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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 20/03/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 8581/2022
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
1 N. 8581/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 20 marzo
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 8581 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Filippo Massara e Carlo Domenico Massara, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla
Via F. Crispi n. 62, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Scalfaro e Giovanni Lizza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Garibaldi n. 373, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 929 del 7.02.2022 il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore di la somma di euro 9.126,31, oltre interessi e Parte_1 Controparte_1 spese della procedura, quale corrispettivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio condominiale sito in Napoli, alla Via E. Mazzoccolo n. 10, eseguiti da Controparte_2
2
[...] giusta contratto sottoscritto con l'Amministratore del medesimo in data 18.12.2018, che CP_3 all'art 4 espressamente prevedeva lo “ svincolo della solidarietà passiva tra i condomini” per il caso di parziale inadempimento da parte del committente. A comprova del credito, Controparte_1 produceva l'elenco dei condomini morosi aggiornato al 2.2.2022, fornito dall'Amministratore di
Condominio, tra i quali figurava il sig. quale debitore dei seguenti importi: a) € Parte_1
4.461,26 per l'unità immobiliare scala A, piano 3°, int. 8; b) € 3.748,69, in solido con il condebitore sig.
, per l'unità immobiliare scala A, piano 1°, int. 5; c) € 916,36, in solido con i Persona_1 condebitori sigg. e , per l'unità immobiliare scala A, piano S, int. 11, e quindi Persona_1 Pt_2 per un totale complessivo di € 9.126,31.
Con atto di citazione proponeva tempestiva opposizione avverso il Parte_1 suindicato decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione contestava nel merito la avversa domanda sostenendo di non essere debitore di alcuna somma. E tanto per i motivi che di seguito si espongono.
L'opponente deduceva di non essere mai stato proprietario dell'unità immobiliare sita nella scala A, piano 3, int. 8 dell'edificio, ma proprietario del diverso immobile, sito sempre al terzo piano dell'edificio, ma contraddistinto dall'int. 9, come risultante dall'atto di compravendita per Notaio Per_2 del 23/10/2020, con il quale egli aveva alienato alla sig.ra il predetto immobile. Parte_3
Pertanto, con riferimento alla somma di euro 4.461,26, nulla doveva ritenersi da lui dovuto. Peraltro, con riferimento all'immobile contraddistinto dall'int. 9, in data 17/11/2020 egli aveva anche corrisposto al Condominio, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 7.883,67, come da richiesta dell'amministratore del Condominio datata 16/11/2020, a saldo dei lavori straordinari eseguiti allo stabile dalla ditta Lo stesso “consuntivo ripartizioni per unità” aggiornato al Controparte_1
30/04/2021 ed allegato alla pec del 2/02/2022, prodotta in monitorio dalla ricorrente, lasciava d'altronde emergere che con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di Parte_1
( 3° piano) il saldo finale era appunto pari ad euro 0,00. Per_3
Per quanto riguarda gli altri due immobili e le relative pretese creditorie avanzate dall'opposta
(euro 3.748,69 in solido con il condebitore per l'unità immobiliare scala A, piano 1, Persona_1 int. 5 ed euro 916,36 in solido con i condebitori sigg. e per l'unità Persona_1 Persona_4 immobiliare scala A, piano S, int. 11), l'opponente esponeva che in data 11/03/2019 aveva corrisposto l'importo di € 400,00 per lavori al terrazzo per l'appartamento al piano 1 contraddistinto dall'int. 5 (di cui è comproprietario con il sig. , nonché l'ulteriore importo di € 400,00 per i Persona_1 medesimi lavori per l'appartamento di cui è comproprietario con i signori ed , Per_1 Persona_4 in detrazione delle quote di sua spettanza, ma che di tali pagamenti né il né CP_3 [...] avevano minimamente tenuto conto. Ad ogni buon conto, con riguardo a tali due Controparte_1 immobili, deduceva che risultando egli comproprietario unitamente ad altri, l'opposta avrebbe dovuto
3 agire nei confronti di ciascuno per quanto dovuto pro quota, in forza della rinuncia al vincolo di solidarietà passiva: pertanto anche con riguardo a tali somme nulla doveva.
L'opponente, in accoglimento dei motivi di opposizione proposti, concludeva dunque chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva resistendo agli avversi assunti e chiedendo la piena Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo, con rigetto dell'opposizione.
