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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LL ER Presidente
GI FR Giudice Relatore
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1936/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTU' PIERO Parte_1 C.F._1
OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CANTU' PIERO
OL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRINO Controparte_1 C.F._2
RO, elettivamente domiciliato in VIA ALTINATE N. 64 C/O AVV. A PEGGE 35100
VA presso il difensore avv. PERRINO RO
CONVENUTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8.9.2025.
PARTE CONVENUTA: come da comparsa di costituzione e risposta e insiste per le istanze di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 18.12.2023 e memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc datata
8.1.2024 e insiste nell'integrazione della CTU grafologica con la CTU medica in considerazione delle patologie documentate in atti.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AT
Il sig. nato a [...] il [...] e emigrato dal 1996 a Kralendijk - Bonaire Parte_2
(AN ES) (cfr. doc. 2 attore), è deceduto, in occasione di un soggiorno in Italia, in data
16.11.2019 a San AC (VR) (cfr. doc. 1 attore).
Il de cuius era sposato dal 28.09.2017 con l'odierna attrice (cfr. doc. 22 attore), anch'essa cittadina italiana trasferita a Bonaire e aveva un figlio dalla prima moglie , deceduta in data Persona_1
16.5.2016 (cfr. doc. 9 attore), che è l'odierno convenuto.
Al momento del decesso, sul territorio italiano era proprietario dei seguenti immobili (cfr. doc. 6 attore):
• Terreno sito in Arcole (VR), codice comune A374, foglio 7, particella 396/0, superficie are 14 ca 85
• Terreno sito in Zimella (VR), codice comune M178A, foglio 5, particella 95 / 0, superficie are 2 ca 80
• Terreno sito in Zimella (VR), codice comune M178A, foglio 5, particella 932 /
0, superficie are 2 ca 62
• Fabbricato sito in Zimella (VR), codice comune M178, categoria A4, via Vergaglia, Fraz. Santo Stef., foglio 5, particella 96/0, sub. 1, classe 1, vani 5
• Fabbricato sito in Zimella (CR), codice comune M178, categoria A4, via
Vergaglia, Fraz. Santo Stef., foglio 5, particella 96/0, sub. 2, classe 1, vani 2,50
• Fabbricato sito in Zimella (VR), codice comune M178, categoria C6, Via
Vergaglia, Fraz. Santo Stef. foglio 5, particella 96/0, sub. 3, classe 3, mq 27,00.
Sul territorio di Bonaire il de cuius al momento della morte era titolare, unitamente alla moglie in regime di comunione dei beni, di un patrimonio sia mobiliare che immobiliare;
i coniugi erano anche soci della , società originariamente avente come oggetto il commercio di materiale edile e la CP_2 realizzazione di opere edilizie e che attualmente svolge solo l'attività di gestione immobiliare.
Con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26.11.2019, il convenuto dava atto che il padre era deceduto ab intestato (cfr. doc. 4 attore). pagina 3 di 11 Successivamente parte attrice è venuta a conoscenza che, con atto a rogito della Dott.ssa Persona_2
Notaio in Sabaudia (rep. 120, racc. n. 110 - registrato a Latina il 5.11.2020 al numero 15029 – serie 3
1T), in data 5.11.2020 era stato pubblicato, a richiesta del convenuto stesso, un testamento olografo datato 24.05.2018, attribuito al sig. (cfr. doc. 5 attore), della cui esistenza e contenuto la Parte_2 moglie nulla sapeva.
Ricostruendo ex post gli spostamenti dei coniugi nel corso degli anni, parte attrice si è resa conto che effettivamente nella data indicata nel testamento, il de cuius era stato in Italia, anche se l'attrice dichiara che il de cuius è stato in quell'occasione sempre accompagnato dalla stessa in ogni luogo, anche in ragione delle sue difficoltà di salute e visive.
La scheda testamentaria pubblicata in data 5.11.2020 e datata 24.5.2018 attribuita al de cuius così prevede:
“IO SOTTOSCRITTO SANTO BRIZZI NATO A ZIMELLA IL 17/11/1946 DICHARO DI
LASCIARE TUTTI I MIEI BENI MOBILI E IMMOBILI A MIO FIGLIO SANTINO BRIZZI”.
Domande delle parti
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 8.9.2025 parte attrice chiede:
In via preliminare
• Respingere l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale a favore del
Tribunale di Latina, confermando la competenza territoriale del Tribunale di Verona.
