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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra il , in persona del ministro pro tempore, difeso per Parte_1 legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellante
e
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ettore CP_1
Marzano, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2109/2023 del 12 dicembre 2023 il Tribunale del lavoro di Trani pronunciando nel contraddittorio con il Controparte_2
[.
, ha accolto la domanda proposta da e ha dichiarato il di- CP_1 ritto del medesimo a vedersi riconoscere i benefici di cui alla l. n. 210 del
1992 per aver contratto la “epatite cronica HCV correlata” in conseguenza di emotrasfusioni praticategli nel corso di una degenza ospedaliera avvenuta nel novembre del 1983 presso gli di Bergamo, condannan- Parte_2 do il ad erogargli l'indennizzo corrispondente alla VIII categoria Parte_1 di cui alla Tab. A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981 a decorrere dal 1° gen- naio 2019 sino al soddisfo, oltre accessori e spese di lite.
- 1 - Il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che la patologia contratta da – diagnosticatagli nel CP_1
2017 – fosse eziologicamente riconducibile alle emotrasfusioni a cui il me- desimo era stato sottoposto nonché ascrivibile alla VIII categoria di cui alla citata tabella.
In sintesi, il Giudice di prime cure – dopo aver dato atto della legit- timazione passiva del convenuto – ha constatato che il c.t.u. offi- Parte_1 ciato aveva accertato la sussistenza della patologia «epatopatia cronica per- sistente con funzionalità epatica lievemente alterata» in capo al ricorrente, riconoscendo il nesso di causalità tra la stessa e le emotrasfusioni praticate.
2. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello il
[...]
. Parte_3 si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione; in particolare, ha evidenziato che il consulente designato dal aveva aderito alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. officiato Parte_1 dal Tribunale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, è stata ammessa ed espletata nuova c.t.u. medico-legale; infine, all'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. L'atto di gravame si articola in due censure.
3.1. Con il primo motivo il appellante contesta le conclu- Parte_1 sioni rassegnate dal c.t.u. laddove aveva evidenziato la sussistenza di un nesso di causalità tra il trattamento emotrasfusionale del 1983 e l'infezione da HCV (rilevata solo nel 2017).
Ricostruita la storia clinica di il sostiene innanzitut- CP_1 Parte_1 to che il lungo lasso temporale trascorso dall'evento lesivo alla diagnosi di epatite – in assenza di qualsivoglia ulteriore documentazione sanitaria – non consente di escludere la sussistenza di «altre serie causali in grado di de- terminare l'insorgenza della medesima patologia», specie in considerazio- ne:
- della circostanza che la cartella clinica era stata acquisita in data 19 ottobre 1999 per imprecisati motivi;
- dell'assenza di documentazione sanitaria riferita ad eventuali e fre- quenti controlli cardiologici a cui si sarebbe dovuto sottoporre, in CP_1 quanto bambino cardiopatico affetto da un deficit psicomotorio;
- della mancanza di precisazioni circa la terapia farmacologia som- ministrata all'appellato che avrebbe comportato, nel 2019, la completa gua- rigione dall'infezione da HCV rilevata nel 2017;
- 2 - - della circostanza che le sacche ematiche trasfuse erano state sotto- poste ad adeguati controlli sanitari;
- dell'assenza di elementi idonei a dimostrare che presentasse CP_1 una positività da HCV già in età infantile, atteso che le infezioni epatiche contratte in età pediatrica tendono quasi sempre a cronicizzare in età giova- nile.
3.2. Con la seconda doglianza l'appellante censura il capo della deci- sione relativo alle spese di lite, osservando che l'eventuale riforma della sentenza con rigetto della domanda attorea comporterebbe il venir meno della propria soccombenza.
4. L'appello deve ritenersi infondato e non può, quindi, essere accol- to.
4.1. Va preliminarmente rimarcata l'ammissibilità delle censure alla relazione peritale sollevate soltanto in questo grado d'appello.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato: «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modifi- cato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del proces- so ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e fun- zione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedi- mento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osser- vazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo proce- dimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello»
(così Cass. sez. un. n. 5624 del 2022, alla cui motivazione si rimanda in questa sede).
4.2. Ciò posto, al fine di corrispondere in maniera adeguata alle ulte- riori doglianze del appellante relative alla dedotta insussistenza di Parte_1 un nesso di causalità tra la patologia contratta e il trattamento emotrasfusio- nale praticato sulla persona di questa Corte ha disposto una CP_1 nuova c.t.u. medico-legale nominando quale proprio ausiliario il dr.
[...]
, medico chirurgo, formato in Medicina Generale e perfezionato Per_1 in Valutazione del danno alla persona in Medicina Legale e delle Assicura- zioni.
- 3 - Al c.t.u. sono stati posti i seguenti quesiti: «voglia il consulente – esaminati gli atti di causa, la c.t.u. di primo grado, i motivi di appello pro- posti dal e compiuta ogni altra indagine ritenuta utile Parte_1 allo scopo – chiarire se la patologia denunciata (epatopatia cronica HCV correlata) sia o meno causalmente riconducibile (secondo il criterio del
“più probabile che non”) alle emotrasfusioni alle quali è stato sotto- CP_1 posto in occasione del ricovero presso gli di Bergamo in Parte_2 data 9 novembre 1983, evidenziando in particolare – anche sulla scorta dell'ulteriore documentazione medica che il c.t.u. riterrà necessario acqui- sire dalle parti o presso strutture pubbliche – se nella specie siano ravvisa- bili o meno altri fattori potenzialmente produttivi della epatopatia denun- ciata;
compia il c.t.u. ogni altro accertamento utile ai fini di causa».
4.3. Premessa la certezza dell'avvenuto trattamento trasfusionale e la mancanza di documentazione relativa ad accertamenti sierologici e di labo- ratorio eventualmente effettuati sui donatori e sulle sacche, il consulente – sulla scorta dei criteri probabilistici indicati dalle Sezioni Unite – ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue subite in ospedale e la patologia lamentata.
Il dr. ha difatti precisato quanto segue: «è proprio l'assenza Per_1 di documentati accertamenti sierologici e di laboratorio effettuati sui dona- tori (rimasti sconosciuti) e sulle sacche di sangue che “gioca” ovviamente
A FAVORE (e non a sfavore) dell'appellato; tanto per quel che attiene il documentato rispetto del criterio di idoneità lesiva qualitativa e quantitativa
(200 cc complessivi di dì sangue intero trasfusi ad un bimbo di 1 anno e 11 mesi e del peso di 11Kg.); inoltre. il rischio trasfusionale per contagio da
HCV all'epoca in oggetto (1983) doveva purtroppo considerarsi elevato, e non certo contenuto a sufficienza dai criteri di esclusione dalla donazione di sangue (di cui alla circolare ministeriale citata dall'appellante) di soggetti con manifestazioni CLINICHE di epatite virale e/o che fossero stati a con- tatto nei sei mesi precedenti con malati di epatite virale, in quanto, in as- senza di disponibilità di test specifici per l'HCV, dato il decorso clinico prevalente dell'epatopatia in oggetto (prevalenza di soggetti asintomatici o paucisintomatici, e danno lungo latente), e con donatori peraltro non identi- ficati il rischio suddetto non veniva affatto (sia in linea generale, sia per quanto attiene lo specifico caso in oggetto) sufficientemente minimizzato».
4.4. Il c.t.u. ha inoltre dettagliatamente analizzato i seguenti criteri medico-legali di causalità nel caso in esame:
a) criterio cronologico: la storia naturale prevalente dell'epatite da
HCV può essere del tutto silente dal punto di vista clinico con presenza di
- 4 - epatopatie croniche in soggetti asintomatici risultati poi – come nel caso di specie – positivi in occasione di controlli ematochimici di routine (danno lungo latente);
b) criterio di continuità fenomenica: il danno lungo latente caratteri- stico della patologia è compatibile con il lungo lasso temporale trascorso dall'evento lesivo alla comparsa della malattia (dal 1983 al 2017);
c) criterio diagnostico differenziale: «in ambito di nesso causale non possono porsi sullo stesso piano (anche da un punto di vista di preponde- ranza probabilistica) delle mere ipotesi più o meno suggestive (contagio in- tra – operatorio nel 1983, ovvero – in alternativa o in contraddizione? – in- fezione da causa sconosciuta verificatasi dopo il 1983) con l'unico DO-
CUMENTATO evento potenzialmente infettante (emotrasfusioni del 1983), addirittura ricorrendo ad espressioni quali quelle (purtroppo) adoperate nel Verbale della commissione Medica Ospedaliera “non sono escludibili altre possibili fonti di contagio del virus dell'epatite C” (espressioni di va- lenza medico – legale rasentante il valore di zero)».
4.5. Sul piano squisitamente scientifico, il consulente ha evidenziato quanto segue: e nel 1969 hanno osservato che il siero CP_3 CP_4 di un soggetto affetto da epatite rimane potenzialmente infettante per molto tempo, e che il pool di sieri proveniente da molti donatori, anche se appa- rentemente sani, può essere infettante anche dopo venti e più anni di idonea conservazione;
l'origine virale delle epatiti è stata prospettata dopo le osserva- zioni di e che hanno isolato (nel siero di un aborigeno) Per_2 Per_3
l'antigene Australia: tale antigene è stato successivamente associato al vi- rus dell'Epatite B (HBV);
nel 1968 dimostrò l'identità tra antigene Australia e HBV;
Per_4
nel 1970 e identificarono al Microscopio Elettronico Pt_4 Per_3 Pers il virus dell'epatite di tipo B (inizialmente descritto come “particella di
[...
).
