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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3431/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a precetto promossa da
, c.f. , con sede in Napoli alla via S. Parte_1 P.IVA_1
Anna alle Paludi n. 115, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA TOLEDO n. 282, NAPOLI, presso lo studio dell'avv. SEVERINO NAPPI (c.f. ), che la C.F._1 rappresenta e difende per procura in atti ricorrente-opponente
contro
, nato a [...] Controparte_1
CATANIA (CT) il 18/06/1964, c.f. ; elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA GERMANIA n. 11, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MARZIO SALVI (c.f. ), che lo rappr. e dif. C.F._3 per procura in atti
resistente-opposto
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con sentenza n. 818/2023 questo Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento comminato dalla a Parte_1 CP_1
e, di conseguenza, ha condannato la società alla reintegrazione
[...] del lavoratore nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La ha proposto il reclamo cd. Fornero innanzi alla Corte di Pt_1
Appello di Catania avverso la predetta sentenza.
Nelle more, ha comunicato alla la propria Controparte_1 Pt_1 volontà di esercitare il diritto di opzione previsto dall'art. 18 della legge 300/1970, con la contestuale richiesta di effettuare il pagamento “in favore del Sig. , della somma parti ad €. 46.981,40” a titolo sia di Parte_2 indennità sostitutiva della reintegra che di indennità risarcitoria.
Con successiva pec del 27 ottobre 2023, ha Controparte_1 notificato alla atto di precetto con cui ha intimato alla ricorrente il Pt_1 pagamento della somma di € 47.646,37, quale somma a lui spettante a titolo di indennità risarcitoria, nonché il pagamento della somma di € 5.836,48 per spese legali, il tutto oltre le spese ed il compenso afferenti l'atto di precetto. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ha Parte_1 proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c avverso il menzionato atto di precetto per le seguenti ragioni in fatto e in diritto.
<< I – Sulla inesistenza di un titolo esecutivo indoneo a procedere ad esecuzione forzata per il pagamento delle 15 mensilità
Il precetto notificato dal sig. nella parte in cui intima il CP_1 pagamento della somma di Euro 24.686,95 a titolo di indennità sostitutiva della reitegra, è del tutto illegittimo, poiché privo di un valido titolo idoneo a procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 del codice di rito …. II – Sulla carenza degli requisiti di certezza e liquidita previsti dall'art. 474 c.p.c
2 Il precetto opposto è comunque illegittimo anche sotto un altro versante.
Il Tribunale di Siracusa non ha accertato l'esatto importo della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore, sulla scorta del quale deve essere quantificata l'indennità risarcitoria fissata dal Giudice a 10 mensilità … III – Sull'errata quantificazione delle somme richieste a titolo di spese legali … IV- Sulla errata somma complessiva precettata …
V – Sull'istanza di sospensione
Come sopra evidenziato, la sentenza sulla scorta della quale il ha notificato il precetto, minacciando in tal modo l'esecizione CP_1 forzata, non è passata in giudicato ma è ancora sub iudice.
È, infatti, pendente il giudizio di reclamo che sarà chiamato innanzi alla Corte di Appello di Catania il prossimo 21 dicembre 2023 per la sua decisione.
Ebbene, non v'è chi non veda come la – creduta - riforma della richiamata sentenza è idonea a porre nel nulla e ad annullare l'attuale e precaria pretesa del lavoratore >>.
Si è costituito in giudizio , contestando le domande Controparte_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
Con le note di trattazione scritta << la chiede dichiararsi la Pt_1 cessata materia del contendere, in quanto a seguito della notifica dell'atto di precetto e della promozione dell'opposizione de qua, il ha CP_1 notificato atto di pignoramento presso terzi e il Tribunale dell'esecuzioni ha anche già assegnato le somme oggetto del precetto, nelle more staggite, unitamente al pagamento delle spese legali. In ogni caso, ed in via subordinata, rebus stantibus, la rinuncia agli atti e alla relativa Pt_1 domanda con compensazione delle spese di lite >>.
In conformità, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della
3 pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Va, altresì, osservato che - come più volte evidenziato dalla Suprema
Corte - alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflitto tra le parti in ordine alle spese di lite, dacché un tal contrasto importa, esclusivamente, che il giudice assuma le proprie determinazioni in merito al riparto delle spese processuali, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e ss.
c.p.c.. (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., 2 agosto 2004, n. 14775; conf.,
Cass. Civ., 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. Civ., 21 gennaio 1994, n. 576).
Ciò posto, con riferimento alla concreta fattispecie che ci occupa, deve rilevarsi quanto segue:
• con riferimento ai motivi di opposizione 1 e 2, va richiamata Cass. sez. lav., 02/09/2014, n. 18519, secondo cui la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo solo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni (Cass., n. 22427/2004, n. 9693/2009, n. 10164/2010 e ord. n. 2816/2011); nel caso in esame alla determinazione del credito poteva pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico (come, del resto, operato dal giudice dell'esecuzione);
• con riferimento al motivo 3, l'opposizione non appariva manifestamente fondata;
• con riferimento al motivo 4, la contestazione in opposizione era relativa ad affermata differenza di circa € 200,00, in
4 considerazione di un ammontare complessivo del credito azionato vicino ad € 50.000,00;
• il motivo 5 era più propriamente oggetto di esame in altre sedi di giudizio – in particolare, il giudizio di reclamo che sarà chiamato innanzi alla Corte di Appello di Catania.
Consegue che vanno rimborsate alla parte resistente/opposta le spese di giudizio, secondo i principi della soccombenza virtuale;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3431/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: preso attodella rinuncia della parte ricorrente/opponente, dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna la al rimborso in favore del resistente/opposto Parte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Marzio Salvi.
Siracusa, 16/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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