Nel merito
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti, che il testamento olografo del 24.05.2018 attribuito al sig. (CF: ), nato a [...] il [...], è deceduto a San Parte_2 C.F._3
AC (VR) in data 16.11.2019, pubblicato in data 05.11.2020 con atto a rogito della dott.ssa
Notaio in Sabaudia (LT), iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina (rep. 120, Persona_2 racc. n. 110 - registrato a Latina il 5.11.2020 al numero 15029 - serie 1T) è apocrifo nel testo e/o nella firma in quanto di grafia non riferibile al de cuius e/o dallo stesso proveniente e conseguentemente
• accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità assoluta e/o l'inefficacia dalla predetta scheda testamentaria e delle disposizioni ivi contenute, con ogni conseguenza di legge. pagina 4 di 11 • Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
• Con riserva, in funzione dell'esito della presente controversia, di ogni ulteriore azione nei confronti del convenuto, sia sul territorio italiano che estero, ivi compresa l'eventuale azione di accertamento e dichiarazione di indegnità a succedere del sig. qualora la natura apocrifa della Controparte_1 scheda testamentaria fosse confermata e sussistesse il sospetto che quest'ultimo fosse l'autore del falso.
A verbale del 18.9.2025 parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e insiste per le istanze di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 18.12.2023 e memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc datata 8.1.2024 e insiste nell'integrazione della CTU grafologica con la CTU medica in considerazione delle patologie documentate in atti.
Nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta così ha concluso:
In via preliminare
Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Latina per le ragioni sopra esposte;
all'esito rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma di legge;
sempre in via preliminare, trasmettere gli atti in Procura in merito all'evidenziato ipotesi di reato di cui alla diffamazione ed alla calunnia;
in ogni caso disporre la cancellazione ed estromissione dal giudizio di tutte le asserzioni riportate nella citazione ed inerenti “il sospetto che l'autore del falso sia parte convenuta”; rigettare le domande proposte dall'attrice poiché infondate in fatto e diritto;
il tutto con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Giurisdizione e legge applicabile
Vanno preliminarmente affrontati e risolti i problemi di diritto internazionale privato derivanti dagli elementi di collegamento esteri implicati dalla fattispecie in esame.
Nello specifico si tratta di una successione di cittadino italiano residente all'estero, in Paese extra UE, titolare di beni immobili sia all'estero che in Italia.
pagina 5 di 11 La materia è disciplinata dal Regolamento UE 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
In particolare, il considerando n. 9 di tale regolamento delinea l'ambito di applicazione dello stesso a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.
Il considerando n. 52 dello stesso Regolamento, specifica poi che lo stesso si estende anche alla validità quanto alla forma di tutte le disposizioni a causa di morte.
Il criterio generale attributivo della competenza giurisdizionale e di individuazione della legge applicabile è fissato dal considerando n. 23 e dall'art. 4 del Reg. ed è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte.
Nel caso specifico, tuttavia, poiché il luogo di residenza abituale del de cuius al momento della morte è pacificamente situato in Bonaire, municipalità autonoma a statuto speciale dei Paesi Bassi priva dello status di regioni ultraperiferica dell'Unione Europea, considerata uno dei territori d'oltremare (PTOM) dell'UE, associata all'UE ma che non fa parte dell'Unione Europea, non può applicarsi l'art. 4 del
Regolamento delle successioni.
In casi come questo, l'art. 10 di tale Regolamento detta una norma di competenza sussidiaria che stabilisce che se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari, gli organi giurisdizionali di quello Stato membro sono comunque competenti a decidere sull'intera successione nella misura in cui il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte.
Nel caso specifico, pertanto, trovandosi beni ereditari in Italia (cfr. doc. 6 attore) e essendo il de cuius cittadino italiano, sussiste la competenza giurisdizionale italiana e la legge applicabile all'intera successione è quella italiana.
Competenza territoriale pagina 6 di 11 In considerazione del fatto che la successione ex art. 456 cc si è aperta in Bonaire, come luogo dell'ultimo domicilio del de cuius, ovvero in un Paese fuori dall'Italia, in base alla norma dell'art. 22 comma 2 cpc la competenza territoriale si radica nel luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica italiana e, solo come criterio residuale (“in mancanza di beni in Italia” recita il secondo comma dell'art. 22 cpc), nel luogo di residenza del convenuto.
La visura catastale depositata in atti da parte attrice (cfr. doc. 6 attore) dimostra che i beni immobili del defunto sono tutti situati nel circondario del Tribunale di Verona, motivo per cui non opera il criterio residuale della residenza del convenuto e il presente Tribunale è competente territorialmente a conoscere della causa.
Domanda di nullità del testamento per difetto di forma
La fattispecie è regolata dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 606 e 602 cc, che sanciscono come requisiti di validità del testamento olografo, la scrittura per intero, comprensiva della data e della sottoscrizione, da parte del testatore.
In difetto dell'autografia o della sottoscrizione da parte del testatore, la sanzione individuata dall'ordinamento è quella più radicale della nullità dello stesso, con conseguente apertura della successione legittima come titolo alternativo di delazione e residuale rispetto a quello testamentario in base alla norma dell'art. 457 comma 2 cc.
