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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 05/12/2024, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 513/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. BOLOGNESE MARIKA, presso il cui studio, con sede in San
Salvo (CH), alla Via Luca della Robbia nr. 13, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. PETRUCCI CARMINE, presso il cui studio, con sede in San Salvo
(CH), alla Via Fedro n. 16, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2024, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, , chiedendo Controparte_1
la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici più dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
04/10/2024, si è costituita in giudizio , la quale, pur non Controparte_1
opponendosi all'accoglimento della domanda di divorzio, ha contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative alle condizioni del divorzio, concludendo per il rigetto delle stesse e per la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
3. All'udienza del 13/11/2024, il Giudice ha formulato, ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c., una proposta conciliativa del seguente tenore: “affido
condiviso dei minori, collocazione prevalente presso la madre, con conferma
delle condizioni della separazione sui tempi di permanenza presso il padre;
versamento della somma di € 400,00 mensili per il mantenimento di
entrambi i figli a decorrere dalla data di deposito della sentenza;
spese
straordinarie ed assegno unico al 50%; conferma delle altre condizioni della
separazione; spese processuali compensate”. Alla medesima udienza le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del giudice.
A questo punti, il giudice relatore, preso atto dell'esito positivo della conciliazione e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2 4. In data 18/11/2024 il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudice.
DIRITTO
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
A conferma della ricorrenza dei presupposti della domanda, sono stati prodotti in giudizio i certificati anagrafici delle parti ed il certificato attestante il matrimonio, nonché la copia del decreto di omologa della separazione consensuale.
Ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 890, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla legge
6 maggio 2015, n. 55 (entrata in vigore il 26.05.2015 ed applicabile ai procedimenti in corso a tale data, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
I coniugi sono comparsi innanzi al giudice delegato dal Presidente del
Tribunale, nel giudizio di separazione, in data 16/12/2022. Da tale data,
fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo superiore a sei mesi (trattandosi di separazione consensuale), durante i quali, per pacifica ammissione delle parti, la separazione si è protratta ininterrottamente e la convivenza non è mai ripresa.
La persistenza di uno stato di separazione da oltre sei mesi, la conduzione di vite del tutto autonome, l'assenza di qualsivoglia rapporto, la proposizione del giudizio di divorzio, la dichiarazione resa dalle parti di
3 non volersi riconciliare, costituiscono certamente, a parere del collegio giudicante, evidenti manifestazioni della indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione e della completa impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è
fondato.
Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve essere, nella specie, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi - Parte_1
. Controparte_1
2. Per quanto riguarda le condizioni del divorzio, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter recepire il contenuto della proposta conciliativa formulata dal giudice relatore, non essendo lo stesso in contrasto con gli interessi dei figli.
Ovviamente, con l'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice relatore, ogni altra domanda, pretesa e/o eccezione delle parti, di contenuto non compatibile con quello della proposta, deve intendersi implicitamente rinunciata.
Inoltre, per espressa previsione della proposta conciliativa del giudice,
ogni altro aspetto del divorzio che non è stato esplicitamente previsto dalla predetta proposta resterà disciplinato dagli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale.
4 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
4. Quanto al regime delle spese processuali, considerata la natura della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti, esse vanno integralmente compensate.
5. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Vasto (CH), per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi , nato ad [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
PRENDE atto dell'intervenuto accordo delle parti in ordine alle condizioni del divorzio contenute nella proposta conciliativa formulata dal giudice il
13/11/2024;
STABILISCE, per l'effetto, le seguenti condizioni del divorzio:
a) i figli minorenni sono affidati ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno prevalentemente con la madre, salvo il diritto del padre di vederli e tenerli con sé ogni volta che vorrà, secondo le volontà dei minori e
5 compatibilmente con le loro esigenze di studio, in base alle modalità di volta in volta concordate dai genitori o comunque, in caso di disaccordo tra gli stessi, secondo il programma minimo di realizzazione del rapporto tra il padre ed i figli, che è stato già disciplinato concordemente tra i coniugi in sede di separazione consensuale e che qui deve intendersi ribadito,
richiamato e trascritto;
b) entrambi i genitori contribuiranno alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli in maniera armonica, attraverso un costante rilascio reciproco di informazioni ed un assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in generale, sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento di un equilibrato rapporto con ambedue i genitori;
c) le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dai genitori anche separatamente, con la precisazione che - qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate - detto comportamento potrà essere valutato anche al fine della modifica delle modalità di affidamento;
d) la casa familiare, sita in sita in San Salvo alla Via Monte La Meta n. 21,
è assegnata a , collocataria del minore, la quale potrà Controparte_1
continuare ad abitarvi fino a quando i figli, quantunque maggiorenni, non avranno raggiunto la propria indipendenza economica e continueranno a convivere con la madre;
6 e) corrisponderà in favore di , con Parte_1 Controparte_1
decorrenza dalla data della presente sentenza, la somma mensile di €
400,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 200,00
ciascuno); gli importi andranno annualmente rivalutati secondo gli indici
ISTAT di riferimento, a partire dal mese di gennaio 2026 e dovranno essere versati a entro il giorno 5 di ciascun mese, in contanti Controparte_1
ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o altre modalità che la beneficiaria avrà cura di indicare;
f) contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento Parte_1
delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli,
conformemente alle previsioni contenute nell'apposito protocollo d'intesa vigente presso l'adìto Tribunale;
g) l'assegno unico corrisposto per i figli sarà ripartito tra i genitori in parti uguali;
h) ogni altro aspetto del divorzio non espressamente e diversamente regolamentato in questa sede resterà disciplinato in base agli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale;
DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH)
per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11- 2000
n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 5, parte
II, serie A, anno 2009), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente
7 giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 02/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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