Decreto cautelare 21 luglio 2022
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Ordinanza cautelare 9 novembre 2022
Decreto cautelare 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 21/07/2022, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2022
N. 00854/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2022, proposto da
PA EL, in qualità di legale rappresentante della S.r.l.s. Onoranze Funebri PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Serrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Specchia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota del 15.07.2022 prot. n. 7012 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - S.U.A.P. del Comune di Specchia, con la quale è stato comunicato alla parte ricorrente diniego e parere sfavorevole in merito alla S.C.I.A. presentata il 12.07.2022 per l’apertura di attività di commercio di vicinato nel settore non alimentare (vendita di piante e fiori) da svolgersi in immobile (locale a piano terra facente parte di un fabbricato sito in Via Col. De Giovanni n. 11) sito nel territorio di Specchia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 20 Luglio 2022, alle ore 21,16;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria ed, in particolare, del fumus boni juris (per mancato previo ritiro in autotutela da parte dell’A.C. del certificato di agibilità rilasciato dall’U.T.C. del Comune di Specchia il 7 Giugno 2016 in relazione al locale commerciale di che trattasi sito al piano terra di Via Col. De Giovanni n. 11 e/o dichiarazione di inagibilità del medesimo locale e all’omessa valutazione in sede istruttoria della rilevanza o meno, ai fini della agibilità, delle piccole difformità edilizie realizzate dal proprietario e riferite specificamente al predetto locale commerciale) e del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (anche correlato al dichiarato recente acquisto di un importante quantitativo di piante e fiori) .
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia dell’impugnato provvedimento di diniego, ai fini dell’immediato riesame da parte del Comune di Specchia dell’istanza/S.C.I.A. di apertura di un nuovo esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio di piante e fiori presentata il 12 Luglio 2022 dalla Società odierna ricorrente in relazione al locale commerciale di che trattasi.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 14 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 21 Luglio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO