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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1559/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario GIULIA SCHIAFFINO, con studio in Via
Rezzonico n. 37, Padova
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario ANTONIO SALVATORE, con studio in Viale
Cavour n. 21, Ferrara
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova 29 giugno 2023, n. 1362
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: - in totale riforma della sentenza n. 1362/2023 del Tribunale di Padova, rigettare la domanda formulata dalla signora nei confronti della giornalista CP_1 per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi tutti esposti nell'atto di appello, oltre che completamente inallegata in punto esistenza/consistenza di danni pretesamente correlati alla pubblicazione contestata. In subordine, per mero tuziorismo, in ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità per i fatti di causa in capo alla giornalista individuarsi Parte_1
l'esatta misura della stessa e mantenersi l'obbligazione della medesima nei termini strettamente proporzionali all'accertato grado di responsabilità a suo specifico carico, con previo deciso ridimensionamento della avversa pretesa al danno effettivo da provarsi e quantificarsi secondo criteri rigorosi. - Per l'eventualità in cui la domanda della signora fosse ritenuta infondata CP_1 dalla Corte adita, condannarsi la stessa a restituire alla giornalista
Parte_1
l'importo di € 8.474,06 oltre ad interessi, corrisposto, quanto ad €
5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, e quanto ad € 3.474,06 a titolo di spese legali del primo grado del giudizio. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Venezia, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata
(sentenza n. 1362/2023, emessa dal Tribunale di Padova nel procedimento n. 675/2023 r.g., depositata in pari data e notificata in data 3/7/2023). Con vittoria di spese e compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/12 1. Con sentenza 29 giugno 2023, n. 1362/2023 il Tribunale di
Padova ha condannato la giornalista al risarcimento del Parte_1 danno, liquidato nella somma di euro 5.000,00 per un articolo pubblicato in data 8 settembre 2022 sul quotidiano “ll Mattino di
Padova”. Nell'articolo, dal titolo “Sgominata la banda della coca. In venti a processo”, si dava conto di una ventina d'indagati che, all'esito delle indagini della locale Procura della Repubblica, erano risultati coinvolti in attività di spaccio di cocaina in tre province del
Veneto. Il nome, l'età ed il paese di residenza di , erano Persona_1 stati illegittimamente diffusi in quanto, al momento della pubblicazione del pezzo giornalistico, non era ancora stato richiesto il rinvio a giudizio. L'azione era stata promossa da , Persona_2 sorella della persona coinvolta nell'indagine, deceduta il 29 dicembre
2015.
1.1 Il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. perché l'attrice, quale sorella del fratello premorto, aveva un interesse concreto, diretto e attuale a difendere l'onorabilità, l'immagine e la reputazione di quest'ultimo e la sua famiglia. Ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione perché
l'atto conteneva una sufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
1.2 il Tribunale ha ritenuto “incontestata” la violazione degli artt.
329 e 114 c.p.p.. Ha peraltro ricordato che per la giurisprudenza
(Cass., sez. 3, ord. n. 23825 del 2022 e Cass., s.u., sent. n. 3727 del
2016) la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non pag. 3/12 anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale, dal momento che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio, sicché nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione dell'art. 684 c.p., salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento.
1.3 Nella fattispecie concreta l'attrice aveva lamentato proprio la lesione dei diritti all'onore, all'immagine, alla reputazione e alla riservatezza.