L'opposta faceva rilevare di aver agito contro il sig sulla scorta dell'elenco dei Per_1 condòmini morosi fornito dall'Amministratore del Condominio, pertanto era avverso l'amministratore che l'opponente avrebbe dovuto muovere le proprie contestazioni, tutte attinenti ai rapporti interni al
Condominio stesso. Ad ogni buon conto, evidenziava che risultava proprietario Parte_1 dell'immobile sito all'interno 8 ( innanzi meglio descritto), mentre con riferimento all'immobile interno
9 tutte le difese dell'opponente risultavano irrilevanti, posto che alcuna morosità riguardante tale unità era stata contestata con il monitorio. I pagamenti cui faceva riferimento l'opponente risultavano, poi, effettuati circa tre anni prima della formazione dell'elenco aggiornato dei condòmini morosi e, dunque, nulla avevano a che vedere con le somme ingiunte, ma in ogni caso l'eccezione di pagamento doveva essere rivolta al , di cui neppure era stata richiesta la chiamata in causa. Infine, la rinuncia al CP_3 vincolo solidale non poteva riguardare la comunione dell'immobile in comproprietà.
Concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo (nei limiti dell'importo di euro 4.665,05), il Giudice concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 25 maggio 2023 (cfr. ordinanza del 11 luglio 2022). All'esito, alla luce della documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
I rapporti da cui origina la vicenda oggetto di odierno esame risultano incontestati.
Non è contestata, infatti, l'ultimazione delle opere di cui al contratto di appalto sottoscritto dal e indicato nella premessa in fatto, come Parte_4 Controparte_1 pure non è contestato il costo complessivo delle opere, reclamato dall'opposta.
Le contestazioni di cui all'atto di opposizione riguardano, invero, questioni relative alla ripartizione di tale costo e l'imputazione che l'Amministratore di Condominio ha operato con riferimento alla posizione del condomino . Parte_1
4 Rileva allora il Giudice che essenziale nella ricostruzione della vicenda in esame è proprio il disposto di cui all'art 4 del contratto di appalto, di cui trattasi, riportante la rinuncia al vicolo della solidarietà passiva dell'impresa, ma anche la regolamentazione della ripartizione del prezzo dell'appalto nei rapporti con l'appaltatore ed i singoli condomini.
Tale clausola contrattuale prevede, infatti, che: L'impresa rinuncia al vincolo di solidarietà tra il condominio e i condomini per il pagamento del corrispettivo di appalto. Pertanto, nel caso di parziale inadempimento da parte del committente nel versare quanto dovuto, a causa del mancato pagamento da parte di alcuni condomini della quota
a loro carico, l'impresa appaltatrice, a fronte di una formale richiesta, riceverà l'elenco analitico e dettagliato dall'amministrazione, dei condomini morosi. L'amministrazione si impegna a comunicare l'elenco dei condomini morosi entro 15 giorni. In ogni caso l'impresa appaltatrice non potrà in nessun caso sospendere i lavori” ( v. contratto allegato al fascicolo monitorio).
Tale clausola fonda la legittimazione passiva di singoli condomini morosi nei confronti dell'impresa, che con la stessa ha assunto l'impegno ad agire nei loro confronti e non anche nei confronti del nella sua unitarietà. Ciò non toglie tuttavia che l'amministratore nello CP_3 stipulare e firmare il contratto abbia agito quale mandatario con rappresentanza dei condomini ed abbia quindi assunto obbligazioni per loro conto.
Ne discende, quindi, che una volta operata la ripartizione delle quote tra condomini, con la predisposizione dell'elenco indicato dalla predetta previsione negoziale, ogni questione inerente eventuali errori dell'amministratore andrà, secondo le regole del mandato, posta dal condomino a quest'ultimo e non di certo nei confronti dell'impresa, che invece agisce nel rispetto degli impegni contrattuali.
A tal proposito mette conto evidenziare che ha infatti reclamato il credito Controparte_1 nei confronti del nei termini indicati dall'amministratore di Controparte_4
Condominio ( v. elenco allegato al fascicolo monitorio) e mette viepiù conto evidenziare che il
, nel proporre opposizione, nemmeno ha ma dimostrato, ma men che meno allegato, di aver Per_1 richiesto all'amministratore gli opportuni chiarimenti sul suo operato.
Tanto lascia ritenere infondate le contestazioni dell'attore, siccome mosse nei confronti dell'impresa.