Si può inoltre motivatamente affermare che al momento della trasfu- sione a livello ministeriale non erano stati adottati tutti i possibili provve- dimenti idonei ad evitare il contagio: va infatti rilevato al riguardo (si veda la Relazione N. 35 del 21 marzo 2007 sul Danno da Emotrasfusioni della
Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo) che va addebitato al un ritardo nell'intervento a livello normativo, ed in Parte_1 particolare l'aver emanato solo con grande ritardo (solo con la legge n.
107 del 1990) il c.d. Piano sangue, che avrebbe razionalizzato
l'approvvigionamento, e, tramite l'affermazione del principio della gratuità
- 5 - della donazione, consentito di aumentare le risorse ematiche interne, ridu- cendo l'esigenza di attingere all'estero dal bacino dei donatori a rischio (il
Piano suddetto viene poi concretamente attuato solo nel 1994, per cui nel periodo precedente si è continuato a far uso, in assoluta maggioranza, di sangue e plasma di importazione, in cui la “materia prima” veniva reperita in larga parte da donatori pagati, dell'America o dell'Africa);
d'altronde (sentenza N. 1568/09 della Corte di Appello di Milano), il rischio di contagio da sangue sarebbe stato noto nella letteratura scientifica sin dalla data di conoscenza dell'epatite B, quindi quantomeno dal 1966; già negli anni '70 era noto ai medici che il sangue infetto veicolava virus responsabili del contagio da epatiti, e già da allora era in uso presso nume- rosi centri trasfusionali la prassi medica, ancorché normativamente non prevista, di sottoporre i donatori ad attento esame anamnestico che consen- tisse l'esclusione di donatori infetti, e già da allora era in voga la cautela consistente nel sottoporre i donatori di sangue ad analisi cliniche che ac- certassero i loro livelli di transaminasi nel sangue. Peraltro, nel caso di specie non risulta individuato il (o i) donatore/i di sangue, per cui non è sta- to possibile condurre alcuna indagine (neanche EX POST) sullo stato di sa- lute dello/degli stesso/i».
Alla luce delle esposte osservazioni, il consulente designato da que- sta Corte ha conclusivamente affermato che «la patologia denunciata (epa- topatia cronica HCV correlata) è causalmente riconducibile (secondo il cri- terio del “più probabile che non”) alle emotrasfusioni alle quali Per_6
è stato sottoposto in occasione del ricovero presso gli Ospedali Riuni-
[...] ti di Bergamo in data 9 novembre 1983, anche in virtù del fatto che nella specie non sono ravvisabili (né tantomeno documentati) altri fattori poten- zialmente produttivi della epatopatia denunciata».
4.6. Va sottolineato, peraltro, come il c.t.u. abbia dato puntuale ri- sposta alle osservazioni del consulente designato dal Ministero appellante, dr.ssa in riferimento all'asserita mancanza assoluta di danno Persona_7 epatico irreversibile.
Al riguardo, il dr. ha rilevato che «al del Per_1 CP_5
21/12/2022 è attestato in F2 (fibrosi lieve) un valore di Kpa pari a 8,1, indi- ce di una fibrosi comunque significativa del fegato, e quindi di un danno
ANATOMICO irreversibile (ad onta della guarigione laboratoristica e cli- nica), ben differenziabile (in base ai riscontri dell'esame citato) da una me- ra steatosi epatica (accumulo di grasso nell'organo)».
4.7. A fronte di così puntuali considerazioni in merito all'esistenza del nesso causale fra emotrasfusioni e patologia epatica non può ragione-
- 6 - volmente sostenersi – se non a patto di dare ingresso ad una mera congettura
– che la causazione del contagio sia addebitabile ad altri fattori.
Com'è risaputo, del resto, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 la sussistenza del nesso causale dev'essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi
(c.d. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (v. Cass. n. 2474 del 2021, in tema di danni da sommini- strazione vaccinale;
in materia di indennizzo da malattia epatica post trasfu- sionale cfr. Cass. n. 11030 del 2017).
La Suprema Corte ha ribadito a più riprese (cfr. di recente Cass. n.
36100 del 2022) che la prova del nesso causale tra epatopatia ed emotrasfu- sioni, fondata sul canone della ragionevole probabilità scientifica, è di tipo presuntivo, sicché è censurabile in sede di legittimità nei limiti in cui il giu- dizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero su ipotesi non ri- spondenti all'id quod plerum accidit o su regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (in tal senso cfr. Cass. n. 6387 del 2018). Ed infatti, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di pro- babilità (cfr. Cass. n. 13546 del 2006). Non occorre, cioè, che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile secondo un criterio di necessità assoluta ed esclusiva (cfr. ancora Cass. n. 6387 del 2018), ma è sufficiente che l'inferenza del fatto noto da quello ignoto sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadi- menti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass. n. 14762 del
2019, Cass. n. n. 6387 del 2018, Cass. n. 6081 del 2005, Cass. n. 6220 del
2005, Cass. n. 13169 del 2004, Cass. n. 9961 del 1996).
