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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/12/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
In persona del dr. Marcello UN ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al R.G. 634/2025 tra
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
residente in Bussana Vecchia di Sanremo in Via Alla Chiesa snc, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Bajetto del Foro di Genova, con elezione di domicilio nel di lui studio in Genova Via XX Settembre n. 20 int. 81 ricorrente
e
(C.F. in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1
carica pro tempore e (C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 sono legalmente domiciliati;
resistenti
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, voglia:
1. Accogliere il presente ricorso in opposizione,
2. Annullare e/o revocare il decreto del 19/06/2025, comunicato in data 19/06/2025, con cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del
Sig. , nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
residente in Bussana Vecchia di Sanremo in Via Alla Chiesa snc, al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura avente n. 31/2023 RG dell?Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova.
3. Confermare, per l'effetto, l'ammissione in via definitiva del Sig. Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002 per il giudizio
RG n. 31/2023 avanti la Corte d'Appello di Genova, confermando il provvedimento di liquidazione già emesso nell'importo di E. 1.457,50 oltre un contributo forfettario per le spese generali determinato nella misura del 15% del compenso, il tutto oltre IVA e
CPA
4. Per effetto di quanto sopra liquidare gli importi richiesti dall'avvocato Fabio Bajetto difensore del Sig. nella procedura n. 31/2023 RG nella misura Parte_1
richiesta di E. 1.457,50 oltre spese generali e oneri di legge.
5. Ordinare la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Genova per ogni ulteriore adempimento e pure all , Controparte_2
Direzione Provinciale di Genova Ufficio Territoriale di Chiavari.
6. Vinte le spese e competenze anche della presente procedura.”
Per i resistenti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- valutare la fondatezza dell'avverso ricorso, anche in considerazione del fatto che per l'anno 2022 la soglia di reddito prevista per usufruire del beneficio appare in ogni caso superata.
Con ogni conseguente statuizione in punto spese di lite”. Per il Procuratore Generale della Repubblica:
“Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1
provvedimento del 30/12/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, per riassumere dinanzi alla Corte di Appello di Genova la causa nei confronti di a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione nel Controparte_3
procedimento n. RG 9624/2019.
Successivamente, con decreto della Corte di Appello di Genova in data 12/06/2025 veniva disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessa, in considerazione di informazioni provenienti dall' di Controparte_2
Genova nelle quali si evidenziava il superamento dei limiti reddituali relativamente all'anno 2020, considerando anche i redditi dei familiari conviventi, ovvero il figlio e la coniuge nonché negli anni successivi e CP_4 Persona_1
precisamente: anno 2021 redditi pari a € 22.016,00; anno 2022 redditi pari a €
34.333,00; anno 2023 redditi pari a € 33.086,00.
L'opponente con il ricorso evidenziava di essere separato di fatto dal 2007, legalmente dal 2009 e divorziato dal 2017 e che i due figli erano rimasti a vivere da sempre con la madre.
Deduceva che il provvedimento di revoca era illegittimo e ingiusto in quanto basato sulla relazione dell' sez. di Chiavari che si era basata su errori Controparte_2
imputabili in primis al che non aveva annotato all'ufficio Controparte_5
anagrafe l'intervenuto divorzio nel 2017 tra il e la moglie e non aveva Pt_1
comunque visionato gli stati di famiglia del (che risulta da solo) e della moglie Pt_1
(che risulta assieme ai figli e ). Persona_1 CP_4 Per_2
Esponeva, infine, che aveva prontamente fatto presente la situazione al Comune di e all' sezione di Chiavari la quale, vista CP_5 Controparte_2
l'annotazione della sentenza divorzile, così rispondeva: “Buongiorno, in risposta alla mail sottostante si comunica che la S.V. può segnalare al Tribunale l'aggiornamento, a decorrere dal 2017, della sua posizione affinché lo stesso non proceda alla revoca del gratuito patrocinio.”
L'opponente pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso e la revoca del decreto impugnato, considerando il reddito prodotto dal solo nel 2020 di euro Pt_1
11.736,00 a fronte di un limite normativo di euro 11.746,68.
Si costituivano il e l' rimettendo alla Controparte_1 Controparte_2
Corte la valutazione dell'avverso ricorso, evidenziando l'incolpevole condotta delle
Amministrazioni convenute rispetto all'inerzia della controparte, che non aveva provveduto a comunicare tempestivamente all'anagrafe del Comune presso il quale aveva contratto matrimonio la sentenza di divorzio, e/o del Comune di che CP_5
non aveva provveduto tempestivamente ad aggiornare la posizione del ricorrente con l'avvenuto divorzio.
Eccepivano comunque il superamento dei limiti di reddito del per l'anno Pt_1
2022, come da sua dichiarazione dei redditi 2023, ed evidenziavano pertanto la correttezza del provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio disposta dalla
Corte di Appello.
Interveniva in causa il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello, nulla opponendo.
Il procedimento veniva fissato per la decisione davanti al Collegio per il 26.11.2025, allorché, all'esito del deposito degli scritti difensivi delle parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre evidenziare che dagli atti di causa risulta effettivamente che il è Pt_1
divorziato dal 2017 e risiede da solo in Comune di Parte_2
NR (IM), mentre lo stato di famiglia di risulta composto Persona_1
da lei e dai suoi due figli e Per_2 CP_4 Deve dunque ritenersi che, come prospettato dall'opponente, la nota dell' CP_2
sia la conseguenza della mancata annotazione all'ufficio anagrafe
[...]
dell'intervenuto divorzio nel 2017.
Dalla stessa nota si ricava che il reddito del solo nell'anno 2020 è Parte_1
pari ad euro 11.736,00 a fronte di un limite per il diritto al patrocinio di euro 11.746,68.
Pertanto, il è stato correttamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
L'Avvocatura dello Stato fa però rilevare che nel 2022 il ha superato la soglia Pt_1
reddituale, avendo dichiarato un reddito di € 11.839,00 a fronte di un limite di €
11.746,68.
Il osserva che l'importo di € 11.746,68 costituiva la soglia di reddito vigente Pt_1
per l'anno 2020, mentre il limite viene aggiornato ogni due anni con decreto ministeriale sulla base della variazione ISTAT, ai sensi dell'art. 77, comma 2, d.P.R.
115/2002 e per l'anno 2022 la soglia corretta era di € 12.838,01.
Ne consegue che non vi sarebbe stato alcuno sforamento e che la revoca è stata disposta sulla base di un parametro normativo non aggiornato e dunque errato.
La Corte rileva che effettivamente dall'esame della dichiarazione dei redditi del relativa all'anno 2022 risulta un reddito di € 11.839,00 e che all'epoca la Pt_1
soglia era di € 11.746,68.
L'aggiornamento è avvenuto infatti con decreto ministeriale del 10 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. del 6/6/2023, che ha innalzato la soglia di reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da € 11.746,68 a € 12.838,01: tale decreto ha valore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e non dispone per il passato.
Deve, allora, concludersi che per l'anno 2022 la soglia stabilita per usufruire del beneficio (pari a euro 11.746,68) appare superata indipendentemente dalla verifica della correttezza delle prospettazioni del ricorrente. Infatti, il per l'anno Pt_1
2022, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 11.839,00, superiore alla soglia di
€ 11.746,68 prevista dall'art. 92 T.U. Spese Giustizia, come si evince dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022, presentata nel 2023. Alla luce di quanto sopra, visto il disposto dell'art. 136, comma 2 d.p.r. 115/2002, la revoca del beneficio disposta dalla Corte di Appello appare in ogni caso legittima.
Va dato atto, infine, che nella diversa causa n. 403/2005 R.G., della quale l'opponente ha prodotto la sentenza conclusiva, l'Avvocatura Erariale non aveva sollevato l'eccezione relativa al superamento del limite di reddito da parte del per Pt_1
l'anno 2022, il che giustifica il fatto che quel giudice non abbia preso in considerazione la questione.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso avverso il decreto del 12/06/2025 della Corte di Appello di Genova,
III Sezione Civile, con cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , nato a [...] il [...], nel procedimento n. Parte_1
31/2023 R.G. della Corte di Appello di Genova.
Compensa le spese tra le parti.
