CA
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/03/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3475/2019 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ex art. 86 c.p.c.
Appellante
E
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con l'avv. PIERSANTI TODISCO DIEGO. C.F._3
Appellati e Appellanti Incidentali
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_3 C.F._4 Parte_2
, con gli avv.ti ALESSANDRA CASSONE e MASSIMO TOMARELLI. C.F._5
Appellati
e CP_4 Controparte_5
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n.21774/2018 con Parte_1 cui il Tribunale ordinario di Roma ha dichiarato le domande avanzate da parte attrice e dall'intervenuto inammissibili e ha condannato gli attori, in solido con l'intervenuto , Pt_1 Pt_1
a rifondere, in favore delle intervenute , , le spese di lite liquidate CP_3 CP_4 Parte_2 in complessivi €4300,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con citazione notificata gli attori esponevano quanto segue. Di essere proprietari di unità facenti parte del Condominio di via della Camilluccia 589 D. Che, in data 8-7-2014, l'assemblea aveva deliberato fra l'altro in merito alle nuove tabelle millesimali. Che detta delibera era illegittima in quanto approvata senza la maggioranza necessaria senza i presupposti previsti dall'art. 69 disp att cc ed in quanto le nuove tabelle erano errate nel calcolo delle carature. Ciò premesso chiedevano che fosse dichiarata la nullità della delibera impugnata, che fosse accertata l'erroneità delle tabelle e che fossero determinate, con l'ausilio di un ctu, nuove tabelle.
Interveniva il chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera adottata, dal Pt_1
Condominio di via della Camilluccia 589 D palazzina C, in data 8-7-2014 in tema di approvazione di nuove tabelle ed in subordine che fossero rideterminati gli esatti valori.
Intervenivano altresì le sig.re , e affermando di essere proprietarie di CP_3 CP_4 Parte_2 porzioni immobiliari del Condominio in Roma, via della Camilluccia 589 D pal. C. Eccepivano la nullità dell'atto di citazione o comunque che lo stesso non era stato correttamente notificato in quanto evocato in giudizio un condominio diverso (di via della Camilluccia 589 D che 'amministra cinque palazzine') da quello che aveva partecipato alla mediazione e la cui assemblea aveva approvato la delibera impugnata ( che 'amministra' la sola palazzina C). Eccepivano CP_5 anche la carenza di legittimazione attiva degli attori in assenza di prova della loro qualità di condomini e la decadenza dal diritto di impugnare per il decorso del termine di cui all'art. 1137 cc. Nel merito allegavano l'infondatezza dell'avversa domanda. Concludevano chiedendo che fosse dichiarata la nullità/inammissibilità della citazione e che l'avversa domanda fosse rigettata. Alla prima udienza questo giudicante si riservava concedendo termine per note in ordine alle preliminari questioni sollevate dalle intervenute.
Con note del 6-11-2017 gli attori precisavano fra l'altro che i Condominii di via della Camilluccia
589 D e 589 D pal. C erano enti di gestione diversi fra loro e che la delibera impugnata era stata approvata dal C (mentre il richiamo all'altro Parte_3 Condominio era frutto di mero errore che tuttavia non pregiudicava la validità dell'atto di citazione) e concludevano dichiarando di rinunciare alla domanda avanzata nei confronti del Condominio di via della Camilluccia 589 D 'come indicato nell'atto introduttivo'. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'esito del giudizio le parti concludevano come da verbale e, all'udienza dell'11-7- 2018, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.”
2.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Va dichiara la contumacia del convenuto il quale, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Deve essere affrontata preliminarmente la questione della legittimazione in astratto del convenuto, come individuato dagli attori, ad essere evocato in giudizio. Questione oggetto della prima delle eccezioni sollevate dalle intervenute meglio indicate in epigrafe.
La legittimazione ad causam si risolve invero nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituisce, quindi, un presupposto processuale per conseguire dal giudice la trattazione del merito della causa con la conseguenza che il difetto di essa preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia (Cass. 16878/05, Cass. 6935/03 e Cass. 13631/01). Di conseguenza il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione viene esercitata ed attiene, appunto, alla verifica, secondo la prospettazione dell'attore (che si assume veritiera) della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito e non può essere rilevata d'ufficio (Cass. 6935/03).