Quanto al caso di specie è evidente che, in presenza dell'allegazione e della prova del fatto potenzialmente causativo dell'evento (cioè le due emotrasfusioni risalenti al 1983), risulta ragionevole e non meramente con- getturale presumere che – con il decisivo ausilio della scienza medica offer- to dal c.t.u. – dal citato fatto storico sia derivata la menomazione che dà di- ritto al trattamento indennitario. Tale conclusione si basa essenzialmente sulla tipicità del fatto lesivo alla stregua della regola di esperienza di ordine statistico, ragion per cui, una volta provate le conseguenze che da tale fatto
- 7 - normalmente derivano in ragione del tipico decorso degli avvenimenti, sa- rebbe stato onere della parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla.
Non può condurre a conclusioni differenti neppure la prospettazione di parte appellante relativa ai controlli sanitari che erano stati asseritamente eseguiti sui donatori e, quindi, sulle sacche ematiche trasfuse all'appellato, così come previsto dalla circolare del n. 50 del 28 Parte_1 marzo 1966, in quanto nella specie – come rilevato dalla Commissione me- dica ospedaliera (v. pag. 5 del verbale n. 135 del 6 agosto 2020) – le indagi- ni concernenti lo stato sierologico successivo dei donatori non avevano pro- dotto alcun risultato utile.
A tal riguardo, occorre sottolineare che l'obbligo normativo di effet- tuazione dei controlli virologici sulle sacche di sangue da somministrare e sui donatori fu introdotto soltanto con il d.m. n. 107 del 21 luglio 1990, os- sia in epoca successiva all'evento trasfusionale oggetto di causa.
4.8. Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità della consu- lenza per violazione del contraddittorio sollevata dal Ministero appellante nella nota depositata telematicamente in data 3 febbraio 2025 e reiterata all'udienza di discussione del 13 maggio 2025. Parte appellante, in partico- lare, si duole del fatto che il c.t.u. nominato dalla Corte non ha consentito al proprio consulente, dr.ssa la partecipazione “da remoto” alle Persona_7 operazioni peritali, adducendo non meglio specificate ragioni di tipo tecni- co-organizzativo (v. comunicazione a mezzo PEC del 27 gennaio 2025 – doc. 3 allegato alla nota del 3 febbraio 2025). Secondo il , tale Parte_1 condotta avrebbe violato l'art. 194, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui consente alle parti e ai propri consulenti tecnici e difensori di intervenire al- le operazioni di consulenza.
L'eccezione non può ritenersi fondata per due ragioni.
Innanzitutto, la denunciata violazione del contraddittorio non sussi- ste, posto che il consulente nominato dall'ufficio autorizzato a compiere in- dagini senza la presenza del giudice è tenuto solamente a dare comunicazio- ne alle parti del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni (art. 90 disp. att. c.p.c.), come in effetti è avvenuto nel caso di specie (doc. 1 al- legato alla nota del 3 febbraio 2025). Nessuna disposizione prevede l'obbligo del c.t.u. di consentire alle parti e ai loro difensori o consulenti tecnici la partecipazione “da remoto” alle operazioni. Del resto, la possibili- tà di svolgere attività processuali mediante collegamenti audiovisivi a di- stanza non è generalizzata, ma è limitata dal codice di rito a specifiche ipo- tesi ed è comunque soggetta ad una peculiare e articolata disciplina finaliz-
- 8 - zata a garantire il pieno rispetto della garanzia del contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei soggetti interessati (v. gli artt. 127bis c.p.c. e
196duodecies disp. att. c.p.c., inseriti dagli art. 3 e 4 del d.lgs. n. 149 del
2022).
In secondo luogo, la postulata violazione del contraddittorio non ha determinato alcun effettivo pregiudizio del diritto di difesa della parte appel- lante. Come accennato, nella specie non solo le parti hanno avuto piena con- tezza del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali, ma il consulente del Ministero, dr.ssa ha trasmesso al c.t.u. officiato Per_8 dalla Corte le proprie osservazioni critiche, alle quali il consulente d'ufficio ha dato puntuale ed esaustiva risposta. È evidente, quindi, che nel caso in esame non v'è stata alcuna concreta menomazione delle prerogative del consulente di parte. Né è stato allegato il motivo per il quale la mancata par- tecipazione alle operazioni avrebbe in qualche misura limitato la possibilità del c.t.p. di formulare le proprie critiche all'elaboratore peritale. È chiaro che nella specie la denunziata violazione del contraddittorio – peraltro di fatto inesistente, come detto – non ha inciso sul diritto di difesa dell'appellante, con l'ovvia conseguenza che l'eccezione di nullità risulta essere priva di qualsiasi fondamento.
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del presente grado di giudizio – ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u. – seguono la soccombenza del , Parte_1 con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v. Cass. 9938/14).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2.1.2024 dal
[...]
[...]
Parte_5 [...]
[...]
[...]