Considerato che
risiede nello stesso paese CP_1 ove viveva il fratello ), che è una parente di secondo Persona_3 grado, che l'indagato era deceduto nell'anno 2015 e non era persona particolarmente nota, che il quotidiano non ha in Provincia di Verona una diffusione “elevatissima” poiché è letto prevalentemente nella provincia di Padova, il danno è stato liquidato nella somma di euro
5.000,00.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Parte_1 rigettata la domanda di risarcimento del danno o ridotto il suo ammontare. Lamenta:
2.1 che non vi era stata pubblicazione di atti giudiziari ma comunicazione della notizia del procedimento penale per fatti d'indubbio interesse pubblico, relativi al deposito da parte del PM dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. nel proc. 12375/2013 RGNR,
pag. 4/12 prodromico alla richiesta di rinvio a giudizio. L'art. 329 c.p.p. prevede che gli atti d'indagine siano coperti da segreto sino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza. L'art. 114, comma 7,
c.p.p. precisa che è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto. Al momento della pubblicazione il segreto investigativo era venuto meno;
2.2 che la sentenza ha ravvisato la lesione dei diritti all'onore, alla reputazione e alla riservatezza in difetto di qualsivoglia argomentazione logico-giuridica, solo perché invocata da parte attrice sulla base di una deduzione estremamente sintetica. L'attrice aveva dedotto di aver riportato un grave danno, “anche in considerazione del fatto che la propria famiglia è molto conosciuta nella zona e che la notizia risulta, tuttora, pubblicata nel profilo Facebook del quotidiano”. Nel corso del giudizio non aveva insistito per l'ammissione di istanze istruttorie. Il danno non patrimoniale è un danno conseguenza che deve essere puntualmente allegato. Non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione;
2.3 che, sulla scorta dei criteri orientativi dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno, il Giudice di prime cure non aveva valorizzato:
1. che l'articolo costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, nel rispetto dei canoni di verità, continenza e pertinenza;
2. che la pubblicazione dell'articolo era avvenuta in un giorno infrasettimanale e solo a pag. 30 nello spazio della cronaca locale di Monselice – Este;
3. che titolo, sottotitolo e occhiello non facevano riferimento al fratello, il cui nome compare in due piccole righe del testo;
4.
pag. 5/12 l'assenza di animus diffamandi perché la cronista si era limitata ad aggiornare i lettori, in modo del tutto corretto, su un procedimento penale nell'ambito della cronaca giudiziaria;
5 la mancata richiesta all'editore di una rettifica;
6 il fatto che l'editore, pur in assenza di richiesta, avesse provveduto alla deindicizzazione dell'intero articolo che, allo stato, non compare né on line né tanto meno nel profilo
Facebook del quotidiano;
2.4 che per effetto dell'accoglimento dell'appello la parte soccombenza tenuta al pagamento delle spese avrebbe dovuto essere
. CP_1
3. La parte appellata ha chiesto la conferma della CP_1 sentenza di primo grado. Ha replicato:
- che nella comparsa di costituzione e risposta la controparte non aveva fatto riferimento all'avviso di conclusione indagini preliminari, che costituisce nel giudizio d'impugnazione un'inammissibile nuova argomentazione difensiva. Nell'articolo, inoltre, avrebbe dovuto utilizzarsi espressioni come “Concluse le indagini preliminari relative a un presunto traffico di droga” e non “Sgominata la banda della coca.
In venti a processo. La Procura della Repubblica si appresta a chiedere il processo”. Gli indagati vengono considerati come colpevoli e quindi condannati;
- che l'appellante aveva espressamente rinunciato a riproporre la questione della nullità dell'atto di citazione. L'appellata aveva fornito elementi sufficienti (“la propria famiglia è molto conosciuta nella zona
e che la notizia era tuttora pubblicata nel profilo Facebook del
pag. 6/12 quotidiano”) per la liquidazione del danno in via equitativa. Aveva prodotto l'articolo e quanto alla pubblicazione su Facebook avrebbe dovuto essere la giornalista a provare la “deindicizzazione” dell'articolo e la rimozione di esso sia nel profilo sia nella versione on- line del giornale;
- che il fatto che l'articolo sia stato riportato a pagina trenta del quotidiano e nella cronaca locale, non esclude la sua portata diffamatoria, anche in considerazione della pubblicazione on-line.
Irrilevante è il posizionamento del nome della persona nell'articolo.
L'animus diffamandi non è necessario. Più volte la aveva CP_1 chiesto la rettifica e la rimozione dal “metaverso”.
4. Il primo motivo di appello sull'assenza di una pubblicazione arbitraria è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non rilevante ai fini della decisione. Il giudice di primo grado ha espressamente affermato che l'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) tutela unicamente l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale. La condanna al risarcimento del danno non è dunque stata fatta discendere dal momento temporale – prima o dopo il venir meno del divieto di pubblicazione – in cui l'articolo di giornale è stato pubblicato.