Per istruire la causa è stato pertanto conferito incarico peritale alla dott.ssa in ordine Persona_3 al seguente quesito “Letti gli atti e esaminati i documenti di causa, effettuato ogni opportuno accesso presso l'ufficio in cui è depositato l'originale della scheda testamentaria prodotto in copia sub doc. 5 e
6 attore, nonché presso quelli in cui sono detenute scritture di comparazione ammesse, determini il
CTU, se del caso avvalendosi di un ausiliario medico per valutare la possibile incidenza delle patologie risultanti agli atti del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria (anno 2018), la riconducibilità alla mano del de cuius del testamento olografo di data 24.5.2018, pubblicato in data
5.11.2020 con atto a firma Notaio dott.ssa Rep. 120 – Racc. 110 (cfr. doc. n. 6 attore), Persona_2 analizzando le scritture di comparazione prodotte in atti dalle parti sub doc. 16, 20, 21, 25, 26, 41, 42 e
43 parte attrice e procura notarile 30.1.2013 allegata alla memoria prodotta in data 18.12.2023 da parte pagina 7 di 11 convenuta valutandone la rilevanza sotto il profilo della quantità, della qualità (originali e/o copie di buona qualità), l'omogeneità del mezzo scrittorio, dello stile grafico, del testo, della firma e dei numeri e la coevità. Indichi il CTU le informazioni extragrafiche (età al momento della redazione del documento, lateralizzazione, scolarizzazione e professione svolta dal de cuius, eventuali dipendenze, patologie accertate e eventuali terapie farmacologiche assunte sempre al momento della redazione del documento) di cui ha tenuto conto nell'analisi del documento e la loro rilevanza per rispondere al quesito”.
Nel suo elaborato depositato in data 19.3.2025 la CTU, in ottemperanza al quesito del Tribunale, ha tenuto conto degli elementi extra grafici desumibili dalla documentazione medica in atti attestante la perdita del visus dall'occhio destro all'età dei 18 anni e dalle ulteriori problematiche visive documentate in atti nel corso degli anni che hanno portato al riconoscimento di un'invalidità al 60% del de cuius; dall'età del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria in verifica (72 anni), dal suo livello di scolarizzazione e dalla sua professione.
Sulla base poi dell'esame grafico condotto nell'elaborato sulla base dei criteri derivamenti dalla migliore letteratura scientifica in materia, la CTU evidenzia “(…) Elementi di sforzo grafico nella firma (tre grafemi sovrapposti anziché un tratto unico in pochissimo spazio e una ripresa impercettibile e osservabile con il microscopio).
Lo sforzo grafico in Q non si riscontra nelle sottoscrizioni del 2019 e non è compatibile con la naturale involuzione grafica osservata nelle ultime comparative disponibili.
L'ordine, il controllo, l'organizzazione dello spazio nel testo, la centralità della firma rispetto alla sovrastante manoscrittura mal si conciliano con le accertate difficoltà visive del sig. Parte_2
Q-firma e le firme autografe sono caratterizzate da numerose e sostanziali differenze:
l'impostazione nel foglio, l'ideazione della prima parola dopo la “B”, la struttura triangolare che interrompe il gramma filiforme, la dimensione dell'iniziale, la continuità nella seconda parola e nel paraffo, l'andamento, la pressione, le qualità del tratto, la velocità relativa, l'attacco della “B” e il gramma iniziale dopo la maiuscola (dettaglio).
In letteratura peritale è consolidato il seguente principio:
pagina 8 di 11 “Se esiste anche una sola differenza fondamentale inspiegabile, non possono essere dichiarate autografe, nonostante la presenza di numerose analogie generali” (Hilton 1981 – pag. 161).
Si precisa che tali differenze riguardano gli aspetti dinamici del grafismo, sono numericamente rilevanti e non sono oggettivamente spiegabili con una diversa, postura, penna, supporto cartaceo o con l'emozione.
Per le sostanziali divergenze rinvenute l'intero testamento verificato è frutto di un tentativo d'imitazione che spiega le analogie segnalate, le incongruità emerse nell'analisi di Q e le differenze illustrate”.
In sede di risposta alle osservazioni dei CTP di parte convenuta essenzialmente volte ad evidenziare la mancata nomina come ausiliario di un medico, vista l'impossibilità per la CTU di effettuare valutazioni mediche in assenza delle relative competenze, la CTU ha evidenziato come “Si rammenta che l'analisi di una scheda testamentaria, come ampiamente documentato in letteratura peritale, non può e non deve prescindere dall'esame di una serie di valutazioni extra-grafiche, che integrano l'analisi grafo-tecnica, tra le quali vi è anche lo stato di salute dell'apparente testatore. Il grafologo forense esamina la documentazione ma questo non significa fare “valutazioni mediche”.
