Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2693 del 2025, proposto da Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Francavilla di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1056/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile, in data 3 ottobre 2023 (R.G. n. 3753/2023), notificato in data 5 ottobre 2023, non opposto, dichiarato esecutivo con provvedimento del 30 aprile 2024, munito di formula esecutiva in data 8 maggio 2024 e rinotificato in forma esecutiva in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. MA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società TIM S.p.A. agisce per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1056/2023, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto al Comune di Francavilla di Sicilia il pagamento della somma di € 32.179,80, oltre interessi e spese.
Il ricorso è fondato.
Il decreto ingiuntivo, notificato in data 5 ottobre 2023 e non opposto, è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come da attestazione sul giudicato prodotta in atti.
Tale provvedimento costituisce titolo idoneo per l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., in quanto equiparato a sentenza passata in giudicato (cfr. TAR Puglia n. 60 del 2013 secondo cui “Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, non opposto nei termini e divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato sostanziale e può essere fatto valere mediante l'azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo. L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di provvedimenti giurisdizionali equiparati a sentenze passate in giudicato, inclusi i decreti ingiuntivi non opposti. La Pubblica Amministrazione è obbligata a dare esecuzione concreta a tali decreti, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro il termine fissato dal giudice amministrativo, escludendo però il rimborso delle spese di precetto, che attengono al procedimento di esecuzione forzata e non all'azione di ottemperanza. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo può condannare l'ente al pagamento delle spese di giudizio” )
L'Amministrazione comunale, sebbene ritualmente intimata, non si è costituita e non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, rendendosi inadempiente.
Va pertanto ordinato al Comune di Francavilla di Sicilia di dare piena esecuzione al titolo giudiziale entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Francavilla di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore , di dare piena e integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1056/2023 del Tribunale di Messina, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, nomina quale Commissario ad acta il Segretario Comunale dello stesso Comune di Francavilla di Sicilia, il quale, su istanza della parte ricorrente, si insedierà per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro i successivi 90 giorni;
- condanna il Comune di Francavilla di Sicilia al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CH, Presidente
MA IN, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IN | AN CH |
IL SEGRETARIO