5. Il secondo motivo di appello sulla sussistenza di un danno per un fatto illecito è fondato e assorbente.
5.1 Richiamato il contenuto dell'articolo, , sorella di CP_1
aveva chiesto il risarcimento del danno non Persona_1
pag. 7/12 patrimoniale esclusivamente sulla base della seguente allegazione:
“Non essendo, al momento della pubblicazione dell'articolo, ancora stato richiesto il rinvio a giudizio (della circostanza dà atto la stessa cronista -convenuta nella presente causa - laddove ella scrive: “la
Procura della Repubblica di Padova si appresta a chiedere il processo”), ai sensi del combinato disposto degli artt. 329 e 114 del
c.p.p., non potevano essere pubblicate le generalità complete degli indagati. L'illegittima pubblicazione ha integrato il reato di diffamazione ai danni dell'attrice, la quale ne ha riportato un grave danno, anche in considerazione del fatto che la propria famiglia è molto conosciuta nella zona e che la notizia risulta, tuttora, pubblicata nel profilo Facebook del quotidiano” (v. atto di citazione di primo grado, pag. 1 e 2).
5.2 Tenuto conto della motivazione del giudice di primo grado non era riconoscibile un danno risarcibile per il solo fatto che la pubblicazione dell'atto d'indagine era arbitraria. Il relativo capo della decisione non è stato impugnato nemmeno nella forma dell'appello incidentale condizionato.
5.3 Secondo la scarna allegazione attorea il fatto illecito costituente una diffamazione è però rappresentato dall' “illegittima pubblicazione” della notizia e il soggetto diffamato viene individuato in . CP_1
Nulla aveva aggiunto la difesa attorea alla prima udienza 15 giugno
2023, nemmeno trattando l'eccezione di difetto d'interesse ad agire
(“risulta evidente dal tenore della citazione che l'attrice, come risulta documentalmente, essendo sorella del defunto sig. , ha Persona_1 tale interesse per conseguire un risarcimento del danno non patrimoniale”).
pag. 8/12 5.4 La giurisprudenza riconosce che anche in tema di diffamazione il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" (coniuge e figli) e "originaria"
(genitori e fratelli), può presumersi iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria
(Cass., sez. 3, ord. n. 20269 del 2024).
5.5 Il Tribunale, tuttavia, non si sofferma sulle ragioni per cui nel caso concreto vi fosse stata una lesione dei diritti alla reputazione e alla riservatezza e tratta unicamente la questione della liquidazione del danno (v. motivazione della sentenza, pag. 3). Avrebbe invece dovuto prendere in considerazione il rapporto fra diritto di cronaca e il danno lamentato, tenuto conto dei limiti delle allegazioni attoree.
5.6 Il fatto che la famiglia sia molto conosciuta - CP_1 circostanza peraltro meramente allegata e non costituente fatto notorio - non è sufficiente per ritenere che l'attrice fosse rimasta vittima di una diffamazione. La modalità di diffusione della notizia
(profilo Facebook del quotidiano”) rileva ai fini di apprezzare il quantum debeatur, per il grado di diffusione della notizia denigratoria, ma prima deve essere accertato l'an debeatur. Dalla lettura dell'avviso di conclusione delle indagini risulta che effettivamente il P.M. avesse concluso le indagini per il delitto di acquisto e detenzione a fini di spaccio di cocaina nei confronti di venti persone, compreso (doc. 2 conv. contenente i nomi Persona_1 degli indagati e i reati contestati). Le informazioni contenute pag. 9/12 nell'articolo sul fatto che la Procura della Repubblica si accingesse a esercitare l'azione penale nei confronti di alcuni indagati per reati in materia di stupefacenti non integrano di per sé un illecito idoneo a giustificare il risarcimento in favore del famigliare di una delle persone menzionate. aveva scritto un articolo sulla base Parte_1 di una fonte attendibile per una cronista di cronaca giudiziaria
(l'avviso di conclusione delle indagini datato 23 maggio 2022 del titolare dell'azione penale) e sussisteva un interesse pubblico a conoscere la “conclusione dell'indagine” per fatti illeciti che destano allarme sociale, quale una diffusa rete di spaccio di sostanze stupefacenti. Nomi e località di residenza degli indagati servivano per descrivere quello che, secondo i carabinieri che avevano condotto le indagini, era un vasto giro di spaccio di cocaina che aveva coinvolto numerose persone fra il 2012 e il 2014 in più Provincie del Veneto, nelle aree della Bassa Padovana, del Veronese e del Vicentino.