In altre parole, la CTU ha effettuato la sua analisi, in base alle proprie competenze grafologiche, utilizzando come elementi di cui tener conto extra grafici, anche la documentazione medica agli atti, su cui non ha effettuato alcuna personale valutazione ulteriore e sovrapponibile a quella dei medici che in vita avevano visitato e valutato il de cuius.
Il suo giudizio di non autenticità del testamento per mancanza di autografia si basa, invece, su una rigorosa analisi grafologica dettagliatamente delineata nell'elaborato che il Collegio condivide in quanto scientificamente corroborata in ogni passaggio logico.
Pertanto, il giudizio di apocrifia del testamento si fonda sui dati grafo-tecnici dettagliatamente illustrati e che rientrano appieno nelle competenze della CTU scelta dal Tribunale.
In ordine alla questione della mancata nomina di un ausiliario medico che costituiva una facoltà per la
CTU in base della stessa formulazione del quesito conferito - e, pertanto, non un obbligo a pena di invalidità dell'analisi condotta - occorre riportare, in quanto pienamente condiviso dal Collegio, quanto pagina 9 di 11 già illustrato nell'ordinanza depositata in data 12.5.2025 dalla Giudice delegata, che ha rigettato l'istanza formulata per la prima volta dalla difesa di parte convenuta solo in sede di esame della CTU.
Infatti, secondo il ragionamento condotto dalla Giudice delegata che il Collegio ritiene di condividere,
a fronte della facoltà conferita al CTU nell'ambito del quesito conferito con provvedimento a verbale dell'udienza del 2.10.2024 di avvalersi di ausiliario medico, il CTU nominato non ha ritenuto di aver bisogno di tale competenza integrativa e né lui né le parti hanno instaurato contraddittorio sul punto durante le operazioni peritali investendo della questione la Giudice ex art. 92 disp. Att. Cpc. Tale valutazione del CTU è stata adeguatamente motivata dalla CTU in sede di risposta alle osservazioni delle parti e costituisce, pertanto, aspetto tecnico di merito su cui la CTU ha preso espressa posizione quale era sua facoltà per lo specifico quesito conferito. Richiamato il combinato disposto degli artt. 195 comma 3 cpc e 92 disp. Att. Cpc e preso atto che ogni questione inerente ai poteri del CTU e all'ambito dell'incarico conferito, per espressa disposizione codicistica deve svolgersi nel lasso temporale coincidente con le operazioni peritali come subprocedimento a carattere tecnico in cui si esplica pienamente il principio del contraddittorio ad integrazione delle conoscenze del giudice, peritus peritorum, anche il Collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui “Il diritto riconosciuto alle parti del giudizio di far valere, con ricorso ex art. 92, comma 1, disp.att. c.p.c., questioni afferenti ai poteri ed al perimetro dell'incarico conferiti al consulente tecnico può essere azionato solo nel corso delle operazioni peritali, rappresentando una fase interlocutoria tra il CTU, le parti e il giudice. Si deve, dunque, considerare tardivo il ricorso promosso dopo la chiusura delle operazioni peritali e in occasione dell'udienza di disamina”( cfr. Tribunale di Torino, 15 maggio 2024).
Poiché parte convenuta non ha attivato la procedura ex art. 92 disp. Att. cpc durante le operazioni peritali facendo apposita istanza al Tribunale, ma per la prima volta ha richiesto alla Giudice
l'integrazione con grafo patologo a verbale dell'udienza dell'8.5.2025, la sua richiesta deve considerarsi tardiva e, in quanto tale correttamente è stata rigettata.
Deve conseguentemente recepirsi l'accertamento della CTU secondo cui, per i risultati oggettivi scaturiti dall'analisi del testamento in causa indagato in originale, dall'analisi delle comparative autorizzate e dal confronto, considerato il quadro clinico estratto dai documenti in atti in relazione ai reperti autografi a disposizione, il testamento a nome del 24.05.2018, Allegato B al Rep. Parte_2 pagina 10 di 11 nr. 120 Racc. n. 110 del notaio dott.ssa NON è riconducibile alla mano del sig. Persona_2 Pt_2 ed è quindi per intero apocrifo.
[...]
La domanda ex art. 606 comma 1 cc deve, pertanto, trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
Allo stesso modo le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta, con conseguente condanna alla restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta la nullità del testamento pubblicato a rogito della dott.ssa Notaio in Persona_2
Sabaudia, rep. 120, racc. n. 110 - registrato a Latina il 5.11.2020 al numero 15029 – serie 3 1T).
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1 attrice liquidate nel complessivo importo di euro 10.860,00 oltre a euro 545,00 di spese per l'iscrizione a ruolo, a euro 1.258,56 per spese documentate, oltre al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA se dovuta, e CPA.
3. Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in capo a parte convenuta, con conseguente restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
La Giudice Rel. La Presidente
GI FR LL ER
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LL ER Presidente
GI FR Giudice Relatore
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1936/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTU' PIERO Parte_1 C.F._1
OL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CANTU' PIERO
OL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRINO Controparte_1 C.F._2
RO, elettivamente domiciliato in VIA ALTINATE N. 64 C/O AVV. A PEGGE 35100
VA presso il difensore avv. PERRINO RO
CONVENUTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8.9.2025.
PARTE CONVENUTA: come da comparsa di costituzione e risposta e insiste per le istanze di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 18.12.2023 e memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc datata
8.1.2024 e insiste nell'integrazione della CTU grafologica con la CTU medica in considerazione delle patologie documentate in atti.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
AT
Il sig. nato a [...] il [...] e emigrato dal 1996 a Kralendijk - Bonaire Parte_2
(AN ES) (cfr. doc. 2 attore), è deceduto, in occasione di un soggiorno in Italia, in data
16.11.2019 a San AC (VR) (cfr. doc. 1 attore).
Il de cuius era sposato dal 28.09.2017 con l'odierna attrice (cfr. doc. 22 attore), anch'essa cittadina italiana trasferita a Bonaire e aveva un figlio dalla prima moglie , deceduta in data Persona_1
16.5.2016 (cfr. doc. 9 attore), che è l'odierno convenuto.
Al momento del decesso, sul territorio italiano era proprietario dei seguenti immobili (cfr. doc. 6 attore):
• Terreno sito in Arcole (VR), codice comune A374, foglio 7, particella 396/0, superficie are 14 ca 85
• Terreno sito in Zimella (VR), codice comune M178A, foglio 5, particella 95 / 0, superficie are 2 ca 80
• Terreno sito in Zimella (VR), codice comune M178A, foglio 5, particella 932 /
0, superficie are 2 ca 62
• Fabbricato sito in Zimella (VR), codice comune M178, categoria A4, via Vergaglia, Fraz. Santo Stef., foglio 5, particella 96/0, sub. 1, classe 1, vani 5
• Fabbricato sito in Zimella (CR), codice comune M178, categoria A4, via
Vergaglia, Fraz. Santo Stef., foglio 5, particella 96/0, sub. 2, classe 1, vani 2,50
• Fabbricato sito in Zimella (VR), codice comune M178, categoria C6, Via
Vergaglia, Fraz. Santo Stef. foglio 5, particella 96/0, sub. 3, classe 3, mq 27,00.
Sul territorio di Bonaire il de cuius al momento della morte era titolare, unitamente alla moglie in regime di comunione dei beni, di un patrimonio sia mobiliare che immobiliare;
i coniugi erano anche soci della , società originariamente avente come oggetto il commercio di materiale edile e la CP_2 realizzazione di opere edilizie e che attualmente svolge solo l'attività di gestione immobiliare.
Con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26.11.2019, il convenuto dava atto che il padre era deceduto ab intestato (cfr. doc. 4 attore). pagina 3 di 11 Successivamente parte attrice è venuta a conoscenza che, con atto a rogito della Dott.ssa Persona_2
Notaio in Sabaudia (rep. 120, racc. n. 110 - registrato a Latina il 5.11.2020 al numero 15029 – serie 3
1T), in data 5.11.2020 era stato pubblicato, a richiesta del convenuto stesso, un testamento olografo datato 24.05.2018, attribuito al sig. (cfr. doc. 5 attore), della cui esistenza e contenuto la Parte_2 moglie nulla sapeva.
Ricostruendo ex post gli spostamenti dei coniugi nel corso degli anni, parte attrice si è resa conto che effettivamente nella data indicata nel testamento, il de cuius era stato in Italia, anche se l'attrice dichiara che il de cuius è stato in quell'occasione sempre accompagnato dalla stessa in ogni luogo, anche in ragione delle sue difficoltà di salute e visive.
La scheda testamentaria pubblicata in data 5.11.2020 e datata 24.5.2018 attribuita al de cuius così prevede:
“IO SOTTOSCRITTO SANTO BRIZZI NATO A ZIMELLA IL 17/11/1946 DICHARO DI
LASCIARE TUTTI I MIEI BENI MOBILI E IMMOBILI A MIO FIGLIO SANTINO BRIZZI”.
Domande delle parti
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 8.9.2025 parte attrice chiede:
In via preliminare
• Respingere l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale a favore del
Tribunale di Latina, confermando la competenza territoriale del Tribunale di Verona.
