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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/12/2024, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2357/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2357/2022 tra le parti:
(c.f. , in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell'impresa individuale F8 , P.IVA Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Pieri, elettivamente domiciliato in Prato, P.IVA_1
viale della Repubblica n. 178 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Fontana, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Firenze, via Villamagna n. 90 presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Opponente: Voglia il Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per le causali tutte addotte da parte attrice-opponente, in accoglimento dell'opposizione proposta: NEL MERITO Dichiarare la nullità e/o illegittimità del D.I. ING. 794/2022 R.G. 1514/2022 emesso dal Tribunale di Prato in data 23/07/2022 e depositato in pari data in questa sede opposto e conseguentemente revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo e comunque renderlo privo di effetti per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza, l'infondatezza e/o l'inesigibilità del pagina 1 di 8 credito ex adverso azionato, rigettando ogni avversaria richiesta, ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare. Con vittoria di spese e compensi”
Opposta: (…) si precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione [«(…) NEL MERITO
Dichiarare la nullità e/o illegittimità del D.I. ING. 794/2022 R.G. 1514/2022 emesso dal
Tribunale di Prato in data 23/07/2022 e depositato in pari data in questa sede opposto e conseguentemente revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo e comunque renderlo privo di effetti per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza,
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, rigettando ogni avversaria richiesta, ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare. Con vittoria di spese e compensi»]. e da memoria n. 3 ex art. 183 comma IV c.p.c.
FATTO E DIRITTO
titolare dell'omonima impresa individuale F8 Maglificio, ha proposto, con Parte_1
citazione, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 794/2022 del 23/07/2022, con cui questo
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a (di seguito: la somma di € Controparte_1 CP_1
20.414,97, oltre interessi, spese e accessori, a fronte dei servizi di captazione, trattamento, convogliamento e distribuzione di acqua potabile sul territorio, nonché di collettamento delle acque reflue e di depurazione delle stesse, per i quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria.
A fondamento dell'opposizione, ha in primo luogo eccepito che tutte le fatture Parte_1 evidenziano consumi assai elevati e non in linea con il genere di attività svolta all'interno dell'azienda (confezione di capi di abbigliamento); ciò nonostante, in violazione dell'art. 44 del
Regolamento idrico, ha segnalato un consumo anomalo, per la prima volta, soltanto CP_1
in data 21/06/2022 e in seguito a tale segnalazione F8 si è immediatamente attivata per riparare il guasto alle tubature, poi effettivamente rilevato. La condotta della parte opposta, secondo l'opponente, ha causato l'emissione, per lungo tempo, di fatture elevate, relative a consumi non reali, dovuti a una perdita occulta, e ha precluso all'impresa la possibilità, prevista dallo stesso art. 44, di presentare a istanza di riconoscimento della perdita occulta per CP_1
ottenere il ricalcolo delle somme da pagare;
la parte opposta, del resto, ha notificato il decreto ingiuntivo opposto a distanza di pochi giorni dalla segnalazione della perdita, rendendo quindi impossibile una richiesta di ricalcolo.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito la prescrizione biennale del diritto di credito azionato da in relazione alle fatture n. 7020011000692998 del 28/05/2020, n. CP_1
pagina 2 di 8 7020011001115607 del 27/08/2020 e n. 7020011001564370 del 30/11/2020, per un complessivo importo di € 7.925,71, ai sensi della delibera ARERA 547/2019/R/idr, non avendo ricevuto la diffida ad adempiere prodotta dalla parte opposta, inviata a un indirizzo PEC non corrispondente a quello dell'impresa F8, risultante dai portali telematici Inipec, Reginde e registro delle imprese.
Sulla scorta di questi motivi, ha chiesto che il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
venga revocato.
Si è costituita in giudizio la quale, dopo avere argomentato in ordine alla prova CP_1
scritta del credito azionato con il ricorso per ingiunzione e sulla mancanza di prova scritta a sostegno dell'opposizione, ha allegato di avere applicato le tariffe previste dal Regolamento del
Servizio Idrico Integrato ai consumi rilevati dal contatore collegato all'utenza dell'opponente il quale, in quanto custode del misuratore, se avesse dubitato del corretto funzionamento dello stesso, avrebbe dovuto segnalare le anomalie al gestore e chiederne l'intervento. Secondo la società opposta, le fatture emesse sono pertanto conformi al Regolamento del S.I.I. e alla Carta del S.I.I., le cui disposizioni integrano, come condizioni generali approvate ai sensi dell'art. 1341
c.c., il contratto di utenza idrica, qualificabile come contratto di somministrazione stipulato in regime di pubblico servizio, avente ad oggetto la fornitura continuativa di acqua, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, d.l.vo n. 152/2006.