5.7 La “lettura colpevolista” dell'inchiesta data dalla giornalista del quotidiano “Il Mattino di Padova” non era stata fatta valere in alcuno degli atti destinati alle allegazioni del processo di primo grado. Dalla lettura dell'articolo, peraltro, emerge in modo chiaro, ancora prima che compaia nell'elenco degli indagati anche il nome di ER
, che non fosse stata ancora stata depositata una richiesta di
[...] rinvio a giudizio: “la Procura della Repubblica di Padova si appresta a chiedere il processo per spaccio di sostanze stupefacenti per tutti gli indagati”. Il limite della continenza può ritenersi rispettato perché un lettore medio non poteva cadere in errore sulla fase del procedimento penale. Non poteva ipotizzare che vi fosse già stato il vaglio di un giudice e tanto meno che fosse stata pronunciata una sentenza di condanna.
pag. 10/12 6. In riforma della sentenza, la domanda di risarcimento del danno deve pertanto essere respinta. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
. Per il giudizio di primo grado, trattandosi di rigetto, CP_1 occorre fare riferimento allo scaglione (euro 5.201,00 – euro
26.000,00) previsto per il valore della domanda (euro 10.000,00) e il compenso viene determinato in euro 2.547,00. Si applicano per le prime due fasi parametri medi e per la fase decisionale compensi inferiori ai medi, dato che il processo, senza alcuna attività istruttoria,
è stato definito con una sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (euro
919,00 + euro 777,00 + euro 851,00). Per il gravame, considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
1.923,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 536,00 + euro 536,00
+ euro 851,00) del più contenuto scaglione applicabile (euro
1.101,00 – euro 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Padova 29 giugno 2023, n. 1362/2023, così provvede:
1) in riforma della sentenza, rigetta la domanda di risarcimento e condanna alla rifusione delle spese processuali in CP_1 favore di liquidate nella somma di euro 2.547,00 per Parte_2 compensi, oltre spese processuali (15%), iva e cpa;
2) condanna a restituire a tutte le CP_1 Parte_2 somme ricevute in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza pag. 11/12 appellata, con gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3) condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella Pt_2 somma di euro 1.923,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Venezia, 28/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1559/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario GIULIA SCHIAFFINO, con studio in Via
Rezzonico n. 37, Padova
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario ANTONIO SALVATORE, con studio in Viale
Cavour n. 21, Ferrara
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova 29 giugno 2023, n. 1362
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: - in totale riforma della sentenza n. 1362/2023 del Tribunale di Padova, rigettare la domanda formulata dalla signora nei confronti della giornalista CP_1 per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi tutti esposti nell'atto di appello, oltre che completamente inallegata in punto esistenza/consistenza di danni pretesamente correlati alla pubblicazione contestata. In subordine, per mero tuziorismo, in ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità per i fatti di causa in capo alla giornalista individuarsi Parte_1
l'esatta misura della stessa e mantenersi l'obbligazione della medesima nei termini strettamente proporzionali all'accertato grado di responsabilità a suo specifico carico, con previo deciso ridimensionamento della avversa pretesa al danno effettivo da provarsi e quantificarsi secondo criteri rigorosi. - Per l'eventualità in cui la domanda della signora fosse ritenuta infondata CP_1 dalla Corte adita, condannarsi la stessa a restituire alla giornalista
Parte_1
l'importo di € 8.474,06 oltre ad interessi, corrisposto, quanto ad €
5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, e quanto ad € 3.474,06 a titolo di spese legali del primo grado del giudizio. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Venezia, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata
(sentenza n. 1362/2023, emessa dal Tribunale di Padova nel procedimento n. 675/2023 r.g., depositata in pari data e notificata in data 3/7/2023). Con vittoria di spese e compensi professionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/12 1. Con sentenza 29 giugno 2023, n. 1362/2023 il Tribunale di
Padova ha condannato la giornalista al risarcimento del Parte_1 danno, liquidato nella somma di euro 5.000,00 per un articolo pubblicato in data 8 settembre 2022 sul quotidiano “ll Mattino di
Padova”. Nell'articolo, dal titolo “Sgominata la banda della coca. In venti a processo”, si dava conto di una ventina d'indagati che, all'esito delle indagini della locale Procura della Repubblica, erano risultati coinvolti in attività di spaccio di cocaina in tre province del
Veneto. Il nome, l'età ed il paese di residenza di , erano Persona_1 stati illegittimamente diffusi in quanto, al momento della pubblicazione del pezzo giornalistico, non era ancora stato richiesto il rinvio a giudizio. L'azione era stata promossa da , Persona_2 sorella della persona coinvolta nell'indagine, deceduta il 29 dicembre
2015.