[...]
nei confronti di avverso la sentenza emessa dal
[...] CP_1
Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 12.12.2023, così provvede: rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
pone definitivamente a carico del le spese di Parte_1
c.t.u. liquidate in corso di causa
Così deciso in Bari, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 10 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra il , in persona del ministro pro tempore, difeso per Parte_1 legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellante
e
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ettore CP_1
Marzano, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2109/2023 del 12 dicembre 2023 il Tribunale del lavoro di Trani pronunciando nel contraddittorio con il Controparte_2
[.
, ha accolto la domanda proposta da e ha dichiarato il di- CP_1 ritto del medesimo a vedersi riconoscere i benefici di cui alla l. n. 210 del
1992 per aver contratto la “epatite cronica HCV correlata” in conseguenza di emotrasfusioni praticategli nel corso di una degenza ospedaliera avvenuta nel novembre del 1983 presso gli di Bergamo, condannan- Parte_2 do il ad erogargli l'indennizzo corrispondente alla VIII categoria Parte_1 di cui alla Tab. A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981 a decorrere dal 1° gen- naio 2019 sino al soddisfo, oltre accessori e spese di lite.
- 1 - Il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che la patologia contratta da – diagnosticatagli nel CP_1
2017 – fosse eziologicamente riconducibile alle emotrasfusioni a cui il me- desimo era stato sottoposto nonché ascrivibile alla VIII categoria di cui alla citata tabella.
In sintesi, il Giudice di prime cure – dopo aver dato atto della legit- timazione passiva del convenuto – ha constatato che il c.t.u. offi- Parte_1 ciato aveva accertato la sussistenza della patologia «epatopatia cronica per- sistente con funzionalità epatica lievemente alterata» in capo al ricorrente, riconoscendo il nesso di causalità tra la stessa e le emotrasfusioni praticate.
2. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello il
[...]
. Parte_3 si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione; in particolare, ha evidenziato che il consulente designato dal aveva aderito alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. officiato Parte_1 dal Tribunale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, è stata ammessa ed espletata nuova c.t.u. medico-legale; infine, all'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. L'atto di gravame si articola in due censure.
3.1. Con il primo motivo il appellante contesta le conclu- Parte_1 sioni rassegnate dal c.t.u. laddove aveva evidenziato la sussistenza di un nesso di causalità tra il trattamento emotrasfusionale del 1983 e l'infezione da HCV (rilevata solo nel 2017).
Ricostruita la storia clinica di il sostiene innanzitut- CP_1 Parte_1 to che il lungo lasso temporale trascorso dall'evento lesivo alla diagnosi di epatite – in assenza di qualsivoglia ulteriore documentazione sanitaria – non consente di escludere la sussistenza di «altre serie causali in grado di de- terminare l'insorgenza della medesima patologia», specie in considerazio- ne:
- della circostanza che la cartella clinica era stata acquisita in data 19 ottobre 1999 per imprecisati motivi;
- dell'assenza di documentazione sanitaria riferita ad eventuali e fre- quenti controlli cardiologici a cui si sarebbe dovuto sottoporre, in CP_1 quanto bambino cardiopatico affetto da un deficit psicomotorio;
- della mancanza di precisazioni circa la terapia farmacologia som- ministrata all'appellato che avrebbe comportato, nel 2019, la completa gua- rigione dall'infezione da HCV rilevata nel 2017;
- 2 - - della circostanza che le sacche ematiche trasfuse erano state sotto- poste ad adeguati controlli sanitari;
- dell'assenza di elementi idonei a dimostrare che presentasse CP_1 una positività da HCV già in età infantile, atteso che le infezioni epatiche contratte in età pediatrica tendono quasi sempre a cronicizzare in età giova- nile.
3.2. Con la seconda doglianza l'appellante censura il capo della deci- sione relativo alle spese di lite, osservando che l'eventuale riforma della sentenza con rigetto della domanda attorea comporterebbe il venir meno della propria soccombenza.
4. L'appello deve ritenersi infondato e non può, quindi, essere accol- to.
4.1. Va preliminarmente rimarcata l'ammissibilità delle censure alla relazione peritale sollevate soltanto in questo grado d'appello.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato: «In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modifi- cato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del proces- so ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e fun- zione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedi- mento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osser- vazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo proce- dimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello»
(così Cass. sez. un. n. 5624 del 2022, alla cui motivazione si rimanda in questa sede).
4.2. Ciò posto, al fine di corrispondere in maniera adeguata alle ulte- riori doglianze del appellante relative alla dedotta insussistenza di Parte_1 un nesso di causalità tra la patologia contratta e il trattamento emotrasfusio- nale praticato sulla persona di questa Corte ha disposto una CP_1 nuova c.t.u. medico-legale nominando quale proprio ausiliario il dr.
[...]
, medico chirurgo, formato in Medicina Generale e perfezionato Per_1 in Valutazione del danno alla persona in Medicina Legale e delle Assicura- zioni.
