Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio, n. 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della documentazione caratteristica n. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il -OMISSIS- e l’-OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 29.7.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, in cui nessuno è presente per le parti, il consigliere IZ AV;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
(Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente )
1. L’odierno ricorso mira ad ottenere l’annullamento della scheda valutativa -OMISSIS- (periodo -OMISSIS- - -OMISSIS-), che ha visto un declassamento del giudizio finale del ricorrente da “ Eccellente ” a “ Superiore alla media ” (doc. 1).
Il ricorrente militare, impiegato nello stesso periodo presso il Consolato d’Italia a -OMISSIS- in -OMISSIS-, lamenta che la flessione del giudizio qui contestata sia avvenuta in modo repentino e senza una motivazione adeguata, dopo oltre dieci anni di valutazioni apicali. Secondo il ricorrente, tale peggioramento non rifletterebbe il reale rendimento in servizio, ma nasconderebbe una finalità punitiva legata a un procedimento disciplinare (culminato con l’irrogazione di 5 giorni di consegna) per fatti ritenuti estranei al servizio e tuttora oggetto di impugnazione.
Viene inoltre contestato che i valutatori militari (che operano “a distanza” da Roma) abbiano ignorato i giudizi eccellenti (“ Ottimo ”) forniti dalle Autorità Civili sul posto (il Console Generale, prima, e il Consigliere d’Ambasciata, poi), le uniche in grado di valutare quotidianamente l’operato del graduato.
2. L’articolato motivo d’impugnazione dedotto nel ricorso è il seguente:
“ 1) Il documento caratteristico è carente di motivazione nella flessione subitanea delle voci analitiche. Violazione di legge (L. 1695/1962, D.P.R. n. 1431/1965, D.P.R. n. 212/2002, D.P.R. 255/2006 e D.P.R. n. 164/2008, art. 688 del D.P.R. n. 90/2010) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti – Eccesso di potere per violazione contenuti della direttiva del Ministero della Difesa Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate (I.D.C.) - Violazione art. 97 Cost .”.
A sostegno di questo motivo, il ricorrente articola i seguenti punti specifici:
i) carenza di motivazione: la flessione dei punteggi in voci come “ Esemplarità” , “ Lealtà ”, “ Preparazione professionale ” e “ Rendimento” sarebbe avvenuta senza alcuna giustificazione obiettiva o logica, violando l’obbligo di motivazione previsto per i cali repentini di qualifica;
ii) travisamento dei fatti e contraddittorietà: il giudizio del compilatore è ritenuto contraddittorio poiché ammette che il militare “ riunisce efficaci qualità complessive ” e ha fornito un “ rendimento molto soddisfacente” , per poi flettere i punteggi basandosi su percezioni soggettive;
iii) violazione delle I.D.C.: l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto gli elementi informativi delle Autorità Civili (“Modello D ”), che invece costituirebbero la base essenziale per la formazione del documento caratteristico;
iv) sviamento di potere: l’Amministrazione avrebbe utilizzato le note caratteristiche come uno strumento punitivo improprio a causa della pendenza di un procedimento disciplinare, invece di limitarsi a valutare il rendimento professionale.
3. In data 21.10.2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha contestato tutte le deduzioni del ricorrente.
La difesa ministeriale si articola sui seguenti punti fondamentali, sostenuti da copiosa giurisprudenza:
i) principio di autonomia delle valutazioni: il Ministero sostiene che ogni scheda valutativa sia autonoma e indipendente dalle precedenti. Il fatto che il militare sia stato valutato “ Eccellente ” in passato non gli conferisce il “ diritto ” a mantenere tale qualifica, poiché il rendimento può variare fisiologicamente nel tempo;
ii) motivazione “ in re ipsa” : la resistente argomenta che la motivazione del giudizio risiede nell’armonia tra le singole voci analitiche e la qualifica finale. Poiché il calo è stato di un solo livello (da “ Eccellente” a “Superiore alla media ”), la legge e la giurisprudenza non richiederebbero una motivazione analitica o particolare, necessaria solo per cadute drastiche di punteggio;
iii) valutazione del comportamento (non finalità punitiva): l’Amministrazione nega che il declassamento sia una “ punizione bis ” per la sanzione disciplinare dei 5 giorni di consegna. Afferma invece che i fatti che hanno portato alla sanzione (condivisione di informazioni sensibili in un’area ad alto rischio come -OMISSIS-) costituirebbero un comportamento oggettivo che incide direttamente su qualità come l’affidabilità, la riservatezza e il senso del dovere, le quali devono essere valutate nel documento caratteristico;
iv) rapporto con le Autorità civili (“ Modello D ”): sebbene i valutatori militari debbano “ tener conto ” degli elementi forniti dal Console Generale (Autorità Civile), essi non sono vincolati a una trasposizione integrale di tali giudizi. Spetterebbe alla linea gerarchica militare sintetizzare tutte le informazioni per garantire una valutazione uniforme e coerente con i parametri delle Forze Armate;
v) ampia discrezionalità tecnica: viene ribadito che l’Autorità militare gode di un’ampissima discrezionalità nell’apprezzare le doti dei dipendenti. Il giudice amministrativo potrebbe intervenire solo in caso di errori macroscopici o irragionevolezza, che il Ministero ritiene assenti in questo caso, essendo il giudizio “ Superiore alla media ” comunque estremamente positivo.