1.1 Il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. perché l'attrice, quale sorella del fratello premorto, aveva un interesse concreto, diretto e attuale a difendere l'onorabilità, l'immagine e la reputazione di quest'ultimo e la sua famiglia. Ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione perché
l'atto conteneva una sufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
1.2 il Tribunale ha ritenuto “incontestata” la violazione degli artt.
329 e 114 c.p.p.. Ha peraltro ricordato che per la giurisprudenza
(Cass., sez. 3, ord. n. 23825 del 2022 e Cass., s.u., sent. n. 3727 del
2016) la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non pag. 3/12 anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale, dal momento che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio, sicché nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione dell'art. 684 c.p., salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento.
1.3 Nella fattispecie concreta l'attrice aveva lamentato proprio la lesione dei diritti all'onore, all'immagine, alla reputazione e alla riservatezza.
Considerato che
risiede nello stesso paese CP_1 ove viveva il fratello ), che è una parente di secondo Persona_3 grado, che l'indagato era deceduto nell'anno 2015 e non era persona particolarmente nota, che il quotidiano non ha in Provincia di Verona una diffusione “elevatissima” poiché è letto prevalentemente nella provincia di Padova, il danno è stato liquidato nella somma di euro
5.000,00.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Parte_1 rigettata la domanda di risarcimento del danno o ridotto il suo ammontare. Lamenta:
2.1 che non vi era stata pubblicazione di atti giudiziari ma comunicazione della notizia del procedimento penale per fatti d'indubbio interesse pubblico, relativi al deposito da parte del PM dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. nel proc. 12375/2013 RGNR,
pag. 4/12 prodromico alla richiesta di rinvio a giudizio. L'art. 329 c.p.p. prevede che gli atti d'indagine siano coperti da segreto sino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza. L'art. 114, comma 7,
c.p.p. precisa che è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto. Al momento della pubblicazione il segreto investigativo era venuto meno;
2.2 che la sentenza ha ravvisato la lesione dei diritti all'onore, alla reputazione e alla riservatezza in difetto di qualsivoglia argomentazione logico-giuridica, solo perché invocata da parte attrice sulla base di una deduzione estremamente sintetica. L'attrice aveva dedotto di aver riportato un grave danno, “anche in considerazione del fatto che la propria famiglia è molto conosciuta nella zona e che la notizia risulta, tuttora, pubblicata nel profilo Facebook del quotidiano”. Nel corso del giudizio non aveva insistito per l'ammissione di istanze istruttorie. Il danno non patrimoniale è un danno conseguenza che deve essere puntualmente allegato. Non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione;
2.3 che, sulla scorta dei criteri orientativi dell'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno, il Giudice di prime cure non aveva valorizzato:
1. che l'articolo costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, nel rispetto dei canoni di verità, continenza e pertinenza;
2. che la pubblicazione dell'articolo era avvenuta in un giorno infrasettimanale e solo a pag. 30 nello spazio della cronaca locale di Monselice – Este;
3. che titolo, sottotitolo e occhiello non facevano riferimento al fratello, il cui nome compare in due piccole righe del testo;
4.
pag. 5/12 l'assenza di animus diffamandi perché la cronista si era limitata ad aggiornare i lettori, in modo del tutto corretto, su un procedimento penale nell'ambito della cronaca giudiziaria;
5 la mancata richiesta all'editore di una rettifica;
6 il fatto che l'editore, pur in assenza di richiesta, avesse provveduto alla deindicizzazione dell'intero articolo che, allo stato, non compare né on line né tanto meno nel profilo
Facebook del quotidiano;
2.4 che per effetto dell'accoglimento dell'appello la parte soccombenza tenuta al pagamento delle spese avrebbe dovuto essere
. CP_1
3. La parte appellata ha chiesto la conferma della CP_1 sentenza di primo grado. Ha replicato:
- che nella comparsa di costituzione e risposta la controparte non aveva fatto riferimento all'avviso di conclusione indagini preliminari, che costituisce nel giudizio d'impugnazione un'inammissibile nuova argomentazione difensiva. Nell'articolo, inoltre, avrebbe dovuto utilizzarsi espressioni come “Concluse le indagini preliminari relative a un presunto traffico di droga” e non “Sgominata la banda della coca.