Genova, 3/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Marcello UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
In persona del dr. Marcello UN ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al R.G. 634/2025 tra
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
residente in Bussana Vecchia di Sanremo in Via Alla Chiesa snc, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Bajetto del Foro di Genova, con elezione di domicilio nel di lui studio in Genova Via XX Settembre n. 20 int. 81 ricorrente
e
(C.F. in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1
carica pro tempore e (C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 sono legalmente domiciliati;
resistenti
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, voglia:
1. Accogliere il presente ricorso in opposizione,
2. Annullare e/o revocare il decreto del 19/06/2025, comunicato in data 19/06/2025, con cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del
Sig. , nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
residente in Bussana Vecchia di Sanremo in Via Alla Chiesa snc, al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura avente n. 31/2023 RG dell?Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova.
3. Confermare, per l'effetto, l'ammissione in via definitiva del Sig. Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002 per il giudizio
RG n. 31/2023 avanti la Corte d'Appello di Genova, confermando il provvedimento di liquidazione già emesso nell'importo di E. 1.457,50 oltre un contributo forfettario per le spese generali determinato nella misura del 15% del compenso, il tutto oltre IVA e
CPA
4. Per effetto di quanto sopra liquidare gli importi richiesti dall'avvocato Fabio Bajetto difensore del Sig. nella procedura n. 31/2023 RG nella misura Parte_1
richiesta di E. 1.457,50 oltre spese generali e oneri di legge.
5. Ordinare la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Genova per ogni ulteriore adempimento e pure all , Controparte_2
Direzione Provinciale di Genova Ufficio Territoriale di Chiavari.
6. Vinte le spese e competenze anche della presente procedura.”
Per i resistenti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- valutare la fondatezza dell'avverso ricorso, anche in considerazione del fatto che per l'anno 2022 la soglia di reddito prevista per usufruire del beneficio appare in ogni caso superata.
Con ogni conseguente statuizione in punto spese di lite”. Per il Procuratore Generale della Repubblica:
“Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1
provvedimento del 30/12/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, per riassumere dinanzi alla Corte di Appello di Genova la causa nei confronti di a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione nel Controparte_3
procedimento n. RG 9624/2019.
Successivamente, con decreto della Corte di Appello di Genova in data 12/06/2025 veniva disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessa, in considerazione di informazioni provenienti dall' di Controparte_2
Genova nelle quali si evidenziava il superamento dei limiti reddituali relativamente all'anno 2020, considerando anche i redditi dei familiari conviventi, ovvero il figlio e la coniuge nonché negli anni successivi e CP_4 Persona_1
precisamente: anno 2021 redditi pari a € 22.016,00; anno 2022 redditi pari a €
34.333,00; anno 2023 redditi pari a € 33.086,00.
L'opponente con il ricorso evidenziava di essere separato di fatto dal 2007, legalmente dal 2009 e divorziato dal 2017 e che i due figli erano rimasti a vivere da sempre con la madre.
Deduceva che il provvedimento di revoca era illegittimo e ingiusto in quanto basato sulla relazione dell' sez. di Chiavari che si era basata su errori Controparte_2
imputabili in primis al che non aveva annotato all'ufficio Controparte_5
anagrafe l'intervenuto divorzio nel 2017 tra il e la moglie e non aveva Pt_1
comunque visionato gli stati di famiglia del (che risulta da solo) e della moglie Pt_1
(che risulta assieme ai figli e ). Persona_1 CP_4 Per_2
Esponeva, infine, che aveva prontamente fatto presente la situazione al Comune di e all' sezione di Chiavari la quale, vista CP_5 Controparte_2
l'annotazione della sentenza divorzile, così rispondeva: “Buongiorno, in risposta alla mail sottostante si comunica che la S.V. può segnalare al Tribunale l'aggiornamento, a decorrere dal 2017, della sua posizione affinché lo stesso non proceda alla revoca del gratuito patrocinio.”
L'opponente pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso e la revoca del decreto impugnato, considerando il reddito prodotto dal solo nel 2020 di euro Pt_1
11.736,00 a fronte di un limite normativo di euro 11.746,68.