Quanto alla dedotta perdita occulta, premesso che con tale locuzione deve intendersi CP_1
una perdita che si genera a valle del punto di consegna, non individuabile dall'utente finale secondo il principio della normale diligenza, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento del S.I.I., la responsabilità e la manutenzione delle condutture e delle infrastrutture idriche in area privata è a carico dell'utente il quale è tenuto a provvedere alle relative riparazioni, e che, l'art. 44 dello stesso Regolamento pone a carico del gestore l'obbligo di segnalare all'utente un consumo di almeno 50 mc e comunque superiore del 30% rispetto al consumo storico dello stesso periodo e prevede in favore dell'utente la possibilità di presentare istanza di riconoscimento della perdita occulta al fine di ottenere una riduzione tariffaria (con applicazione delle ordinarie tariffe ai consumi eccedenti il consumo storico).
Ciò premesso in linea teorica, la parte opposta, precisato che le fatture oggetto di causa sono state emesse sulla base dei consumi effettivi di F8, ha allegato di avere agito in conformità del
Regolamento del S.I.I., avendo immediatamente segnalato l'anomalia rilevata sulla scorta di un confronto tra lo storico dei consumi e i consumi accertati e suggerendo all'utente di effettuare pagina 3 di 8 gli opportuni controlli delle reti interne in area privata: tale informazione di anomalia sarebbe infatti contenuta nelle fatture nn. 7019011000710971, 7019011001591712, 7020011000692998,
7020011001564370, 7021011000702320 e 7021011001560591. Ciò nonostante, secondo la parte opposta, l'opponente non si è attivato né per individuare ed eliminare la perdita occulta né per ottenere la riduzione tariffaria prevista.
La parte opposta ha quindi contestato che la prima segnalazione di anomalia risalga al 2022, essendo stata effettuata sin dal 2019, e ha evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato notificato non dopo l'avviso di consumo anomalo del 21/06/2022, bensì dopo che l'utenza idrica è stata cessata per morosità, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento del S.I.I.; le fatture emesse, a detta di sarebbero quindi legittime. CP_1
Quanto all'invio dei solleciti di pagamento e della diffida ad adempiere, l'opposta ha allegato di avere effettuato le comunicazioni e la notifica all'indirizzo PEC Email_1
reperito tramite visura in camera di commercio, e che tutte risultano essere stati regolarmente consegnati.
Riguardo, infine, alla eccepita prescrizione biennale, la parte opposta ha precisato che la previsione contenuta nella legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, come disposto anche dalla
Delibera ARERA 547/2019/R/idr, secondo cui le bollette dell'acqua si prescrivono in due anni, e con esse il diritto al corrispettivo, a partire dal 2/01/2020, con la conseguenza che, per le bollette precedenti a tale data, continuerà a valere la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, c.c.. Nel caso di specie, secondo , il credito è soggetto alla CP_1
prescrizione biennale limitatamente alle fatture emesse successivamente al 2/01/2020, quindi per le fatture nn. 7019011000710971, 7019011001126052 e 7019011001591712 opera il termine di prescrizione quinquennale;
quanto alle altre fatture, la prescrizione di due anni sarebbe stata interrotta per effetto della notifica via PEC del sollecito del 20/10/2021 (fattura
7020011000692998) e del sollecito del 16/06/2021 (fatture 7020011001115607 e
7020011001564370), poi ulteriormente con la notifica della diffida ad adempiere del
21/01/2022.
Dopo un rinvio della prima udienza su richiesta delle parti per trattative, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cp.c., le parti hanno chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza l'espletamento di attività istruttoria, e la causa
è stata rinviata per tale incombente.
pagina 4 di 8 ***
1. L'opposizione è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
2. L'eccezione della parte opponente relativa ai consumi indicati nelle fatture non coglie nel segno.
Mette conto rilevare, in primo luogo, che non ha contestato il corretto Parte_1 funzionamento del contatore relativo all'utenza idrica intestata all'impresa individuale F8, ma si è limitato ad eccepire che lo avrebbe avvisato della possibile perdita occulta per la CP_1
prima volta in data 21/06/2022, notificando poco dopo il decreto ingiuntivo. Si deve quindi presumere che in consumi rilevati corrispondano a quelli effettivi.