In venti a processo. La Procura della Repubblica si appresta a chiedere il processo”. Gli indagati vengono considerati come colpevoli e quindi condannati;
- che l'appellante aveva espressamente rinunciato a riproporre la questione della nullità dell'atto di citazione. L'appellata aveva fornito elementi sufficienti (“la propria famiglia è molto conosciuta nella zona
e che la notizia era tuttora pubblicata nel profilo Facebook del
pag. 6/12 quotidiano”) per la liquidazione del danno in via equitativa. Aveva prodotto l'articolo e quanto alla pubblicazione su Facebook avrebbe dovuto essere la giornalista a provare la “deindicizzazione” dell'articolo e la rimozione di esso sia nel profilo sia nella versione on- line del giornale;
- che il fatto che l'articolo sia stato riportato a pagina trenta del quotidiano e nella cronaca locale, non esclude la sua portata diffamatoria, anche in considerazione della pubblicazione on-line.
Irrilevante è il posizionamento del nome della persona nell'articolo.
L'animus diffamandi non è necessario. Più volte la aveva CP_1 chiesto la rettifica e la rimozione dal “metaverso”.
4. Il primo motivo di appello sull'assenza di una pubblicazione arbitraria è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché non rilevante ai fini della decisione. Il giudice di primo grado ha espressamente affermato che l'art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) tutela unicamente l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale. La condanna al risarcimento del danno non è dunque stata fatta discendere dal momento temporale – prima o dopo il venir meno del divieto di pubblicazione – in cui l'articolo di giornale è stato pubblicato.
5. Il secondo motivo di appello sulla sussistenza di un danno per un fatto illecito è fondato e assorbente.
5.1 Richiamato il contenuto dell'articolo, , sorella di CP_1
aveva chiesto il risarcimento del danno non Persona_1
pag. 7/12 patrimoniale esclusivamente sulla base della seguente allegazione:
“Non essendo, al momento della pubblicazione dell'articolo, ancora stato richiesto il rinvio a giudizio (della circostanza dà atto la stessa cronista -convenuta nella presente causa - laddove ella scrive: “la
Procura della Repubblica di Padova si appresta a chiedere il processo”), ai sensi del combinato disposto degli artt. 329 e 114 del
c.p.p., non potevano essere pubblicate le generalità complete degli indagati. L'illegittima pubblicazione ha integrato il reato di diffamazione ai danni dell'attrice, la quale ne ha riportato un grave danno, anche in considerazione del fatto che la propria famiglia è molto conosciuta nella zona e che la notizia risulta, tuttora, pubblicata nel profilo Facebook del quotidiano” (v. atto di citazione di primo grado, pag. 1 e 2).
5.2 Tenuto conto della motivazione del giudice di primo grado non era riconoscibile un danno risarcibile per il solo fatto che la pubblicazione dell'atto d'indagine era arbitraria. Il relativo capo della decisione non è stato impugnato nemmeno nella forma dell'appello incidentale condizionato.
5.3 Secondo la scarna allegazione attorea il fatto illecito costituente una diffamazione è però rappresentato dall' “illegittima pubblicazione” della notizia e il soggetto diffamato viene individuato in . CP_1
Nulla aveva aggiunto la difesa attorea alla prima udienza 15 giugno
2023, nemmeno trattando l'eccezione di difetto d'interesse ad agire
(“risulta evidente dal tenore della citazione che l'attrice, come risulta documentalmente, essendo sorella del defunto sig. , ha Persona_1 tale interesse per conseguire un risarcimento del danno non patrimoniale”).
pag. 8/12 5.4 La giurisprudenza riconosce che anche in tema di diffamazione il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" (coniuge e figli) e "originaria"
(genitori e fratelli), può presumersi iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria
(Cass., sez. 3, ord. n. 20269 del 2024).
