n.
18533/2009 e, nei medesimi termini, Cass. ord. n. 11799/2023 ove la Corte ha precisato che in tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando - come nella specie - condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello).
7.1. Alcuna statuizione deve essere adottata in questo giudizio quanto alla regolazione delle spese della c.t.u. disposta dal Tribunale e poste a carico dell' non avendo la CP_2
difesa appellata avanzato sul punto alcuna rivendicazione.
10 8. Per quanto attiene al regime delle spese di lite nel presente grado di giudizio il Collegio reputa che non ricorrano ragioni per discostarsi dalla regola di giudizio di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. tenuto conto del fatto che l'accertamento peritale effettuato in primo grado e sul quale si sono appuntate le critiche delle appellanti ha trovato sostanziale conferma anche nel presente giudizio di appello risultando, pertanto, prive di fondatezza le ragioni di doglianza reiterate in questa sede processuale.
Né rilevano in proposito le questioni sollevate dalla difesa appellante con riferimento al diniego rispetto alla istanza di accesso agli atti amministrativi del gennaio 2017 che giustificherebbe la compensazione delle spese del giudizio di appello.
Tale circostanza in questa sede processuale non assume specifica rilevanza avendo le appellanti comunque avuto debita contezza della documentazione contenuta nella pratica dell'I.N.A.I.L. relativa al fin dal giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Pt_2
8.1. La quantificazione delle spese di lite va effettuata sulla scorta delle tabelle allegate al
D.M. n. 55/2014, segnatamente utilizzando i valori monetari previsti per le cause di appello di valore indeterminabile basso, tenuto conto della limitata attività processuale profusa dai difensori nel corso del presente giudizio, con liquidazione delle stesse come da dispositivo, riferiti alle quattro fasi ivi contemplate (segnatamente euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 1.735,00 per la fase decisionale per complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15 % ed accessori di legge).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto da e Parte_1 CP_1 Pt_2
in confronto dell' avverso la sentenza n. 261/2022 del 13 dicembre 2022 del
[...] CP_2
Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 CP_1 Parte_2
delle spese del giudizio di appello in favore dell' che liquida in complessivi CP_2
4.996,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed accessori dovuti per legge;
11 3. Pone le spese della c.t.u. disposta nel presente grado di giudizio, nella misura liquidata con separato decreto, in via definitiva a carico di e Parte_1 CP_1 Parte_2
in solido tra loro.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte delle appellanti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Così deciso in Cagliari il 31 ottobre 2025.
L'Estensore La Presidente
GI RU AR SA SC
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR SA SC Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 161 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
nata a [...] – Siapiccia (OR) il 6 maggio 1967, residente a [...]Parte_1
(OR), nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_2 CP_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente, quali eredi legittime di Persona_1
deceduto a Marrubiu l'11 gennaio 2015, rappresentate e difese dall'avvocato Gianfranco
Sollai, presso il cui studio in Cagliari sono elettivamente domiciliate, in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_2
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Daniela Cabiddu e Luigi Aragoni in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
1 All'esito della udienza collegiale dell'1 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti: la Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo rinnovo dell'indagine peritale, Voglia:
1) accertare e dichiarare che la morte di , nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto il giorno 11.01.2015 è avvenuta in occasione e causa di lavoro;
2) per l'effetto, dichiarare che le ricorrenti hanno diritto a percepire la rendita in favore dei superstiti di cui al TU 1124/1965, nonché i diritti conseguenti spettanti ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro;
3) condannare, per l'effetto, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento dei ratei maturati con decorrenza ed in misura di legge, nonché al pagamento delle prestazioni consequenziali;
4) con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, compensare le spese del giudizio, in ragione del diniego dell' all'istanza di accesso agli atti delle ricorrenti, in CP_2
spregio del principio che il lavoratore deve avere la possibilità di promuovere una causa senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro. Proprio quelli che spesso rischiano di determinare la sentenza finale, di recente affermato dalla Consulta, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 92 del Codice di procedura civile, novellato nel 2014, in ragione del diniego alla richiesta delle ricorrenti di accesso agli atti ex L. 241/1990 espresso dall' con provvedimento del 28.01.2017 (all. CP_2
6 del ricorso del primo grado).