Ciò posto, mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del S.I.I. (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), l'utente, consegnatario del misuratore dell'acqua, ne diviene il custode e risponde della buona conservazione dell'apparecchio; è inoltre diritto e dovere dell'utente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi di acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso. Al contempo, l'art. 24 dello stesso Regolamento (doc. 5 citato) prevede che la responsabilità e la manutenzione delle condutture e delle infrastrutture idriche in area privata sono a carico dell'utente e che, al verificarsi di perdite fra il limite della proprietà pubblica e i misuratori posti all'interno della proprietà privata, egli è tenuto a provvedere all'immediata riparazione. L'art. 44 del Regolamento (doc. 5 citato), infine, disciplina la procedura che l'utente può attivare dopo avere ricevuto da parte del gestore l'avviso - o essersi accorto - di una possibile perdita occulta, al fine di ottenere una riduzione della tariffa, tutto ciò a condizione che egli dia prova dell'esistenza della perdita mediante documentazione fotografica e con obbligo di comunicare nei tre anni successivi l'avvenuta riparazione. L'art. 3 del Regolamento del S.I.I. (doc. 5 citato) definisce la perdita occulta come «una perdita che si genera a valle del punto di consegna, non individuabile dall'utente finale, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate o a causa di guasti ad impianti, inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili».
Nel caso all'esame, l'opponente non ha contestato di avere ricevuto le fatture prodotte in via monitoria, le quali recano l'avviso «Attenzione! la lettura evidenzia un consumo elevato. La invitiamo a controllare il suo impianto idrico e a riparare l'eventuale perdita» e, ciò nonostante,
pagina 5 di 8 non ha allegato e provato di essersi prontamente e diligentemente attivato per verificare l'esistenza di una perdita occulta, come sopra intesa, che quest'ultima fosse effettivamente presente e di avere provveduto alla riparazione della stessa.
Il sig. non ha neppure offerto, come dato di raffronto, i consumi storici Parte_1 dell'impresa nel periodo antecedente all'emissione delle fatture di quali indizi di un CP_1
consumo di acqua eccessivo nel periodo di fatturazione, non in linea con l'ordinario fabbisogno di F8: dall'estratto conto prodotto dalla parte opposta (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non si traggono univoci indizi di consumi medi inferiori a quelli oggetto delle fatture azionate in via monitoria sia perché il documento comprende solo due fatture anteriori alla fattura emessa il 28/05/2019, recante il primo avviso di perdita occulta, insufficienti a dimostrare l'entità dei consumi medi tipici dell'impresa, sia perché le fatture successive espongono un andamento non costante dei consumi.
3. È invece fondata parzialmente l'eccezione di prescrizione.
L'art. 1, comma 4, legge n. 205/2017 (recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29/12/2017 (n. 302, S.O.) e in vigore dal 1°/01/2018, prevede che «Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. (…)».
Nel caso all'esame, poiché l'opponente può essere qualificato come professionista ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), d.l.vo n. 206/2005, la prescrizione biennale si applica al rapporto contrattuale tra le parti.
Il comma 10 dell'art. 1, legge n. 205/2017 dispone, per il servizio idrico, che la predetta disposizione si applica alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020. Gli effetti di tale disciplina sono stati regolati nel dettaglio dalla delibera ARERA 547/2019/R/idr.
Soggiacciono, pertanto, alla nuova previsione normativa le fatture n. 7020011000692998, n.
7020011001115607, n. 7021011000273037, n. 7021011000702320, n. 7021011001092596, n.
7021011001129899, n. 7021011001560591 e n. 7022011000071459 in quanto recanti termini di pagina 6 di 8 pagamento successivi al 1°/01/2020 (restano escluse le fatture n. 7019011000710971, n.
7019011001126052 e n. 7019011001591712).
