Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3959/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da residente in [...]3 37030 RONCÀ ITALIA, C.F. Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LUPPI EMANUELE , come in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. rappresentato ex lege da Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto -
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha precisato così le conclusioni: accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto annullare il provvedimento opposto e disporre la conferma del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del sig. In via subordinata Parte_1
rilasciare titolo di soggiorno ad altro titolo. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a
IVA e CPA come per Legge.
Il ha così concluso: preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione Controparte_1
a favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;
in ogni caso, rigettare il ricorso, in quanto infondato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento Parte_1
Cat.A12/2024/Imm/2^Sez/VD/055966935188, emesso dalla Questura di Verona in data 5
Dlgs. N. 286/'98 e art. 21 bis l. n.241/'90, nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione ed erronea presunzione della pericolosità sociale con riferimento alla mancata valutazione del requisito necessario della attualità del pericolo avendo il Questore di Verona incentrato il diniego sull'unico precedente penale per cui il ricorrente aveva concordato la pena ai sensi dell'art. 444 cpp.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Controparte_1
in favore di quello amministrativo cui è riservata la giurisdizione in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro negato al ricorrente con il provvedimento gravato. Nel merito ha difeso la bontà del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Delineato per sommi capi lo svolgimento del processo, va affrontata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione intimata.
La convenuta ha incentrato l'eccezione rilevando che il provvedimento impugnato ha definito l'istanza del ricorrente avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, materia notoriamente devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo in tal caso la posizione giuridica soggettiva del richiedente qualificabile in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Sebbene questo Tribunale difetti pacificamente in modo assoluto di giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto i provvedimenti in materia di rilascio, rinnovo e revoca dell'autorizzazione al soggiorno per motivi di lavoro, essendo, questa, materia riservata alla giurisdizione amministrativa esclusiva, la domanda di “conferma del permesso di soggiorno per motivi familiari” formulata nel ricorso con riferimento alla censurata omissione della valutazione degli elementi sopraggiunti che ne consentirebbero il rilascio quando siano venuti a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 5, co. 5 del Dlgs. N. 286/'98, rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario poiché presuppone, al di là della valutazione di legittimità dell'atto gravato, l'accertamento del diritto in capo al ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari che , come
è noto, costituisce in capo a chi lo ottiene un diritto al soggiorno ed il cui rilascio e rinnovo, pertanto, non sono legati ad attività discrezionale della PA diretta a valutare la compatibilità della posizione giuridica soggettiva dello straniero con l'interesse pubblico – come invece nel caso di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in base alle norme contenute nel Dlgs. 286/'9 - bensì costituiscono l'esito di attività vincolata e conseguente al mero accertamento della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al soggiorno nelle ipotesi condizionate disciplinate dagli artt. 29 e 30 del Dlgs 286/'98.
Ad una tale conclusione si giunge anche leggendo il provvedimento gravato laddove l'amministrazione premette che il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari scaduto ed ha richiesto “il rinnovo/conversione in un permesso di soggiorno per lavoro” laddove è noto che, in ipotesi di permessi di soggiorno rilasciati per motivi che consentono un numero indeterminato di rinnovi come quello rilasciato al familiare ricongiunto e quello per lavoro subordinato, la conversione del permesso di soggiorno implica la formalizzazione del mutamento della causa del soggiorno durante il periodo di validità temporale del permesso di soggiorno, laddove il rinnovo consente invece la proroga di validità temporale del permesso giunto a scadenza.
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, va ora esaminato il merito.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La vicenda penale definita dal Tribunale di Verona con l'applicazione al ricorrente della pena di anni due e mesi 10 di reclusione nonché la multa di € 12.000,00 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. trae origine dall'arresto in flagranza del ricorrente eseguito dalla Polizia di Stato-Sottosezione
Autostradale Verona Sud in data 18.10.2023 , perché egli è stato trovato in possesso di 2.965 grammi di cocaina, puri per grammi 124,124 , con principio attivo del 4,2% all'interno dell'autovettura a lui in uso oltre al possesso della somma in contanti pari ad € 57.000.
Ritiene questo giudice che il ricorrente sia soggetto pericoloso socialmente in quanto dedito professionalmente al traffico di stupefacenti, come peraltro evidenziato dal giudice penale.
Costituiscono elementi dirimenti in tal senso il tipo di sostanza (cocaina) notoriamente remunerativa, pesante e quindi più pericolosa tanto che il legislatore ha previsto, nel massimo, la pena di 20 anni di reclusione ex art. 73, co. 1 DPR n.309/1990; costituiscono parimenti elementi determinanti il quantitativo rilevante di stupefacente e l'ingente somma di denaro rinvenuta nell'auto del ricorrente al momento dell'arresto. Tali dati obiettivi rivelano che il ricorrente è sicuramente ben inserito nell'organizzazione dello non certo in una Pt_2
posizione defilata. La gestione di somme di denaro e di quantitativi di stupefacente così ingenti rivelano infatti che gode della fiducia dei capi dell'organizzazione che certamente non potrebbero affidare tali quantitativi a spacciatori di piccolo taglio inesperti. Anche il luogo in cui è stato arrestato è rivelatore della sua abitualità nel compiere viaggi in autostrada per rifornirsi di sostanza da tagliare e successivamente spacciare. La somma di € 57.000,00 non può infatti che essere o quella che è residuata dall'acquisto di un quantitativo inferiore rispetto a quello atteso o l'incasso di quella venduta.
La valutazione di pericolosità sociale si nutre anche del rilievo della età del ricorrente e della durata del soggiorno pregresso in Italia. Le circostanze che all'epoca del fatto (18 ottobre 2023) avesse appena 19 anni e fosse soggiornante in Italia dal 2020 non gli hanno impedito di inserirsi professionalmente negli ambienti criminali dello spaccio rivelando così la sua spiccata propensione a vivere di proventi da reato.
In tale quadro, i vincoli familiari in Italia, peraltro soltanto adombrati nel ricorso, e l'assenza di legami con il paese di origine devono recedere di fronte alla constatazione che alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorrente rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, come correttamente ritenuto dal Questore di Verona che correttamente ha negato il rinnovo e la conversine del permesso di soggiorno.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza.
I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori medi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
3959/2025 , promossa da residente in [...]3 37030 Parte_1
RONCÀ ITALIA, C.F. contro il , C.F._1 Controparte_1
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere allo Stato italiano - le spese di Controparte_1
lite del presente giudizio, che liquida in € 2905,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 26/03/2025
Il Giudice: Dott. Mauro Brambullo