Si costituivano il e l' rimettendo alla Controparte_1 Controparte_2
Corte la valutazione dell'avverso ricorso, evidenziando l'incolpevole condotta delle
Amministrazioni convenute rispetto all'inerzia della controparte, che non aveva provveduto a comunicare tempestivamente all'anagrafe del Comune presso il quale aveva contratto matrimonio la sentenza di divorzio, e/o del Comune di che CP_5
non aveva provveduto tempestivamente ad aggiornare la posizione del ricorrente con l'avvenuto divorzio.
Eccepivano comunque il superamento dei limiti di reddito del per l'anno Pt_1
2022, come da sua dichiarazione dei redditi 2023, ed evidenziavano pertanto la correttezza del provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio disposta dalla
Corte di Appello.
Interveniva in causa il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello, nulla opponendo.
Il procedimento veniva fissato per la decisione davanti al Collegio per il 26.11.2025, allorché, all'esito del deposito degli scritti difensivi delle parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre evidenziare che dagli atti di causa risulta effettivamente che il è Pt_1
divorziato dal 2017 e risiede da solo in Comune di Parte_2
NR (IM), mentre lo stato di famiglia di risulta composto Persona_1
da lei e dai suoi due figli e Per_2 CP_4 Deve dunque ritenersi che, come prospettato dall'opponente, la nota dell' CP_2
sia la conseguenza della mancata annotazione all'ufficio anagrafe
[...]
dell'intervenuto divorzio nel 2017.
Dalla stessa nota si ricava che il reddito del solo nell'anno 2020 è Parte_1
pari ad euro 11.736,00 a fronte di un limite per il diritto al patrocinio di euro 11.746,68.
Pertanto, il è stato correttamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
L'Avvocatura dello Stato fa però rilevare che nel 2022 il ha superato la soglia Pt_1
reddituale, avendo dichiarato un reddito di € 11.839,00 a fronte di un limite di €
11.746,68.
Il osserva che l'importo di € 11.746,68 costituiva la soglia di reddito vigente Pt_1
per l'anno 2020, mentre il limite viene aggiornato ogni due anni con decreto ministeriale sulla base della variazione ISTAT, ai sensi dell'art. 77, comma 2, d.P.R.
115/2002 e per l'anno 2022 la soglia corretta era di € 12.838,01.
Ne consegue che non vi sarebbe stato alcuno sforamento e che la revoca è stata disposta sulla base di un parametro normativo non aggiornato e dunque errato.
La Corte rileva che effettivamente dall'esame della dichiarazione dei redditi del relativa all'anno 2022 risulta un reddito di € 11.839,00 e che all'epoca la Pt_1
soglia era di € 11.746,68.
L'aggiornamento è avvenuto infatti con decreto ministeriale del 10 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. del 6/6/2023, che ha innalzato la soglia di reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato da € 11.746,68 a € 12.838,01: tale decreto ha valore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e non dispone per il passato.
Deve, allora, concludersi che per l'anno 2022 la soglia stabilita per usufruire del beneficio (pari a euro 11.746,68) appare superata indipendentemente dalla verifica della correttezza delle prospettazioni del ricorrente. Infatti, il per l'anno Pt_1
2022, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 11.839,00, superiore alla soglia di
€ 11.746,68 prevista dall'art. 92 T.U. Spese Giustizia, come si evince dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022, presentata nel 2023. Alla luce di quanto sopra, visto il disposto dell'art. 136, comma 2 d.p.r. 115/2002, la revoca del beneficio disposta dalla Corte di Appello appare in ogni caso legittima.
Va dato atto, infine, che nella diversa causa n. 403/2005 R.G., della quale l'opponente ha prodotto la sentenza conclusiva, l'Avvocatura Erariale non aveva sollevato l'eccezione relativa al superamento del limite di reddito da parte del per Pt_1
l'anno 2022, il che giustifica il fatto che quel giudice non abbia preso in considerazione la questione.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Respinge il ricorso avverso il decreto del 12/06/2025 della Corte di Appello di Genova,
III Sezione Civile, con cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , nato a [...] il [...], nel procedimento n. Parte_1
31/2023 R.G. della Corte di Appello di Genova.
Compensa le spese tra le parti.
Genova, 3/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Marcello UN