Nell'interesse dell'appellato:
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, voglia - dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché
2 confermando in toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Oristano il 7 giugno 2018 Parte_1
e la prima quale coniuge e le seconde quali figlie di CP_1 Parte_2 Persona_1
deceduto a Marrubiu l'11 gennaio 2015, hanno chiesto accertarsi il loro diritto, già infruttuosamente rivendicato in sede amministrativa, al riconoscimento della rendita di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e dei diritti conseguenti spettanti ai superstiti del lavoratore deceduto e la conseguente condanna dell' al pagamento di tali provvidenze. CP_2
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio ed ha resistito eccependo CP_2
preliminarmente la inammissibilità della pretesa attorea stante il difetto del requisito della regolarità assicurativa in capo al Pt_2
Sotto altro profilo ha sostenuto l'infondatezza della domanda sia per quanto concerne le figlie maggiorenni e per le quali nemmeno è dimostrata la vivenza CP_1 Parte_2
a carico del de cuius, sia, in termini più generali, a cagione della inesistenza della prova circa la stessa eziologia lavorativa dell'evento infortunistico posto alla base del ricorso.
Ha quindi concluso in conformità per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della domanda.
La causa, istruita mediante prova testimoniale, documenti e consulenza tecnica di ufficio, è stata decisa con la sentenza n. 261/2022 del 13 dicembre 2022 con la quale il giudice adito ha rigettato la domanda.
Questi ha infatti recepito le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nella relazione peritale depositata il 18 novembre 2022 con la quale l'Ausiliare del Tribunale ha escluso che il decesso del possa essere posto in relazione causale con l'attività lavorativa alla quale Pt_2
in quel frangente era adibito.
Il consulente tecnico di ufficio, in particolare, ha ritenuto impossibile accertare la effettiva causa mortis non assumendo al riguardo valore dirimente la certificazione stilata dal medico
3 necroscopo il 12 gennaio 2015 ove si attesta che il decesso è da attribuire ad un infarto acuto cardiaco, trattandosi di una valutazione non supportata da un riscontro diagnostico effettuato dai sanitari della competente azienda sanitaria locale ovvero da esami clinici e/o strumentali più approfonditi.
Lo stesso consulente ha poi evidenziato che stante il mancato accertamento del fattore clinico che avrebbe determinato l'improvviso decesso nemmeno è possibile ipotizzare un collegamento causale tra l'attività lavorativa nella quale era impegnato il e l'evento Pt_2
letale.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello le originarie ricorrenti con ricorso depositato il 12 giugno 2023, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le odierne appellanti con un unico articolato motivo di doglianza hanno censurato la decisione del giudice di prime cure concentrando le loro censure sulla correttezza dell'accertamento medico legale condotto dal c.t.u. nominato dal Tribunale le cui conclusioni sono state infine recepite nella sentenza gravata.
In particolare sostengono che lo stesso c.t.u., dopo aver accertato che al momento della morte era adibito ad attività considerate faticose e quindi stressanti sul piano Persona_1
fisico e psicologico - emozionale, dunque idonee a rivestire il ruolo di causa (o concausa) efficiente rispetto all'evento letale, ha in modo erroneo escluso che il decesso sia da ricondurre ad un infarto acuto del miocardio.
D'altra parte, hanno soggiunto, il c.t.u. ha ritenuto che tale causale sia solo presunta e comunque ha omesso di effettuare ulteriori accertamenti anche a seguito della eventuale riesumazione della salma di che era stata appositamente richiesta nel ricorso Persona_1
introduttivo del giudizio di primo grado.
Difatti, proseguono le appellanti, la eziologia lavorativa rispetto al decesso, erroneamente negata dall' è ricavabile da quanto attestato nel certificato necroscopico stilato dal CP_2
medico necroscopo della , dottor Parte_3 Per_2 Persona_3
4 Questi ha redatto un documento che ha natura di atto pubblico ed il cui contenuto fa fede fino a querela di falso, stante la provenienza da un pubblico ufficiale con poteri certificativi, ove si attesta che il decesso del è da ricondurre ad un infarto acuto cardiaco, patologia Pt_2
quest'ultima che deve essere posta in connessione causale, in difetto di fattori scatenanti alternativi, con la gravosa attività lavorativa cui era adibito il Pt_2
Le appellanti hanno infine richiamato, a conforto della fondatezza domanda, le considerazioni medico legali svolte dal consulente tecnico che non esclude una eziologia lavorativa del sinistro ove la morte risultasse effettivamente dovuta ad un infarto del miocardio.
I rilievi critici si concentrano, invece, sulla parte dell'elaborato peritale ove il c.t.u. dopo aver correttamente premesso che non può escludersi una possibile correlazione tra l'attività di panettiere svolta dal e la sua morte improvvisa ha poi invece sostenuto (trascurando Pt_2
la esistenza di un certificato necroscopico che individua esattamente la causa mortis e svalutando sotto altro profilo l'assenza di esami autoptici che contraddicono tale certificazione) che la impossibilità di accertare la causa mortis fa sì che la morte per infarto acuto cardiaco assuma mero valore di presunzione e che, in definitiva, impedisca di accertare la verosimile eziologia lavorativa del decesso del Pt_2
*
1. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, è infondato e pertanto deve essere rigettato.
2. Il Collegio reputa preliminarmente necessario evidenziare che la difesa appellata non ha sostanzialmente inteso riproporre le eccezioni preliminari sollevate dinanzi al Tribunale.
Sulle conseguenze processuali che discendono da tale contegno vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 23925/2010, cui da ultimo è seguita con portata applicativa più generale, Cass. SS.UU. sent. n. 7409/2019) secondo il quale anche per le cause assoggettate al rito del lavoro ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'appellato che voglia evitare la presunzione di rinuncia deve reiterare le domande e le eccezioni rigettate
o rimaste assorbite nella decisione favorevole di primo grado, e la riproposizione può avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di ottenerne l'eventuale esame
5 in appello. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
Ebbene nel presente grado di giudizio alcuna argomentazione è stata svolta con riferimento alla eccezione di inammissibilità della domanda attorea a cagione della scopertura assicurativa del al momento del decesso. Pt_2
Del pari non vi è traccia delle argomentazioni circa la dedotta infondatezza della stessa domanda relativamente alla posizione di e per mancanza del requisito CP_1 Parte_2
della vivenza a carico del de cuius.
Dall'esame della memoria difensiva e di costituzione dell' depositata nel corso CP_2
del presente giudizio emerge che la difesa appellata si è infatti limitata a sostenere che CP_1
era già maggiorenne al momento del fatto e che la sorella lo è divenuta
[...] Parte_2
qualche mese più tardi, circostanze queste invero pacifiche in causa che da sole, avuto riguardo a quanto prevede l'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, risultano irrilevanti ai fini decisori.
In ogni caso si tratta di questioni che per un verso non risultano poste alla base del diniego da parte dell' appellato allorchè, con nota del 28 marzo 2015 in atti, aveva rigettato CP_2
la domanda amministrativa avanzata dalle interessate e che, per altro verso, nemmeno sono state dedotte nel giudizio di primo grado ove, come visto, le argomentazioni dell' CP_2
riguardavano esclusivamente il fatto che le due figlie del fossero a suo carico, Pt_2
questione come detto non riproposta nel giudizio di appello e come tale da ritenersi oggetto di implicita rinuncia.
Va aggiunto, per completezza espositiva, che a fronte delle deduzioni svolte dalla difesa delle con le note difensive inserite nel verbale di udienza 26 marzo 2019 ed ancora Pt_2
nella memoria autorizzata del 21 giugno 2019, ove viene chiarito che le stesse, come documentato in atti, erano ancora studentesse al momento della morte del padre, dunque a suo carico siccome prive di occupazione, nulla ha ritenuto di controdedurre l' al CP_2
fine di confutare efficacemente tali affermazioni.
6 3. Passando all'esame del motivo di appello come articolato nei termini testè esposti deve essere anzitutto chiarito che il valore della certificazione medica del 12 gennaio 2015 a firma del medico necroscopo dottor non è quello che le viene attribuito dalla difesa Per_3
appellante, ossia di un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso relativamente alla diagnosi ivi contenuta.
Al contrario, secondo il costante orientamento della Suprema Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi, i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito
(cfr. Cass. ord. n. 8536/2023 e, più recentemente, Cass. ord. n. 9471/2025).
Dunque l'attestazione contenuta nel predetto certificato ove la morte di è Persona_1
ricollegata ad un infarto acuto cardiaco non impedisce al giudicante di operare una autonoma e ragionata valutazione circa la verosimile eziologia lavorativa del sinistro per cui
è causa da condurre sulla scorta dei vari elementi di conoscenza emersi in causa.
Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, per la certificazione a firma della dottoressa del 5 marzo 2015 del Servizio di Igiene e Sanità Persona_4
Parte Pubblica della di ove la morte del è riconnessa ad ipertensione arteriosa Pt_3 Pt_2
con successivo arresto cardio circolatorio (cfr. doc. 11 fascicolo del giudizio di CP_2
primo grado).
4. A tal proposito, proprio al fine di disporre di ulteriori e più approfonditi elementi in relazione alla possibile connessione causale tra le mansioni cui era adibito il ed il suo Pt_2
decesso, la Corte ha ritenuto necessario disporre una c.t.u. medico legale affidata al dottor qualificato specialista in Medicina Legale. Persona_5
Il predetto c.t.u., all'esito di un attento e scrupoloso esame della documentazione medica in atti condotto con criterio metodologico esente da vizi, ha anzitutto chiarito cosa si intenda sul piano clinico per infarto miocardico acuto (individuato con l'acronimo IMA) precisando che tale affezione si presenta laddove vi sia evidenza di necrosi miocardica nell'ambito di un quadro clinico di ischemia.