2 Orbene occorre premettere che nel caso in esame la prospettazione attorea deve essere valutata non solo alla luce dell'atto di citazione ma unitamente alle successive note autorizzate del 6-11- 2017 versate all'esito della prima udienza, note che si sono rese necessarie per consentire agli attori di chiarire la natura del rapporto dedotto in giudizio e precisare quale fosse il soggetto citato. E', come detto, oggetto di esame non la verifica della titolarità passiva in concreto di parte convenuta ma solo della titolarità in astratto del convenuto ad essere evocato in CP_5 giudizio sulla base della prospettazione degli attori. Nel caso in esame la prospettazione, come ricavabile dalle note del 6-11- 2017 da ritenersi integrative dell'atto di citazione, induce a ritenere che la domanda sia stata avanzata nei confronti di un soggetto (il Condominio in Roma, via della Camilluccia 589 D, evocato in giudizio – v. conclusioni in citazione- e cui l'atto è stato notificato: v. avviso di ricevimento dell'11-4-2017 prodotto unitamente alla citazione) che la stessa parte attrice (in sede di precisazione della domanda con le note citate) assume non essere l'ente di gestione nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione viene esercitata e segnatamente il Condominio la cui assemblea ha approvato la delibera viziata e cioè quello di Parte_3
C. Come si ricava dal fatto che gli attori (v. note pag. 4), pur a conoscenza dell'esistenza
[...] di due distinti condominii (di via della Camilluccia 589 D e di via della Camilluccia 589 D pal. C) con codici fiscali ed amministratori diversi -rappresentanti il primo la gestione di beni comuni a più palazzine mentre il secondo solo della palazzina C- e del fatto che la delibera impugnata è stata frutto della volontà dell'ente di gestione non citato, hanno convenuto in giudizio, per chiedere una pronuncia sulla validità di una delibera, l'organizzazione condominiale la cui assemblea non ha approvato la delibera impugnata. E tale conclusione è rafforzata dal fatto che parte attrice ha rinunciato (v. conclusioni in note, che superano quanto allagato a verbale) alle domande formulate nei confronti del Condominio di via della Camilluccia 589 D, il solo soggetto convenuto in giudizio nei confronti del quale può essere emessa una pronuncia anche nel merito (nessuna domanda è stata formulata –v. note integrative depositate dopo la conclusione della prima udienza, richiamate anche in sede di precisazione delle definitive conclusioni a verbale all'udienza dell'11- 7-2018; tardiva l'istanza in sede di memorie ex art. 190 cpc- invece nei confronti dell'altro condominio che avrebbe dovuto, per contro, essere evocato secondo le prospettazioni attoree in quanto ente di gestione, formato da pochi condomini (in parte 'partecipanti' ad entrambi i condomini apparendo quello evocato in giudizio un supercondominio), che ha approvato la delibera contestata;
questo sì legittimato passivo). Donde la mancanza, sulla base della stessa prospettazione dei fatti offerta da parte attrice, della necessaria coincidenza tra il soggetto contro il quale il diritto è fatto valere (l'ente di gestione evocato in giudizio che non ha emesso la delibera impugnata) ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare sulla base della legge che regola il rapporto dedotto (l'ente di gestione la cui delibera si assume viziata). Conclusione, come detto, rafforzata dalla richiesta di rinuncia alle domande formulate nei confronti del (laddove parte attrice sostanzialmente Controparte_6 riconosce di avere promosso l'azione nei confronti del soggetto che non ha approvato la delibera contestata), solo ente di gestione evocato in giudizio (che è rimasto contumace) peraltro senza che sia stata avanzata richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti del solo soggetto legittimato passivamente e segnatamente del Condominio di via della Camilluccia 589 D pal C. Non potendo peraltro essere evocati in giudizio (o non potendo intervenire) solo taluni dei condomini laddove impugnata, a mente dell'art. 1137 cc, una delibera in quanto l'atto costituisce il frutto di una volontà collettiva che, ove contestata, deve vedere la piena partecipazione della detta collettività nelle forme di legge (cioè di tutti i condomini rappresentati dall'amministratore mandatario). Donde l'intervento di taluni condomini non può supplire la carenza evidenziata quasi che fosse idonea, nella prospettazione degli attori, a sanare il vizio che determina l'inammissibilità della domanda.