Nel merito
• accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti, che il testamento olografo del 24.05.2018 attribuito al sig. (CF: ), nato a [...] il [...], è deceduto a San Parte_2 C.F._3
AC (VR) in data 16.11.2019, pubblicato in data 05.11.2020 con atto a rogito della dott.ssa
Notaio in Sabaudia (LT), iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina (rep. 120, Persona_2 racc. n. 110 - registrato a Latina il 5.11.2020 al numero 15029 - serie 1T) è apocrifo nel testo e/o nella firma in quanto di grafia non riferibile al de cuius e/o dallo stesso proveniente e conseguentemente
• accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità assoluta e/o l'inefficacia dalla predetta scheda testamentaria e delle disposizioni ivi contenute, con ogni conseguenza di legge. pagina 4 di 11 • Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
• Con riserva, in funzione dell'esito della presente controversia, di ogni ulteriore azione nei confronti del convenuto, sia sul territorio italiano che estero, ivi compresa l'eventuale azione di accertamento e dichiarazione di indegnità a succedere del sig. qualora la natura apocrifa della Controparte_1 scheda testamentaria fosse confermata e sussistesse il sospetto che quest'ultimo fosse l'autore del falso.
A verbale del 18.9.2025 parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e insiste per le istanze di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 18.12.2023 e memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc datata 8.1.2024 e insiste nell'integrazione della CTU grafologica con la CTU medica in considerazione delle patologie documentate in atti.
Nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta così ha concluso:
In via preliminare
Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Latina per le ragioni sopra esposte;
all'esito rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma di legge;
sempre in via preliminare, trasmettere gli atti in Procura in merito all'evidenziato ipotesi di reato di cui alla diffamazione ed alla calunnia;
in ogni caso disporre la cancellazione ed estromissione dal giudizio di tutte le asserzioni riportate nella citazione ed inerenti “il sospetto che l'autore del falso sia parte convenuta”; rigettare le domande proposte dall'attrice poiché infondate in fatto e diritto;
il tutto con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Giurisdizione e legge applicabile
Vanno preliminarmente affrontati e risolti i problemi di diritto internazionale privato derivanti dagli elementi di collegamento esteri implicati dalla fattispecie in esame.
Nello specifico si tratta di una successione di cittadino italiano residente all'estero, in Paese extra UE, titolare di beni immobili sia all'estero che in Italia.
pagina 5 di 11 La materia è disciplinata dal Regolamento UE 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
In particolare, il considerando n. 9 di tale regolamento delinea l'ambito di applicazione dello stesso a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.
Il considerando n. 52 dello stesso Regolamento, specifica poi che lo stesso si estende anche alla validità quanto alla forma di tutte le disposizioni a causa di morte.
Il criterio generale attributivo della competenza giurisdizionale e di individuazione della legge applicabile è fissato dal considerando n. 23 e dall'art. 4 del Reg. ed è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte.
Nel caso specifico, tuttavia, poiché il luogo di residenza abituale del de cuius al momento della morte è pacificamente situato in Bonaire, municipalità autonoma a statuto speciale dei Paesi Bassi priva dello status di regioni ultraperiferica dell'Unione Europea, considerata uno dei territori d'oltremare (PTOM) dell'UE, associata all'UE ma che non fa parte dell'Unione Europea, non può applicarsi l'art. 4 del
Regolamento delle successioni.
In casi come questo, l'art. 10 di tale Regolamento detta una norma di competenza sussidiaria che stabilisce che se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari, gli organi giurisdizionali di quello Stato membro sono comunque competenti a decidere sull'intera successione nella misura in cui il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte.
Nel caso specifico, pertanto, trovandosi beni ereditari in Italia (cfr. doc. 6 attore) e essendo il de cuius cittadino italiano, sussiste la competenza giurisdizionale italiana e la legge applicabile all'intera successione è quella italiana.
Competenza territoriale pagina 6 di 11 In considerazione del fatto che la successione ex art. 456 cc si è aperta in Bonaire, come luogo dell'ultimo domicilio del de cuius, ovvero in un Paese fuori dall'Italia, in base alla norma dell'art. 22 comma 2 cpc la competenza territoriale si radica nel luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica italiana e, solo come criterio residuale (“in mancanza di beni in Italia” recita il secondo comma dell'art. 22 cpc), nel luogo di residenza del convenuto.
La visura catastale depositata in atti da parte attrice (cfr. doc. 6 attore) dimostra che i beni immobili del defunto sono tutti situati nel circondario del Tribunale di Verona, motivo per cui non opera il criterio residuale della residenza del convenuto e il presente Tribunale è competente territorialmente a conoscere della causa.
Domanda di nullità del testamento per difetto di forma
La fattispecie è regolata dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 606 e 602 cc, che sanciscono come requisiti di validità del testamento olografo, la scrittura per intero, comprensiva della data e della sottoscrizione, da parte del testatore.
In difetto dell'autografia o della sottoscrizione da parte del testatore, la sanzione individuata dall'ordinamento è quella più radicale della nullità dello stesso, con conseguente apertura della successione legittima come titolo alternativo di delazione e residuale rispetto a quello testamentario in base alla norma dell'art. 457 comma 2 cc.
