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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Sezione II civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/1172024
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
AL IE e anche disgiuntamente dall'Avv. RICCARDO
AN e con domicilio eletto presso il loro studio in Pavia (PV) Corso Cavour 38;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mortara, in data 25/05/2022, (atto n.12, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
separati consensualmente con sentenza n. 315/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le
annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mortara a
margine dell'atto di matrimonio al n.12, Parte I, Serie /, Ufficio 1 dell'anno
2022;
2) Dare atto che i ricorrenti hanno in precedenza definito ogni questione
patrimoniale e che nulla hanno a che pretendere reciprocamente;
3) le spese del presente procedimento integralmente compensate fra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/11/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 315/25 emessa dal Tribunale di Pavia in data 05/05/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Mortara il
[...] Parte_2 giorno 25/05/2022 (atto n..12, parte I, anno 2022);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Sezione II civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/1172024
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
AL IE e anche disgiuntamente dall'Avv. RICCARDO
AN e con domicilio eletto presso il loro studio in Pavia (PV) Corso Cavour 38;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mortara, in data 25/05/2022, (atto n.12, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
separati consensualmente con sentenza n. 315/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le
annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mortara a
margine dell'atto di matrimonio al n.12, Parte I, Serie /, Ufficio 1 dell'anno
2022;
2) Dare atto che i ricorrenti hanno in precedenza definito ogni questione
patrimoniale e che nulla hanno a che pretendere reciprocamente;
3) le spese del presente procedimento integralmente compensate fra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/11/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 315/25 emessa dal Tribunale di Pavia in data 05/05/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Mortara il
[...] Parte_2 giorno 25/05/2022 (atto n..12, parte I, anno 2022);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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