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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12614/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12614/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CELLERINO GISELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 08/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 698 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/10/1997, maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente e il 16/09/1999 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/05/2018. Con ricorso depositato il 21/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il figlio è ad oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente ed avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DA' ATTO che il figlio , ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avrà la Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che il Signor a decorrere dalla data di deposito del ricorso, corrisponda Parte_1 alla Signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € Parte_2 Per_2
350,00 euro (euro trecentocinquanta/00), mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno cinque di ogni mese, alle coordinate bancarie già note al Signor e così sino al Parte_1 raggiungimento della indipendenza economica di . L'importo di cui sopra, verrà rivalutato Per_2 ogni anno secondo l'indice ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al 50 % delle spese straordinarie del figlio , così Per_2 come indicato nel Protocollo d'intesa siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino e datato 15/03/2016, documento di cui dichiarano aver espressamente preso visione e che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto.
DISPONE che il Signor a decorrere dalla data di deposito del ricorso, corrisponda Parte_1 alla signora a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 583,00 euro Parte_2
(cinquecentottantatre euro), mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno cinque di ogni mese alle coordinate bancarie già note al Signor L'importo di cui sopra, verrà Parte_1 rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT.
DA' ATTO che nell'ambito di una totale definizione dei rapporti patrimoniali le parti, sin d'ora, pattuiscono altresì che:
a) il mutuo fondiario n. 55909000060100 a tasso variabile contratto dai signori e con Pt_2 Pt_1 Unicredit Banca Spa per l'acquisto della casa coniugale avente scadenza al 30/4/2025 con rata mensile di circa € 470,00 verrà pagato al 50% tra le parti;
b) il mutuo ipotecario n. 30092289 a tasso variabile contratto dai signori e con Cassa di Pt_2 Pt_1
Risparmio di Asti Spa per aiutare economicamente il signor , fratello della Persona_3 signora , avente scadenza al 31/12/2036, con rata mensile di € 410,00 verrà pagato dal Parte_2 signor Parte_1
c) il c/c bancario acceso presso Unicredit Banca Spa – Filiale di Nichelino n. P.IVA_1 cointestato ai coniugi rimarrà cointestato ai coniugi al fine di provvedere esclusivamente, ciascuno pro quota al pagamento della rata di mutuo fondiario di cui al punto sub. a) e ciascuno dei coniugi preleverà l'importo necessario per far fronte esclusivamente al pagamento delle rate di mutuo. Allorquando il mutuo sarà estinto i coniugi provvederanno a dividere al 50% quanto eventualmente presente a titolo di saldo e ad estinguere il predetto conto corrente.
DA' ATTO che la signora riconosce che, alla data di deposito del presente Ricorso, Parte_2 non risultano somme arretrate alcune a titolo di contributo al mantenimento proprio e dei figli Per_2
e . Per_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12614/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CELLERINO GISELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 08/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 698 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/10/1997, maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente e il 16/09/1999 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/05/2018. Con ricorso depositato il 21/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il figlio è ad oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente ed avrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DA' ATTO che il figlio , ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avrà la Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che il Signor a decorrere dalla data di deposito del ricorso, corrisponda Parte_1 alla Signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di € Parte_2 Per_2
350,00 euro (euro trecentocinquanta/00), mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno cinque di ogni mese, alle coordinate bancarie già note al Signor e così sino al Parte_1 raggiungimento della indipendenza economica di . L'importo di cui sopra, verrà rivalutato Per_2 ogni anno secondo l'indice ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al 50 % delle spese straordinarie del figlio , così Per_2 come indicato nel Protocollo d'intesa siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Torino e datato 15/03/2016, documento di cui dichiarano aver espressamente preso visione e che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto.
DISPONE che il Signor a decorrere dalla data di deposito del ricorso, corrisponda Parte_1 alla signora a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 583,00 euro Parte_2
(cinquecentottantatre euro), mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno cinque di ogni mese alle coordinate bancarie già note al Signor L'importo di cui sopra, verrà Parte_1 rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT.
DA' ATTO che nell'ambito di una totale definizione dei rapporti patrimoniali le parti, sin d'ora, pattuiscono altresì che:
a) il mutuo fondiario n. 55909000060100 a tasso variabile contratto dai signori e con Pt_2 Pt_1 Unicredit Banca Spa per l'acquisto della casa coniugale avente scadenza al 30/4/2025 con rata mensile di circa € 470,00 verrà pagato al 50% tra le parti;
b) il mutuo ipotecario n. 30092289 a tasso variabile contratto dai signori e con Cassa di Pt_2 Pt_1
Risparmio di Asti Spa per aiutare economicamente il signor , fratello della Persona_3 signora , avente scadenza al 31/12/2036, con rata mensile di € 410,00 verrà pagato dal Parte_2 signor Parte_1
c) il c/c bancario acceso presso Unicredit Banca Spa – Filiale di Nichelino n. P.IVA_1 cointestato ai coniugi rimarrà cointestato ai coniugi al fine di provvedere esclusivamente, ciascuno pro quota al pagamento della rata di mutuo fondiario di cui al punto sub. a) e ciascuno dei coniugi preleverà l'importo necessario per far fronte esclusivamente al pagamento delle rate di mutuo. Allorquando il mutuo sarà estinto i coniugi provvederanno a dividere al 50% quanto eventualmente presente a titolo di saldo e ad estinguere il predetto conto corrente.
DA' ATTO che la signora riconosce che, alla data di deposito del presente Ricorso, Parte_2 non risultano somme arretrate alcune a titolo di contributo al mantenimento proprio e dei figli Per_2
e . Per_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.