3 Né alcuna pronuncia può essere emessa nei confronti di un soggetto non citato in giudizio (il
C). Parte_3 Deve essere dichiarato inammissibile anche l'intervento volontario del in quanto il predetto, Pt_1 pur individuando correttamente il soggetto legittimato passivamente, non ha fatto valere alcuna domanda nei confronti di taluna delle parti in giudizio (ma solo nei confronti di un soggetto non evocato e segnatamente del C nei confronti del Parte_3 quale parte attrice non ha avanzato, invece, alcuna domanda) e non ha proposto domanda che presenti un collegamento od una connessione con quelle oggetto giudizio (presupposti di ammissibilità dell'intervento). E, contrariamente a quanto affermato dagli attori, nel caso in esame i predetti non sono incorsi in un mero errore materiale, emendabile, nell'individuazione del nome della controparte ma hanno citato in giudizio altro soggetto, palesemente diverso da quello che avrebbe dovuto essere il contraddittore (non citato in giudizio e contro il quale alcuna pronunzia può pertanto essere emessa).
Trova per quanto detto accoglimento la preliminare eccezione delle intervenute ed altri CP_3
(partecipanti ad entrambi i condominii in quanto quello evocato in giudizio costituisce un supercondominio: v. quanto allegato in comparsa dalle intervenute) mentre rimane assorbita ogni ulteriore istanza o eccezione. Alla soccombenza segue la condanna degli attori e dell'intervenuto , in solido fra loro, alla Pt_1 refusione delle spese in favore delle intervenute , e Spese distratte (v. CP_3 CP_4 Parte_2 richiesta in note conclusive).”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1. ILLEGITTIMITÀ DELLA DECISIONE PER ERRATA INTERPRETAZIONE E PARZIALE
ESAME DEI FATTI E DEGLI ATTI DI CAUSA – VIZIO DI MOTIVAZIONE PER
TRAVISAMENTO DEI FATTI
1.1. CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL CONDOMINIO PASSIVAMENTE
LEGITTIMATO E CORRETTA NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO ATTO DI CITAZIONE L'appellante sostiene di aver citato in giudizio il Controparte_7
” in persona dell'amministratore pro tempore, sig. ovvero la stessa persona
[...] Controparte_8 che, come segretario dell'assemblea, aveva sottoscritto il deliberato impugnato. Da ciò conseguirebbe la corretta individuazione dell'ente che ha emesso l'atto e il raggiungimento dello scopo dell'atto notificato.
1.2. EFFETTIVO E CORRETTO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRADDITTORIO Il Tribunale avrebbe errato anche nell'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. poiché, per quanto detto al motivo precedente, la parte sostiene che non residuavano motivi di incertezza circa il soggetto passivo dell'azione e il destinatario della citazione, entrambi correttamente individuabili nel Condominio di via della Camilluccia n. 589/D pal. C. Al riguardo riporta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non
è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza
l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e
l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria.” (Cass. civ. Sez. III Sent., 19/03/2014, n. 6352).
4 1.3. ERRORE MATERIALE NELLA DENOMINAZIONE UTILIZZATA DAGLI ATTORI PER
IDENTIFICARE IL DESTINATARIO DELLA CITAZIONE Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli attori non fossero incorsi in un mero errore materiale, dovendosi al contrario ritenere che il nominativo fosse stato riprodotto in maniera incompleta. Il Giudice, inoltre, avrebbe dichiarato l'inammissibilità della citazione senza disporre la rinnovazione della stessa. La parte assume che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto adottare d'ufficio il provvedimento per l'integrazione del vizio di nullità, come disposto dal medesimo art. 164 c.p.c.
2. INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO DELL'ESPONENTE E CONDANNA ALLE SPESE Censura la decisione del Tribunale nella parte in cui dichiara inammissibile anche l'intervento volontario del in quanto lo stesso, pur individuando correttamente il soggetto legittimato Pt_1 passivamente, non avrebbe fatto valere alcuna domanda nei confronti delle parti in giudizio.
L'appellante sostiene che l'intervento doveva essere ritenuto perfettamente ammissibile e che comunque appare allora contraddittoria ed erronea la condanna in solidarietà alle spese nei riguardi dello stesso soggetto. Pertanto, chiede la condanna della restituzione della somma di Euro 3.177,11 versate in favore dell'avv. Cassone, procuratore antistatario delle intervenute.