5.5 Il Tribunale, tuttavia, non si sofferma sulle ragioni per cui nel caso concreto vi fosse stata una lesione dei diritti alla reputazione e alla riservatezza e tratta unicamente la questione della liquidazione del danno (v. motivazione della sentenza, pag. 3). Avrebbe invece dovuto prendere in considerazione il rapporto fra diritto di cronaca e il danno lamentato, tenuto conto dei limiti delle allegazioni attoree.
5.6 Il fatto che la famiglia sia molto conosciuta - CP_1 circostanza peraltro meramente allegata e non costituente fatto notorio - non è sufficiente per ritenere che l'attrice fosse rimasta vittima di una diffamazione. La modalità di diffusione della notizia
(profilo Facebook del quotidiano”) rileva ai fini di apprezzare il quantum debeatur, per il grado di diffusione della notizia denigratoria, ma prima deve essere accertato l'an debeatur. Dalla lettura dell'avviso di conclusione delle indagini risulta che effettivamente il P.M. avesse concluso le indagini per il delitto di acquisto e detenzione a fini di spaccio di cocaina nei confronti di venti persone, compreso (doc. 2 conv. contenente i nomi Persona_1 degli indagati e i reati contestati). Le informazioni contenute pag. 9/12 nell'articolo sul fatto che la Procura della Repubblica si accingesse a esercitare l'azione penale nei confronti di alcuni indagati per reati in materia di stupefacenti non integrano di per sé un illecito idoneo a giustificare il risarcimento in favore del famigliare di una delle persone menzionate. aveva scritto un articolo sulla base Parte_1 di una fonte attendibile per una cronista di cronaca giudiziaria
(l'avviso di conclusione delle indagini datato 23 maggio 2022 del titolare dell'azione penale) e sussisteva un interesse pubblico a conoscere la “conclusione dell'indagine” per fatti illeciti che destano allarme sociale, quale una diffusa rete di spaccio di sostanze stupefacenti. Nomi e località di residenza degli indagati servivano per descrivere quello che, secondo i carabinieri che avevano condotto le indagini, era un vasto giro di spaccio di cocaina che aveva coinvolto numerose persone fra il 2012 e il 2014 in più Provincie del Veneto, nelle aree della Bassa Padovana, del Veronese e del Vicentino.
5.7 La “lettura colpevolista” dell'inchiesta data dalla giornalista del quotidiano “Il Mattino di Padova” non era stata fatta valere in alcuno degli atti destinati alle allegazioni del processo di primo grado. Dalla lettura dell'articolo, peraltro, emerge in modo chiaro, ancora prima che compaia nell'elenco degli indagati anche il nome di ER
, che non fosse stata ancora stata depositata una richiesta di
[...] rinvio a giudizio: “la Procura della Repubblica di Padova si appresta a chiedere il processo per spaccio di sostanze stupefacenti per tutti gli indagati”. Il limite della continenza può ritenersi rispettato perché un lettore medio non poteva cadere in errore sulla fase del procedimento penale. Non poteva ipotizzare che vi fosse già stato il vaglio di un giudice e tanto meno che fosse stata pronunciata una sentenza di condanna.
pag. 10/12 6. In riforma della sentenza, la domanda di risarcimento del danno deve pertanto essere respinta. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
. Per il giudizio di primo grado, trattandosi di rigetto, CP_1 occorre fare riferimento allo scaglione (euro 5.201,00 – euro
26.000,00) previsto per il valore della domanda (euro 10.000,00) e il compenso viene determinato in euro 2.547,00. Si applicano per le prime due fasi parametri medi e per la fase decisionale compensi inferiori ai medi, dato che il processo, senza alcuna attività istruttoria,
è stato definito con una sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (euro
919,00 + euro 777,00 + euro 851,00). Per il gravame, considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
1.923,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 536,00 + euro 536,00
+ euro 851,00) del più contenuto scaglione applicabile (euro
1.101,00 – euro 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Padova 29 giugno 2023, n. 1362/2023, così provvede:
1) in riforma della sentenza, rigetta la domanda di risarcimento e condanna alla rifusione delle spese processuali in CP_1 favore di liquidate nella somma di euro 2.547,00 per Parte_2 compensi, oltre spese processuali (15%), iva e cpa;
2) condanna a restituire a tutte le CP_1 Parte_2 somme ricevute in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza pag. 11/12 appellata, con gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3) condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella Pt_2 somma di euro 1.923,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a..
Venezia, 28/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
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