A fronte della specifica contestazione dell'opponente, la parte opposta non ha fornito la prova dell'invio delle lettere di messa in mora e diffide successive alla scadenza della prima delle sopra citate fatture (n. 7020011000692998, esigibile il 30/06/2020) perché le relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna sono state prodotte in formato “PDF” e non in formato .eml Cont
o . l'unico idoneo a dimostrare l'effettiva trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata. È quindi assorbita la questione della corretta individuazione dell'indirizzo PEC riferibile a F8.
Il primo atto interruttivo della prescrizione di è costituito dal decreto ingiuntivo, CP_1
notificato il 26/07/2022.
Nel consegue che il diritto di credito relativo alla fattura n. 7020011000692998 del 29/05/2020 di € 3.783,47 si è prescritto in data 30/06/2022 (due anni dopo la scadenza del termine di pagamento).
Poiché la successiva fattura (n. 7020011001115607 del 27/08/2020) riporta come termine di pagamento il 30/09/2020, la notifica del decreto ingiuntivo ha utilmente interrotto la prescrizione biennale;
lo stesso ragionamento vale per le fatture successive.
4. Il decreto ingiuntivo dev'essere allora revocato, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di € 16.631,50, oltre agli interessi convenzionali previsti dall'art. 45 del Regolamento del S.I.I. (doc. 5 fascicolo monitorio), ossia al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) aumentato di cinque punti percentuali, in quanto lo stato di morosità perdura da oltre sessanta giorni, dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione (22/06/2022), come da domanda.
5. Le spese processuali della fase monitoria e della fase di opposizione, stante la parziale soccombenza reciproca derivante dal divario tra petitum e condanna, sono compensate per 1/4; il sig. dev'essere condannato a pagare in favore di la restante quota Parte_1 CP_1
di ¾.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per il procedimento d'ingiunzione e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, in quanto limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
P. Q. M.
pagina 7 di 8 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 794/2022 emesso in data 23/07/2022 da questo Tribunale e per l'effetto condanna in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale Parte_1
F8 Maglificio di Huang Zhouhong, al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 16.631,50, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. aumentato di cinque punti percentuali dal 22/06/2022 al saldo;
2) dichiara le spese processuali compensate per ¼ (un quarto) e condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della restante quota di ¾ (tre quarti), che liquida, per la fase monitoria, in € 425,25 e per il giudizio in € 3.177,75 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 5/12/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2357/2022 tra le parti:
(c.f. , in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell'impresa individuale F8 , P.IVA Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Sara Pieri, elettivamente domiciliato in Prato, P.IVA_1
viale della Repubblica n. 178 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Fontana, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Firenze, via Villamagna n. 90 presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Opponente: Voglia il Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per le causali tutte addotte da parte attrice-opponente, in accoglimento dell'opposizione proposta: NEL MERITO Dichiarare la nullità e/o illegittimità del D.I. ING. 794/2022 R.G. 1514/2022 emesso dal Tribunale di Prato in data 23/07/2022 e depositato in pari data in questa sede opposto e conseguentemente revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo e comunque renderlo privo di effetti per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza, l'infondatezza e/o l'inesigibilità del pagina 1 di 8 credito ex adverso azionato, rigettando ogni avversaria richiesta, ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare. Con vittoria di spese e compensi”
Opposta: (…) si precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione [«(…) NEL MERITO
Dichiarare la nullità e/o illegittimità del D.I. ING. 794/2022 R.G. 1514/2022 emesso dal
Tribunale di Prato in data 23/07/2022 e depositato in pari data in questa sede opposto e conseguentemente revocarlo, dichiararlo nullo, annullarlo e comunque renderlo privo di effetti per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza,
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, rigettando ogni avversaria richiesta, ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare. Con vittoria di spese e compensi»]. e da memoria n. 3 ex art. 183 comma IV c.p.c.
FATTO E DIRITTO
titolare dell'omonima impresa individuale F8 Maglificio, ha proposto, con Parte_1
citazione, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 794/2022 del 23/07/2022, con cui questo
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a (di seguito: la somma di € Controparte_1 CP_1
20.414,97, oltre interessi, spese e accessori, a fronte dei servizi di captazione, trattamento, convogliamento e distribuzione di acqua potabile sul territorio, nonché di collettamento delle acque reflue e di depurazione delle stesse, per i quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria.
