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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1317/2023 RG in materia di regolamento delle spese (appel- lo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11365 del 21.12.2022), vertente tra
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giu- C.F._2
seppe Fortino, c.f. , appellanti C.F._3
e c.f. rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._4
in atti, dagli avv.ti Antonio Travaglione, c.f. , e Vincenzo Pen- C.F._5
narola, c.f. appellato C.F._6
nonché
, appellati contumaci Controparte_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.03.2025.
Ragioni della decisione
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del giorno 11.03.2025 la causa è stata asse- gnata alla decisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_1 Controparte_2
, e , in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_1
, al fine di sentire accertare e dichiarare usucapita in favore dell'attore la
[...]
1 piena, assoluta ed esclusiva proprietà degli immobili siti nel Comune di Napoli al fab- bricato sito in via Poggio dei Mari n. 38, al piano terreno, catastalmente individuati
NCEU al foglio 8, sez. Avv., p.lla 683, sub. 26, z.c. 6, cat c/2, classe 8, consistenza
22 mq, ricorso 311,32 e NCEU foglio 8, sez. Avv, p.lla 683, sub. 39, z.c. 6, cat. C/2, classe 8, consistenza 18 mq, rc 254.72.
Le parti convenute non si costituirono.
2. Il Tribunale, con sentenza del 21.12.2022 n. 11365, così ha deciso: “1) dichiara accertata la proprietà esclusiva di , acquisita in forza di usucapione Controparte_1 ex art. 1158 c.c., sui due locali siti in Napoli (…); 2) ordina alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (…) di Napoli di trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.; 3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.860,00 per compensi, oltre al rimbor- so delle spese documentate per mediazione, c.u. e marca da bollo, nonché oltre IVA
e CPA come per legge, spese generali al 15%”.
3. e hanno proposto appello chiedendo Parte_1 Parte_2 di: “(…) riformare la sentenza gravata (…) e, per l'effetto, compensare, tra le parti, spese e competenze del giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
4. Costituitosi in giudizio, ha contestato l'avverso gravame e ha Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “
1- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello (…);
2- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in dirit- to;
3- Confermare la sentenza di primo grado;
4- Con vittoria di spese e compensi ol- tre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A e C.P.A come per legge”.
5. Non si sono costituiti gli eredi di . Controparte_2
6. In via preliminare va dichiarata la contumacia degli eredi di Controparte_3
[...
, i quali, nonostante la ritualità della notifica (perfezionatasi per il notificante il
18.12.2023), non si sono costituiti in giudizio.
7. Con un unico motivo di appello, e hanno lamen- Parte_1 Pt_2 tato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale, nonostante l'attore avesse chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di mancata resistenza da parte dei convenuti, ha condannato questi ultimi, contumaci in primo grado, al pagamento delle spese di lite.
8. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Ritiene questa Corte che il Tribunale non sia incorso nella violazione dell'art. 112
2 c.p.c., tenuto conto che non si è verificata in primo grado la fattispecie per la quale l'attore aveva concluso per la compensazione delle spese. Infatti, Controparte_1 chiese di “compensare le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, condannare il convenuto nel caso opposto” (cfr. atto di citazione in primo grado).
L'attore intendeva riferirsi a una condotta processuale dei convenuti di non conte- stazione dei fatti posti a fondamento della domanda, così che l'attore risultasse in tut- to o in parte esonerato dal doverne fornire la prova
I convenuti, invece, restarono contumaci, scelta processuale che non implica la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda e dunque l'alleggerimento dell'o- nere probatorio a carico dell'attore e dunque una semplificazione della sua posizione processuale (cfr. Cass. 14623\2009; Cass. ord. 14372\2023). La disciplina della con- tumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salvo previsione espressa, con la conseguenza che si deve esclu- dere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr. Cass. 14860\2013).
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
9. Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e suc- cessive modificazioni. Valore della causa – ai fini della scelta dello scaglione – pari all'importo liquidato per le spese di primo grado, maggiorato di accessori.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di e Parte_1 Parte_3
, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
[...]
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e degli eredi di , avverso la sentenza del Tri- Controparte_1 Controparte_2
bunale di Napoli 21.12.2022 n. 11365, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido alla rifusione, in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_1
€ 3.000,00 per compensi ed € 600,00 per rimborso forfetario di spese generali al
15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
3 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di e Parte_1
, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo Parte_2
unificato.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
4
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1317/2023 RG in materia di regolamento delle spese (appel- lo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11365 del 21.12.2022), vertente tra
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giu- C.F._2
seppe Fortino, c.f. , appellanti C.F._3
e c.f. rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._4
in atti, dagli avv.ti Antonio Travaglione, c.f. , e Vincenzo Pen- C.F._5
narola, c.f. appellato C.F._6
nonché
, appellati contumaci Controparte_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del giorno 11.03.2025.
Ragioni della decisione
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del giorno 11.03.2025 la causa è stata asse- gnata alla decisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Controparte_1 Controparte_2
, e , in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Parte_2 Persona_1
, al fine di sentire accertare e dichiarare usucapita in favore dell'attore la
[...]
1 piena, assoluta ed esclusiva proprietà degli immobili siti nel Comune di Napoli al fab- bricato sito in via Poggio dei Mari n. 38, al piano terreno, catastalmente individuati
NCEU al foglio 8, sez. Avv., p.lla 683, sub. 26, z.c. 6, cat c/2, classe 8, consistenza
22 mq, ricorso 311,32 e NCEU foglio 8, sez. Avv, p.lla 683, sub. 39, z.c. 6, cat. C/2, classe 8, consistenza 18 mq, rc 254.72.
Le parti convenute non si costituirono.
2. Il Tribunale, con sentenza del 21.12.2022 n. 11365, così ha deciso: “1) dichiara accertata la proprietà esclusiva di , acquisita in forza di usucapione Controparte_1 ex art. 1158 c.c., sui due locali siti in Napoli (…); 2) ordina alla competente Agenzia del Territorio-Servizi di pubblicità immobiliare (…) di Napoli di trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.; 3) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.860,00 per compensi, oltre al rimbor- so delle spese documentate per mediazione, c.u. e marca da bollo, nonché oltre IVA
e CPA come per legge, spese generali al 15%”.
3. e hanno proposto appello chiedendo Parte_1 Parte_2 di: “(…) riformare la sentenza gravata (…) e, per l'effetto, compensare, tra le parti, spese e competenze del giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
4. Costituitosi in giudizio, ha contestato l'avverso gravame e ha Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “
1- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello (…);
2- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in dirit- to;
3- Confermare la sentenza di primo grado;
4- Con vittoria di spese e compensi ol- tre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A e C.P.A come per legge”.
5. Non si sono costituiti gli eredi di . Controparte_2
6. In via preliminare va dichiarata la contumacia degli eredi di Controparte_3
[...
, i quali, nonostante la ritualità della notifica (perfezionatasi per il notificante il
18.12.2023), non si sono costituiti in giudizio.
7. Con un unico motivo di appello, e hanno lamen- Parte_1 Pt_2 tato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale, nonostante l'attore avesse chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di mancata resistenza da parte dei convenuti, ha condannato questi ultimi, contumaci in primo grado, al pagamento delle spese di lite.
8. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Ritiene questa Corte che il Tribunale non sia incorso nella violazione dell'art. 112
2 c.p.c., tenuto conto che non si è verificata in primo grado la fattispecie per la quale l'attore aveva concluso per la compensazione delle spese. Infatti, Controparte_1 chiese di “compensare le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, condannare il convenuto nel caso opposto” (cfr. atto di citazione in primo grado).
L'attore intendeva riferirsi a una condotta processuale dei convenuti di non conte- stazione dei fatti posti a fondamento della domanda, così che l'attore risultasse in tut- to o in parte esonerato dal doverne fornire la prova
I convenuti, invece, restarono contumaci, scelta processuale che non implica la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda e dunque l'alleggerimento dell'o- nere probatorio a carico dell'attore e dunque una semplificazione della sua posizione processuale (cfr. Cass. 14623\2009; Cass. ord. 14372\2023). La disciplina della con- tumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salvo previsione espressa, con la conseguenza che si deve esclu- dere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr. Cass. 14860\2013).
Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
9. Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e suc- cessive modificazioni. Valore della causa – ai fini della scelta dello scaglione – pari all'importo liquidato per le spese di primo grado, maggiorato di accessori.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di e Parte_1 Parte_3
, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
[...]
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e degli eredi di , avverso la sentenza del Tri- Controparte_1 Controparte_2
bunale di Napoli 21.12.2022 n. 11365, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e in solido alla rifusione, in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_1
€ 3.000,00 per compensi ed € 600,00 per rimborso forfetario di spese generali al
15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
3 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di e Parte_1
, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo Parte_2
unificato.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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