Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia né della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Inoltre, ha stabilito che l'obbligazione tributaria è sorta nel 2012, dopo il matrimonio del ricorrente, e che l'esercizio d'impresa non esclude di per sé la riconducibilità del debito ai bisogni familiari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
    Numero : 27
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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