A fondamento dell'opposizione, ha in primo luogo eccepito che tutte le fatture Parte_1 evidenziano consumi assai elevati e non in linea con il genere di attività svolta all'interno dell'azienda (confezione di capi di abbigliamento); ciò nonostante, in violazione dell'art. 44 del
Regolamento idrico, ha segnalato un consumo anomalo, per la prima volta, soltanto CP_1
in data 21/06/2022 e in seguito a tale segnalazione F8 si è immediatamente attivata per riparare il guasto alle tubature, poi effettivamente rilevato. La condotta della parte opposta, secondo l'opponente, ha causato l'emissione, per lungo tempo, di fatture elevate, relative a consumi non reali, dovuti a una perdita occulta, e ha precluso all'impresa la possibilità, prevista dallo stesso art. 44, di presentare a istanza di riconoscimento della perdita occulta per CP_1
ottenere il ricalcolo delle somme da pagare;
la parte opposta, del resto, ha notificato il decreto ingiuntivo opposto a distanza di pochi giorni dalla segnalazione della perdita, rendendo quindi impossibile una richiesta di ricalcolo.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito la prescrizione biennale del diritto di credito azionato da in relazione alle fatture n. 7020011000692998 del 28/05/2020, n. CP_1
pagina 2 di 8 7020011001115607 del 27/08/2020 e n. 7020011001564370 del 30/11/2020, per un complessivo importo di € 7.925,71, ai sensi della delibera ARERA 547/2019/R/idr, non avendo ricevuto la diffida ad adempiere prodotta dalla parte opposta, inviata a un indirizzo PEC non corrispondente a quello dell'impresa F8, risultante dai portali telematici Inipec, Reginde e registro delle imprese.
Sulla scorta di questi motivi, ha chiesto che il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
venga revocato.
Si è costituita in giudizio la quale, dopo avere argomentato in ordine alla prova CP_1
scritta del credito azionato con il ricorso per ingiunzione e sulla mancanza di prova scritta a sostegno dell'opposizione, ha allegato di avere applicato le tariffe previste dal Regolamento del
Servizio Idrico Integrato ai consumi rilevati dal contatore collegato all'utenza dell'opponente il quale, in quanto custode del misuratore, se avesse dubitato del corretto funzionamento dello stesso, avrebbe dovuto segnalare le anomalie al gestore e chiederne l'intervento. Secondo la società opposta, le fatture emesse sono pertanto conformi al Regolamento del S.I.I. e alla Carta del S.I.I., le cui disposizioni integrano, come condizioni generali approvate ai sensi dell'art. 1341
c.c., il contratto di utenza idrica, qualificabile come contratto di somministrazione stipulato in regime di pubblico servizio, avente ad oggetto la fornitura continuativa di acqua, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, d.l.vo n. 152/2006.
Quanto alla dedotta perdita occulta, premesso che con tale locuzione deve intendersi CP_1
una perdita che si genera a valle del punto di consegna, non individuabile dall'utente finale secondo il principio della normale diligenza, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento del S.I.I., la responsabilità e la manutenzione delle condutture e delle infrastrutture idriche in area privata è a carico dell'utente il quale è tenuto a provvedere alle relative riparazioni, e che, l'art. 44 dello stesso Regolamento pone a carico del gestore l'obbligo di segnalare all'utente un consumo di almeno 50 mc e comunque superiore del 30% rispetto al consumo storico dello stesso periodo e prevede in favore dell'utente la possibilità di presentare istanza di riconoscimento della perdita occulta al fine di ottenere una riduzione tariffaria (con applicazione delle ordinarie tariffe ai consumi eccedenti il consumo storico).
Ciò premesso in linea teorica, la parte opposta, precisato che le fatture oggetto di causa sono state emesse sulla base dei consumi effettivi di F8, ha allegato di avere agito in conformità del
Regolamento del S.I.I., avendo immediatamente segnalato l'anomalia rilevata sulla scorta di un confronto tra lo storico dei consumi e i consumi accertati e suggerendo all'utente di effettuare pagina 3 di 8 gli opportuni controlli delle reti interne in area privata: tale informazione di anomalia sarebbe infatti contenuta nelle fatture nn. 7019011000710971, 7019011001591712, 7020011000692998,
7020011001564370, 7021011000702320 e 7021011001560591. Ciò nonostante, secondo la parte opposta, l'opponente non si è attivato né per individuare ed eliminare la perdita occulta né per ottenere la riduzione tariffaria prevista.