Per istruire la causa è stato pertanto conferito incarico peritale alla dott.ssa in ordine Persona_3 al seguente quesito “Letti gli atti e esaminati i documenti di causa, effettuato ogni opportuno accesso presso l'ufficio in cui è depositato l'originale della scheda testamentaria prodotto in copia sub doc. 5 e
6 attore, nonché presso quelli in cui sono detenute scritture di comparazione ammesse, determini il
CTU, se del caso avvalendosi di un ausiliario medico per valutare la possibile incidenza delle patologie risultanti agli atti del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria (anno 2018), la riconducibilità alla mano del de cuius del testamento olografo di data 24.5.2018, pubblicato in data
5.11.2020 con atto a firma Notaio dott.ssa Rep. 120 – Racc. 110 (cfr. doc. n. 6 attore), Persona_2 analizzando le scritture di comparazione prodotte in atti dalle parti sub doc. 16, 20, 21, 25, 26, 41, 42 e
43 parte attrice e procura notarile 30.1.2013 allegata alla memoria prodotta in data 18.12.2023 da parte pagina 7 di 11 convenuta valutandone la rilevanza sotto il profilo della quantità, della qualità (originali e/o copie di buona qualità), l'omogeneità del mezzo scrittorio, dello stile grafico, del testo, della firma e dei numeri e la coevità. Indichi il CTU le informazioni extragrafiche (età al momento della redazione del documento, lateralizzazione, scolarizzazione e professione svolta dal de cuius, eventuali dipendenze, patologie accertate e eventuali terapie farmacologiche assunte sempre al momento della redazione del documento) di cui ha tenuto conto nell'analisi del documento e la loro rilevanza per rispondere al quesito”.
Nel suo elaborato depositato in data 19.3.2025 la CTU, in ottemperanza al quesito del Tribunale, ha tenuto conto degli elementi extra grafici desumibili dalla documentazione medica in atti attestante la perdita del visus dall'occhio destro all'età dei 18 anni e dalle ulteriori problematiche visive documentate in atti nel corso degli anni che hanno portato al riconoscimento di un'invalidità al 60% del de cuius; dall'età del de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria in verifica (72 anni), dal suo livello di scolarizzazione e dalla sua professione.
Sulla base poi dell'esame grafico condotto nell'elaborato sulla base dei criteri derivamenti dalla migliore letteratura scientifica in materia, la CTU evidenzia “(…) Elementi di sforzo grafico nella firma (tre grafemi sovrapposti anziché un tratto unico in pochissimo spazio e una ripresa impercettibile e osservabile con il microscopio).
Lo sforzo grafico in Q non si riscontra nelle sottoscrizioni del 2019 e non è compatibile con la naturale involuzione grafica osservata nelle ultime comparative disponibili.
L'ordine, il controllo, l'organizzazione dello spazio nel testo, la centralità della firma rispetto alla sovrastante manoscrittura mal si conciliano con le accertate difficoltà visive del sig. Parte_2
Q-firma e le firme autografe sono caratterizzate da numerose e sostanziali differenze:
l'impostazione nel foglio, l'ideazione della prima parola dopo la “B”, la struttura triangolare che interrompe il gramma filiforme, la dimensione dell'iniziale, la continuità nella seconda parola e nel paraffo, l'andamento, la pressione, le qualità del tratto, la velocità relativa, l'attacco della “B” e il gramma iniziale dopo la maiuscola (dettaglio).
In letteratura peritale è consolidato il seguente principio:
pagina 8 di 11 “Se esiste anche una sola differenza fondamentale inspiegabile, non possono essere dichiarate autografe, nonostante la presenza di numerose analogie generali” (Hilton 1981 – pag. 161).
Si precisa che tali differenze riguardano gli aspetti dinamici del grafismo, sono numericamente rilevanti e non sono oggettivamente spiegabili con una diversa, postura, penna, supporto cartaceo o con l'emozione.
Per le sostanziali divergenze rinvenute l'intero testamento verificato è frutto di un tentativo d'imitazione che spiega le analogie segnalate, le incongruità emerse nell'analisi di Q e le differenze illustrate”.
In sede di risposta alle osservazioni dei CTP di parte convenuta essenzialmente volte ad evidenziare la mancata nomina come ausiliario di un medico, vista l'impossibilità per la CTU di effettuare valutazioni mediche in assenza delle relative competenze, la CTU ha evidenziato come “Si rammenta che l'analisi di una scheda testamentaria, come ampiamente documentato in letteratura peritale, non può e non deve prescindere dall'esame di una serie di valutazioni extra-grafiche, che integrano l'analisi grafo-tecnica, tra le quali vi è anche lo stato di salute dell'apparente testatore. Il grafologo forense esamina la documentazione ma questo non significa fare “valutazioni mediche”.