3. SULLA NULLITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TABELLE
MILLESIMALI
Quanto alla delibera impugnata la parte assume che l'assemblea condominiale tenutasi l'8 luglio 2014 avrebbe assunto la delibera in oggetto, introduttiva di tabelle millesimali integralmente nuove, con il voto favorevole di 5 condomini che rappresentavano 527,96 millesimi, e quindi in totale violazione dell'art. 69 disp. att. cc., che richiederebbe invece l'unanimità. 4.- e hanno proposto appello incidentale per i Controparte_1 Controparte_2 motivi di seguito enunciati.
1) Vizio della pronuncia n. 21774/2018 per errore nell'interpretazione dei fatti e dei documenti di causa: raggiungimento dello scopo dell'atto di citazione. La parte aderisce a quanto sostenuto dall'appellante relativamente alla semplice incompletezza della dizione indicata in citazione sostenendo che l'atto di citazione avrebbe raggiunto il proprio scopo.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 164 commi 1 e 2 c.p.c. – Sulla nullità della sentenza n. 21774/2018 per mancata rinnovazione ex officio della notifica.
Censura la motivazione del giudice nella parte in cui avrebbe dichiarato la contumacia del convenuto poiché questo “pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio…”. L'appellante incidentale sostiene che il Giudice, verificata la mancata costituzione del convenuto, avrebbe dovuto disporre d'ufficio la rinnovazione della notifica in ragione dell'incertezza del requisito di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 164 c.p.c. Pertanto, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere dichiarata nulla da questa Corte.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354 c.p.c., con decisione nel merito. Nell'ipotesi in cui questa Corte non ravvisasse il presupposto per la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, il Collegio dovrebbe fare applicare l'art.354 c.p.c. ultimo comma che prevede che il giudice d'appello, disposta la rinnovazione degli atti, decida la causa nel merito. 5 4) Sulla condanna alle spese processuali.
La parte assume che sia inevitabile la riforma della sentenza anche sul capo relativo alla condanna delle spese del giudizio. In caso di accoglimento dell'appello incidentale chiedono disporsi la restituzione delle somme già versate nella misura di Euro 4.300,00 oltre oneri e accessori di legge.
5.- e chiedono accertarsi e dichiararsi Controparte_3 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello e dell'appello incidentale e/o l'improcedibilità delle domande, con conferma integrale della sentenza e vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
6.- L'appello principale e l'appello incidentale, che affrontano i medesimi motivi di doglianza, sono infondati.
6.1.- In via preliminare occorre vagliare il motivo attinente all'asserita nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'indicazione del convenuto e della mancata rinnovazione ex art. 164 c.p.c. spiegato dall'appellante e dagli appellanti incidentali.
Il motivo non coglie nel segno dal momento che, per come meglio si dirà in seguito, il vizio dell'atto introduttivo attiene non già all'incertezza nell'individuazione del convenuto in questo giudizio, bensì alla erronea individuazione dell'ente deliberante e, in quanto tale, legittimato passivamente.
Per la medesima ragione va inoltre rigettato il terzo motivo dell'appello incidentale.
6.2.- Gli ulteriori motivi, tra loro strettamente connessi e che vengono dunque trattati congiuntamente, non sono fondati.
Il giudizio è stato difatti instaurato nei confronti del (super della Camilluccia n. Parte_3
589/D, composto da diverse palazzine, dotato di un proprio amministratore e di un codice fiscale autonomo (fatti indicati in sentenza e non specificamente contestati in questo giudizio), e non nei confronti del Condominio di via della Camilluccia n. 589/D, palazzina C, al quale la delibera impugnata era riferita. Non v'è dunque coincidenza tra il che ha adottato la delibera CP_5
(pal. C) ed ente evocato in giudizio. L'intervento del in quel giudizio, spiegando la propria domanda nei confronti del Pt_1
, è carente della necessaria connessione soggettiva Controparte_9 ed è pertanto inammissibile, secondo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado. D'altronde, il , e per esso l'amministratore, gode di legittimazione processuale passiva CP_5 esclusiva nei giudizi relativi all'impugnativa delle deliberazioni assembleari promosse da condomini dissenzienti ( ex multis n.2636 del 2021) che si fonda sulla considerazione che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2,
20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
6.4.- I rilievi che precedono precludono l'esame del merito.
7.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma
n.21774/2018 deve essere confermata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n.21774/2018:
- respinge l'appello;
6 - condanna e Parte_4 CP_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore di
[...] Controparte_3 e , liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di Parte_2 previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 7 marzo 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3475/2019 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ex art. 86 c.p.c.