Ad ogni buon conto, le contestazioni dell'opponente risultano del tutto prive di fondamento anche in fatto.
L'opponente deduce, con riferimento all'importo di euro 4.461,26, di non essere mai stato proprietario dell'immobile sito al terzo piano e contraddistinto dall'int. 8, essendo stato proprietario unicamente del diverso immobile, sito sempre al terzo piano, ma contraddistinto dall'interno 9, come risultante dall'atto di compravendita per Notaio del 23/10/2020, con il quale il sig. Per_2 Per_1
5 alienava alla sig.ra il predetto immobile (cfr. doc. “Atto di compravendita per Notaio Parte_3
produzione parte opponente). Per_2
Con riferimento a tale immobile, inoltre, deduce l'opponente di aver già corrisposto al
, in data 17/11/2020, l'importo di euro 7.883,67, a saldo dei lavori eseguiti allo stabile dalla CP_3 ditta e che, difatti, dallo stesso “consuntivo ripartizioni per unità” aggiornato Controparte_1 al 30/04/2021 ed allegato alla pec del 2/02/2022, prodotta sub 4 dalla opposta, emergerebbe che con riferimento all'unità immobiliare di proprietà del sig. (SCALA/9 3° piano) nulla Parte_1 era dovuto.
Osserva allora il Giudice che dall'esame dei documenti in atti risulta, a differenza di quanto sembrerebbe voler asserire l'opponente, che alla Scala A, terzo piano, sono presenti entrambi gli immobili, uno posto all'interno 8 e l'altro all'interno 9 (quest'ultimo precedentemente intestato al e, a seguito di atto di compravendita, a ). Parte_1 Parte_3
Analizzando i dati catastali appare diverso anche il subalterno dell'uno e dell'altro immobile
(Sub. 7 per l'interno 8 oggetto di causa e Sub. 8 per l'interno 9 alienato): il subalterno rappresenta un corretto elemento di identificazione di un immobile, atteso che, nel Catasto fabbricati, qualora presente, questo identifica la singola unità immobiliare esistente su una particella. Dunque, nel caso di condomini e palazzine, ogni unità immobiliare viene identificata da un proprio subalterno.
Tali elementi emergono dalle visure dei due immobili (cfr. doc. allegati alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) nonché dallo stesso atto di compravendita depositato dall'opponente, da cui emerge che l'immobile alienato (di cui all'interno 9) è identificato al Sub. 8.
Dalla lettura di tale ultimo documento si rileva, altresì, che anche i mq dei due appartamenti sono diversi, atteso che quelli dell'immobile ubicato all'interno 9 oggetto di vendita (identificato al Sub.
7 ed estraneo al presente giudizio) sono pari a 139 mq, mentre quelli dell'appartamento ubicato all'interno 8 (identificato al Sub. 7) sono pari a 116 mq (cfr. visura storica allegata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte opposta).
A ciò si aggiunga che la visura ipocatastale intestata al e prodotta Parte_1 dall'opposta è datata 6/10/2022, ossia successivamente alla vendita dell'immobile sito all'int. 9
(avvenuta in data 23/10/2020), con la conseguenza che, laddove si fosse trattato del medesimo bene, sarebbe senz'altro emerso il riferimento a tale alienazione.
Trattandosi quindi di immobili differenti la circostanza che il risulti esser stato Per_1 proprietario di quello indicato all'int n. 9 non esclude e prova quanto asserito dal stesso: ossia Per_1 che questi non sarebbe mai stato proprietario dell'immobile di cui all'int. 8 come indicato nell'elenco fornito dall'Amministratore di , risultando peraltro tale circostanza dalla Ispezione CP_3 ipotecaria del 6.10.2022, suddetta.
6 A nulla rilevano le contestazioni, sollevate dall'opponente, in merito alla valenza probatoria di tali visure, poiché assolutamente generiche, non essendo in alcun modo specificate le ragioni dell'inattendibilità delle stesse, le quali, invece, in quanto estratte dal sito dell'agenzia delle entrate, fanno piena prova, in assenza di prova contraria, di quanto al loro interno attestato.
Ed infatti, laddove le stesse fossero state falsificate o alterate, sarebbe stato onere dell'opponente provvedere a dimostrare quanto dal medesimo asserito, depositando eventualmente quelle corrette (agevolmente estraibili dal sito dell'Agenzia delle Entrate), e ciò anche al fine di provare di non essere mai stato proprietario dell'immobile in esame, circostanza, invece, smentita documentalmente.