La parte opposta ha quindi contestato che la prima segnalazione di anomalia risalga al 2022, essendo stata effettuata sin dal 2019, e ha evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato notificato non dopo l'avviso di consumo anomalo del 21/06/2022, bensì dopo che l'utenza idrica è stata cessata per morosità, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento del S.I.I.; le fatture emesse, a detta di sarebbero quindi legittime. CP_1
Quanto all'invio dei solleciti di pagamento e della diffida ad adempiere, l'opposta ha allegato di avere effettuato le comunicazioni e la notifica all'indirizzo PEC Email_1
reperito tramite visura in camera di commercio, e che tutte risultano essere stati regolarmente consegnati.
Riguardo, infine, alla eccepita prescrizione biennale, la parte opposta ha precisato che la previsione contenuta nella legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, come disposto anche dalla
Delibera ARERA 547/2019/R/idr, secondo cui le bollette dell'acqua si prescrivono in due anni, e con esse il diritto al corrispettivo, a partire dal 2/01/2020, con la conseguenza che, per le bollette precedenti a tale data, continuerà a valere la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, c.c.. Nel caso di specie, secondo , il credito è soggetto alla CP_1
prescrizione biennale limitatamente alle fatture emesse successivamente al 2/01/2020, quindi per le fatture nn. 7019011000710971, 7019011001126052 e 7019011001591712 opera il termine di prescrizione quinquennale;
quanto alle altre fatture, la prescrizione di due anni sarebbe stata interrotta per effetto della notifica via PEC del sollecito del 20/10/2021 (fattura
7020011000692998) e del sollecito del 16/06/2021 (fatture 7020011001115607 e
7020011001564370), poi ulteriormente con la notifica della diffida ad adempiere del
21/01/2022.
Dopo un rinvio della prima udienza su richiesta delle parti per trattative, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cp.c., le parti hanno chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza l'espletamento di attività istruttoria, e la causa
è stata rinviata per tale incombente.
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1. L'opposizione è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
2. L'eccezione della parte opponente relativa ai consumi indicati nelle fatture non coglie nel segno.
Mette conto rilevare, in primo luogo, che non ha contestato il corretto Parte_1 funzionamento del contatore relativo all'utenza idrica intestata all'impresa individuale F8, ma si è limitato ad eccepire che lo avrebbe avvisato della possibile perdita occulta per la CP_1
prima volta in data 21/06/2022, notificando poco dopo il decreto ingiuntivo. Si deve quindi presumere che in consumi rilevati corrispondano a quelli effettivi.
Ciò posto, mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del S.I.I. (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), l'utente, consegnatario del misuratore dell'acqua, ne diviene il custode e risponde della buona conservazione dell'apparecchio; è inoltre diritto e dovere dell'utente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi di acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso. Al contempo, l'art. 24 dello stesso Regolamento (doc. 5 citato) prevede che la responsabilità e la manutenzione delle condutture e delle infrastrutture idriche in area privata sono a carico dell'utente e che, al verificarsi di perdite fra il limite della proprietà pubblica e i misuratori posti all'interno della proprietà privata, egli è tenuto a provvedere all'immediata riparazione. L'art. 44 del Regolamento (doc. 5 citato), infine, disciplina la procedura che l'utente può attivare dopo avere ricevuto da parte del gestore l'avviso - o essersi accorto - di una possibile perdita occulta, al fine di ottenere una riduzione della tariffa, tutto ciò a condizione che egli dia prova dell'esistenza della perdita mediante documentazione fotografica e con obbligo di comunicare nei tre anni successivi l'avvenuta riparazione. L'art. 3 del Regolamento del S.I.I. (doc. 5 citato) definisce la perdita occulta come «una perdita che si genera a valle del punto di consegna, non individuabile dall'utente finale, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate o a causa di guasti ad impianti, inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili».
Nel caso all'esame, l'opponente non ha contestato di avere ricevuto le fatture prodotte in via monitoria, le quali recano l'avviso «Attenzione! la lettura evidenzia un consumo elevato. La invitiamo a controllare il suo impianto idrico e a riparare l'eventuale perdita» e, ciò nonostante,
pagina 5 di 8 non ha allegato e provato di essersi prontamente e diligentemente attivato per verificare l'esistenza di una perdita occulta, come sopra intesa, che quest'ultima fosse effettivamente presente e di avere provveduto alla riparazione della stessa.
