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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nelle cause previdenziali riunite n. 10593/2023 e 14407/2023 tra:
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Russo Giuseppe, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Berloco Maria Maddalena, Petrucci Maria Teresa (nella controversia n. 10593/2023), nonché dagli avvocati Marinelli Vincenza Maria, Graziuso Salvatore, Raho Marcello (nella controversia n. 14407/2023) resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
fatto e diritto Con atto depositato in data 28.09.2023 ha proposto Parte_1 opposizione alla nota n. 4101.09/08/2022.0082631, relativa al recupero del CP_1 contributo addizionale per la concessione della C.I.G. Covid19 per l'importo di euro 9.465,18, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da e, per CP_1
l'effetto, chiedendo che venissero dichiarate non dovute le somme rivendicate da . CP_1
Con memoria del 4.6.2024, si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. nel merito, in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto, decaduto e sfornito di prova;
2. nel merito, in via subordinata, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare quale diversa maggiore o minor somma sia dovuta dall'opponente in favore dell' in relazione al contributo addizionale CIG Covid19 in esame;
Con condanna CP_1 di parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”. Con successivo ricorso depositato in data 27.12.2023 (iscritto al n. 14407/2023) la medesima s.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35920230002812607 di euro 9.757,74 notificatole il 20.12.2023, eccependo la violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/99 (in quanto emesso in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione avverso l'avviso prodromico, prot. n. 4101.09/08/2022.0082631) e, in ogni caso, l'infondatezza delle ragioni creditorie addotte da CP_1
L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi anche nella prefata procedura, così concludeva: “In via preliminare e/o pregiudiziale, RIUNIRE il presente giudizio a quello più risalente, pendente davanti al medesimo Tribunale – dott. G. De Palma – e tra le stesse parti, rubricato con n. di R. G. 10593/2023, chiamato alla prossima udienza del 4.3.2025, per evidenti ragioni di connessione (v. narrativa); nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato,
1 confermando, pertanto, l'avviso di addebito opposto, da dichiararsi pienamente legittimo ed esecutivo in ogni sua parte per l'importo da esso portato, da dichiararsi dovuto o, in subordine, dichiarare dovute all' per le causali indicate in narrativa, CP_1 quelle somme, maggiori o minori, che risulteranno giuste e/o eque all'esito del presente giudizio;
con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, non versandosi in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 152 disp. att. c.p. c.”. Disposta la riunione dei due giudizi (come da decreto emesso in data odierna nel procedimento n. 14407/2023) e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art, 127 ter c.p.c., le controversie, istruite in via documentale, sono state decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da ritenere fondato il motivo dell'opposizione che involge l'illegittimità dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, in quanto emesso in presenza ed in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione. A tale riguardo, l'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/99 prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Dal tenore letterale della norma si deduce che, ove sia proposta azione di accertamento negativo della pretesa contributiva, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui provvedimento giudiziale è divenuto definitivo (Cfr. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21791). In pendenza del ricorso in prevenzione, dunque, occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice. Coerentemente, infatti, l'art. 25 D. Lgs. n. 46/99 collega il decorso dei termini di decadenza all'avvenuta pronuncia di un provvedimento giurisdizionale definitivo (i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali…in forza di accertamenti effettuati dagli uffici…sottoposti a gravame giudiziario…sono iscritti in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza…entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo). Detto art. 24, comma 3, relativo al sistema di esazione mediante iscrizione e ruolo e cartella esattoriale, sembra, inoltre, applicabile anche al sistema di riscossione operante dall'1 gennaio 2011 ex lege 122/10 (di conversione del d.l. 78/10), basato sull'emissione da parte dell' di un avviso di addebito. A tale conclusione deve pervenirsi, sia per la CP_1 formulazione letterale della regola posta dall'art. 30, co. 14, della disciplina sopravvenuta, secondo cui i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione; sia perché l'opzione interpretativa, per cui la p.a. deve necessariamente attendere l'esito del giudizio di accertamento negativo, prima di coltivare l'iscrizione a ruolo, ben si concilia - nel nuovo assetto normativo - con la permanente esigenza di contemperare la potestà direttamente esecutiva della parte pubblica con la possibilità della parte privata di chiedere al giudice un controllo sull'esazione, nonché con la ratio dell'impianto normativo sopra riassunto, volto a scongiurare il proliferare di processi sulle medesime questioni di merito della fondatezza della pretesa contributiva, con il
2 rischio di esiti fra loro contraddittori (come potrebbe avvenire nel caso in cui venissero contestualmente proposti due distinti giudizi, il primo, per impugnare preventivamente l'esito di un accertamento e, il secondo, per resistere alla pretesa creditoria azionata sulla scorta dei risultati del medesimo accertamento). Nel caso di specie, la parte opponente ha provveduto ad impugnare in via giudiziale la nota emessa dall' già in data 28.9.2023, per cui la notifica dell'avviso di addebito CP_1 di cui trattasi, pacificamente successiva - stante l'effetto della pendenza della lite in sede giudiziaria - andava autorizzata dal giudice. Ciò posto, occorre, tuttavia, considerare che, come in termini condivisibili chiarito da Cassazione civile sez. lav. 26.11.2013 n. 26395, “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600; Cass. 20.4.2002 n. 5763). Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - CP_1 anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' CP_2
v. anche Cass.
