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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2007 del
R.G. 2018, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Giuseppe De Sario, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti.
ATTRICE
E
elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Carmine Calò, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti.
CONVENUTO
1 NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
All'udienza del 10.07.2024 le parti precisavano le
conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.03.2018, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in
[...]
LA (TA) in data 27.08.2002 con , Controparte_1 che dalla loro unione erano nati in data 05.07.2004 e
18.03.2006 i figli e , entrambi Persona_1 Per_2 affetti dalla Sindrome di San Filippo, grave patologia genetica neurodegenerativa caratterizzata da un rapido deterioramento fisico e mentale, e che con sentenza n.
770/2017 il Tribunale aveva pronunziato la loro separazione giudiziale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Instauratosi il contraddittorio ed adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 2478/2019 il
Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Con ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. del 31.3.21 e del 21.12.21 la ricorrente chiedeva la emissione di provvedimenti risarcitori e sanzionatori nei confronti del convenuto a causa del suo rifiuto di presentare apposita domanda per la corresponsione degli assegni familiari.
2 Acquisita idonea documentazione, all'udienza del 10.07.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, occorre dare atto che le parti nel corso della udienza 4.10.23 hanno dichiarato il sopravvenuto decesso dei figli e con il Persona_1 Per_2 conseguente venir meno di ogni problematica relativa alla prole.
Restano quindi da esaminare le sole questioni relative alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 709 ter c.p.c. ed alla domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio, entrambe formulate dalla ricorrente nei confronti del convenuto.
Procedendo quindi all'esame della pretesa risarcitoria, è opportuno evidenziare che la ha lamentato la Parte_1 mancata fruizione degli assegni familiari relativi ai figli, accusando il di non aver presentato la necessaria CP_1 richiesta a partire dall'01.07.2017.
Rileva a tal proposito il collegio che già con il provvedimento del 27.05.2011 il Giudice Istruttore, individuandone correttamente la finalità, aveva espressamente previsto che il convenuto destinasse gli assegni familiari ai soli bisogni dei minori ovvero ne consentisse a tali fini l'incasso alla ricorrente, genitore collocatario, disponendo inoltre, successivamente, con i provvedimenti del 27.01.2020 e del 03.11.2020, che il loro incasso avvenisse direttamente da parte di quest'ultima.
Risulta inoltre acquisita agli atti la nota del 3.12.2020 in virtù della quale la dott.ssa della Persona_3
Ragioneria dello Stato evidenziava la impossibilità di procedere al pagamento diretto degli assegni in favore della
, non potendo in alcun modo sostituirsi al Parte_1
3 , unico soggetto legittimato alla presentazione CP_1 della domanda.
Alla luce di tali premesse, ritiene il Tribunale che se è di certo attribuibile al solo la facoltà di CP_1 presentare l'istanza volta al riconoscimento degli assegni familiari, è altresì vero che il suo immotivato e reiterato rifiuto di presentarla ha inequivocabilmente causato rilevanti danni economici alla la quale, Parte_1 effettiva destinataria degli assegni in virtù degli espliciti provvedimenti del Giudice Istruttore, avrebbe senza dubbio alcuno potuto usufruire di somme utili ad alleggerire la propria problematica condizione di vita, quale unico genitore gravato, in ragione della convivenza, della complessa cura quotidiana di due figli affetti dai gravissimi problemi di salute che ne hanno infine causato il decesso.
E quanto alla teoria sostenuta dal convenuto, secondo il quale l'affidamento dei figli sarebbe stato di fatto alternato tra i genitori con eguali oneri a loro carico, osserva il collegio che nella fattispecie di alternato vi era invece ben poco, essendosi il limitato ad CP_1 occuparsi dei figli per poche ore settimanali, il martedì ed il giovedì e, a settimane alterne, il sabato e la domenica, esercitando il proprio diritto di visita presso l'abitazione della ricorrente, lasciando quindi sulle spalle di quest'ultima il peso pressoché integrale della gravosissima gestione del menage familiare.
In accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., il convenuto va pertanto condannato al pagamento in suo favore della somma corrispondente all'importo complessivo di tutti gli assegni familiari non incassati dall'1.7.2017 sino alla data del decesso dei figli.
4 Passando quindi all'esame della problematica connessa all'assegno di divorzio, può ritenersi indubbio nella fattispecie che la ricorrente, oggi cinquantaduenne, tuttora priva di occupazione e proprietaria della casa in cui vive, abbia destinato ogni sua energia alla cura ed alla crescita di figli affetti da gravissime patologie genetiche, rinunziando di fatto irreversibilmente, per aver prestato dedizione totale alla famiglia, ad ogni possibilità di inserirsi nel mondo nel lavoro.
Tenuto conto delle condizioni economiche del in CP_1 possesso della casa familiare, ormai sgravato dell'onere di contribuire al mantenimento dei figli e titolare di redditi regolari in qualità di insegnante, appare equo determinare l'entità dell'assegno di divorzio nell'importo di euro
400,00 mensili.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa da ei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) condanna al pagamento in favore Controparte_1
di della somma corrispondente Parte_1
all'importo complessivo di tutti gli assegni familiari non incassati dall'1.7.2017 sino alla data del decesso dei figli e;
Persona_1 Per_2
2) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
5 corrispondere ad la somma mensile Parte_1
di euro 400,00 a titolo di assegno di divorzio con decorrenza dalla data della presente pronunzia;
oltre alla rivalutazione Istat;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 14.02.25.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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