In altre parole, la CTU ha effettuato la sua analisi, in base alle proprie competenze grafologiche, utilizzando come elementi di cui tener conto extra grafici, anche la documentazione medica agli atti, su cui non ha effettuato alcuna personale valutazione ulteriore e sovrapponibile a quella dei medici che in vita avevano visitato e valutato il de cuius.
Il suo giudizio di non autenticità del testamento per mancanza di autografia si basa, invece, su una rigorosa analisi grafologica dettagliatamente delineata nell'elaborato che il Collegio condivide in quanto scientificamente corroborata in ogni passaggio logico.
Pertanto, il giudizio di apocrifia del testamento si fonda sui dati grafo-tecnici dettagliatamente illustrati e che rientrano appieno nelle competenze della CTU scelta dal Tribunale.
In ordine alla questione della mancata nomina di un ausiliario medico che costituiva una facoltà per la
CTU in base della stessa formulazione del quesito conferito - e, pertanto, non un obbligo a pena di invalidità dell'analisi condotta - occorre riportare, in quanto pienamente condiviso dal Collegio, quanto pagina 9 di 11 già illustrato nell'ordinanza depositata in data 12.5.2025 dalla Giudice delegata, che ha rigettato l'istanza formulata per la prima volta dalla difesa di parte convenuta solo in sede di esame della CTU.
Infatti, secondo il ragionamento condotto dalla Giudice delegata che il Collegio ritiene di condividere,
a fronte della facoltà conferita al CTU nell'ambito del quesito conferito con provvedimento a verbale dell'udienza del 2.10.2024 di avvalersi di ausiliario medico, il CTU nominato non ha ritenuto di aver bisogno di tale competenza integrativa e né lui né le parti hanno instaurato contraddittorio sul punto durante le operazioni peritali investendo della questione la Giudice ex art. 92 disp. Att. Cpc. Tale valutazione del CTU è stata adeguatamente motivata dalla CTU in sede di risposta alle osservazioni delle parti e costituisce, pertanto, aspetto tecnico di merito su cui la CTU ha preso espressa posizione quale era sua facoltà per lo specifico quesito conferito. Richiamato il combinato disposto degli artt. 195 comma 3 cpc e 92 disp. Att. Cpc e preso atto che ogni questione inerente ai poteri del CTU e all'ambito dell'incarico conferito, per espressa disposizione codicistica deve svolgersi nel lasso temporale coincidente con le operazioni peritali come subprocedimento a carattere tecnico in cui si esplica pienamente il principio del contraddittorio ad integrazione delle conoscenze del giudice, peritus peritorum, anche il Collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui “Il diritto riconosciuto alle parti del giudizio di far valere, con ricorso ex art. 92, comma 1, disp.att. c.p.c., questioni afferenti ai poteri ed al perimetro dell'incarico conferiti al consulente tecnico può essere azionato solo nel corso delle operazioni peritali, rappresentando una fase interlocutoria tra il CTU, le parti e il giudice. Si deve, dunque, considerare tardivo il ricorso promosso dopo la chiusura delle operazioni peritali e in occasione dell'udienza di disamina”( cfr. Tribunale di Torino, 15 maggio 2024).
Poiché parte convenuta non ha attivato la procedura ex art. 92 disp. Att. cpc durante le operazioni peritali facendo apposita istanza al Tribunale, ma per la prima volta ha richiesto alla Giudice
l'integrazione con grafo patologo a verbale dell'udienza dell'8.5.2025, la sua richiesta deve considerarsi tardiva e, in quanto tale correttamente è stata rigettata.
Deve conseguentemente recepirsi l'accertamento della CTU secondo cui, per i risultati oggettivi scaturiti dall'analisi del testamento in causa indagato in originale, dall'analisi delle comparative autorizzate e dal confronto, considerato il quadro clinico estratto dai documenti in atti in relazione ai reperti autografi a disposizione, il testamento a nome del 24.05.2018, Allegato B al Rep. Parte_2 pagina 10 di 11 nr. 120 Racc. n. 110 del notaio dott.ssa NON è riconducibile alla mano del sig. Persona_2 Pt_2 ed è quindi per intero apocrifo.
[...]
La domanda ex art. 606 comma 1 cc deve, pertanto, trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
Allo stesso modo le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta, con conseguente condanna alla restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta la nullità del testamento pubblicato a rogito della dott.ssa Notaio in Persona_2
Sabaudia, rep. 120, racc. n. 110 - registrato a Latina il 5.11.2020 al numero 15029 – serie 3 1T).
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1 attrice liquidate nel complessivo importo di euro 10.860,00 oltre a euro 545,00 di spese per l'iscrizione a ruolo, a euro 1.258,56 per spese documentate, oltre al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA se dovuta, e CPA.
3. Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in capo a parte convenuta, con conseguente restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
La Giudice Rel. La Presidente
GI FR LL ER
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