CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000132006 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.4.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria documento n. 09520231460000132006 - fascicolo n. 2023/26244.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e all'udienza del 16.2.2026 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il provvedimento impugnato l'Agenzia delle Entrate ha comunicato a ricorrente di avere iscritto ipoteca su n. 3 immobili di sua proprietà a fronte di un debito per complessivi € 4.167.463,80. L'iscrizione è avvenuta in forza di una cartella di pagamento (n. 09520130002661326003) notificata il 27.3.2013 che, a sua volta, segue l'avviso di accertamento (n. TI702MD00439/2012 – relativo all'anno d'imposta 2006) notificato alla
Società_1 sas di Ricorrente_1 in data 19.12.2012. Secondo il ricorrente l'iscrizione sarebbe illegittima in quanto gli immobili ipotecati fanno parte di un fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 c.c. il 8.3.2011.
L'art. 170 c.c. stabilisce che: "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per debiti estranei ai bisogni della famiglia".
La Corte di cassazione, con orientamento consolidato, ritiene che l'iscrizione ipotecaria possa avvenire anche su beni costituiti in fondo patrimoniale, salva la prova contraria a carico del debitore che i debiti fossero estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse a conoscenza (da ultimo:
Cass. 10.2.2026 n. 2933 e giurisprudenza ivi richiamata). Secondo la Corte di cassazione la regola stabilita dall'art. 170 c.c. si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all'art. 77
DPR 602/1973 (Cass. 11.10.2024 n. 26496). In particolare, si è affermato che l'estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, nè esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, come sembrerebbe che sia avvenuto nel caso di specie. Infatti, è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale irrilevante il solo fatto che le obbligazioni siano connesse all'esercizio dell'attività di impresa o professionale di uno dei coniugi e che possono ritenersi relative ai bisogni della famiglia anche quelle speculative, per finalità voluttuarie e quelle derivanti da illecito (Cass.
4.11.2025 n. 29111 e giurisprudenza ivi citata).
Il ricorrente non ha offerto prova alcuna sulla natura del debito, tantomeno che lo stesso fosse estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e che, in tale, indimostrato, caso, il creditore ne fosse a conoscenza.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a sostenere che nell'anno 2006, anno di imposta cui il debito si riferisce, egli non aveva famiglia, essendosi sposato il 26.6.2010.
Viene in rilievo, a questo punto, stabilire quando sia sorta l'obbligazione tributaria in oggetto. A tal fine occorre distinguere tra tributi senza accertamento, dove la fattispecie imponibile comporta la nascita di una obbligazione che trova la sua fonte diretta ed esclusiva nella legge, e tributi con accertamento per i quali l'obbligazione tributaria nasce solo dopo l'emanazione di avviso di accertamento. Trattandosi, quello in oggetto, di tributo con accertamento, l'obbligazione è sorta nel 2012, con la notifica dell'avviso di accertamento, ossia dopo il matrimonio.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09520231460000132006 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.4.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria documento n. 09520231460000132006 - fascicolo n. 2023/26244.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio e all'udienza del 16.2.2026 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il provvedimento impugnato l'Agenzia delle Entrate ha comunicato a ricorrente di avere iscritto ipoteca su n. 3 immobili di sua proprietà a fronte di un debito per complessivi € 4.167.463,80. L'iscrizione è avvenuta in forza di una cartella di pagamento (n. 09520130002661326003) notificata il 27.3.2013 che, a sua volta, segue l'avviso di accertamento (n. TI702MD00439/2012 – relativo all'anno d'imposta 2006) notificato alla
Società_1 sas di Ricorrente_1 in data 19.12.2012. Secondo il ricorrente l'iscrizione sarebbe illegittima in quanto gli immobili ipotecati fanno parte di un fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 c.c. il 8.3.2011.
L'art. 170 c.c. stabilisce che: "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per debiti estranei ai bisogni della famiglia".
La Corte di cassazione, con orientamento consolidato, ritiene che l'iscrizione ipotecaria possa avvenire anche su beni costituiti in fondo patrimoniale, salva la prova contraria a carico del debitore che i debiti fossero estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse a conoscenza (da ultimo:
Cass. 10.2.2026 n. 2933 e giurisprudenza ivi richiamata). Secondo la Corte di cassazione la regola stabilita dall'art. 170 c.c. si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all'art. 77
DPR 602/1973 (Cass. 11.10.2024 n. 26496). In particolare, si è affermato che l'estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, nè esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, come sembrerebbe che sia avvenuto nel caso di specie. Infatti, è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale irrilevante il solo fatto che le obbligazioni siano connesse all'esercizio dell'attività di impresa o professionale di uno dei coniugi e che possono ritenersi relative ai bisogni della famiglia anche quelle speculative, per finalità voluttuarie e quelle derivanti da illecito (Cass.
4.11.2025 n. 29111 e giurisprudenza ivi citata).
Il ricorrente non ha offerto prova alcuna sulla natura del debito, tantomeno che lo stesso fosse estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e che, in tale, indimostrato, caso, il creditore ne fosse a conoscenza.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a sostenere che nell'anno 2006, anno di imposta cui il debito si riferisce, egli non aveva famiglia, essendosi sposato il 26.6.2010.
Viene in rilievo, a questo punto, stabilire quando sia sorta l'obbligazione tributaria in oggetto. A tal fine occorre distinguere tra tributi senza accertamento, dove la fattispecie imponibile comporta la nascita di una obbligazione che trova la sua fonte diretta ed esclusiva nella legge, e tributi con accertamento per i quali l'obbligazione tributaria nasce solo dopo l'emanazione di avviso di accertamento. Trattandosi, quello in oggetto, di tributo con accertamento, l'obbligazione è sorta nel 2012, con la notifica dell'avviso di accertamento, ossia dopo il matrimonio.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.