La situazione catastale suddetta appare, inoltre, interamente coincidente con la scheda anagrafica del condominio prodotta dall'opposta (cfr. doc. 5 produzione parte opposta), dove sono, di fatto, indicati, i due diversi immobili, quello ubicato all'interno 8, ancora di proprietà del
[...]
, e quello sito all'interno 9, alienato dal e ora di proprietà della Sig.ra Parte_1 Per_1 Pt_3
.
[...]
Ne deriva che anche la lista dei condomini morosi comunicata dall'Amministratore del
è corretta, in quanto conforme alla predetta situazione, atteso che la morosità CP_3 dell'opponente riguarda, appunto, unicamente l'interno 8, e non anche l'interno 9, con la conseguenza che i pagamenti che l'opponente asserisce di aver effettuato con riferimento a tale immobile sono assolutamente irrilevanti nel presente giudizio.
Con riguardo ai residuali importi di euro 3.748,69, dovuto in solido con il condebitore Per_1
per l'unità immobiliare scala A, piano 1, int. 5, e di euro 916,36, dovuto in solido con i
[...] condebitori sigg. e per l'unità immobiliare scala A, piano S, int. 11, Persona_1 Persona_4
l'opponente deduce di aver corrisposto, in data 11/03/2019, la somma complessiva di euro 800,00, di cui né il Condominio né avrebbero tenuto conto. Controparte_1
Tuttavia, la verifica circa l'esistenza di tali pagamenti si rileva ininfluente in questa sede posto che gli stessi, in quanto versati all'amministratore e non imputati dallo stesso a credito di cui trattasi, non potrebbero avere alcun effetto estintivo dell'obbligazione nei confronti dell'impresa appaltatrice, per il credito oggetto di causa. Parte opponente non può che rivalersi di tale mancata imputazione ( ove errata) che nei confronti dell'Amministratore. Peraltro, considerato che il pagamenti in questione risultano essere intervenuti anni prima rispetto alla predisposizione della lista dei condomini morosi, prodotta dall'opposta, e considerato che alcun riparto originario delle somme complessivamente dovute per i lavori è stato prodotto non vi è alcuna possibilità di accertare in quale misura gli stessi debbano andare a deconto del credito oggi azionato.
7 Infine, infondata è l'eccezione di parziarietà dell'obbligazione nei rapporti interni tra comproprietari degli immobili condominiali, sussistendo invece la solidarietà tra questi in relazione agli oneri ivi gravanti, posto che i comunisti pro indiviso di un immobile non possono essere considerati direttamente condomini e che la previsione di cui all'art 4 del contratto non deroga espressamente a detta solidarietà.
Invero, lo scioglimento dal vincolo di solidarietà riguarda unicamente i condomini, nel senso che il creditore, nel caso di specie non potrà riscuotere il credito vantato nei Controparte_1 confronti del per intero da un solo condomino, essendo tenuta ad agire nei confronti di CP_3 ciascuno di essi, nei limiti della propria quota, calcolata sulla base dei millesimi.
Al contrario, rispetto alla singola proprietà, anche se in comunione, resta ferma la regola della solidarietà.
E' pacifico, infatti, che i comproprietari sono tenuti in solido al pagamento degli oneri condominiali, sia perché si tratta di un obbligo contributivo che grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia perché si applica al caso di specie una presunzione della solidarietà tra debitori (in quanto, appunto, condebitori di una obbligazione contratta per la cosa comune), che viene meno solo ove sia diversamente previsto dal titolo.
Ne deriva che l'opposta ha legittimamente agito nei confronti esclusivamente dell'opponente, quale obbligato in solido con i comproprietari dei due detti immobili, essendo poi diritto di quest'ultimo, qualora costretto a pagare l'intero debito, rivalersi nei confronti dei condebitori nei limiti delle rispettive quote di ciascuno.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono l'opposizione è, dunque, infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni controverse e all'attività processuale espletata.
