Sentenza 15 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/09/2004, n. 18549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18549 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARTI GRAFICHE SANGUINETTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 1, presso lo studio dell'avvocato LA PORTA CARLO FERRUCCIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA AR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 227/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 09/06/98 - R.G.N. 2253/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/06/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso per quanto di ragione, rigetto degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Sarzana AR NI impugnava il licenziamento intimatole il 24 gennaio 1996 dalla s.p.a. Arti grafiche GU con lettera riferita a "innumerevoli assenze in questi ultimi anni" ed alla sopravvenuta incapacità a "fornire un normale rendimento di lavoro"; la NI, contestando queste giustificazioni, sosteneva essere il licenziamento carente di giusta causa o di giustificato motivo, onde chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.
Costituitasi la convenuta, la quale produceva fra l'altro un verbale di accordo sindacale ed una lettera del Ministero del lavoro, relativi ad una procedura di mobilità iniziata ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223, il Pretore accoglieva la domanda e la decisione veniva confermata con sentenza del 9 giugno 1999 dal Tribunale di La Spezia, il quale rigettava anzitutto la censura di ultrapetizione, formulata dall'impresa appellante, osservando come nell'atto introduttivo del giudizio la lavoratrice avesse fatto espresso riferimento non solo alla inconsistenza delle giustificazioni dedotte nella lettera di licenziamento ma anche all'illegittimo comportamento della datrice di lavoro nel coro della procedura di mobilità, onde esattamente il Pretore aveva esaminato nel complesso tutti i fatti dedotti dall'attrice. Ciò premesso, il Tribunale riteneva che il licenziamento individuale fosse stato intimato nel corso di detta procedura a scopo discriminatorio, e che le assenze dal lavoro, se giustificate, non potevano dar luogo a risoluzione del rapporto, non essendo stato superato il periodo di comporto. Infine la non idoneità fisica della lavoratrice era stata esclusa dalla consulenza tecnica medica.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la s.p.a. Arti grafiche GU mentre l'intimata NI non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di ultrapetizione, che infirmerebbe la sentenza impugnata, fondata su un'erronea interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio. Ad avviso della ricorrente, con quest'atto la lavoratrice impugnò il licenziamento per carenza di presupposti della procedura di mobilità, interessante reparti diversi da quello in cui ella prestava servizio, e solo nel corso del giudizio mutò la domanda, denunciando la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e parlando ormai inammissibilmente di licenziamento individuale in mancanza di giustificato motivo. Accogliendo questa censura, i giudici di merito avrebbero oltrepassato i limiti dell'originaria domanda. Il motivo non è fondato.
Nell'impugnazione del licenziamento individuale fondata sull'assenza del giustificato motivo o della giusta causa (art. 1 l. 15 luglio 1966 n. 604) il prestatore di lavoro può provare la concreta insussistenza o la pretestuosità dei motivi attraverso circostanze sintomatiche, che il giudice può considerare separatamente o tutte insieme, secondo un apprezzamento incensurabile nel giudizio di legittimità.
Nel caso di specie la lavoratrice impugnò una lettera di licenziamento individuale basata su due motivi di fatto (numerose assenze e inidoneità fisica alle mansioni) e dedusse l'insussistenza di questi motivi anche facendo riferimento ad una procedura di mobilità in corso, che la datrice di lavoro avrebbe voluto eludere. Nessuna ultrapetizione infirma la sentenza ora impugnata, che ha ritenuto fondate queste deduzioni di parte.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione e violazione dell'art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991, per non avere il Tribunale motivato in ordine a due documenti idonei a provare il regolare inserimento della lavoratrice nelle liste di mobilità. La non fondatezza della doglianza deriva dalla palese ininfluenza dei quei documenti. Avviata la procedura di mobilità, la designazione dei singoli lavoratori da licenziare dev'essere giustificata con riferimento ai criteri prestabiliti nel corso della stessa procedura, onde esattamente il Tribunale ha ritenuto come individuale, e ingiustificato, un licenziamento intimato con esclusivo riferimento alla posizione della singola lavoratrice e ad insussistenti motivi di fatto. In altre parole, la comunicazione scritta di recesso, indirizzata al singolo lavoratore, deve essere motivata con riferimento all'avvenuto espletamento dalla procedura di cui all'art. 4, comma 9, cit., invocato dalla stessa ricorrente.
Col terzo motivo questa lamenta ancora lacune di motivazione nella valutazione della consulenza tecnica, che ritenne l'idoneità fisica della lavoratrice alle mansioni, ma le diffuse considerazioni contenute nel motivo d'impugnazione tendono in realtà ad ottenere da questa Corte di legittimità nuovi, impossibili apprezzamenti di fatto, onde esse si rivelano inammissibili.
La consulenza in questione, richiamata nella sentenza d'appello, è molto dettagliata sia in ordine alle infermità della attuale controricorrente sia in ordine alla non incidenza di esse sulle non pesanti mansioni lavorative a cui la medesima era assegnata. Rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede poiché l'intimata non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2004