- 3 - Al c.t.u. sono stati posti i seguenti quesiti: «voglia il consulente – esaminati gli atti di causa, la c.t.u. di primo grado, i motivi di appello pro- posti dal e compiuta ogni altra indagine ritenuta utile Parte_1 allo scopo – chiarire se la patologia denunciata (epatopatia cronica HCV correlata) sia o meno causalmente riconducibile (secondo il criterio del
“più probabile che non”) alle emotrasfusioni alle quali è stato sotto- CP_1 posto in occasione del ricovero presso gli di Bergamo in Parte_2 data 9 novembre 1983, evidenziando in particolare – anche sulla scorta dell'ulteriore documentazione medica che il c.t.u. riterrà necessario acqui- sire dalle parti o presso strutture pubbliche – se nella specie siano ravvisa- bili o meno altri fattori potenzialmente produttivi della epatopatia denun- ciata;
compia il c.t.u. ogni altro accertamento utile ai fini di causa».
4.3. Premessa la certezza dell'avvenuto trattamento trasfusionale e la mancanza di documentazione relativa ad accertamenti sierologici e di labo- ratorio eventualmente effettuati sui donatori e sulle sacche, il consulente – sulla scorta dei criteri probabilistici indicati dalle Sezioni Unite – ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue subite in ospedale e la patologia lamentata.
Il dr. ha difatti precisato quanto segue: «è proprio l'assenza Per_1 di documentati accertamenti sierologici e di laboratorio effettuati sui dona- tori (rimasti sconosciuti) e sulle sacche di sangue che “gioca” ovviamente
A FAVORE (e non a sfavore) dell'appellato; tanto per quel che attiene il documentato rispetto del criterio di idoneità lesiva qualitativa e quantitativa
(200 cc complessivi di dì sangue intero trasfusi ad un bimbo di 1 anno e 11 mesi e del peso di 11Kg.); inoltre. il rischio trasfusionale per contagio da
HCV all'epoca in oggetto (1983) doveva purtroppo considerarsi elevato, e non certo contenuto a sufficienza dai criteri di esclusione dalla donazione di sangue (di cui alla circolare ministeriale citata dall'appellante) di soggetti con manifestazioni CLINICHE di epatite virale e/o che fossero stati a con- tatto nei sei mesi precedenti con malati di epatite virale, in quanto, in as- senza di disponibilità di test specifici per l'HCV, dato il decorso clinico prevalente dell'epatopatia in oggetto (prevalenza di soggetti asintomatici o paucisintomatici, e danno lungo latente), e con donatori peraltro non identi- ficati il rischio suddetto non veniva affatto (sia in linea generale, sia per quanto attiene lo specifico caso in oggetto) sufficientemente minimizzato».
4.4. Il c.t.u. ha inoltre dettagliatamente analizzato i seguenti criteri medico-legali di causalità nel caso in esame:
a) criterio cronologico: la storia naturale prevalente dell'epatite da
HCV può essere del tutto silente dal punto di vista clinico con presenza di
- 4 - epatopatie croniche in soggetti asintomatici risultati poi – come nel caso di specie – positivi in occasione di controlli ematochimici di routine (danno lungo latente);
b) criterio di continuità fenomenica: il danno lungo latente caratteri- stico della patologia è compatibile con il lungo lasso temporale trascorso dall'evento lesivo alla comparsa della malattia (dal 1983 al 2017);
c) criterio diagnostico differenziale: «in ambito di nesso causale non possono porsi sullo stesso piano (anche da un punto di vista di preponde- ranza probabilistica) delle mere ipotesi più o meno suggestive (contagio in- tra – operatorio nel 1983, ovvero – in alternativa o in contraddizione? – in- fezione da causa sconosciuta verificatasi dopo il 1983) con l'unico DO-
CUMENTATO evento potenzialmente infettante (emotrasfusioni del 1983), addirittura ricorrendo ad espressioni quali quelle (purtroppo) adoperate nel Verbale della commissione Medica Ospedaliera “non sono escludibili altre possibili fonti di contagio del virus dell'epatite C” (espressioni di va- lenza medico – legale rasentante il valore di zero)».
4.5. Sul piano squisitamente scientifico, il consulente ha evidenziato quanto segue: e nel 1969 hanno osservato che il siero CP_3 CP_4 di un soggetto affetto da epatite rimane potenzialmente infettante per molto tempo, e che il pool di sieri proveniente da molti donatori, anche se appa- rentemente sani, può essere infettante anche dopo venti e più anni di idonea conservazione;
l'origine virale delle epatiti è stata prospettata dopo le osserva- zioni di e che hanno isolato (nel siero di un aborigeno) Per_2 Per_3
l'antigene Australia: tale antigene è stato successivamente associato al vi- rus dell'Epatite B (HBV);
nel 1968 dimostrò l'identità tra antigene Australia e HBV;
Per_4
nel 1970 e identificarono al Microscopio Elettronico Pt_4 Per_3 Pers il virus dell'epatite di tipo B (inizialmente descritto come “particella di
[...
).