Non si ravvedono i presupposti per disporre condanna ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c. come richiesto dall'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
8 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 929/2022 che viene dichiarato definitivamente ed integralmente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore degli avv.ti Luigi Scalfaro e Giovanni Lizza, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, 20/03/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
9
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 20/03/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 8581/2022
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
1 N. 8581/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 20 marzo
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 8581 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Filippo Massara e Carlo Domenico Massara, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla
Via F. Crispi n. 62, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Scalfaro e Giovanni Lizza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Garibaldi n. 373, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 929 del 7.02.2022 il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore di la somma di euro 9.126,31, oltre interessi e Parte_1 Controparte_1 spese della procedura, quale corrispettivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio condominiale sito in Napoli, alla Via E. Mazzoccolo n. 10, eseguiti da Controparte_2
2
[...] giusta contratto sottoscritto con l'Amministratore del medesimo in data 18.12.2018, che CP_3 all'art 4 espressamente prevedeva lo “ svincolo della solidarietà passiva tra i condomini” per il caso di parziale inadempimento da parte del committente. A comprova del credito, Controparte_1 produceva l'elenco dei condomini morosi aggiornato al 2.2.2022, fornito dall'Amministratore di
Condominio, tra i quali figurava il sig. quale debitore dei seguenti importi: a) € Parte_1
4.461,26 per l'unità immobiliare scala A, piano 3°, int. 8; b) € 3.748,69, in solido con il condebitore sig.
, per l'unità immobiliare scala A, piano 1°, int. 5; c) € 916,36, in solido con i Persona_1 condebitori sigg. e , per l'unità immobiliare scala A, piano S, int. 11, e quindi Persona_1 Pt_2 per un totale complessivo di € 9.126,31.
Con atto di citazione proponeva tempestiva opposizione avverso il Parte_1 suindicato decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione contestava nel merito la avversa domanda sostenendo di non essere debitore di alcuna somma. E tanto per i motivi che di seguito si espongono.
L'opponente deduceva di non essere mai stato proprietario dell'unità immobiliare sita nella scala A, piano 3, int. 8 dell'edificio, ma proprietario del diverso immobile, sito sempre al terzo piano dell'edificio, ma contraddistinto dall'int. 9, come risultante dall'atto di compravendita per Notaio Per_2 del 23/10/2020, con il quale egli aveva alienato alla sig.ra il predetto immobile. Parte_3
Pertanto, con riferimento alla somma di euro 4.461,26, nulla doveva ritenersi da lui dovuto. Peraltro, con riferimento all'immobile contraddistinto dall'int. 9, in data 17/11/2020 egli aveva anche corrisposto al Condominio, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 7.883,67, come da richiesta dell'amministratore del Condominio datata 16/11/2020, a saldo dei lavori straordinari eseguiti allo stabile dalla ditta Lo stesso “consuntivo ripartizioni per unità” aggiornato al Controparte_1
30/04/2021 ed allegato alla pec del 2/02/2022, prodotta in monitorio dalla ricorrente, lasciava d'altronde emergere che con riferimento all'unità immobiliare di proprietà di Parte_1
( 3° piano) il saldo finale era appunto pari ad euro 0,00. Per_3
Per quanto riguarda gli altri due immobili e le relative pretese creditorie avanzate dall'opposta
(euro 3.748,69 in solido con il condebitore per l'unità immobiliare scala A, piano 1, Persona_1 int. 5 ed euro 916,36 in solido con i condebitori sigg. e per l'unità Persona_1 Persona_4 immobiliare scala A, piano S, int. 11), l'opponente esponeva che in data 11/03/2019 aveva corrisposto l'importo di € 400,00 per lavori al terrazzo per l'appartamento al piano 1 contraddistinto dall'int. 5 (di cui è comproprietario con il sig. , nonché l'ulteriore importo di € 400,00 per i Persona_1 medesimi lavori per l'appartamento di cui è comproprietario con i signori ed , Per_1 Persona_4 in detrazione delle quote di sua spettanza, ma che di tali pagamenti né il né CP_3 [...] avevano minimamente tenuto conto. Ad ogni buon conto, con riguardo a tali due Controparte_1 immobili, deduceva che risultando egli comproprietario unitamente ad altri, l'opposta avrebbe dovuto
3 agire nei confronti di ciascuno per quanto dovuto pro quota, in forza della rinuncia al vincolo di solidarietà passiva: pertanto anche con riguardo a tali somme nulla doveva.
L'opponente, in accoglimento dei motivi di opposizione proposti, concludeva dunque chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva resistendo agli avversi assunti e chiedendo la piena Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo, con rigetto dell'opposizione.