7 Si tratta, sempre secondo il c.t.u., di un quadro patologico accertabile mediante l'effettuazione di analisi del sangue e elettrocardiogramma (ECG) difatti, ha proseguito,
L'ECG permette di rilevare anomalie nel tracciato elettrico del cuore come l'alterazione del tratto ST o dell'onda T, che possono essere indicative di infarto miocardico acuto;
mentre le analisi del sangue ricercano marcatori specifici rilasciati dal muscolo cardiaco danneggiato, come la troponina, la creatin-chinasi (CK-MB) o la mioglobina, che vengono rilasciati dal muscolo cardiaco danneggiato in caso di infarto sempre il c.t.u. ha poi aggiunto che anche Altri esami possono essere utili, come la coronarografia o
l'ecocardiogramma, per valutare l'entità del danno e le cause dell'infarto.
Sulla scorta di tali considerazioni e preso atto che nel caso di specie alcun esame o accertamento diagnostico è stato eseguito sulla salma del il predetto consulente è Pt_2
infine pervenuto alle seguenti conclusioni: valutata la documentazione sanitaria in atti è attualmente impossibile individuare la causa della morte del Sig. avvenuta Persona_1
in Marrubiu l'11.01.15; l'assenza di tale fondamentale elemento non permette di poter valutare il rapporto di causalità e/o concausalità tra il decesso e l'attività lavorativa svolta.
Siffatte conclusioni, ha spiegato l'Ausiliare, non sono scalfite da quanto attestato dal medico necroscopo dottor laddove ha ritenuto, come visto, di poter indicare quale Per_3
causa della morte del in un infarto acuto cardiaco. Pt_2
Difatti tale supposta causale è stata individuata, in occasione della visita necroscopica, solo in data 12.01.25 (giorno successivo il decesso del Sig. ) in assenza di Persona_1
accertamenti laboratoristici e/o strumentali che notoriamente dovrebbero essere posti a sostegno di tale diagnosi;
mentre, in ragione del regolamento di polizia mortuaria, sarebbe stato opportuno eseguire un riscontro diagnostico che avrebbe permesso di individuare le alterazioni istopatologiche, tipiche della necrosi, nel tessuto cardiaco.
Dunque l'affermazione svolta dal predetto sanitario si è verosimilmente fondata, in difetto di elementi che depongano in contrario, su un mero esame di tipo ricognitivo eseguito sulla salma e pertanto in mancanza, come invece sarebbe stato necessario, di un riscontro diagnostico (ossia del particolare procedimento volto a ricercare la causa della morte appositamente disciplinato dal Regolamento di Polizia Mortuaria) e/o di ulteriori esami di
8 carattere strumentale o di laboratorio volti ad acquisire elementi utili per ricostruire con sufficiente attendibilità il quadro clinico di riferimento e, di conseguenza, ad individuare la patologia che ha (certamente o quantomeno probabilmente) determinato la morte del Pt_2
Il dottor ha poi rappresentato che il certificato necroscopico in atti (redatto il 5 Per_5
Parte marzo 2025 dalla dottoressa Medico di Igiene Pubblica della di ) Per_4 Pt_3
risulta esser stato compilato - in maniera palesemente scorretta - in quanto viene indicato
l'arresto cardio-circolatorio come - eventuale causa finale - del decesso del Sig. Per_1
; mentre lo stesso, come è noto in medicina legale, rappresenta una condizione
[...]
funzionale di tipo terminale che caratterizza ogni morte.
Anche detta certificazione non offre, in definitiva, elementi utili al fine di accertare quale sia stata la patologia prossima che ha condotto al decesso di Persona_1
Tale impossibilità, come chiarito dal c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. delle parti appellanti, preclude in radice l'ulteriore verifica che riguarda l'accertamento, quantomeno con criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (Cass. ord. n. 9342/2022), dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa espletata dal de cuius e la patologia che ha provocato l'exitus.
Pare evidente già sul piano strettamente logico che risulta giocoforza preclusa la ricostruzione della eziopatogenesi laddove rimanga sconosciuta la patologia rispetto alla quale l'attività lavorativa in esame, per quanto adeguatamente descritta, abbia funzionato quale probabile fattore scatenante in via esclusiva ovvero in concorrenza con altre concause.