6.8.2012 n. 14149). D'altronde, come la stessa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/2007), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento - come, appunto, specificatamente avvenuto nella vicenda in esame - in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In ragione di quanto precede, gli evidenziati profili di illegittimità dell'avviso di addebito non valgono, dunque, ad inficiare l'astratta fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' con il corollario che devono essere, in ogni caso, vagliati CP_1 nel merito i diritti ed obblighi del rapporto contributivo, come dedotti in lite.
Come già anticipato, la pretesa contributiva azionata dall' trae origine dalla CP_1 nota richiamata in premessa, con la quale l'Istituto ha chiesto il pagamento della somma di € 9.465,18 quale contributo addizionale per la CIG Covid-19 per il periodo 10/2020- 12/2020. Dalla documentazione in atti risulta come la società ricorrente abbia effettivamente formulato una prima richiesta di intervento di C.I.G. ex d.l. n. 104/2020 per un periodo di 9 settimane dal 16.03.2020 al 15.05.2020, cui hanno fatto seguito ulteriori richieste in proroga sino al 30.01.2021.
3 Al contempo, vi è riscontro documentale in ordine al fatto che nelle successive richieste di avesse autocertificato un calo del Parte_2 fatturato - nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019 - inferiore al 20%. Norma di riferimento è l'art. 1, co. 1-4, D.L. n. 104/2020, alla cui stregua:
1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime ((nove settimane di cui al presente comma)).
2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per ((periodi di integrazione relativi)) alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all' domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi CP_1 di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 3. L' autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della CP_1 autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l' e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati. CP_1
Tanto puntualizzato, la società ricorrente, al fine di consentire l'individuazione dell'aliquota del contributo addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
4 n. 104/2020, ha reso, in ciascuna delle istanze di CIGO presentate per il periodo oggetto di ricorso, una specifica dichiarazione di responsabilità nella quale ha segnatamente indicato, quanto al fatturato, che “L'impresa ricorre al secondo gruppo di nove settimane previsto dal D.L. 104/2020, art.1, comma 2 e dichiara, nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019, di: aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%” (cfr, doc allegata alla memoria di costituzione di parte resistente). Sulla scorta di quanto evincibile dalla dichiarazione dappresso virgolettata, è, quindi, da ritenere che la sia tenuta a versare ad in Parte_1 CP_1 relazione alla previsione di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 104/2020, il contributo addizionale di cui trattasi (unitamente alle correlate sanzioni) per l'importo, non contestato nel quantum, di euro 9.753,63. Né vi è, ad ogni buon conto, modo di pervenire ad una diversa conclusione sulla base di quanto specificato nelle autorizzazioni citate al punto 2 del ricorso (secondo cui
“non è dovuto all' il contributo addizionale previsto dalla normativa”), inerendo le CP_1 stesse a periodi non sovrapponibili a quello considerato nella richiesta di regolarizzazione per cui è causa e non potendo, al contempo, le affermazioni virgolettate valere ad obliterare la fattispecie legale su cui poggia la pretesa contributiva azionata dall' CP_1
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sui ricorsi proposti, con atti depositati in data 28.9.2023 e in data 27.12.2023 da nei confronti Parte_1 dell' e di così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1 CP_3
annulla l'avviso di addebito n. 35920230002812607; dichiara CP_3 [...] tenuta a pagare ad la somma di euro 9.753,63; compensa le Parte_1 CP_1 spese di lite. Lecce, 5 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
5
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nelle cause previdenziali riunite n. 10593/2023 e 14407/2023 tra:
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Russo Giuseppe, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Berloco Maria Maddalena, Petrucci Maria Teresa (nella controversia n. 10593/2023), nonché dagli avvocati Marinelli Vincenza Maria, Graziuso Salvatore, Raho Marcello (nella controversia n. 14407/2023) resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
fatto e diritto Con atto depositato in data 28.09.2023 ha proposto Parte_1 opposizione alla nota n. 4101.09/08/2022.0082631, relativa al recupero del CP_1 contributo addizionale per la concessione della C.I.G. Covid19 per l'importo di euro 9.465,18, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da e, per CP_1
l'effetto, chiedendo che venissero dichiarate non dovute le somme rivendicate da . CP_1
Con memoria del 4.6.2024, si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. nel merito, in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto, decaduto e sfornito di prova;
2. nel merito, in via subordinata, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare quale diversa maggiore o minor somma sia dovuta dall'opponente in favore dell' in relazione al contributo addizionale CIG Covid19 in esame;