L'opposta faceva rilevare di aver agito contro il sig sulla scorta dell'elenco dei Per_1 condòmini morosi fornito dall'Amministratore del Condominio, pertanto era avverso l'amministratore che l'opponente avrebbe dovuto muovere le proprie contestazioni, tutte attinenti ai rapporti interni al
Condominio stesso. Ad ogni buon conto, evidenziava che risultava proprietario Parte_1 dell'immobile sito all'interno 8 ( innanzi meglio descritto), mentre con riferimento all'immobile interno
9 tutte le difese dell'opponente risultavano irrilevanti, posto che alcuna morosità riguardante tale unità era stata contestata con il monitorio. I pagamenti cui faceva riferimento l'opponente risultavano, poi, effettuati circa tre anni prima della formazione dell'elenco aggiornato dei condòmini morosi e, dunque, nulla avevano a che vedere con le somme ingiunte, ma in ogni caso l'eccezione di pagamento doveva essere rivolta al , di cui neppure era stata richiesta la chiamata in causa. Infine, la rinuncia al CP_3 vincolo solidale non poteva riguardare la comunione dell'immobile in comproprietà.
Concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo (nei limiti dell'importo di euro 4.665,05), il Giudice concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 25 maggio 2023 (cfr. ordinanza del 11 luglio 2022). All'esito, alla luce della documentazione in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
I rapporti da cui origina la vicenda oggetto di odierno esame risultano incontestati.
Non è contestata, infatti, l'ultimazione delle opere di cui al contratto di appalto sottoscritto dal e indicato nella premessa in fatto, come Parte_4 Controparte_1 pure non è contestato il costo complessivo delle opere, reclamato dall'opposta.
Le contestazioni di cui all'atto di opposizione riguardano, invero, questioni relative alla ripartizione di tale costo e l'imputazione che l'Amministratore di Condominio ha operato con riferimento alla posizione del condomino . Parte_1
4 Rileva allora il Giudice che essenziale nella ricostruzione della vicenda in esame è proprio il disposto di cui all'art 4 del contratto di appalto, di cui trattasi, riportante la rinuncia al vicolo della solidarietà passiva dell'impresa, ma anche la regolamentazione della ripartizione del prezzo dell'appalto nei rapporti con l'appaltatore ed i singoli condomini.
Tale clausola contrattuale prevede, infatti, che: L'impresa rinuncia al vincolo di solidarietà tra il condominio e i condomini per il pagamento del corrispettivo di appalto. Pertanto, nel caso di parziale inadempimento da parte del committente nel versare quanto dovuto, a causa del mancato pagamento da parte di alcuni condomini della quota
a loro carico, l'impresa appaltatrice, a fronte di una formale richiesta, riceverà l'elenco analitico e dettagliato dall'amministrazione, dei condomini morosi. L'amministrazione si impegna a comunicare l'elenco dei condomini morosi entro 15 giorni. In ogni caso l'impresa appaltatrice non potrà in nessun caso sospendere i lavori” ( v. contratto allegato al fascicolo monitorio).
Tale clausola fonda la legittimazione passiva di singoli condomini morosi nei confronti dell'impresa, che con la stessa ha assunto l'impegno ad agire nei loro confronti e non anche nei confronti del nella sua unitarietà. Ciò non toglie tuttavia che l'amministratore nello CP_3 stipulare e firmare il contratto abbia agito quale mandatario con rappresentanza dei condomini ed abbia quindi assunto obbligazioni per loro conto.
Ne discende, quindi, che una volta operata la ripartizione delle quote tra condomini, con la predisposizione dell'elenco indicato dalla predetta previsione negoziale, ogni questione inerente eventuali errori dell'amministratore andrà, secondo le regole del mandato, posta dal condomino a quest'ultimo e non di certo nei confronti dell'impresa, che invece agisce nel rispetto degli impegni contrattuali.
A tal proposito mette conto evidenziare che ha infatti reclamato il credito Controparte_1 nei confronti del nei termini indicati dall'amministratore di Controparte_4
Condominio ( v. elenco allegato al fascicolo monitorio) e mette viepiù conto evidenziare che il
, nel proporre opposizione, nemmeno ha ma dimostrato, ma men che meno allegato, di aver Per_1 richiesto all'amministratore gli opportuni chiarimenti sul suo operato.