Si può inoltre motivatamente affermare che al momento della trasfu- sione a livello ministeriale non erano stati adottati tutti i possibili provve- dimenti idonei ad evitare il contagio: va infatti rilevato al riguardo (si veda la Relazione N. 35 del 21 marzo 2007 sul Danno da Emotrasfusioni della
Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo) che va addebitato al un ritardo nell'intervento a livello normativo, ed in Parte_1 particolare l'aver emanato solo con grande ritardo (solo con la legge n.
107 del 1990) il c.d. Piano sangue, che avrebbe razionalizzato
l'approvvigionamento, e, tramite l'affermazione del principio della gratuità
- 5 - della donazione, consentito di aumentare le risorse ematiche interne, ridu- cendo l'esigenza di attingere all'estero dal bacino dei donatori a rischio (il
Piano suddetto viene poi concretamente attuato solo nel 1994, per cui nel periodo precedente si è continuato a far uso, in assoluta maggioranza, di sangue e plasma di importazione, in cui la “materia prima” veniva reperita in larga parte da donatori pagati, dell'America o dell'Africa);
d'altronde (sentenza N. 1568/09 della Corte di Appello di Milano), il rischio di contagio da sangue sarebbe stato noto nella letteratura scientifica sin dalla data di conoscenza dell'epatite B, quindi quantomeno dal 1966; già negli anni '70 era noto ai medici che il sangue infetto veicolava virus responsabili del contagio da epatiti, e già da allora era in uso presso nume- rosi centri trasfusionali la prassi medica, ancorché normativamente non prevista, di sottoporre i donatori ad attento esame anamnestico che consen- tisse l'esclusione di donatori infetti, e già da allora era in voga la cautela consistente nel sottoporre i donatori di sangue ad analisi cliniche che ac- certassero i loro livelli di transaminasi nel sangue. Peraltro, nel caso di specie non risulta individuato il (o i) donatore/i di sangue, per cui non è sta- to possibile condurre alcuna indagine (neanche EX POST) sullo stato di sa- lute dello/degli stesso/i».
Alla luce delle esposte osservazioni, il consulente designato da que- sta Corte ha conclusivamente affermato che «la patologia denunciata (epa- topatia cronica HCV correlata) è causalmente riconducibile (secondo il cri- terio del “più probabile che non”) alle emotrasfusioni alle quali Per_6
è stato sottoposto in occasione del ricovero presso gli Ospedali Riuni-
[...] ti di Bergamo in data 9 novembre 1983, anche in virtù del fatto che nella specie non sono ravvisabili (né tantomeno documentati) altri fattori poten- zialmente produttivi della epatopatia denunciata».
4.6. Va sottolineato, peraltro, come il c.t.u. abbia dato puntuale ri- sposta alle osservazioni del consulente designato dal Ministero appellante, dr.ssa in riferimento all'asserita mancanza assoluta di danno Persona_7 epatico irreversibile.
Al riguardo, il dr. ha rilevato che «al del Per_1 CP_5
21/12/2022 è attestato in F2 (fibrosi lieve) un valore di Kpa pari a 8,1, indi- ce di una fibrosi comunque significativa del fegato, e quindi di un danno
ANATOMICO irreversibile (ad onta della guarigione laboratoristica e cli- nica), ben differenziabile (in base ai riscontri dell'esame citato) da una me- ra steatosi epatica (accumulo di grasso nell'organo)».
4.7. A fronte di così puntuali considerazioni in merito all'esistenza del nesso causale fra emotrasfusioni e patologia epatica non può ragione-
- 6 - volmente sostenersi – se non a patto di dare ingresso ad una mera congettura
– che la causazione del contagio sia addebitabile ad altri fattori.
Com'è risaputo, del resto, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 la sussistenza del nesso causale dev'essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del “più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi
(c.d. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (v. Cass. n. 2474 del 2021, in tema di danni da sommini- strazione vaccinale;
in materia di indennizzo da malattia epatica post trasfu- sionale cfr. Cass. n. 11030 del 2017).
La Suprema Corte ha ribadito a più riprese (cfr. di recente Cass. n.
36100 del 2022) che la prova del nesso causale tra epatopatia ed emotrasfu- sioni, fondata sul canone della ragionevole probabilità scientifica, è di tipo presuntivo, sicché è censurabile in sede di legittimità nei limiti in cui il giu- dizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero su ipotesi non ri- spondenti all'id quod plerum accidit o su regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (in tal senso cfr. Cass. n. 6387 del 2018). Ed infatti, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di pro- babilità (cfr. Cass. n. 13546 del 2006). Non occorre, cioè, che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile secondo un criterio di necessità assoluta ed esclusiva (cfr. ancora Cass. n. 6387 del 2018), ma è sufficiente che l'inferenza del fatto noto da quello ignoto sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadi- menti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass. n. 14762 del
2019, Cass. n. n. 6387 del 2018, Cass. n. 6081 del 2005, Cass. n. 6220 del
2005, Cass. n. 13169 del 2004, Cass. n. 9961 del 1996).