Non corrisponde pertanto al vero l'affermazione contenuta nelle note da ultimo depositate dalle appellanti secondo la quale il c.t.u. non avrebbe risposto al quesito sottopostogli con ordinanza del 29 novembre 2024.
Il dottor ha infatti ampiamente esposto le ragioni per le quali, ancor prima di Per_5
vagliare il possibile nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal e l'evento letale, Pt_2
non è possibile accertare quale sia stata la patologia che lo ha condotto alla morte.
Conseguentemente il predetto c.t.u. sul punto ha chiarito, testualmente, che l'assenza di tale fondamentale elemento non permette di poter valutare il rapporto di causalità e/o
9 concausalità tra il decesso e l'attività lavorativa svolta (cfr. pag. 15 della relazione di c.t.u. in atti).
5. Ritiene pertanto la Corte di poter recepire le argomentate conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. dovendosi, per l'effetto, ritenere indimostrata, alla luce delle esposte ragioni,
l'eziologia lavorativa del sinistro ove ha trovato la morte con conseguente Persona_1
rigetto dei motivi di appello.
6. Né appare utile disporre la riesumazione della salma dello stesso onde procedere Pt_2
ad ulteriori accertamenti medico legali, posto che tale adempimento non apporterebbe nessun elemento aggiuntivo ai fini decisori.
Sul punto risultano inequivoche, oltre che nemmeno contestate dalle parti e/o dai rispettivi consulenti, le considerazioni svolte dal c.t.u. laddove ha spiegato che attualmente, a distanza di oltre 10 anni, dalla tumulazione del Sig. è scientificamente inutile Persona_1
procedere con una riesumazione del cadavere ed eseguire un esame autoptico in quanto il tessuto cardiaco è ormai andato incontro a fenomeni di decomposizione.
7. Con riguardo alla regolazione delle spese di lite la Corte rileva che la parte appellata non ha proposto apposito appello incidentale pur avendo concluso richiedendo la condanna di controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Di conseguenza tale istanza appare inammissibile limitatamente al petitum riferibile alla decisione adottata al riguardo dal giudice di primo grado (cfr. sul punto Cass. sent. n.
18533/2009 e, nei medesimi termini, Cass. ord. n. 11799/2023 ove la Corte ha precisato che in tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando - come nella specie - condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello).
7.1. Alcuna statuizione deve essere adottata in questo giudizio quanto alla regolazione delle spese della c.t.u. disposta dal Tribunale e poste a carico dell' non avendo la CP_2
difesa appellata avanzato sul punto alcuna rivendicazione.
10 8. Per quanto attiene al regime delle spese di lite nel presente grado di giudizio il Collegio reputa che non ricorrano ragioni per discostarsi dalla regola di giudizio di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. tenuto conto del fatto che l'accertamento peritale effettuato in primo grado e sul quale si sono appuntate le critiche delle appellanti ha trovato sostanziale conferma anche nel presente giudizio di appello risultando, pertanto, prive di fondatezza le ragioni di doglianza reiterate in questa sede processuale.
Né rilevano in proposito le questioni sollevate dalla difesa appellante con riferimento al diniego rispetto alla istanza di accesso agli atti amministrativi del gennaio 2017 che giustificherebbe la compensazione delle spese del giudizio di appello.
Tale circostanza in questa sede processuale non assume specifica rilevanza avendo le appellanti comunque avuto debita contezza della documentazione contenuta nella pratica dell'I.N.A.I.L. relativa al fin dal giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Pt_2
8.1. La quantificazione delle spese di lite va effettuata sulla scorta delle tabelle allegate al
D.M. n. 55/2014, segnatamente utilizzando i valori monetari previsti per le cause di appello di valore indeterminabile basso, tenuto conto della limitata attività processuale profusa dai difensori nel corso del presente giudizio, con liquidazione delle stesse come da dispositivo, riferiti alle quattro fasi ivi contemplate (segnatamente euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 1.735,00 per la fase decisionale per complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15 % ed accessori di legge).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta, in quanto infondato, l'appello proposto da e Parte_1 CP_1 Pt_2
in confronto dell' avverso la sentenza n. 261/2022 del 13 dicembre 2022 del
[...] CP_2
Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 CP_1 Parte_2
delle spese del giudizio di appello in favore dell' che liquida in complessivi CP_2
4.996,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed accessori dovuti per legge;
11 3. Pone le spese della c.t.u. disposta nel presente grado di giudizio, nella misura liquidata con separato decreto, in via definitiva a carico di e Parte_1 CP_1 Parte_2
in solido tra loro.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte delle appellanti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Così deciso in Cagliari il 31 ottobre 2025.
L'Estensore La Presidente
GI RU AR SA SC
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