Tanto lascia ritenere infondate le contestazioni dell'attore, siccome mosse nei confronti dell'impresa.
Ad ogni buon conto, le contestazioni dell'opponente risultano del tutto prive di fondamento anche in fatto.
L'opponente deduce, con riferimento all'importo di euro 4.461,26, di non essere mai stato proprietario dell'immobile sito al terzo piano e contraddistinto dall'int. 8, essendo stato proprietario unicamente del diverso immobile, sito sempre al terzo piano, ma contraddistinto dall'interno 9, come risultante dall'atto di compravendita per Notaio del 23/10/2020, con il quale il sig. Per_2 Per_1
5 alienava alla sig.ra il predetto immobile (cfr. doc. “Atto di compravendita per Notaio Parte_3
produzione parte opponente). Per_2
Con riferimento a tale immobile, inoltre, deduce l'opponente di aver già corrisposto al
, in data 17/11/2020, l'importo di euro 7.883,67, a saldo dei lavori eseguiti allo stabile dalla CP_3 ditta e che, difatti, dallo stesso “consuntivo ripartizioni per unità” aggiornato Controparte_1 al 30/04/2021 ed allegato alla pec del 2/02/2022, prodotta sub 4 dalla opposta, emergerebbe che con riferimento all'unità immobiliare di proprietà del sig. (SCALA/9 3° piano) nulla Parte_1 era dovuto.
Osserva allora il Giudice che dall'esame dei documenti in atti risulta, a differenza di quanto sembrerebbe voler asserire l'opponente, che alla Scala A, terzo piano, sono presenti entrambi gli immobili, uno posto all'interno 8 e l'altro all'interno 9 (quest'ultimo precedentemente intestato al e, a seguito di atto di compravendita, a ). Parte_1 Parte_3
Analizzando i dati catastali appare diverso anche il subalterno dell'uno e dell'altro immobile
(Sub. 7 per l'interno 8 oggetto di causa e Sub. 8 per l'interno 9 alienato): il subalterno rappresenta un corretto elemento di identificazione di un immobile, atteso che, nel Catasto fabbricati, qualora presente, questo identifica la singola unità immobiliare esistente su una particella. Dunque, nel caso di condomini e palazzine, ogni unità immobiliare viene identificata da un proprio subalterno.
Tali elementi emergono dalle visure dei due immobili (cfr. doc. allegati alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) nonché dallo stesso atto di compravendita depositato dall'opponente, da cui emerge che l'immobile alienato (di cui all'interno 9) è identificato al Sub. 8.
Dalla lettura di tale ultimo documento si rileva, altresì, che anche i mq dei due appartamenti sono diversi, atteso che quelli dell'immobile ubicato all'interno 9 oggetto di vendita (identificato al Sub.
7 ed estraneo al presente giudizio) sono pari a 139 mq, mentre quelli dell'appartamento ubicato all'interno 8 (identificato al Sub. 7) sono pari a 116 mq (cfr. visura storica allegata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte opposta).
A ciò si aggiunga che la visura ipocatastale intestata al e prodotta Parte_1 dall'opposta è datata 6/10/2022, ossia successivamente alla vendita dell'immobile sito all'int. 9
(avvenuta in data 23/10/2020), con la conseguenza che, laddove si fosse trattato del medesimo bene, sarebbe senz'altro emerso il riferimento a tale alienazione.
Trattandosi quindi di immobili differenti la circostanza che il risulti esser stato Per_1 proprietario di quello indicato all'int n. 9 non esclude e prova quanto asserito dal stesso: ossia Per_1 che questi non sarebbe mai stato proprietario dell'immobile di cui all'int. 8 come indicato nell'elenco fornito dall'Amministratore di , risultando peraltro tale circostanza dalla Ispezione CP_3 ipotecaria del 6.10.2022, suddetta.
6 A nulla rilevano le contestazioni, sollevate dall'opponente, in merito alla valenza probatoria di tali visure, poiché assolutamente generiche, non essendo in alcun modo specificate le ragioni dell'inattendibilità delle stesse, le quali, invece, in quanto estratte dal sito dell'agenzia delle entrate, fanno piena prova, in assenza di prova contraria, di quanto al loro interno attestato.
Ed infatti, laddove le stesse fossero state falsificate o alterate, sarebbe stato onere dell'opponente provvedere a dimostrare quanto dal medesimo asserito, depositando eventualmente quelle corrette (agevolmente estraibili dal sito dell'Agenzia delle Entrate), e ciò anche al fine di provare di non essere mai stato proprietario dell'immobile in esame, circostanza, invece, smentita documentalmente.
