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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/07/2024, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 810/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 810/2020
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico Fedele, presso il cui Parte_1 studio in Lecce alla via Imbriani, 30 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1 avv. Paola Polacchini e Luca Andrisani, presso lo studio del quale in Taranto alla via Cataldo
Nitti, 12 è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 11.07.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società agricola nei confronti della , con atto di citazione notificato il 18.02.2020, per Pt_1 CP_1 ottenere il ristoro del pregiudizio economico di € 50.000,00, oltre interessi legali dal 23.05.2017 fino al soddisfo, patito in conseguenza del bonifico ordinato dall'attrice in favore di Parte_2 all'IBAN 5000316901600CC0011516061 presso ed eseguito in favore di soggetto CP_1 diverso dall'indicato beneficiario a seguito di truffa informatica realizzata da ignoti tramite hackeraggio della casella email di con l'agevolazione di . Pt_2 CP_1
In particolare, la società attrice ha dedotto a sostegno della propria domanda che, ferma restando l'esatta indicazione dell'IBAN, la banca del ricevente ha violato l'obbligo di effettuare il controllo
Pag. 1 a 5 di c.d. congruità tra il nome del beneficiario del bonifico e il titolare del conto sul cui IBAN è effettuato il versamento di denaro.
Ha indicato, inoltre, l'esistenza di un concorrente procedimento penale e l'attestazione giornalistica di un coinvolgimento di nell'agevolazione di una serie di truffe online. CP_1
Ha concluso chiedendo, quindi, la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
50.000,00, oltre interessi legali dal 23.05.2017 fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.
2. Costituendosi in giudizio il 18.06.2020, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 per infondatezza, vinte le spese di lite.
In punto di fatto, la banca convenuta ha precisato, anzitutto, di aver già comunicato l'indisponibilità di fondi sul conto all'IBAN 5000316901600CC0011516061 all'esito della recall ricevuta dalla banca dell'ordinante il 05.06.2017 e di aver tentato invano di contattare il proprio correntista, risultato irreperibile.
In punto di diritto, la convenuta ha osservato che la normativa di settore contenuta nel d.lgs.
11/2010 così come interpretata dal collegio di coordinamento ABF nella decisione n. 162 del
12.01.2017 esclude l'esistenza di un obbligo di controllo c.d. di congruità in capo alle banche e assegna rilievo preponderante all'esecuzione dell'ordine di pagamento conformemente all'IBAN indicato.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio è stato istruito giusta ordinanza del 21.04.2023 con il solo interrogatorio formale del rappresentane legale della banca convenuta, che non si è presentato all'udienza del 22.09.2023.
È stata fissata, quindi, l'udienza di discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con concessione di un termine per note nelle quali le parti hanno reiterato le difese già svolte.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
4. La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del d.lgs. 11/2010 esclude, invero, la responsabilità della banca ogni qual volta l'ordine di pagamento è eseguito in conformità al codice identificativo unico, ossia all'IBAN.
Nel caso di specie è pacifico che il bonifico in questione è stato eseguito conformemente al codice IBAN immesso dall'ordinante su indicazione del beneficiario, a nulla rilevando che nella trasmissione via email di tale codice si sia frapposto l'intervento illecito di soggetti terzi c.d. hacker della cui attività non può risponderne oggi la banca convenuta.
Pag. 2 a 5 La normativa contenuta nel d.lgs. 11/2010, in linea con la direttiva PSD 2007/64/CE e con quella PSD2 2015/2366 in tema di esonera, infatti, le banche Organizzazione_1 dall'effettuare il controllo c.d. di congruità, ossia la verifica di corrispondenza tra il codice IBAN indicato nell'ordine di pagamento e gli elementi identificativi della titolarità del conto del destinatario, per evidenti ed esplicite rationes di semplificazione, automatizzazione e accelerazione dei processi di pagamento all'interno del mercato unico europeo.
L'art. 24 prevede, in particolare, nella formulazione ratione temporis applicabile, che “Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.
Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico”.
Mentre il comma 1 è chiaro nell'introdurre una presunzione di correttezza dell'ordine di pagamento eseguito in conformità all'IBAN, il comma 3 ha sollevato non poche perplessità con riferimento all'ambito di applicazione della clausola di salvezza ivi contemplata.
Si è discusso, in passato, sull'interpretazione della nozione di “prestatore di servizi di pagamento”, riferendola ora alla sola banca dell'ordinante ora anche alla banca del beneficiario.
Nell'incertezza letterale, sono stati i criteri dell'interpretazione sistematica e teologica a suggerire una compiuta ricostruzione del campo di operatività della norma.