Il sig. non ha neppure offerto, come dato di raffronto, i consumi storici Parte_1 dell'impresa nel periodo antecedente all'emissione delle fatture di quali indizi di un CP_1
consumo di acqua eccessivo nel periodo di fatturazione, non in linea con l'ordinario fabbisogno di F8: dall'estratto conto prodotto dalla parte opposta (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non si traggono univoci indizi di consumi medi inferiori a quelli oggetto delle fatture azionate in via monitoria sia perché il documento comprende solo due fatture anteriori alla fattura emessa il 28/05/2019, recante il primo avviso di perdita occulta, insufficienti a dimostrare l'entità dei consumi medi tipici dell'impresa, sia perché le fatture successive espongono un andamento non costante dei consumi.
3. È invece fondata parzialmente l'eccezione di prescrizione.
L'art. 1, comma 4, legge n. 205/2017 (recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29/12/2017 (n. 302, S.O.) e in vigore dal 1°/01/2018, prevede che «Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. (…)».
Nel caso all'esame, poiché l'opponente può essere qualificato come professionista ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), d.l.vo n. 206/2005, la prescrizione biennale si applica al rapporto contrattuale tra le parti.
Il comma 10 dell'art. 1, legge n. 205/2017 dispone, per il servizio idrico, che la predetta disposizione si applica alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020. Gli effetti di tale disciplina sono stati regolati nel dettaglio dalla delibera ARERA 547/2019/R/idr.
Soggiacciono, pertanto, alla nuova previsione normativa le fatture n. 7020011000692998, n.
7020011001115607, n. 7021011000273037, n. 7021011000702320, n. 7021011001092596, n.
7021011001129899, n. 7021011001560591 e n. 7022011000071459 in quanto recanti termini di pagina 6 di 8 pagamento successivi al 1°/01/2020 (restano escluse le fatture n. 7019011000710971, n.
7019011001126052 e n. 7019011001591712).
A fronte della specifica contestazione dell'opponente, la parte opposta non ha fornito la prova dell'invio delle lettere di messa in mora e diffide successive alla scadenza della prima delle sopra citate fatture (n. 7020011000692998, esigibile il 30/06/2020) perché le relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna sono state prodotte in formato “PDF” e non in formato .eml Cont
o . l'unico idoneo a dimostrare l'effettiva trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata. È quindi assorbita la questione della corretta individuazione dell'indirizzo PEC riferibile a F8.
Il primo atto interruttivo della prescrizione di è costituito dal decreto ingiuntivo, CP_1
notificato il 26/07/2022.
Nel consegue che il diritto di credito relativo alla fattura n. 7020011000692998 del 29/05/2020 di € 3.783,47 si è prescritto in data 30/06/2022 (due anni dopo la scadenza del termine di pagamento).
Poiché la successiva fattura (n. 7020011001115607 del 27/08/2020) riporta come termine di pagamento il 30/09/2020, la notifica del decreto ingiuntivo ha utilmente interrotto la prescrizione biennale;
lo stesso ragionamento vale per le fatture successive.
4. Il decreto ingiuntivo dev'essere allora revocato, con condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di € 16.631,50, oltre agli interessi convenzionali previsti dall'art. 45 del Regolamento del S.I.I. (doc. 5 fascicolo monitorio), ossia al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) aumentato di cinque punti percentuali, in quanto lo stato di morosità perdura da oltre sessanta giorni, dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione (22/06/2022), come da domanda.
5. Le spese processuali della fase monitoria e della fase di opposizione, stante la parziale soccombenza reciproca derivante dal divario tra petitum e condanna, sono compensate per 1/4; il sig. dev'essere condannato a pagare in favore di la restante quota Parte_1 CP_1
di ¾.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per il procedimento d'ingiunzione e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, in quanto limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
P. Q. M.
pagina 7 di 8 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 794/2022 emesso in data 23/07/2022 da questo Tribunale e per l'effetto condanna in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale Parte_1
F8 Maglificio di Huang Zhouhong, al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 16.631,50, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. aumentato di cinque punti percentuali dal 22/06/2022 al saldo;
2) dichiara le spese processuali compensate per ¼ (un quarto) e condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della restante quota di ¾ (tre quarti), che liquida, per la fase monitoria, in € 425,25 e per il giudizio in € 3.177,75 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 5/12/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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