Appellante
E
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con l'avv. PIERSANTI TODISCO DIEGO. C.F._3
Appellati e Appellanti Incidentali
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_3 C.F._4 Parte_2
, con gli avv.ti ALESSANDRA CASSONE e MASSIMO TOMARELLI. C.F._5
Appellati
e CP_4 Controparte_5
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n.21774/2018 con Parte_1 cui il Tribunale ordinario di Roma ha dichiarato le domande avanzate da parte attrice e dall'intervenuto inammissibili e ha condannato gli attori, in solido con l'intervenuto , Pt_1 Pt_1
a rifondere, in favore delle intervenute , , le spese di lite liquidate CP_3 CP_4 Parte_2 in complessivi €4300,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con citazione notificata gli attori esponevano quanto segue. Di essere proprietari di unità facenti parte del Condominio di via della Camilluccia 589 D. Che, in data 8-7-2014, l'assemblea aveva deliberato fra l'altro in merito alle nuove tabelle millesimali. Che detta delibera era illegittima in quanto approvata senza la maggioranza necessaria senza i presupposti previsti dall'art. 69 disp att cc ed in quanto le nuove tabelle erano errate nel calcolo delle carature. Ciò premesso chiedevano che fosse dichiarata la nullità della delibera impugnata, che fosse accertata l'erroneità delle tabelle e che fossero determinate, con l'ausilio di un ctu, nuove tabelle.
Interveniva il chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera adottata, dal Pt_1
Condominio di via della Camilluccia 589 D palazzina C, in data 8-7-2014 in tema di approvazione di nuove tabelle ed in subordine che fossero rideterminati gli esatti valori.
Intervenivano altresì le sig.re , e affermando di essere proprietarie di CP_3 CP_4 Parte_2 porzioni immobiliari del Condominio in Roma, via della Camilluccia 589 D pal. C. Eccepivano la nullità dell'atto di citazione o comunque che lo stesso non era stato correttamente notificato in quanto evocato in giudizio un condominio diverso (di via della Camilluccia 589 D che 'amministra cinque palazzine') da quello che aveva partecipato alla mediazione e la cui assemblea aveva approvato la delibera impugnata ( che 'amministra' la sola palazzina C). Eccepivano CP_5 anche la carenza di legittimazione attiva degli attori in assenza di prova della loro qualità di condomini e la decadenza dal diritto di impugnare per il decorso del termine di cui all'art. 1137 cc. Nel merito allegavano l'infondatezza dell'avversa domanda. Concludevano chiedendo che fosse dichiarata la nullità/inammissibilità della citazione e che l'avversa domanda fosse rigettata. Alla prima udienza questo giudicante si riservava concedendo termine per note in ordine alle preliminari questioni sollevate dalle intervenute.
Con note del 6-11-2017 gli attori precisavano fra l'altro che i Condominii di via della Camilluccia
589 D e 589 D pal. C erano enti di gestione diversi fra loro e che la delibera impugnata era stata approvata dal C (mentre il richiamo all'altro Parte_3 Condominio era frutto di mero errore che tuttavia non pregiudicava la validità dell'atto di citazione) e concludevano dichiarando di rinunciare alla domanda avanzata nei confronti del Condominio di via della Camilluccia 589 D 'come indicato nell'atto introduttivo'. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'esito del giudizio le parti concludevano come da verbale e, all'udienza dell'11-7- 2018, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.”
2.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Va dichiara la contumacia del convenuto il quale, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Deve essere affrontata preliminarmente la questione della legittimazione in astratto del convenuto, come individuato dagli attori, ad essere evocato in giudizio. Questione oggetto della prima delle eccezioni sollevate dalle intervenute meglio indicate in epigrafe.
La legittimazione ad causam si risolve invero nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituisce, quindi, un presupposto processuale per conseguire dal giudice la trattazione del merito della causa con la conseguenza che il difetto di essa preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia (Cass. 16878/05, Cass. 6935/03 e Cass. 13631/01). Di conseguenza il difetto di legittimazione passiva (rilevabile d'ufficio) sussiste quando il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione viene esercitata ed attiene, appunto, alla verifica, secondo la prospettazione dell'attore (che si assume veritiera) della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito e non può essere rilevata d'ufficio (Cass. 6935/03).