In sintesi, il Ministero difende la scelta dei superiori di Roma come una valutazione ponderata che ha tenuto conto sia delle ottime prestazioni operative segnalate dalle Autorità civili, sia delle gravi lacune comportamentali e di riservatezza emerse nel medesimo periodo.
4. In data 11.11.2025 si è tenuta l’udienza cautelare in esito alla quale è stata pronunciata l’ordinanza n. -OMISSIS-, che ha respinto la relativa istanza, “ Considerato che, alla sommaria delibazione tipica della presente fase, non appaiono sussistere prima facie elementi di fondatezza del ricorso, apparendo il documento caratteristico impugnato corredato, nel complesso, da adeguata motivazione e tenendo conto che, secondo la prevalente giurisprudenza, le valutazioni periodiche sottese alle schede valutative sono autonome le une dalle altre e, pertanto, il contrasto con le valutazioni precedenti non può ritenersi di per sé indice di eccesso di potere”.
5. All’udienza di merito dell’11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato per difetto di motivazione.
7. Osserva il Collegio, che, secondo l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, ampiamente dedotto dalla resistente, le schede valutative periodiche del personale militare hanno natura autonoma, esprimono un giudizio tecnico-discrezionale e non sono vincolate dalle valutazioni precedenti.
Ne consegue che il mero contrasto con precedenti giudizi, ancorché costantemente positivi, non integra di per sé eccesso di potere.
La giurisprudenza distingue, in via generale, tra uno scostamento minimo (di un livello), per il quale è ritenuta sufficiente la motivazione ordinaria insita nella scheda valutativa, e uno scostamento significativo (di due o più livelli), che richiede una motivazione più esplicita e analitica.
Non può tuttavia escludersi, in linea di principio, che anche la riduzione di un solo livello, ove intervenga dopo una prolungata sequenza di giudizi apicali, possa esigere una motivazione più puntuale, in ragione dell’affidamento professionale maturato e dell’incidenza della valutazione su progressioni e graduatorie.
In tal senso si registrano pronunce minoritarie – tra cui ex multis TAR Liguria, sez. I, n. 910/2022 – che hanno affermato l’onere di una motivazione specifica e circostanziata in presenza di un “ repentino abbassamento di qualifica dopo una serie ininterrotta di valutazioni apicali”.
L’orientamento prevalente, condiviso da questo Collegio, tuttavia, non aderisce a tale impostazione, valorizzando, da un lato, la tipicità della scheda valutativa – la cui motivazione è incorporata nei punteggi e nei giudizi sintetici – e, dall’altro, l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta al valutatore. In tale prospettiva, la soglia dei “due livelli” rappresenta un criterio pragmatico per individuare uno scostamento macroscopico, mentre la riduzione di un solo livello è considerata fisiologica espressione della discrezionalità valutativa.
Ciò premesso, nel caso di specie lo scostamento di un solo livello non costituisce l’unico indice sintomatico di eccesso di potere.
In primo luogo, emerge una significativa divergenza tra le valutazioni espresse dalle Autorità civili, a diretto contatto con il valutando, e quelle formulate dalle Autorità militari, intervenute in posizione sovraordinata e non immediatamente operativa, con conseguente incoerenza interna del giudizio complessivo.
In secondo luogo, dalle difese dell’Amministrazione risulta che il giudizio parzialmente deteriore avrebbe tenuto conto di comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal ricorrente. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti emerge che tali fatti risalgono al -OMISSIS- (doc. 4 n. 2), epoca antecedente al periodo oggetto di valutazione (-OMISSIS- – doc. 1).. Ne deriva un evidente travisamento dei presupposti fattuali, avendo l’Amministrazione considerato, ai fini valutativi, circostanze estranee all’arco temporale di riferimento, senza individuare nello stesso periodo aspetti comportamentali di autonoma rilevanza.
Recentemente, infatti, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 717/2026, ha ribadito che “nella documentazione caratteristica non è consentito fare alcun riferimento a procedimenti penali o disciplinari (art. 694 del Testo Unico dell'Ordinamento Militare). Tuttavia, la circolare applicativa delle I.D.C. ed. 2008 n. M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008, par. 12, lett. g), n. 2, prevede che, in presenza di procedimenti pendenti, possano essere valorizzati, ai fini valutativi, eventuali aspetti comportamentali di autonoma rilevanza desumibili dai fatti contestati, qualora le autorità valutatrici ritengano opportuno considerarli ”.
Da ciò discende che, qualora il fatto disciplinarmente rilevante sia anteriore al periodo oggetto di valutazione, esso può assumere rilievo solo nella misura in cui si sia concretamente riflesso in comportamenti osservabili nel medesimo periodo, i quali possono essere oggetto di autonoma valutazione, senza alcun riferimento al procedimento disciplinare o penale da cui i fatti contestati traggono origine.
Pertanto, pur aderendo all’orientamento prevalente che non ritiene di per sé illegittimo uno scostamento di un solo livello non accompagnato da specifica motivazione, il Collegio ritiene che, nella fattispecie concreta, la riduzione del giudizio, congiunta all’incoerenza interna della scheda e al travisamento di alcuni fatti rilevanti, renda necessaria una motivazione più approfondita, la cui mancanza integra eccesso di potere.
8. In conclusione, il ricorso è fondato, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto, annulla la documentazione caratteristica n. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il -OMISSIS- e l’-OMISSIS-, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di spese di lite, della complessiva somma di € 2.000,00 (duemila,00), oltre agli accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA KI, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
IZ AV, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ AV | HA KI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.