Quanto al caso di specie è evidente che, in presenza dell'allegazione e della prova del fatto potenzialmente causativo dell'evento (cioè le due emotrasfusioni risalenti al 1983), risulta ragionevole e non meramente con- getturale presumere che – con il decisivo ausilio della scienza medica offer- to dal c.t.u. – dal citato fatto storico sia derivata la menomazione che dà di- ritto al trattamento indennitario. Tale conclusione si basa essenzialmente sulla tipicità del fatto lesivo alla stregua della regola di esperienza di ordine statistico, ragion per cui, una volta provate le conseguenze che da tale fatto
- 7 - normalmente derivano in ragione del tipico decorso degli avvenimenti, sa- rebbe stato onere della parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla.
Non può condurre a conclusioni differenti neppure la prospettazione di parte appellante relativa ai controlli sanitari che erano stati asseritamente eseguiti sui donatori e, quindi, sulle sacche ematiche trasfuse all'appellato, così come previsto dalla circolare del n. 50 del 28 Parte_1 marzo 1966, in quanto nella specie – come rilevato dalla Commissione me- dica ospedaliera (v. pag. 5 del verbale n. 135 del 6 agosto 2020) – le indagi- ni concernenti lo stato sierologico successivo dei donatori non avevano pro- dotto alcun risultato utile.
A tal riguardo, occorre sottolineare che l'obbligo normativo di effet- tuazione dei controlli virologici sulle sacche di sangue da somministrare e sui donatori fu introdotto soltanto con il d.m. n. 107 del 21 luglio 1990, os- sia in epoca successiva all'evento trasfusionale oggetto di causa.
4.8. Non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità della consu- lenza per violazione del contraddittorio sollevata dal Ministero appellante nella nota depositata telematicamente in data 3 febbraio 2025 e reiterata all'udienza di discussione del 13 maggio 2025. Parte appellante, in partico- lare, si duole del fatto che il c.t.u. nominato dalla Corte non ha consentito al proprio consulente, dr.ssa la partecipazione “da remoto” alle Persona_7 operazioni peritali, adducendo non meglio specificate ragioni di tipo tecni- co-organizzativo (v. comunicazione a mezzo PEC del 27 gennaio 2025 – doc. 3 allegato alla nota del 3 febbraio 2025). Secondo il , tale Parte_1 condotta avrebbe violato l'art. 194, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui consente alle parti e ai propri consulenti tecnici e difensori di intervenire al- le operazioni di consulenza.
L'eccezione non può ritenersi fondata per due ragioni.
Innanzitutto, la denunciata violazione del contraddittorio non sussi- ste, posto che il consulente nominato dall'ufficio autorizzato a compiere in- dagini senza la presenza del giudice è tenuto solamente a dare comunicazio- ne alle parti del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni (art. 90 disp. att. c.p.c.), come in effetti è avvenuto nel caso di specie (doc. 1 al- legato alla nota del 3 febbraio 2025). Nessuna disposizione prevede l'obbligo del c.t.u. di consentire alle parti e ai loro difensori o consulenti tecnici la partecipazione “da remoto” alle operazioni. Del resto, la possibili- tà di svolgere attività processuali mediante collegamenti audiovisivi a di- stanza non è generalizzata, ma è limitata dal codice di rito a specifiche ipo- tesi ed è comunque soggetta ad una peculiare e articolata disciplina finaliz-
- 8 - zata a garantire il pieno rispetto della garanzia del contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei soggetti interessati (v. gli artt. 127bis c.p.c. e
196duodecies disp. att. c.p.c., inseriti dagli art. 3 e 4 del d.lgs. n. 149 del
2022).
In secondo luogo, la postulata violazione del contraddittorio non ha determinato alcun effettivo pregiudizio del diritto di difesa della parte appel- lante. Come accennato, nella specie non solo le parti hanno avuto piena con- tezza del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali, ma il consulente del Ministero, dr.ssa ha trasmesso al c.t.u. officiato Per_8 dalla Corte le proprie osservazioni critiche, alle quali il consulente d'ufficio ha dato puntuale ed esaustiva risposta. È evidente, quindi, che nel caso in esame non v'è stata alcuna concreta menomazione delle prerogative del consulente di parte. Né è stato allegato il motivo per il quale la mancata par- tecipazione alle operazioni avrebbe in qualche misura limitato la possibilità del c.t.p. di formulare le proprie critiche all'elaboratore peritale. È chiaro che nella specie la denunziata violazione del contraddittorio – peraltro di fatto inesistente, come detto – non ha inciso sul diritto di difesa dell'appellante, con l'ovvia conseguenza che l'eccezione di nullità risulta essere priva di qualsiasi fondamento.
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del presente grado di giudizio – ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u. – seguono la soccombenza del , Parte_1 con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v. Cass. 9938/14).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2.1.2024 dal
[...]
[...]
Parte_5 [...]
[...]
[...]
[...]
nei confronti di avverso la sentenza emessa dal
[...] CP_1
Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 12.12.2023, così provvede: rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
pone definitivamente a carico del le spese di Parte_1
c.t.u. liquidate in corso di causa
Così deciso in Bari, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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