Con condanna CP_1 di parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”. Con successivo ricorso depositato in data 27.12.2023 (iscritto al n. 14407/2023) la medesima s.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 35920230002812607 di euro 9.757,74 notificatole il 20.12.2023, eccependo la violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/99 (in quanto emesso in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione avverso l'avviso prodromico, prot. n. 4101.09/08/2022.0082631) e, in ogni caso, l'infondatezza delle ragioni creditorie addotte da CP_1
L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi anche nella prefata procedura, così concludeva: “In via preliminare e/o pregiudiziale, RIUNIRE il presente giudizio a quello più risalente, pendente davanti al medesimo Tribunale – dott. G. De Palma – e tra le stesse parti, rubricato con n. di R. G. 10593/2023, chiamato alla prossima udienza del 4.3.2025, per evidenti ragioni di connessione (v. narrativa); nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato,
1 confermando, pertanto, l'avviso di addebito opposto, da dichiararsi pienamente legittimo ed esecutivo in ogni sua parte per l'importo da esso portato, da dichiararsi dovuto o, in subordine, dichiarare dovute all' per le causali indicate in narrativa, CP_1 quelle somme, maggiori o minori, che risulteranno giuste e/o eque all'esito del presente giudizio;
con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, non versandosi in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 152 disp. att. c.p. c.”. Disposta la riunione dei due giudizi (come da decreto emesso in data odierna nel procedimento n. 14407/2023) e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art, 127 ter c.p.c., le controversie, istruite in via documentale, sono state decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da ritenere fondato il motivo dell'opposizione che involge l'illegittimità dell'avviso di addebito oggetto di opposizione, in quanto emesso in presenza ed in pendenza dell'azione giudiziale in prevenzione. A tale riguardo, l'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 46/99 prevede che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Dal tenore letterale della norma si deduce che, ove sia proposta azione di accertamento negativo della pretesa contributiva, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, l'effetto inibitorio dell'iscrizione a ruolo e, simmetricamente, non si produce alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui provvedimento giudiziale è divenuto definitivo (Cfr. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21791). In pendenza del ricorso in prevenzione, dunque, occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice. Coerentemente, infatti, l'art. 25 D. Lgs. n. 46/99 collega il decorso dei termini di decadenza all'avvenuta pronuncia di un provvedimento giurisdizionale definitivo (i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali…in forza di accertamenti effettuati dagli uffici…sottoposti a gravame giudiziario…sono iscritti in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza…entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo). Detto art. 24, comma 3, relativo al sistema di esazione mediante iscrizione e ruolo e cartella esattoriale, sembra, inoltre, applicabile anche al sistema di riscossione operante dall'1 gennaio 2011 ex lege 122/10 (di conversione del d.l. 78/10), basato sull'emissione da parte dell' di un avviso di addebito. A tale conclusione deve pervenirsi, sia per la CP_1 formulazione letterale della regola posta dall'art. 30, co. 14, della disciplina sopravvenuta, secondo cui i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione; sia perché l'opzione interpretativa, per cui la p.a. deve necessariamente attendere l'esito del giudizio di accertamento negativo, prima di coltivare l'iscrizione a ruolo, ben si concilia - nel nuovo assetto normativo - con la permanente esigenza di contemperare la potestà direttamente esecutiva della parte pubblica con la possibilità della parte privata di chiedere al giudice un controllo sull'esazione, nonché con la ratio dell'impianto normativo sopra riassunto, volto a scongiurare il proliferare di processi sulle medesime questioni di merito della fondatezza della pretesa contributiva, con il
2 rischio di esiti fra loro contraddittori (come potrebbe avvenire nel caso in cui venissero contestualmente proposti due distinti giudizi, il primo, per impugnare preventivamente l'esito di un accertamento e, il secondo, per resistere alla pretesa creditoria azionata sulla scorta dei risultati del medesimo accertamento). Nel caso di specie, la parte opponente ha provveduto ad impugnare in via giudiziale la nota emessa dall' già in data 28.9.2023, per cui la notifica dell'avviso di addebito CP_1 di cui trattasi, pacificamente successiva - stante l'effetto della pendenza della lite in sede giudiziaria - andava autorizzata dal giudice. Ciò posto, occorre, tuttavia, considerare che, come in termini condivisibili chiarito da Cassazione civile sez. lav. 26.11.2013 n. 26395, “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.2009 n. 23600; Cass. 20.4.2002 n. 5763). Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - CP_1 anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' CP_2
v. anche Cass.
6.8.2012 n. 14149). D'altronde, come la stessa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/2007), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento - come, appunto, specificatamente avvenuto nella vicenda in esame - in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. In ragione di quanto precede, gli evidenziati profili di illegittimità dell'avviso di addebito non valgono, dunque, ad inficiare l'astratta fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' con il corollario che devono essere, in ogni caso, vagliati CP_1 nel merito i diritti ed obblighi del rapporto contributivo, come dedotti in lite.
Come già anticipato, la pretesa contributiva azionata dall' trae origine dalla CP_1 nota richiamata in premessa, con la quale l'Istituto ha chiesto il pagamento della somma di € 9.465,18 quale contributo addizionale per la CIG Covid-19 per il periodo 10/2020- 12/2020. Dalla documentazione in atti risulta come la società ricorrente abbia effettivamente formulato una prima richiesta di intervento di C.I.G. ex d.l. n. 104/2020 per un periodo di 9 settimane dal 16.03.2020 al 15.05.2020, cui hanno fatto seguito ulteriori richieste in proroga sino al 30.01.2021.
3 Al contempo, vi è riscontro documentale in ordine al fatto che nelle successive richieste di avesse autocertificato un calo del Parte_2 fatturato - nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019 - inferiore al 20%. Norma di riferimento è l'art. 1, co. 1-4, D.L. n. 104/2020, alla cui stregua:
1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime ((nove settimane di cui al presente comma)).
2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per ((periodi di integrazione relativi)) alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all' domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi CP_1 di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 3. L' autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della CP_1 autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l' e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati. CP_1
Tanto puntualizzato, la società ricorrente, al fine di consentire l'individuazione dell'aliquota del contributo addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
4 n. 104/2020, ha reso, in ciascuna delle istanze di CIGO presentate per il periodo oggetto di ricorso, una specifica dichiarazione di responsabilità nella quale ha segnatamente indicato, quanto al fatturato, che “L'impresa ricorre al secondo gruppo di nove settimane previsto dal D.L. 104/2020, art.1, comma 2 e dichiara, nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019, di: aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%” (cfr, doc allegata alla memoria di costituzione di parte resistente). Sulla scorta di quanto evincibile dalla dichiarazione dappresso virgolettata, è, quindi, da ritenere che la sia tenuta a versare ad in Parte_1 CP_1 relazione alla previsione di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 104/2020, il contributo addizionale di cui trattasi (unitamente alle correlate sanzioni) per l'importo, non contestato nel quantum, di euro 9.753,63. Né vi è, ad ogni buon conto, modo di pervenire ad una diversa conclusione sulla base di quanto specificato nelle autorizzazioni citate al punto 2 del ricorso (secondo cui
“non è dovuto all' il contributo addizionale previsto dalla normativa”), inerendo le CP_1 stesse a periodi non sovrapponibili a quello considerato nella richiesta di regolarizzazione per cui è causa e non potendo, al contempo, le affermazioni virgolettate valere ad obliterare la fattispecie legale su cui poggia la pretesa contributiva azionata dall' CP_1
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sui ricorsi proposti, con atti depositati in data 28.9.2023 e in data 27.12.2023 da nei confronti Parte_1 dell' e di così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1 CP_3
annulla l'avviso di addebito n. 35920230002812607; dichiara CP_3 [...] tenuta a pagare ad la somma di euro 9.753,63; compensa le Parte_1 CP_1 spese di lite. Lecce, 5 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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