Valorizzando tanto le rationes già menzionate quanto il raffronto con la normativa europea, con i considerandi delle direttive e con l'innovazione del sistema , si è affermato che, in presenza Org_2 di un ordine di pagamento eseguito conformemente all'IBAN indicato, il d.lgs. 11/2010 esclude la responsabilità della banca, compresa quella del beneficiario, e legittima gli operatori bancari a eseguire il pagamento esclusivamente in base all'IBAN anche qualora l'utilizzatore/ordinante abbia fornito ulteriori indicazioni, quali sono quelle relative, ad esempio, all'identificazione soggettiva del beneficiario.
Al riguardo, è doveroso richiamare il principio di diritto espresso dal collegio di coordinamento Contr che, con la decisione n. 162 del 12 gennaio 2017, ha manifestato la propria funzione latu sensu nomofilattica, risolvendo il contrasto insorto tra l'orientamento del collegio di Milano e
Pag. 3 a 5 quello del collegio di Roma. Al riguardo, si è sancito che: “l'art. 24 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, va interpretato nel senso che, nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN”.
In tal senso milita, altresì, la risposta esegetica fornita dalla nelle FAQ-SEPA CP_3 disponibili sul sito istituzionale1 in cui si legge quanto segue: “L'indicazione dell'IBAN da parte del cliente solleva la banca dall'obbligo di effettuare il cd. controllo di congruità?
Il decreto legislativo n. 11/2010 solleva il prestatore di servizi di pagamento dall'obbligo di effettuare il controllo di congruità tra l'IBAN e gli elementi identificativi della titolarità del conto del destinatario vincolandolo alla
"mera esecuzione" della disposizione esclusivamente in conformità all'IBAN indicato dal cliente”.
Sulla scorta di tali considerazioni è logico, allora, concludere che, a fronte della dichiarata e incontroversa correttezza dell'IBAN indicato nel bonifico, nessuna responsabilità può essere ascritta alla banca convenuta per non aver svolto il controllo c.d. di congruità, in quanto trattasi di adempimento non dovuto secondo la normativa di settore.
5. Al rigetto della domanda segue la condanna dell'attore alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a 52.000, in considerazione del valore della causa, e con riduzione del 30% del compenso previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014, in ragione del numero e della modesta difficoltà delle questioni da trattare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_1
5.331,20 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Pag. 4 a 5 Brindisi, 11.07.2024
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 5 a 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/sepa/faq-sepa/faq- sepa.html#:~:text=11%2F2010%20solleva%20il%20prestatore,all' Email_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 810/2020
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico Fedele, presso il cui Parte_1 studio in Lecce alla via Imbriani, 30 è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1 avv. Paola Polacchini e Luca Andrisani, presso lo studio del quale in Taranto alla via Cataldo
Nitti, 12 è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 11.07.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società agricola nei confronti della , con atto di citazione notificato il 18.02.2020, per Pt_1 CP_1 ottenere il ristoro del pregiudizio economico di € 50.000,00, oltre interessi legali dal 23.05.2017 fino al soddisfo, patito in conseguenza del bonifico ordinato dall'attrice in favore di Parte_2 all'IBAN 5000316901600CC0011516061 presso ed eseguito in favore di soggetto CP_1 diverso dall'indicato beneficiario a seguito di truffa informatica realizzata da ignoti tramite hackeraggio della casella email di con l'agevolazione di . Pt_2 CP_1
In particolare, la società attrice ha dedotto a sostegno della propria domanda che, ferma restando l'esatta indicazione dell'IBAN, la banca del ricevente ha violato l'obbligo di effettuare il controllo
Pag. 1 a 5 di c.d. congruità tra il nome del beneficiario del bonifico e il titolare del conto sul cui IBAN è effettuato il versamento di denaro.
Ha indicato, inoltre, l'esistenza di un concorrente procedimento penale e l'attestazione giornalistica di un coinvolgimento di nell'agevolazione di una serie di truffe online. CP_1
Ha concluso chiedendo, quindi, la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
50.000,00, oltre interessi legali dal 23.05.2017 fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.
2. Costituendosi in giudizio il 18.06.2020, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 per infondatezza, vinte le spese di lite.
In punto di fatto, la banca convenuta ha precisato, anzitutto, di aver già comunicato l'indisponibilità di fondi sul conto all'IBAN 5000316901600CC0011516061 all'esito della recall ricevuta dalla banca dell'ordinante il 05.06.2017 e di aver tentato invano di contattare il proprio correntista, risultato irreperibile.
In punto di diritto, la convenuta ha osservato che la normativa di settore contenuta nel d.lgs.