2 Orbene occorre premettere che nel caso in esame la prospettazione attorea deve essere valutata non solo alla luce dell'atto di citazione ma unitamente alle successive note autorizzate del 6-11- 2017 versate all'esito della prima udienza, note che si sono rese necessarie per consentire agli attori di chiarire la natura del rapporto dedotto in giudizio e precisare quale fosse il soggetto citato. E', come detto, oggetto di esame non la verifica della titolarità passiva in concreto di parte convenuta ma solo della titolarità in astratto del convenuto ad essere evocato in CP_5 giudizio sulla base della prospettazione degli attori. Nel caso in esame la prospettazione, come ricavabile dalle note del 6-11- 2017 da ritenersi integrative dell'atto di citazione, induce a ritenere che la domanda sia stata avanzata nei confronti di un soggetto (il Condominio in Roma, via della Camilluccia 589 D, evocato in giudizio – v. conclusioni in citazione- e cui l'atto è stato notificato: v. avviso di ricevimento dell'11-4-2017 prodotto unitamente alla citazione) che la stessa parte attrice (in sede di precisazione della domanda con le note citate) assume non essere l'ente di gestione nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione viene esercitata e segnatamente il Condominio la cui assemblea ha approvato la delibera viziata e cioè quello di Parte_3
C. Come si ricava dal fatto che gli attori (v. note pag. 4), pur a conoscenza dell'esistenza
[...] di due distinti condominii (di via della Camilluccia 589 D e di via della Camilluccia 589 D pal. C) con codici fiscali ed amministratori diversi -rappresentanti il primo la gestione di beni comuni a più palazzine mentre il secondo solo della palazzina C- e del fatto che la delibera impugnata è stata frutto della volontà dell'ente di gestione non citato, hanno convenuto in giudizio, per chiedere una pronuncia sulla validità di una delibera, l'organizzazione condominiale la cui assemblea non ha approvato la delibera impugnata. E tale conclusione è rafforzata dal fatto che parte attrice ha rinunciato (v. conclusioni in note, che superano quanto allagato a verbale) alle domande formulate nei confronti del Condominio di via della Camilluccia 589 D, il solo soggetto convenuto in giudizio nei confronti del quale può essere emessa una pronuncia anche nel merito (nessuna domanda è stata formulata –v. note integrative depositate dopo la conclusione della prima udienza, richiamate anche in sede di precisazione delle definitive conclusioni a verbale all'udienza dell'11- 7-2018; tardiva l'istanza in sede di memorie ex art. 190 cpc- invece nei confronti dell'altro condominio che avrebbe dovuto, per contro, essere evocato secondo le prospettazioni attoree in quanto ente di gestione, formato da pochi condomini (in parte 'partecipanti' ad entrambi i condomini apparendo quello evocato in giudizio un supercondominio), che ha approvato la delibera contestata;
questo sì legittimato passivo). Donde la mancanza, sulla base della stessa prospettazione dei fatti offerta da parte attrice, della necessaria coincidenza tra il soggetto contro il quale il diritto è fatto valere (l'ente di gestione evocato in giudizio che non ha emesso la delibera impugnata) ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare sulla base della legge che regola il rapporto dedotto (l'ente di gestione la cui delibera si assume viziata). Conclusione, come detto, rafforzata dalla richiesta di rinuncia alle domande formulate nei confronti del (laddove parte attrice sostanzialmente Controparte_6 riconosce di avere promosso l'azione nei confronti del soggetto che non ha approvato la delibera contestata), solo ente di gestione evocato in giudizio (che è rimasto contumace) peraltro senza che sia stata avanzata richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti del solo soggetto legittimato passivamente e segnatamente del Condominio di via della Camilluccia 589 D pal C. Non potendo peraltro essere evocati in giudizio (o non potendo intervenire) solo taluni dei condomini laddove impugnata, a mente dell'art. 1137 cc, una delibera in quanto l'atto costituisce il frutto di una volontà collettiva che, ove contestata, deve vedere la piena partecipazione della detta collettività nelle forme di legge (cioè di tutti i condomini rappresentati dall'amministratore mandatario). Donde l'intervento di taluni condomini non può supplire la carenza evidenziata quasi che fosse idonea, nella prospettazione degli attori, a sanare il vizio che determina l'inammissibilità della domanda.
