Decreto cautelare 24 giugno 2021
Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 14 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/07/2021, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00632/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2021, proposto da
ZO OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Ciani, Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
Condominio Contarini Pisani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Vettor Grimani, Luca Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Vettor Grimani in Venezia, Santa Croce 466/G;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Trust Quadrifoglio 1946, Campi Società A Responsabilità Limitata, IA Sinigaglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bertolissi, Ruggero Sonino, Andrea Cicolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota PG/2021/0227385 del 12.05.2021 a firma del Dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile del Comune di Venezia ricevuta a mezzo PEC in data 12.05.2021 in risposta alla diffida del ricorrente del 9.04.2021 prot. n. 2021/172752 - da intendersi anche quale rigetto implicito dell'istanza del ricorrente 28.4.2021 di conferma del divieto di inizio attività di cui alla nota comunale 2.4.2021 - di comunicazione di archiviazione positiva della SCIA per la realizzazione di piattaforma elevatrice a servizio di unità residenziali del Condominio Palazzo Contarini- Pisani sito in Venezia 3693/A;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Condominio Contarini Pisani;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che, sia pure ad un sommario esame proprio della presente fase, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris , alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione ( ex multis, da ultimo Cassazione civile sez. II, 26 novembre 2019, n.30838) – richiamato anche da parte della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto sez. II, 10/01/2017, n.23, T.A.R. Trento, sez. I, 13 agosto 2020, n.138, T.A.R. Liguria, sez. I. 7 gennaio 2021, n. 4) – alla stregua del quale è da escludersi l’applicabilità dell’art. 79, comma 2, D.P.R. 380/2001 in ambito condominiale, trovando ivi applicazione la regola dettata dall’art. 1102 c.c.;
Ritenuto, altresì, quanto al periculum in mora , il difetto di prova di un pregiudizio grave ed irreparabile, tenuto conto, da un lato, della conformazione dell’opera (il progetto prevede una cabina da cui non è possibile l’ispezione esterna, destinata a camminare su binari installati direttamente sulla parete esterna dell’edificio, senza opere di contenimento) e del meccanismo di funzionamento della stessa (il progetto prevede che la cabina torni al pianterreno al termine di ogni corsa), e dall’altro, dello stato di avanzamento dei lavori, che, per la parte fissa, risultano completamente realizzati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO