Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice nel procedimento iscritto al n. 3822/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mansi Parte_1 C.F._1
Diego, come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 4/06/2024, ha chiesto la regolamentazione Parte_1
Per_ dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia , nata il [...] dalla relazione more uxorio con per i motivi e alle condizioni indicate in atti. CP_1
La ricorrente ha esposto: che sebbene la bambina sia stata riconosciuta anche dal padre, i genitori non hanno mai convissuto, tanto che la minore, sin dalla nascita, ha vissuto con la madre e la nonna in Pisignano, presso l'abitazione di quest'ultima; che il padre si è sempre disinteressato della figlia, sia dal punto di vista morale che materiale non esercitando mai il suo diritto/dovere di visita e neppure contribuendo alle esigenze della minore sul piano economico.
Tanto premesso, ha chiesto che il Tribunale disponga, in suo favore, l'affido Parte_1 esclusivo della figlia minore , nonché un contributo di € 500,00 a carico Persona_2 del padre, da corrispondersi con cadenza mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio. CP_1
1
Guardia di Finanza di Lecce, della posizione reddituale e patrimoniale di utile CP_1 ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento della minore.
Per l'udienza successiva, tenutasi il 16/05/2025, la ricorrente ha dichiarato di insistere nel ricorso rinunciando ai termini per conclusionali, pertanto, il Giudice delegato, espletata l'attività istruttoria ritenuta necessaria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, letti gli atti e documenti di causa, ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio sia fondata e possa trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Sebbene la legge 54/2006 abbia posto l'affido condiviso come regola, nell'ipotesi di separazione o cessazione della convivenza tra i genitori, in attuazione del principio di bigenitorialità volto alla tutela dell'interesse primario del minore, il legislatore ha previsto che in talune circostanze questo principio possa subire delle deroghe.
In particolare, si predilige l'affido esclusivo ogniqualvolta quello condiviso possa recare pregiudizio al minore stante l'inidoneità dell'altro genitore ad esercitare il proprio ruolo.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, individuato i criteri sulla base dei quali, il giudice di merito deve fondare il proprio giudizio prognostico nel caso concreto;
in particolare, il giudice de quo, è tenuto a valutare la capacità del genitore di crescere il figlio, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione ed educazione, nonché la disponibilità ad un rapporto assiduo col minore, oltre alle sue condizioni di vita e all'ambiente che è in grado di offrire alla prole (ex multis Cass, Civ, ordinanza n. 28244 del 2019).
Nel caso che ci occupa, il contegno assente e disinteressato di in spregio ai CP_1 doveri genitoriali imposti tanto dalla Costituzione (art. 30 comma 1) quanto dal codice civile
(art. 316 e ss), induce a desumere una condizione di manifesta carenza e inadeguatezza dello stesso ad assumere un consapevole ruolo genitoriale, di talché la deroga al regime dell'affido condiviso tenuto conto degli interessi primari della minore.
È bene precisare tuttavia che, l'affido esclusivo non fa venir meno l'obbligo di mantenimento da parte del genitore non affidatario. Invero, tenuto conto di quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Lecce sulla situazione reddituale e patrimoniale del resistente contumace, ritiene il Collegio di disporre, a carico di a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia minore, il versamento della somma mensile di €
2 150,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale, in conclusione, accoglie la domanda formulata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio prevedendo l'affido esclusivo di alla Persona_2 madre, con conseguente autorizzazione della ricorrente ad ottenere i documenti utili per l'espatrio; dispone a carico di il contributo di cui sopra e, sulle spese, CP_1 considerato il tenore del giudizio, unitamente alla non opposizione del resistente, ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
1) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre;
Persona_2 Parte_1
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo mensile di € CP_1
150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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