3 Né alcuna pronuncia può essere emessa nei confronti di un soggetto non citato in giudizio (il
C). Parte_3 Deve essere dichiarato inammissibile anche l'intervento volontario del in quanto il predetto, Pt_1 pur individuando correttamente il soggetto legittimato passivamente, non ha fatto valere alcuna domanda nei confronti di taluna delle parti in giudizio (ma solo nei confronti di un soggetto non evocato e segnatamente del C nei confronti del Parte_3 quale parte attrice non ha avanzato, invece, alcuna domanda) e non ha proposto domanda che presenti un collegamento od una connessione con quelle oggetto giudizio (presupposti di ammissibilità dell'intervento). E, contrariamente a quanto affermato dagli attori, nel caso in esame i predetti non sono incorsi in un mero errore materiale, emendabile, nell'individuazione del nome della controparte ma hanno citato in giudizio altro soggetto, palesemente diverso da quello che avrebbe dovuto essere il contraddittore (non citato in giudizio e contro il quale alcuna pronunzia può pertanto essere emessa).
Trova per quanto detto accoglimento la preliminare eccezione delle intervenute ed altri CP_3
(partecipanti ad entrambi i condominii in quanto quello evocato in giudizio costituisce un supercondominio: v. quanto allegato in comparsa dalle intervenute) mentre rimane assorbita ogni ulteriore istanza o eccezione. Alla soccombenza segue la condanna degli attori e dell'intervenuto , in solido fra loro, alla Pt_1 refusione delle spese in favore delle intervenute , e Spese distratte (v. CP_3 CP_4 Parte_2 richiesta in note conclusive).”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1. ILLEGITTIMITÀ DELLA DECISIONE PER ERRATA INTERPRETAZIONE E PARZIALE
ESAME DEI FATTI E DEGLI ATTI DI CAUSA – VIZIO DI MOTIVAZIONE PER
TRAVISAMENTO DEI FATTI
1.1. CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL CONDOMINIO PASSIVAMENTE
LEGITTIMATO E CORRETTA NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO ATTO DI CITAZIONE L'appellante sostiene di aver citato in giudizio il Controparte_7
” in persona dell'amministratore pro tempore, sig. ovvero la stessa persona
[...] Controparte_8 che, come segretario dell'assemblea, aveva sottoscritto il deliberato impugnato. Da ciò conseguirebbe la corretta individuazione dell'ente che ha emesso l'atto e il raggiungimento dello scopo dell'atto notificato.
1.2. EFFETTIVO E CORRETTO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRADDITTORIO Il Tribunale avrebbe errato anche nell'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. poiché, per quanto detto al motivo precedente, la parte sostiene che non residuavano motivi di incertezza circa il soggetto passivo dell'azione e il destinatario della citazione, entrambi correttamente individuabili nel Condominio di via della Camilluccia n. 589/D pal. C. Al riguardo riporta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non
è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza
l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e
l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria.” (Cass. civ. Sez. III Sent., 19/03/2014, n. 6352).
4 1.3. ERRORE MATERIALE NELLA DENOMINAZIONE UTILIZZATA DAGLI ATTORI PER
IDENTIFICARE IL DESTINATARIO DELLA CITAZIONE Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli attori non fossero incorsi in un mero errore materiale, dovendosi al contrario ritenere che il nominativo fosse stato riprodotto in maniera incompleta. Il Giudice, inoltre, avrebbe dichiarato l'inammissibilità della citazione senza disporre la rinnovazione della stessa. La parte assume che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto adottare d'ufficio il provvedimento per l'integrazione del vizio di nullità, come disposto dal medesimo art. 164 c.p.c.
2. INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO DELL'ESPONENTE E CONDANNA ALLE SPESE Censura la decisione del Tribunale nella parte in cui dichiara inammissibile anche l'intervento volontario del in quanto lo stesso, pur individuando correttamente il soggetto legittimato Pt_1 passivamente, non avrebbe fatto valere alcuna domanda nei confronti delle parti in giudizio.
L'appellante sostiene che l'intervento doveva essere ritenuto perfettamente ammissibile e che comunque appare allora contraddittoria ed erronea la condanna in solidarietà alle spese nei riguardi dello stesso soggetto. Pertanto, chiede la condanna della restituzione della somma di Euro 3.177,11 versate in favore dell'avv. Cassone, procuratore antistatario delle intervenute.
3. SULLA NULLITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TABELLE
MILLESIMALI
Quanto alla delibera impugnata la parte assume che l'assemblea condominiale tenutasi l'8 luglio 2014 avrebbe assunto la delibera in oggetto, introduttiva di tabelle millesimali integralmente nuove, con il voto favorevole di 5 condomini che rappresentavano 527,96 millesimi, e quindi in totale violazione dell'art. 69 disp. att. cc., che richiederebbe invece l'unanimità. 4.- e hanno proposto appello incidentale per i Controparte_1 Controparte_2 motivi di seguito enunciati.
1) Vizio della pronuncia n. 21774/2018 per errore nell'interpretazione dei fatti e dei documenti di causa: raggiungimento dello scopo dell'atto di citazione. La parte aderisce a quanto sostenuto dall'appellante relativamente alla semplice incompletezza della dizione indicata in citazione sostenendo che l'atto di citazione avrebbe raggiunto il proprio scopo.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 164 commi 1 e 2 c.p.c. – Sulla nullità della sentenza n. 21774/2018 per mancata rinnovazione ex officio della notifica.
Censura la motivazione del giudice nella parte in cui avrebbe dichiarato la contumacia del convenuto poiché questo “pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio…”. L'appellante incidentale sostiene che il Giudice, verificata la mancata costituzione del convenuto, avrebbe dovuto disporre d'ufficio la rinnovazione della notifica in ragione dell'incertezza del requisito di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 164 c.p.c. Pertanto, ritiene che la sentenza di primo grado debba essere dichiarata nulla da questa Corte.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354 c.p.c., con decisione nel merito. Nell'ipotesi in cui questa Corte non ravvisasse il presupposto per la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, il Collegio dovrebbe fare applicare l'art.354 c.p.c. ultimo comma che prevede che il giudice d'appello, disposta la rinnovazione degli atti, decida la causa nel merito. 5 4) Sulla condanna alle spese processuali.
La parte assume che sia inevitabile la riforma della sentenza anche sul capo relativo alla condanna delle spese del giudizio. In caso di accoglimento dell'appello incidentale chiedono disporsi la restituzione delle somme già versate nella misura di Euro 4.300,00 oltre oneri e accessori di legge.
5.- e chiedono accertarsi e dichiararsi Controparte_3 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello e dell'appello incidentale e/o l'improcedibilità delle domande, con conferma integrale della sentenza e vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
6.- L'appello principale e l'appello incidentale, che affrontano i medesimi motivi di doglianza, sono infondati.
6.1.- In via preliminare occorre vagliare il motivo attinente all'asserita nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'indicazione del convenuto e della mancata rinnovazione ex art. 164 c.p.c. spiegato dall'appellante e dagli appellanti incidentali.
Il motivo non coglie nel segno dal momento che, per come meglio si dirà in seguito, il vizio dell'atto introduttivo attiene non già all'incertezza nell'individuazione del convenuto in questo giudizio, bensì alla erronea individuazione dell'ente deliberante e, in quanto tale, legittimato passivamente.
Per la medesima ragione va inoltre rigettato il terzo motivo dell'appello incidentale.
6.2.- Gli ulteriori motivi, tra loro strettamente connessi e che vengono dunque trattati congiuntamente, non sono fondati.
Il giudizio è stato difatti instaurato nei confronti del (super della Camilluccia n. Parte_3
589/D, composto da diverse palazzine, dotato di un proprio amministratore e di un codice fiscale autonomo (fatti indicati in sentenza e non specificamente contestati in questo giudizio), e non nei confronti del Condominio di via della Camilluccia n. 589/D, palazzina C, al quale la delibera impugnata era riferita. Non v'è dunque coincidenza tra il che ha adottato la delibera CP_5
(pal. C) ed ente evocato in giudizio. L'intervento del in quel giudizio, spiegando la propria domanda nei confronti del Pt_1
, è carente della necessaria connessione soggettiva Controparte_9 ed è pertanto inammissibile, secondo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado. D'altronde, il , e per esso l'amministratore, gode di legittimazione processuale passiva CP_5 esclusiva nei giudizi relativi all'impugnativa delle deliberazioni assembleari promosse da condomini dissenzienti ( ex multis n.2636 del 2021) che si fonda sulla considerazione che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2,
20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).
6.4.- I rilievi che precedono precludono l'esame del merito.
7.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma
n.21774/2018 deve essere confermata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n.21774/2018:
- respinge l'appello;
6 - condanna e Parte_4 CP_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore di
[...] Controparte_3 e , liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di Parte_2 previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 7 marzo 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
7