11/2010 così come interpretata dal collegio di coordinamento ABF nella decisione n. 162 del
12.01.2017 esclude l'esistenza di un obbligo di controllo c.d. di congruità in capo alle banche e assegna rilievo preponderante all'esecuzione dell'ordine di pagamento conformemente all'IBAN indicato.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio è stato istruito giusta ordinanza del 21.04.2023 con il solo interrogatorio formale del rappresentane legale della banca convenuta, che non si è presentato all'udienza del 22.09.2023.
È stata fissata, quindi, l'udienza di discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con concessione di un termine per note nelle quali le parti hanno reiterato le difese già svolte.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
4. La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del d.lgs. 11/2010 esclude, invero, la responsabilità della banca ogni qual volta l'ordine di pagamento è eseguito in conformità al codice identificativo unico, ossia all'IBAN.
Nel caso di specie è pacifico che il bonifico in questione è stato eseguito conformemente al codice IBAN immesso dall'ordinante su indicazione del beneficiario, a nulla rilevando che nella trasmissione via email di tale codice si sia frapposto l'intervento illecito di soggetti terzi c.d. hacker della cui attività non può risponderne oggi la banca convenuta.
Pag. 2 a 5 La normativa contenuta nel d.lgs. 11/2010, in linea con la direttiva PSD 2007/64/CE e con quella PSD2 2015/2366 in tema di esonera, infatti, le banche Organizzazione_1 dall'effettuare il controllo c.d. di congruità, ossia la verifica di corrispondenza tra il codice IBAN indicato nell'ordine di pagamento e gli elementi identificativi della titolarità del conto del destinatario, per evidenti ed esplicite rationes di semplificazione, automatizzazione e accelerazione dei processi di pagamento all'interno del mercato unico europeo.
L'art. 24 prevede, in particolare, nella formulazione ratione temporis applicabile, che “Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.
Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico”.
Mentre il comma 1 è chiaro nell'introdurre una presunzione di correttezza dell'ordine di pagamento eseguito in conformità all'IBAN, il comma 3 ha sollevato non poche perplessità con riferimento all'ambito di applicazione della clausola di salvezza ivi contemplata.
Si è discusso, in passato, sull'interpretazione della nozione di “prestatore di servizi di pagamento”, riferendola ora alla sola banca dell'ordinante ora anche alla banca del beneficiario.
Nell'incertezza letterale, sono stati i criteri dell'interpretazione sistematica e teologica a suggerire una compiuta ricostruzione del campo di operatività della norma.
Valorizzando tanto le rationes già menzionate quanto il raffronto con la normativa europea, con i considerandi delle direttive e con l'innovazione del sistema , si è affermato che, in presenza Org_2 di un ordine di pagamento eseguito conformemente all'IBAN indicato, il d.lgs. 11/2010 esclude la responsabilità della banca, compresa quella del beneficiario, e legittima gli operatori bancari a eseguire il pagamento esclusivamente in base all'IBAN anche qualora l'utilizzatore/ordinante abbia fornito ulteriori indicazioni, quali sono quelle relative, ad esempio, all'identificazione soggettiva del beneficiario.
Al riguardo, è doveroso richiamare il principio di diritto espresso dal collegio di coordinamento Contr che, con la decisione n. 162 del 12 gennaio 2017, ha manifestato la propria funzione latu sensu nomofilattica, risolvendo il contrasto insorto tra l'orientamento del collegio di Milano e
Pag. 3 a 5 quello del collegio di Roma. Al riguardo, si è sancito che: “l'art. 24 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, va interpretato nel senso che, nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN”.
In tal senso milita, altresì, la risposta esegetica fornita dalla nelle FAQ-SEPA CP_3 disponibili sul sito istituzionale1 in cui si legge quanto segue: “L'indicazione dell'IBAN da parte del cliente solleva la banca dall'obbligo di effettuare il cd. controllo di congruità?
Il decreto legislativo n. 11/2010 solleva il prestatore di servizi di pagamento dall'obbligo di effettuare il controllo di congruità tra l'IBAN e gli elementi identificativi della titolarità del conto del destinatario vincolandolo alla
"mera esecuzione" della disposizione esclusivamente in conformità all'IBAN indicato dal cliente”.
Sulla scorta di tali considerazioni è logico, allora, concludere che, a fronte della dichiarata e incontroversa correttezza dell'IBAN indicato nel bonifico, nessuna responsabilità può essere ascritta alla banca convenuta per non aver svolto il controllo c.d. di congruità, in quanto trattasi di adempimento non dovuto secondo la normativa di settore.
5. Al rigetto della domanda segue la condanna dell'attore alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 26.001 a 52.000, in considerazione del valore della causa, e con riduzione del 30% del compenso previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.m. 55/2014, in ragione del numero e della modesta difficoltà delle questioni da trattare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_1
5.331,20 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Pag. 4 a 5 Brindisi, 11.07.2024
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Pag. 5 a 5
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