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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.V.G. 2702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2702/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 17 dicembre
2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentati Controparte_1 C.F._2
e difesi dall'avv. Elena Sorvillo
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.11.2024 e premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 29.05.2010 nel comune di PA (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 39 P. II S. A anno 2010 e che dalla loro unione erano nati (10.05.2011) e (13.02.2013). Le parti Persona_1 Per_2
precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 544/2021 del 19/01/2021 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) i figli
1 R.V.G. 2702/2024
minori: i genitori concordano l'affidamento condiviso e stabiliscono che gli stessi avranno dimora privilegiata presso l'abitazione della mamma. Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Le parti s'impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I ricorrenti manifestano, sin d'ora, il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, sul quale entrambi potranno iscrivere il nome dei figli. DIRITTO DI
VISITA DEL AD : in ipotesi di eventuale sopravvenuto disaccordo temporaneo tra i genitori e nelle more del procedimento di revisione delle condizioni di cui al presente ricorso, ci si atterrà quantomeno alle condizioni minime meglio specificate di seguito: • il padre potrà tenere con sé i figli: - almeno due giorni infrasettimanali dall'orario di uscita da scuola, riaccompagnandoli direttamente presso l'istituto scolastico la mattina successiva;
nei weekend a fine settimana alternati, dal venerdì sino alla domenica sera ore 23,00; - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
MINORI: il SI. verserà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli, la somma complessiva di €600.00 mensili, da versare entro il quinto giorno di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento su conto corrente intestato a ed in essere presso la Banca UniCredit Iban IT 85 H 02008 76093 Parte_1
000010628677. Il SI. si fa carico, altresì, del 50% delle spese straordinarie CP_1
sostenute per i piccoli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Tale contributo al mantenimento in favore della prole subirà un aumento di €100.00 nel momento in cui la SI.ra rilascerà la Pt_1
casa coniugale. La somma complessiva di euro 700.00 mensili, da versare entro il quinto
2 R.V.G. 2702/2024
giorno di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento su conto corrente intestato a ed in essere presso la Banca Parte_1
UniCredit Iban IT 85 H 02008 76093 000010628677. Il SI. terrà a proprio Controparte_1 carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Salerno e dalla Corte d'appello di Milano in data 14
Luglio 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); − spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
3 R.V.G. 2702/2024
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. L'assegno per il nucleo familiare (c.d. Assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore. 2) la casa familiare: l'unità immobiliare di proprietà della. SI.ra , sorella del SI. Parte_2
sita in 84025 Eboli (SA) - via Statale 18, n.134 – Parco “Il Pino”, resterà Controparte_1
assegnata in uso e godimento esclusivo alla moglie IG.ra , che vi vivrà con Parte_1
i propri figli minori fino a nuova sistemazione, essendosi il marito già definitivamente allontanato asportando indumenti ed effetti personali.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 17 dicembre 2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
4 R.V.G. 2702/2024
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29.05.2010 nel comune di PA (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 39 P.II S. A anno
2010 tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F.: alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 18 dicembre 2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2702/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 17 dicembre
2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentati Controparte_1 C.F._2
e difesi dall'avv. Elena Sorvillo
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.11.2024 e premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 29.05.2010 nel comune di PA (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 39 P. II S. A anno 2010 e che dalla loro unione erano nati (10.05.2011) e (13.02.2013). Le parti Persona_1 Per_2
precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 544/2021 del 19/01/2021 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) i figli
1 R.V.G. 2702/2024
minori: i genitori concordano l'affidamento condiviso e stabiliscono che gli stessi avranno dimora privilegiata presso l'abitazione della mamma. Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Le parti s'impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I ricorrenti manifestano, sin d'ora, il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, sul quale entrambi potranno iscrivere il nome dei figli. DIRITTO DI
VISITA DEL AD : in ipotesi di eventuale sopravvenuto disaccordo temporaneo tra i genitori e nelle more del procedimento di revisione delle condizioni di cui al presente ricorso, ci si atterrà quantomeno alle condizioni minime meglio specificate di seguito: • il padre potrà tenere con sé i figli: - almeno due giorni infrasettimanali dall'orario di uscita da scuola, riaccompagnandoli direttamente presso l'istituto scolastico la mattina successiva;
nei weekend a fine settimana alternati, dal venerdì sino alla domenica sera ore 23,00; - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
MINORI: il SI. verserà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei Controparte_1 figli, la somma complessiva di €600.00 mensili, da versare entro il quinto giorno di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento su conto corrente intestato a ed in essere presso la Banca UniCredit Iban IT 85 H 02008 76093 Parte_1
000010628677. Il SI. si fa carico, altresì, del 50% delle spese straordinarie CP_1
sostenute per i piccoli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. Tale contributo al mantenimento in favore della prole subirà un aumento di €100.00 nel momento in cui la SI.ra rilascerà la Pt_1
casa coniugale. La somma complessiva di euro 700.00 mensili, da versare entro il quinto
2 R.V.G. 2702/2024
giorno di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento su conto corrente intestato a ed in essere presso la Banca Parte_1
UniCredit Iban IT 85 H 02008 76093 000010628677. Il SI. terrà a proprio Controparte_1 carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Salerno e dalla Corte d'appello di Milano in data 14
Luglio 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); − spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
3 R.V.G. 2702/2024
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. L'assegno per il nucleo familiare (c.d. Assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore. 2) la casa familiare: l'unità immobiliare di proprietà della. SI.ra , sorella del SI. Parte_2
sita in 84025 Eboli (SA) - via Statale 18, n.134 – Parco “Il Pino”, resterà Controparte_1
assegnata in uso e godimento esclusivo alla moglie IG.ra , che vi vivrà con Parte_1
i propri figli minori fino a nuova sistemazione, essendosi il marito già definitivamente allontanato asportando indumenti ed effetti personali.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 17 dicembre 2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
4 R.V.G. 2702/2024
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29.05.2010 nel comune di PA (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 39 P.II S. A anno
2010 tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F.: alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 18 dicembre 2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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