La situazione catastale suddetta appare, inoltre, interamente coincidente con la scheda anagrafica del condominio prodotta dall'opposta (cfr. doc. 5 produzione parte opposta), dove sono, di fatto, indicati, i due diversi immobili, quello ubicato all'interno 8, ancora di proprietà del
[...]
, e quello sito all'interno 9, alienato dal e ora di proprietà della Sig.ra Parte_1 Per_1 Pt_3
.
[...]
Ne deriva che anche la lista dei condomini morosi comunicata dall'Amministratore del
è corretta, in quanto conforme alla predetta situazione, atteso che la morosità CP_3 dell'opponente riguarda, appunto, unicamente l'interno 8, e non anche l'interno 9, con la conseguenza che i pagamenti che l'opponente asserisce di aver effettuato con riferimento a tale immobile sono assolutamente irrilevanti nel presente giudizio.
Con riguardo ai residuali importi di euro 3.748,69, dovuto in solido con il condebitore Per_1
per l'unità immobiliare scala A, piano 1, int. 5, e di euro 916,36, dovuto in solido con i
[...] condebitori sigg. e per l'unità immobiliare scala A, piano S, int. 11, Persona_1 Persona_4
l'opponente deduce di aver corrisposto, in data 11/03/2019, la somma complessiva di euro 800,00, di cui né il Condominio né avrebbero tenuto conto. Controparte_1
Tuttavia, la verifica circa l'esistenza di tali pagamenti si rileva ininfluente in questa sede posto che gli stessi, in quanto versati all'amministratore e non imputati dallo stesso a credito di cui trattasi, non potrebbero avere alcun effetto estintivo dell'obbligazione nei confronti dell'impresa appaltatrice, per il credito oggetto di causa. Parte opponente non può che rivalersi di tale mancata imputazione ( ove errata) che nei confronti dell'Amministratore. Peraltro, considerato che il pagamenti in questione risultano essere intervenuti anni prima rispetto alla predisposizione della lista dei condomini morosi, prodotta dall'opposta, e considerato che alcun riparto originario delle somme complessivamente dovute per i lavori è stato prodotto non vi è alcuna possibilità di accertare in quale misura gli stessi debbano andare a deconto del credito oggi azionato.
7 Infine, infondata è l'eccezione di parziarietà dell'obbligazione nei rapporti interni tra comproprietari degli immobili condominiali, sussistendo invece la solidarietà tra questi in relazione agli oneri ivi gravanti, posto che i comunisti pro indiviso di un immobile non possono essere considerati direttamente condomini e che la previsione di cui all'art 4 del contratto non deroga espressamente a detta solidarietà.
Invero, lo scioglimento dal vincolo di solidarietà riguarda unicamente i condomini, nel senso che il creditore, nel caso di specie non potrà riscuotere il credito vantato nei Controparte_1 confronti del per intero da un solo condomino, essendo tenuta ad agire nei confronti di CP_3 ciascuno di essi, nei limiti della propria quota, calcolata sulla base dei millesimi.
Al contrario, rispetto alla singola proprietà, anche se in comunione, resta ferma la regola della solidarietà.
E' pacifico, infatti, che i comproprietari sono tenuti in solido al pagamento degli oneri condominiali, sia perché si tratta di un obbligo contributivo che grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia perché si applica al caso di specie una presunzione della solidarietà tra debitori (in quanto, appunto, condebitori di una obbligazione contratta per la cosa comune), che viene meno solo ove sia diversamente previsto dal titolo.
Ne deriva che l'opposta ha legittimamente agito nei confronti esclusivamente dell'opponente, quale obbligato in solido con i comproprietari dei due detti immobili, essendo poi diritto di quest'ultimo, qualora costretto a pagare l'intero debito, rivalersi nei confronti dei condebitori nei limiti delle rispettive quote di ciascuno.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono l'opposizione è, dunque, infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni controverse e all'attività processuale espletata.
Non si ravvedono i presupposti per disporre condanna ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c. come richiesto dall'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
8 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 929/2022 che viene dichiarato definitivamente ed integralmente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore degli avv.ti Luigi Scalfaro e Giovanni Lizza, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, 20/03/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
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